Norme Tecniche del Piano Strutturale

Titolo V Sistemi, Sottosistemi e Ambiti

Art. 29 Articolazione dei sistemi

1. Con i Sistemi il Piano Strutturale individua e stabilisce le condizioni qualitative di ogni singola parte del territorio comunale ed individua per esse gli obiettivi prestazionali, al fine di mantenere ed incrementare la qualità dell'ambiente, favorire la corretta distribuzione delle funzioni per integrare l'organizzazione degli spazi e dei tempi.

I sistemi individuati nel territorio di Civitella in Val di Chiana sono:

  • - Sistema ambientale (V)
  • - Sistema dei luoghi centrali (L)
  • - Sistema della residenza (R)
  • - Sistema della produzione (P)
  • - Sistema della mobilità (M).

2. I sistemi sono articolati in sottosistemi e questi ultimi, nel sistema ambientale, sono a loro volta suddivisi in ambiti, differenziati in relazione ai caratteri della produzione agricola e alle specificità economiche, ambientali e paesaggistiche di ciascuno; sottosistemi e ambiti individuano spazi, luoghi, edifici e più in generale parti del territorio distinte tra loro, non necessariamente contigue e mai sovrapposte.

3. Il Piano Strutturale individua per ciascun sistema, sottosistema o singolo ambito le destinazioni d'uso principali, ovvero gli usi caratterizzanti e previsti, oltre a quelli eventualmente esclusi e incompatibili.

Art. 30 Disposizioni generali

1. Il Piano Operativo dovrà specificare per ciascun sottosistema o ambito le destinazioni d'uso principali caratterizzanti o le loro articolazioni e gli altri usi principali previsti o le loro articolazioni, determinare la loro incidenza e definire le percentuali ammesse. Per gli usi incompatibili e pertanto esclusi dovrà disciplinare le situazioni eventualmente in atto.

2. Il Piano Operativo, disponendo di cartografie di base e di rilievi più dettagliati e precisi, potrà modificare l'individuazione di sottosistemi e ambiti purché non siano apportate variazioni significative alla definizione dei loro perimetri, nel rispetto delle invarianti strutturali, degli obiettivi e delle strategie del Piano Strutturale individuate nella Tav.C4.3 "Strategia dello sviluppo sostenibile: scenari e indirizzi".

3. Il Piano Operativo dovrà prescrivere per gli interventi (pubblici e privati) che richiedono un forte movimento di terra la necessità di avere, per quanto di sua competenza, il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.

4. Il Piano Operativo ed i successivi atti di governo del territorio dovranno documentare la possibilità di far fronte alle esigenze indotte dalle previsioni insediative attraverso la certificazione dei gestori dei servizi relativi alle seguenti reti: acquedottistica, fognaria e depurativa, adduzione gas, raccolta e smaltimento rifiuti.

5. Per l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fermo restando quanto stabilito dalla normativa sovraordinata nazionale e regionale, valgono i criteri generali di tutela e salvaguardia degli elementi paesaggistici, delle visuali panoramiche, di centri, nuclei e singoli edifici che caratterizzano l'identità territoriale di Civitella in Val di Chiana e il sistema delle relazioni nel loro valore d'insieme. Per i criteri d'installazione degli impianti a biomassa, eolici e fotovoltaici a terra e per l'individuazione delle aree considerate "non idonee" all'installazione degli stessi si rimanda alle Leggi Regionali, ai loro atti attuativi e al PAER. Il Piano Operativo potràà fornire specifiche indicazioni in relazione a quanto consentito dai suddetti strumenti.

6. Per le prestazioni energetiche nell'edilizia il piano rimanda al DLgs 192/2005 con le modifiche apportate dalla Legge 90/2013, che recepisce i contenuti della Direttiva 2010/31/UE (che stabilisce, tra l'altro, l'obiettivo di un consumo energetico "quasi zero" per i nuovi edifici entro il 2020, il 2018 per gli edifici pubblici). Per le prescrizioni minime di efficienza energetica richieste per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie si rimanda al DPR 59/2009.

7. Per gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti il piano rimanda all'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili previsto ai sensi dell'art. 11 del DLgs 28/2011; oltre a quanto previsto nello stesso DLgs, il Piano Operativo dovrà individuare gli edifici soggetti a tutela e conservazione dove non si applicano queste disposizioni.

8. Per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza il piano riporta nella Tav.B8.7 "Vincoli statali, regionali e comunali" le fasce di rispetto che individuano le Distanze di Prima Approssimazione (Dpa) dagli elettrodotti, basate sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla (in riferimento al DPCM 08/07/2003 e al DM 29/05/2008): in queste aree non è "consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore", secondo quanto previsto dalla L n.36/2001. Qualora fosse richiesta l'edificabilità in zone che ricadono all'interno delle Dpa, sarà necessario chiedere al gestore il calcolo tridimensionale esatto del campo elettromagnetico indotto, per individuare con precisione il limite dei 3 microtesla.

Titolo VI Sistema ambientale (V)

Art. 31 Obiettivi e prestazioni

1. Fanno parte del sistema ambientale: le aree e le connessioni territoriali destinate a verde, gli spazi per lo sport e il tempo libero; gli ecosistemi, i paesaggi e gli spazi aperti che costituiscono il territorio rurale di cui all'art.64 della LR n.65 del 10/11/2014, in particolare: le aree agricole e forestali, le aree ad elevato grado di naturalità, che comprendono anche quelle destinate al recupero e alla salvaguardia ambientale (istituzione di parchi, ANPIL, SIC, SIR).

La qualità del paesaggio rurale, la tutela del patrimonio territoriale e il mantenimento della sua struttura, con riferimento ai contenuti dell'art.68 della LR n.65 del 10/11/2014, dovranno essere assicurati tenendo conto delle "buone pratiche" di sistemazione paesaggistica, delle indicazioni e delle modalità di gestione cui attenersi individuate per ciascun Sottosistema e Ambito.

Dovranno inoltre essere previste opere di riqualificazione ambientale volte al mantenimento e/o alla ricostituzione di ecosistemi naturali (all'interno e all'esterno del tessuto urbano), al contenimento del consumo di suolo agricolo, al recupero e alla valorizzazione di parti del territorio dove consolidare il ruolo funzionale delle pratiche agro-silvo- pastorali.

Per le aree destinate a verde (urbano e territoriale), oltre ad un'articolata composizione degli spazi e delle attrezzature, dovrà essere garantita facilità di accesso e parcheggio.

A tale proposito dovranno essere utilizzati materiali vegetali naturali, nelle loro differenti composizioni, per valorizzare le risorse del territorio e per recuperare aree degradate (da sottoporre ad interventi di rinaturalizzazione e riconversione).

2. Il Piano Strutturale individua nella Tav.C4.2 "Statuto del Territorio: invarianti strutturali di paesaggio e perimetro del territorio urbanizzato" le aree che dovranno essere inserite nella proposta per l'istituzione degli ANPIL Cornia e Alta valle del Lota, da presentare alla Provincia di Arezzo. Eventuali variazioni al perimetro degli ANPIL, introdotte in fase di definitiva approvazione, saranno recepite senza necessità di variante al Piano Strutturale.

3. L'eventuale installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (quando ammessa e fermo restando quanto stabilito dalla normativa sovraordinata nazionale e regionale), la realizzazione di elettrodotti aerei o la modificazione di quelli esistenti (che produce effetti di notevole "criticità visuale" difficilmente mitigabili) dovranno tenere conto dei valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del sistema ambientale, dei "valori scenici" degli insediamenti storici e del loro rapporto con il territorio rurale, salvaguardando la morfologia e le condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze con i "coni" visivi e panoramici, con le aree agricole e i crinali di pregio paesistico-ambientale.

La compatibilità e le condizioni di visibilità nell'inserimento di queste infrastrutture nel paesaggio dovranno comunque essere appositamente valutate e documentate negli elaborati di progetto.

Per tutti gli impianti dovrà essere posta massima attenzione alla stabilità dei pendii e dovrà essere rispettata la morfologia naturale del suolo, evitando modificazioni significative dell'andamento topografico con opere di movimento terra.

4. Le strade di distribuzione all'interno del sistema ambientale, ad eccezione di quelle dei sottosistemi V6, sono caratterizzate da una sezione ad una carreggiata.

La carreggiata dovrà essere opportunamente sistemata per garantire una razionale gestione della mobilità in relazione alla presenza di attività agricole e alla valorizzazione di quelle turistico-ricettive.

Le caratteristiche della sezione, le sistemazioni dei bordi e delle alberature presenti, le pavimentazioni esistenti devono essere per quanto possibile mantenute e conservate.

E' ammessa l'apertura di strade di servizio connesse alle attività silvo-pastorali, da realizzare in ogni caso in terra battuta, con sezione adeguata, con l'obbligo di ripristinare lo stato originario dei luoghi dopo aver esaurito la coltivazione dei boschi.

E' ammessa altres&igrave l'apertura di sentieri in terra battuta e l'individuazione di percorsi di trekking e didattici lungo i quali è prevista la realizzazione di aree per la sosta attrezzata. In ogni caso deve essere garantito l'uso pubblico delle strade vicinali ed è fatto obbligo ai frontisti la manutenzione delle stesse.

Art. 32 Usi caratterizzanti, previsti ed esclusi

1. Il sistema ambientale è caratterizzato dagli usi principali "Attività agricole e funzioni connesse", "Spazi scoperti di uso pubblico" e dalle infrastrutture per la "Mobilità" funzionali al sistema.

L'Ambito V2.7: "Aree del parco agri-urbano", tutti gli Ambiti del Sottosistema V5: "Capisaldi del verde territoriale", il Sottosistema V6: "Capisaldi del verde urbano" sono caratterizzati anche dall'uso principale "Servizi e attrezzature di uso pubblico".

L'Ambito V2.6: "Aree con centri turistico-ricettivi" è caratterizzato anche dagli usi principali "Servizi e attrezzature di uso pubblico" e "Attività turistico-ricettive".

2. La caratterizzazione funzionale del sistema è garantita dalla presenza di questi usi principali in misura tendenzialmente esclusiva. Il Piano Operativo dovrà definire, per ogni sottosistema, le percentuali ammesse tra gli usi caratterizzanti e quelli previsti; potrà inoltre individuare puntualmente aree destinate a contenere attività specifiche e/o monofunzionali, comunque riferibili a quegli stessi usi.

3. Nel sistema ambientale sono altres&igrave previsti "Servizi e attrezzature di uso pubblico", "Residenza" esclusivamente negli edifici esistenti, "Attività commerciali al dettaglio", "Attività turistico-ricettive", "Attività direzionali e di servizio"; stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburanti solo nelle aree non destinate a standard.

4. Sono escluse: le "Attività industriali e artigianali", le "Attività commerciali all'ingrosso e depositi", le "Attività commerciali" ad eccezione di quanto previsto al precedente comma; le attività per la trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici non strettamente collegate alla conduzione aziendale; allevamenti di carattere intensivo e impianti per la zootecnia industrializzata, ad eccezione delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.

Art. 33 Articolazione del sistema

1. Il sistema ambientale (V) si articola nei seguenti sottosistemi ed ambiti individuati nella Tav.C4.5 "Sistemi":

Sottosistema V1: "Riserve di naturalità"

  • - Ambito V1.1: "Riserva di biodiversità delle colline di Civitella"
  • - Ambito V1.2: "Riserva di biodiversità dei pianalti dell'Arno"

Sottosistema V2: "Aree agricole coltivate"

  • - Ambito V2.1: "Aree collinari terrazzate"
  • - Ambito V2.2: "Aree di crinale"
  • - Ambito V2.3: "Aree di fondovalle"
  • - Ambito V2.4: "Aree di pianura ondulata"
  • - Ambito V2.5: "Aree di pianura"
  • - Ambito V2.6: "Aree con centri turistico-ricettivi"
  • - Ambito V2.7: "Aree del parco agri-urbano"

Sottosistema V3: "Aree periurbane di transizione"

Sottosistema V4: "Connessioni fluviali"

Sottosistema V5: "Capisaldi del verde territoriale"

  • - Ambito V5.1: "Centri equitazi9one di Matroia, Mucchio, Fogliarina, Quarata, Gricena, Camperchi, Zingare, La Casina"
  • - Ambito V5.2: "Parchi archeologici del Castellare di Oliveto, Poggio Castellare e Gaenne"
  • - Ambito V5.3: "Aree attrezzate Podere il Riccio, Fornace Ninci, Poggio Ciullo, Poggio di Cacciano, Monte Mucci, Torre di Bucinino, Poggilunghi, Macca"
  • - Ambito V5.4: "Area di pesca sportiva di Podere le Chiuse, Fontanella"
  • - Ambito V5.5: Parco faunistico-naturalistico di Cornia
  • - Ambito V5.6: "Aree di compensazione e mitigazione ambientale"

Sottosistema V6: "Capisaldi del verde urbano"

Art. 34 Disposizioni generali

1. Nelle parti destinate ad usi agricoli del territorio rurale comprese nel sistema ambientale, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal PIT e dal PTC della Provincia di Arezzo, sono consnetiti gli interventi secondo quanto previsto al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della LR n.65 del 10/11/2014, fatte salve le disposizioni di cui alla Parte seconda "Statuto del territorio" e all'art.129 delle presenti norme, con le modalità e le limitazioni contenute dei diversi sottosistemi ed ambiti.

2. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (con destinazione d'uso agricola e non agricola) e la costruzione di nuovi edifici rurali, valgono inoltre le seguenti disposizioni:

  • - fino all'approvazione del Piano Operativo e ferma restando la salvaguardia dei caratteri dell'edilizia storico- testimoniale, gli interventi pertinenziali e le addizioni volumetriche potranno essere consentiti solo se previsti nel vigente RU alla data di adozione del Piano Strutturale, con le caratteristiche e le prescrizioni contenute nello stesso RU;
  • - la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014, quando ammessa, dovrà avere le caratteristiche e rispettare le prescrizioni contenute nel vigente RU;
  • - è escluso il cambio di destinazione a civile abitazione di tettoie e manufatti assimilabili.

3. Le aree del sistema ambientale che ricadono all'interno del perimetro del territorio urbanizzato non sono considerate parti del territorio rurale: in tali aree dunque non si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della LR n.65 del 10/11/2014. Il Piano Operativo dovrà stabilire specifiche norme in relazione agli indirizzi e alle prescrizioni contenuti nei diversi sottosistemi e ambiti del piano.

4. Il Piano Operativo, oltre a definire i limiti e le condizioni per gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio, dovrà stabilire, nel caso di frazionamento degli edifici di valore storico e non, la quantità minima di superficie ammessa per ciascuna unità immobiliare.

Dovrà inoltre valutare il contenuto della "Schedatura degli edifici di impianto storico nel territorio rurale" per indirizzare gli interventi di recupero secondo i seguenti obiettivi e criteri:

  • - conservazione dell'impianto tipologico;
  • - uso di tecniche costruttive e materiali tradizionali (anche per la sostituzione e il ripristino di parti danneggiate);
  • - mantenimento dei prospetti originali;
  • - divieto di demolizione di elementi architettonici rilevanti (archi, piattabande, mandolati, ecc.);
  • - evitare la suddivisione di spazi e corti comuni;
  • - limitare l'inserimento di scale esterne.

Negli interventi di recupero dovrà essere presentato un approfondito rilievo dell'edificio che metta in evidenza gli elementi architettonici della struttura edilizia, le forme di degrado fisico e tipologico esistenti, le eventuali superfetazioni (anche se consolidate con il condono edilizio).

5. Divieti:

  • - apertura di nuove cave o riapertura delle vecchie (salvo diverse indicazioni, in materia di programmazione e gestione delle attività estrattive, contenute in altri strumenti sovraordinati);
  • - formazione di discariche di materiale solido e liquido; formazione di depositi di rottami, auto in demolizione e materiali industriali di scarto; deposito e stoccaggio di materiali a cielo aperto. L'amministrazione comunale ha facoltà di consentire, in aree opportunamente predisposte a tale scopo, la realizzazione di aree da destinare a depositi e stoccaggio di materiali a cielo aperto; il Piano Operativo dovrà definire i criteri e le condizioni per la loro realizzazione.

6. Interventi specifici:

  • - è fatto obbligo ai proprietari dei fondi agricoli di effettuare la manutenzione delle canalizzazioni di drenaggio delle acque e il mantenimento delle alberature di pregio esistenti lungo le stesse;
  • - passaggi per la fauna debbono essere previsti nei casi in cui esistano o si determinino delle interferenze tra infrastrutture viarie. Gli interventi dovranno riguardare la realizzazione di sottopassi stradali per piccoli e grandi mammiferi, sovrappassi per grandi mammiferi, recinzioni stradali ad uso faunistico, impiego di deterrenti luminosi ed olfattivi, impiego selettivo di specie arbustive non fruttificanti sulle scarpate stradali per evitare il richiamo di avifauna, scale e vasche di risalita dei pesci nelle opere idrauliche.

Art. 35 Sottosistema V1: "Riserve di naturalità"

1. Costituiscono Riserva di naturalità le aree collinari prevalentemente boscate del territorio di Civitella in Val di Chiana e quelle caratterizzate da continuità vegetazionale e idro-geomorfologica; ricche di masse arboree, cespuglieti, prati-pascolo e seminativi interclusi nelle aree boscate, esse assumono un ruolo di riequilibrio eco-biologico e climatico per l'intero territorio, costituendo nell'insieme un complesso ecosistema caratterizzato da elevata naturalità. Le parti di territorio comprese nel sottosistema V1 sono considerate parti del territorio rurale da mantenere e tutelare.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati: alla diversificazione del paesaggio, elemento essenziale per la conservazione della biodiversità animale e vegetale, garantendo il mantenimento dei corridoi ecologici e la presenze di impianti arborei e vegetazionali non colturali (siepi, filari residui, alberi isolati); alle sistemazioni idrauliche superficiali, in particolare per le aree a rischio di accelerazione dell'erosione dei versanti; all'impiego di colture stabilizzanti, che favoriscano lo sviluppo della vegetazione naturale lungo i corsi d'acqua e nei versanti più acclivi riducendo le azioni erosive.

3. Per gli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola si vedano le prescrizioni contenute nei diversi ambiti del sottosistema.

4. Il Piano Operativo dovrà valutare e approfondire i seguenti temi:

  • - la salvaguardia dei boschi integri e il recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di ri- naturalizzazione e riforestazione guidata;
  • - la coltivazione del bosco;
  • - la ri-colonizzazione vegetazionale delle aree denudate;
  • - il recupero delle aree agricole abbandonate;
  • - la riconversione da aree di prato-pascolo in forte pendenza in aree boscate;
  • - la riconversione da aree a seminativi in forte pendenza in aree boscate o a prato-pascolo;
  • - il recupero e mantenimento dei terrazzamenti artificiali e naturali;
  • - la regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico (favorendo la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione e adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione);
  • - la predisposizione di misure per la riqualificazione delle aree percorse da incendi e per prevenire gli incendi;
  • - il mantenimento e ripristino del sistema insediativo antico (edifici rurali, manufatti vari, opifici, percorsi, sistemazioni dei terreni, ecc);
  • - l'apertura di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo naturalistico.

5. Il sottosistema V1 si articola nei seguenti ambiti:

  • - V1.1 "Riserva di biodiversità delle colline di Civitella"
  • - V1.2 "Riserva di biodiversità dei pianalti dell'Arno"

Art. 36 Ambito V1.1 "Riserva di biodiversità delle colline di Civitella"

1. L'ambito è caratterizzato dalla presenza di estese aree boscate e arbustate, rispettivamente della serie delle querce e della macchia mediterranea, distese su morfologie molto acclivi, con soprassuoli di esiguo spessore. L'orientamento dei versanti definisce una migliore o peggiore qualità del bosco e conseguentemente l'integrità del suo ecosistema. All'interno delle aree boscate, sui pendii meno acclivi, sono presenti appezzamenti coltivati ad oliveti e vigneti, prati-pascoli; aree in abbandono o in fase di colonizzazione naturale, testimonianze di usi agricoli non più riproposti.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla salvaguardia dei boschi integri; al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati; alla regimazione dei corsi d'acqua; al recupero delle aree agricole abbandonate; al mantenimento del sistema insediativo antico; alla creazione di percorsi ed aree per attività di tempo libero.

Per le aree terrazzate sono consentiti interventi di recupero e rifunzionalizzazione dei terrazzamenti in pietra abbandonati o soggetti a degrado, anche attraverso l'edificazione di muri di contenimento dei terreni o di nuovi terrazzi realizzati o rivestiti in pietra.

Gli interventi previsti dovranno essere coerenti con le indicazioni di mantenere e potenziare le caratteristiche di biodiversità presenti nel territorio, così come previsto anche dal PTC della Provincia di Arezzo e dalla Scheda ambito di paesaggio 15 del PIT - Piana di Arezzo e Valdichiana -.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - serre temporanee e permanenti;
  • - la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014.

Art. 37 Ambito V1.2: "Riserva di biodiversità dei pianalti dell'Arno"

1. L'ambito, compreso tra il fiume Arno e il tracciato della linea ferroviaria Firenze-Roma, è connotato da un territorio che presenta elevati valori paesaggistici e naturalistici: prati pascolati e seminativi, boschi, vegetazione ripariale arborea e arbustiva. Il sito presenta inoltre un notevole interesse faunistico: svernamento, sosta e nidificazione per uccelli acquatici, luogo di caccia e nidificazione per numerose specie di rapaci legati ad ambienti agricoli tradizionali; presenza di numerosi invertebrati acquatici e anfibi di notevole interesse conservazionistico.

2. Una parte consistente di territorio compreso nell'ambito è già classificata come "Riserva naturale provinciale regionale Ponte e Buriano e Penna", Siti della Rete Natura 2000, Siti di interesse comunitario (SIC) e regionale (SIR).

Gli interventi previsti nell'ambito saranno regolamentati sulla base del Regolamento delle Riserve dell'Arno, delle LR n.56/2000 e n.49/95.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, compresi quelli individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - la realizzazione di manufatti temporanei individuati all'art.70 della LR n.65 del 10/11/2014.

Art. 38 Sottosistema V2: "Aree agricole coltivate"

1. Sono aree dislocate su differenti partizioni morfologiche, prevalentemente coltivate ad oliveti e vigneti, con impianti di tipo tradizionale o di nuovo impianto (nelle zone collinari); prati, seminativi asciutti e irrigui (nelle zone pianeggianti); caratterizzate da assetti agricoli generalmente a media redditività, queste parti sono connotate dalla permanenza dei caratteri tipici del paesaggio Civitellino.

La pianificazione degli assetti produttivi agricoli dovrà avere come riferimento territoriale i sottobacini idrografici presenti nel territorio di Civitella in Val di Chiana: in tal senso, i programmi aziendali dovranno valutare e individuare criteri di "compensazione e miglioramento ambientale" cui attenersi in relazione alle diverse caratteristiche degli stessi.

Le parti di territorio comprese nel sottosistema V2 sono considerate parti del territorio rurale da mantenere e tutelare.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati al mantenimento e all'incentivazione della funzione agricola, alla salvaguardia ed al potenziamento dei caratteri agricoli tradizionali (trame e modalità insediative del paesaggio agrario); al mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione non colturale; alla riqualificazione delle situazioni di degrado e di "incongruenza" tipologica, al recupero del patrimonio edilizio presente.

Gli interventi previsti dovranno essere coerenti con le indicazioni di "conservazione attiva" delle risorse agroambientali, paesaggistiche, sociali ed economiche del territorio rurale, così come previsto anche dal PTC della Provincia di Arezzo e dalla Scheda ambito di paesaggio 15 del PIT- Piana di Arezzo e Valdichiana -.

3. Per gli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola si vedano le prescrizioni contenute nei diversi ambiti del sottosistema.

4. Il Piano Operativo dovrà valutare e approfondire i seguenti temi:

  • - riconfigurare la qualità paesistico-ambientale delle aree agricole compromesse, attraverso l'inserimento nei processi di gestione degli attuali assetti monoculturali dell'obbligo di realizzare elementi tradizionali di struttura del paesaggio (siepi, piccoli boschi, ragnaie, percorsi, impianti vegetazionali di segnalazione, filari alberati, specchi d'acqua, ecc.), come parte integrante dei programmi aziendali;
  • - individuare le operazioni preventive di sistemazione dei versanti instabili e di regimazione delle acque superficiali; vietando le operazioni che possono compromettere, alterare o procurare dissesti irreversibili alla stabilità dei suoli;
  • - il ripristino, la piantumazione e il mantenimento degli impianti vegetazionali: in particolare dei filari alberati o isolati, delle siepi di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi;
  • - il mantenimento e il ripristino degli invasi lacuali la salvaguardia della fascia di vegetazione limitrofa;
  • - favorire la messa a coltura dei campi abbandonati;
  • - stabilire modalità e materiali per la recinzione dei fondi.

5. Il sottosistema V2 si articola nei seguenti ambiti:

  • - Ambito V2.1: "Aree collinari terrazzate"
  • - Ambito V2.2: "Aree di crinale"
  • - Ambito V2.3: "Aree di fondovalle"
  • - Ambito V2.4: "Aree di pianura ondulata"
  • - Ambito V2.5: "Aree di pianura"
  • - Ambito V2.6: "Aree con centri turistico-ricettivi"
  • - Ambito V2.7: "Aree del parco agri-urbano"

Art. 39 Ambito V2.1 "Aree collinari terrazzate"

1. Comprende le parti di i territorio dei bassi versanti del sistema collinare, i meno acclivi, quelli di transizione tra le aree agricole produttive della pianura e le masse boscate della collina; queste aree sono caratterizzate da coltivazioni a uliveto e vigneto, condotte prevalentemente da aziende medie e piccole che, nella riorganizzazione degli assetti agrari recenti, hanno operato in parte una sostituzione dell'oliveto tradizionale con nuovi impianti colturali.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati: alla conservazione e manutenzione degli elementi di struttura dei paesaggi e degli assetti agricoli tradizionali, in particolare: dei terrazzi, delle ciglionature e dei sistemi di regimazione e collettamento delle acque superficiali; degli impianti vegetazionali esistenti; di edifici e manufatti storici, delle loro pertinenze pavimentate; della trama dei percorsi di accesso ai fondi e della viabilità minore.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, qualora vi siano altre disponibilità di superficie aziendale in aree ricadenti nel negli ambiti V2.3, V2.4;
  • - serre temporanee e permanenti.

Art. 40 Ambito V2.2: "Aree di crinale"

1. L'ambito, caratterizzato da elevate qualità paesaggistiche, anche connesse alla visibilità ed intervisibilità dei luoghi, è variamente connotato dal sistema delle relazioni che si è stabilito tra morfologia dei crinali, principi insediativi, accessi, aree boscate e agricole che ne delimitano le aree.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati a preservare le regole insediative storiche, mantenere le trame del paesaggio agrario tradizionale, creare una fascia di tutela e conservazione delle aree boscate e delle qualità panoramiche dei luoghi.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, compresi quelli individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - serre temporanee e permanenti.

Art. 41 Ambito V2.3: "Aree di fondovalle"

1. La configurazione fisica dell'ambito comprende ampie aree di fondovalle, pianificate della bonifica idraulica e fondiaria, che si incuneano nei sistemi collinari, che presentano nelle parti centrali una rete di canali di drenaggio, evidenziata da formazioni boschive lineari.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati ad incentivare assetti agricoli che ripropongono usi del suolo, trame e orditure agricole coerenti con le specificità fisico- paesaggistiche dei luoghi; garantendo il funzionamento della rete dei canali di drenaggio; tutelando gli impianti vegetazionali, naturali ed artificiali, tipici degli ambienti umidi.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, ad eccezione delle aziende che abbiano già realizzato il "centro aziendale" nel territorio dell'ambito alla data di adozione del Piano Strutturale, anche nel caso ricadano all'interno delle "Aree di tutela paesistica" delle strutture urbane e degli aggregati di cui al comma 3 dell'art.20 delle presenti norme, previa approvazione del programma aziendale con valore di piano attuativo;
  • - serre permanenti.

Art. 42 Ambito V2.4: "Aree di pianura ondulata"

1. Sono aree contraddistinte da lievi pendenze, coltivate ad oliveti, vigneti e seminativi, connotate dalla presenza di numerosi impianti arborei a macchia e filari; sono caratterizzate da un uso agricolo fortemente frazionato, che nel tempo non ha subito evidenti cambiamenti; la maglia rurale, organizzata intorno a complessi architettonici, è servita da una viabilità rurale ramificata di notevole qualità paesaggistica.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla conservazione e manutenzione degli elementi di struttura dei paesaggi e degli assetti agricoli tradizionali; in particolare, dei diversi assetti colturali connotati da una maglia fitta, dei sistemi di regimazione e collettamento delle acque superficiali, degli impianti vegetazionali esistenti, degli edifici e manufatti storici, delle pertinenze pavimentate, della trama della viabilità minore.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi

  • - serre permanenti.

Art. 43 Ambito V2.5: "Aree di pianura"

1. Sono aree caratterizzate dalla presenza di grandi e medie proprietà fondiarie, connotate da una agricoltura specializzata di tipo monoculturale, organizzata da una fitta rete di canali artificiali che regola il funzionamento idraulico del territorio. La trama degli insediamenti, originariamente fondata sulle grandi fattorie agricole e sul reticolo stradale funzionale al loro collegamento, si è modificata a seguito di una certa densificazione degli insediamenti rurali ed una frammentazione dei fondi agricoli.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati a regolamentare gli assetti colturali, escludendo la possibilità di incrementare ulteriormente gli insediamenti abitativi e l'infrastrutturazione. Obiettivo prioritario è la tutela della struttura storica della bonifica, del sistema insediativo delle fattorie, dei borghi rurali e della maglia viaria della bonifica; degli impianti idraulici, con la rete dei canali e le aree delle colmate.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, ad eccezione della fascia denominata "Ambito del livello E di disciplina delle aree agricole speciali" cos&igrave come individuata nel vigente RU;
  • - la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - serre temporanee e permanenti.

Art. 44 Ambito V2.6: "Aree con centri turistico- ricettivi"

1. Sono aree coltivate prevalentemente a vigneto-oliveto, caratterizzate dalla presenza di ville e fattorie (aziende agricole di medio-grandi dimensioni), dotate di servizi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che si prefiggono di integrare l'attività agricola con quella turistica e ricettiva.

2. I temi relativi alle aree ricadenti nell'ambito sono stati oggetto di confronto e verifica nell'ambito della Conferenza di copianificazione (che si è svolta il 05/05/2015 presso la DG del Governo del Territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'art.25 della LR n.65), che ne ha condiviso le strategie come riportato nel verbale della stessa. Gli interventi dovranno essere finalizzati al mantenimento dell'attività agricola ed alla creazione di centri turistico- ricettivi. Il programma aziendale può prevedere le destinazioni d'uso turistico-ricettiva, servizi e attrezzature di uso pubblico negli edifici ricadenti all'interno dell'Ambito: fermo restando che, seppure deruralizzati e trasferiti a questi utilizzi, essi non possono essere scorporati dalla sommatoria dei volumi presenti e necessari alla conduzione dell'azienda agricola; in tal senso restano quota parte delle volumetrie aziendali e devono essere computati nello stesso programma o nei successivi programmi aziendali. Gli interventi sono di norma subordinati all'approvazione di un Piano Attuativo.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - serre temporanee e permanenti.

Art. 45 Ambito V2.7: "Aree del parco agri- urbano"

1. L'ambito comprende una parte di territorio collocata entro una zona di transizione tra le aree urbanizzate di Badia al Pino, Pieve al Toppo, Tegoleto e un'ampia porzione di campagna caratterizzata da aree prevalentemente coltivate, attraversate da una maglia viaria d'interesse comunale, con percorsi che si dirigono verso i centri abitati, la collina e la pianura circostante. In alcune di queste aree permangono interessanti elementi del paesaggio agrario tradizionale, trame e insediamenti rurali di buona qualità architettonica. La struttura morfologica, gli impianti vegetali, le giaciture dei percorsi e dei canali di bonifica, caratterizzano il carattere di questi luoghi in relazione ai contesti urbani che li circondano, e costituiscono il punto di partenza per la costruzione di un nuovo progetto di paesaggio.

2. Gli interventi dovranno essere orientati a garantire il mantenimento degli elementi e degli assetti agricoli di valore paesaggistico, attraverso un progetto di riqualificazione ambientale che contempli il recupero delle aree che presentano criticità, una libera e migliore fruizione: con l'obiettivo di realizzare un "parco" nel quale i caratteri del paesaggio agrario tradizionale e le attività agro-colturali siano salvaguardati, mantenuti, valorizzati e allo stesso tempo, resi compatibili con nuove funzioni.

3. Il Piano Operativo dovrà prevedere un "progetto guida" (con riferimento allo SD 5: Il parco agri-urbano) che individui il perimetro, le prescrizioni e gli strumenti d'attuazione necessari alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma: un progetto di massima unitario che comprenda la fattibilità economica degli interventi, il dimensionamento dei servizi necessari allo svolgimento delle attività previste nel parco, le modalità di intervento finalizzate al recupero e alla valorizzazione delle aree agricole. Per il buon esito del "progetto guida" sarà determinante attivare processi partecipativi, in modo da ottenere proposte, osservazioni e pareri inerenti la gestione del Parco stesso.

4. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, ad eccezione delle aziende che abbiano già realizzato il "centro aziendale" nel territorio dell'ambito alla data di adozione del Piano Strutturale, anche nel caso ricadano all'interno delle "Aree di tutela paesistica" delle strutture urbane e degli aggregati di cui al comma 3 dell'art.20 delle presenti norme, previa approvazione del programma aziendale con valore di piano attuativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, ad eccezione delle aziende che abbiano già realizzato il "centro aziendale" nel territorio dell'ambito alla data di adozione del Piano Strutturale, anche nel caso ricadano all'interno delle "Aree di tutela paesistica" delle strutture urbane e degli aggregati di cui al comma 3 dell'art.20 delle presenti norme, previa approvazione del programma aziendale con valore di piano attuativo;
  • - serre permanenti.

5. Il Piano Operativo dovrà stabilire i criteri e predisporre specifiche norme per individuare le aree necessarie al trasferimento delle volumetrie degli immobili esistenti posti lungo Via dei Laghi (che ricadono all'interno di un'area adiacente un'azienda classificata "a rischio di incidente rilevante"), compresi nel Sottosistema L2: "Attrezzature urbane e territoriali", per i quali è prevista la ricollocazione e la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo.

Art. 46 Sottosistema V3: "Aree periurbane di transizione"

1. Ubicate prevalentemente a ridosso dei centri abitati, comprendono situazioni diverse ed eterogenee: residui di bosco, orti e colture a vite-olivo, aree agricole intercluse o abbandonate, aree agricole di rilevante pregio paesaggistico e ambientale. Queste aree, storicamente vocate a funzioni e attività miste (legate alle esigenze dell'adiacente tessuto urbano), sono contraddistinte da un paesaggio agricolo a trame minute, fortemente antropizzato.

Le parti di territorio comprese nel sottosistema V3 sono considerate parti del territorio rurale da mantenere e tutelare.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla salvaguardia degli elementi del paesaggio rurale ancora presenti, con riferimento ai contenuti dell'art.67 della LR n.65 del 10/11/2014.

Con particolare attenzione al recupero e alla valorizzazione degli spazi aperti, dei principali elementi caratterizzanti (siepi, boschi, arbusteti), al mantenimento degli assetti agricoli di tipo tradizionale, al ripristino dei percorsi storici, degli impianti vegetazionali (filari alberati, alberature isolate o a macchia), alla rinaturalizzazione delle aree abbandonate o degradate.

Le parti di territorio ricadenti nel sottosistema V3 sono considerate aree da salvaguardare.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, ad eccezione delle aziende che abbiano già realizzato il "centro aziendale" nel territorio dell'ambito alla data di adozione del Piano Strutturale, anche nel caso ricadano all'interno delle "Aree di tutela paesistica" delle strutture urbane e degli aggregati di cui al comma 3 dell'art.20 delle presenti norme, previa approvazione del programma aziendale con valore di piano attuativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, ad eccezione delle aziende che abbiano già realizzato il "centro aziendale" nel territorio dell'ambito alla data di adozione del Piano Strutturale, anche nel caso ricadano all'interno delle "Aree di tutela paesistica" delle strutture urbane e degli aggregati di cui al comma 3 dell'art.20 delle presenti norme, previa approvazione del programma aziendale con valore di piano attuativo;
  • - serre temporanee e permanenti.

4. Il Piano Operativo dovrà valutare e approfondire i segiuenti temi:

  • - recupero delle aree agricole abbandonate;
  • - creazione di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo didattico-naturalistico:
  • - mantenimento e potenziamento delle fasce di bosco e delle siepi, dei ciglioni e delle scarpate naturali e artificiali;
  • - salvaguardia degli assetti colturali a oliveto e vigneto.

Art. 47 Sottosistema V4: "Connessioni fluviali"

1. Le connessioni fluviali si configurano come componente primaria della rete ecologica del territorio Civitella in Val di Chiana: per le caratteristiche degli ecosistemi presenti e per la continuità ambientale che garantiscono alle diverse parti del territorio (riserve di biodiversità, aree agricole, spazi verdi urbani e territoriali); costituite da aree tra le più sensibili dal punto di vista idrologico ed ambientale, sono organizzate lungo i corsi d'acqua principali: Torrente Trove, borro della Trove, Torrenti Esse, Fosso del Corniola, Torrente Lota, Borro del Lota, Fosso Costone, Borro del Canascione, Borro della Lodola, Borro del Fimaggio; e sulla rete degli affluenti minori, che costituiscono un reticolo ritenuto indispensabile nel supportare la rete ecologica di livello territoriale.

Le parti di territorio comprese nel sottosistema V4 sono considerate parti del territorio rurale da mantenere e tutelare.

2. Gli interventi dovranno essere orientati alla salvaguardia e al riequilibrio degli ecosistemi fluviali, all'eliminazione delle attività non compatibili con i caratteri paesaggistici e le prestazioni ambientali di questi luoghi, favorendo la continuità del reticolo idrografico, la tutela degli alvei e di tutte le aree di divagazione delle acque, delle fasce vegetazionali riparali, delle presenze faunistiche; al controllo dei fenomeni di esondazione che determinano situazioni di pericolosità idraulica e alla riduzione della pericolosità idrogeologica; alla salvaguardia inoltre degli assetti agricoli tradizionali, alla riconversione delle colture non compatibili, alla creazione di un sistema di fruizione di tipo naturalistico per le attività di tempo libero.

Le parti di territorio ricadenti nel sottosistema V4 sono considerate aree da salvaguardare.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (ad eccezione dell'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, compresi quelli individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - la realizzazione di manufatti temporanei individuati all'art.70 della LR n.65 del 10/11/2014.

4. Il Piano Operativo dovrà valutare e approfondire i seguenti temi:

  • - contenimento o eliminazione del rischio idraulico con interventi di riqualificazione idrogeologica e riassetto idraulico;
  • - individuazione di fasce di rispetto e di salvaguardia nelle quali vietare gli interventi che possono modificare gli equilibri idrogeologici ed ecologici;
  • - ripristino della continuità del sistema dei fossi;
  • - realizzazione di nuovi tratti di corsi d'acqua dove il tracciato esistente ha perso la funzionalità idraulica ed ecologica;
  • - delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico;
  • - rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua e mantenimento, ripristino e potenziamento della vegetazione riparia;
  • - creazione di percorsi di servizio pedonali-ciclabili, naturalistici.

Art. 48 Sottosistema V5: "Capisaldi del verde territoriale"

1. Il sottosistema è connotato da un'insieme di "luoghi verdi" per il tempo libero, caratterizzati da diversi tipi di spazi e attrezzature; essi comprendono aree di compensazione ambientale, parti di territorio agricolo, aree boscate, nelle quali è possibile svolgere anche attività ricreative e culturali. Le parti di territorio comprese nel sottosistema V5 sono considerate parti del territorio rurale da mantenere e tutelare.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla realizzazioni di aree e strutture da destinare a servizi per le attività di tempo libero, percorsi didattici, servizi culturali di interesse territoriale; valorizzando e salvaguardando i caratteri ambientali e storici del territorio.

3. Per gli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola si vedano le prescrizioni contenute nei diversi ambiti del sottosistema.

Il Piano Operativo dovrà fornire prescrizioni e indicazioni per le modalità di interevento e i relativi strumenti d'attuazione nelle singole aree.

4. Il sottosistema V5 si articola nei seguenti ambiti:

  • - Ambito V5.1: "Centri equitazione di Matroia, Mucchio, Fogliarina, Quarata, Gricena, Camperchi, Zingare, La Casina"
  • - Ambito V5.2: "Parchi archeologici del Castellare di Oliveto, Poggio Castellare e Gaenne"
  • - Ambito V5.3: "Aree attrezzate Podere il Riccio, Fornace Ninci, Poggio Ciullo, Poggio di Cacciano, Monte Mucci, Torre di Bucinino, Poggilunghi, Macca"
  • - Ambito V5.4: "Area di pesca sportiva di Podere le Chiuse, Fontanela"
  • - Ambito V5.5: Parco faunistico-naturalistico di Cornia
  • - Ambito V5.6: "Aree di compensazione e mitigazione ambientale"

Art. 49 Ambito V5.1: "Centri equitazione di Matroia, Mucchio, Fogliarina, Quarata, Gricena, Camperchi, Zingare, La Casina"

1. L'ambito comprende aree dove sono già insediate attività di allevamento dei cavalli, situate prevalentemente in zone di fondovalle, pianura e lungo la via Vecchia Senese, che si prestano a svolgere anche a livello territoriale un ruolo di servizio per attività sportive e ricreative.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione delle strutture esistenti e all'integrazione con altre attività: scuola di equitazione, ippoterapia, maneggio coperto, escursioni di trekking a cavallo. In relazione a queste attività potranno essere realizzate piste e piccoli circuiti; dei "paddock" per lo stazionamento degli animali e una club- house con relativi servizi, da realizzare con strutture provvisorie e removibili, non più alte di un piano. Per queste strutture sarà obbligatorio sottoscrivere una convenzione (o atto d'obbligo unilaterale) in sede di approvazione del progetto, che preveda contestualmente alla cessazione delle attività la loro rimozione, la bonifica delle aree, il ripristino dei luoghi.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (compresa l'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - serre temporanee e permanenti.

Art. 50 Ambito V5.2: "Parchi archeologici del Castellare di Oliveto, Poggio Castellare e Gaenne"

1. L'ambito comprende alcune aree di particolare interesse storico-culturale collocate in contesti di riconosciuto valore paesaggistico, caratterizzate dalla presenza di beni archeologici importanti da salvaguardare, tutelare e valorizzare. Queste aree, che hanno assunto un significato rilevante nella struttura identitaria e testimoniale della comunità locale, potranno essere, meglio individuate e classificate di concerto con gli Enti competenti, secondo quanto previsto dalla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla migliore sistemazione e fruizione delle aree archeologiche, attraverso opportune campagne di scavo e la realizzazione di servizi e percorsi per attività didattiche e ricreative.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (compresa l'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, compresi quelli individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - la realizzazione di manufatti temporanei individuati all'art.70 della LR n.65 del 10/11/2014.

Art. 51 Ambito V5.3: "Aree attrezzate Podere il Riccio, Fornace Ninci, Poggio Ciullo, Poggio di Cacciano, Monte Mucci, Torre di Bucinino, Poggilunghi, Macca"

1. L'ambito comprende poggi e aree boscate che assumono un particolare rilievo dal punto di vista paesaggistico e morfologico, con ancora evidenti in alcuni casi memorie e manufatti di siti fortificati, cave dismesse e archeologia industriale.

2. Gli interventi saranno finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate per attività culturali, tempo libero, didattica ambientale e view-point, alla valorizzazione dei manufatti di interesse storico e archeologico e dei loro spazi di pertinenza, alla sistemazione delle aree boscate e al miglioramento della loro fruizione attraverso il ripristino dei tracciati esistenti. Nelle aree di Poggio di Cacciano, ex Fornace Ninci e Podere il Riccio potranno essere ubicate anche strutture ricreative, per spettacoli e feste all'aperto, gioco e sport, accoglienza in bungalow e campeggio.

Nell'area dismessa della cava di Caggiarino di Poggio di Cacciano, oltre agli interventi suddetti, da realizzare sfruttando la morfologia del terreno e previa bonifica dell'area, potranno essere ubicate anche strutture a servizio della Protezione Civile (invaso artificiale, deposito attrezzature).

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (compresa l'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, compresi quelli individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - la realizzazione di manufatti temporanei individuati all'art.70 della LR n.65 del 10/11/2014.

Art. 52 Ambito V5.4: "Aree di pesca sportiva di Podere le Chiuse, Fontanella"

1. L'ambito comprende aree con laghetti che si prestano a svolgere a livello territoriale un ruolo di servizio per attività sportive e ricreative.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla realizzazione di un'area di pesca sportiva con relative attrezzature in prossimità del lago esistente.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (compresa l'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, compresi quelli individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - la realizzazione di manufatti temporanei individuati all'art.70 della LR n.65 del 10/11/2014.

Art. 53 Ambito V5.5: "Parco faunistico- naturalistico di Cornia"

1. L'ambito comprende una porzione di territorio classificata ad alto valore naturalistico-paesaggistico, situata alle quote più elevate della collina di Civitella e caratterizzata dalla presenza di impianti vegetazionali di notevole interesse botanico, oltre che dallo stazionamento di specie nidificanti di avifauna legate a questo habitat.

2. Gli interventi dovranno essere finalizzati a favorire la realizzazione di percorsi e piccole attrezzature per la fruizione delle aree boscate ed arbustate, per attività didattiche e di ricerca, itinerari faunistici e punti per attività di bird-watching. Con l'obiettivo di conservare e gestire le risorse e le specificità dell'area naturalistica, che ricade nel perimetro individuato per l'ANPIL di Cornia.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (compresa l'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, compresi quelli individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - la realizzazione di manufatti temporanei individuati all'art.70 della LR n.65 del 10/11/2014.

Art. 54 Ambito V5.6: "Aree di compensazione e mitigazione ambientale"

1. Le aree che ricadono nell'ambito sono porzioni di territorio nelle quali si prevede la realizzazione di particolari impianti boschivi ed arbustivi, radure, barriere vegetali e artificiali in prossimità degli insediamenti industriali, residenziali e delle infrastrutture viarie, con l'obiettivo mitigare e compensare il loro impatto sul paesaggio e sull'aria.

2. Gli interventi dovranno essere orientati a migliorare la qualità dell'ambiente nei diversi contesti paesaggistici, attraverso opportune sistemazioni del suolo e riconfigurazioni dello spazio aperto che garantiscano il potenziamento degli ecosistemi urbani e territoriali, la realizzazione di spazi verdi, liberi o attrezzati per le attività di tempo libero, percorsi ed eventuali parcheggi alberati.

3. Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e costruzione di nuovi edifici rurali.

Sono esclusi:

  • - l'ampliamento (compresa l'una tantum) e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - l'ampliamento e la realizzazione di nuovi annessi agricoli, compresi quelli individuati all'art.78 della LR n.65 del 10/11/2014;
  • - la realizzazione di manufatti temporanei individuati all'art.70 della LR n.65 del 10/11/2014.

4. Il Piano Operativo dovrà valutare e approfondire i seguenti temi:

  • - stabilire la coerenza tra il progetto di compensazione e mitigazione ambientale con i caratteri fisici, ambientali, storici ed insediativi presenti nel territorio;
  • - garantire la continuità dei flussi ambientali degli ecosistemi territoriali ed urbani (rete ecologica);
  • - conservare e tutelare gli impianti vegetali esistenti, le percorrenze e il reticolo delle acque;
  • - utilizzare specie arboree ed arbustive di tipo autoctono, creando impianti vegetali le cui dinamiche di crescita siano indirizzate verso la formazione di "boschi naturali" (da realizzare con costi contenuti di impianto e gestione).

Art. 55 Sottosistema V6: "Capisaldi del verde urbano"

1. Sono capisaldi del verde urbano i parchi e i giardini storici, i parchi urbani attrezzati, le aree sportive e gli spazi aperti e scoperti (pubblici e privati) che si configurano come parti qualificate della rete ecologica: posti all'interno o in prossimità delle aree urbanizzate, sono elementi di continuità tra queste ultime e il territorio aperto; aree, elementi puntuali e lineari (diversi per carattere, destinazione, dimensione) funzionali alla costruzione e all'organizzazione di connessioni utili al riequilibrio dell'ecosistema urbano e ambientale (rispetto all'irraggiamento solare e all'impermeabilizzazione dei suoli), con un ruolo e un valore paesaggistico irrinunciabili.

Tutte le aree del sottosistema V6 ricadono all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e non sono considerate parti del territorio rurale.

2. Gli interventi dovranno essere orientati alla salvaguardia e al potenziamento di tutti quegli elementi che formano la rete ecologica urbana e territoriale, alla realizzazione di spazi verdi, liberi o attrezzati, per le attività di tempo libero. Con l'obiettivo di migliorare l'ambiente urbano e la qualità dei differenti "materiali" che lo caratterizzano.

3. Per il patrimonio edilizio esistente, con destinazione d'uso agricola e non, fino all'approvazione del Piano Operativo:

Sono esclusi

  • - la realizzazione di nuovi edifici, annessi o volumetrie e l'ampliamento (compresa l'una tantum), ad eccezione di "Servizi e attrezzature di uso pubblico" già insediati nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale;
  • - la realizzazione di manufatti temporanei individuati all'art.70 della LR n.65 del 10/11/2014.

4. Il Piano Operativo dovrà valutare e approfondire i seguenti temi:

  • - garantire la continuità dei flussi ambientali degli ecosistemi territoriali ed urbani all'interno di una logica di rete ecologica;
  • - conservare i luoghi verdi e tutelare le architetture vegetali esistenti.

5. Le strade all'interno dell'ambito V6 possono avere caratteristiche assimilabili a quelle del sistema della residenza.

Titolo VII Sistema della Residenza (R)

Art. 56 Obiettivi e prestazioni

1. Fanno parte del sistema della residenza le aree edificate consolidate o di recente formazione, con i tessuti storici, i nuclei e gli insediamenti rurali, i borghi, le frazioni e le lottizzazioni residenziali.

Il sistema della residenza, come insieme dei "luoghi dell'abitare", dovrà garantire la vicinanza e la connessione delle abitazioni con le attrezzature di servizio, le aree commerciali e quelle destinate a verde pubblico per lo svago e lo sport opportunamente dimensionate rispetto all'intorno. Tutte le aree comprese nel sistema della residenza ricadono all'interno del perimetro del territorio urbanizzato.

2. Nel sistema della residenza dovrà essere prestata particolare cura nella progettazione dei materiali che costituiscono gli spazi collettivi.

3. Le strade di distribuzione all'interno del sistema della residenza, ad eccezione di quelle dei sottosistemi R1 e R4, sono caratterizzate da una sezione ad una carreggiata. La carreggiata dovrà essere opportunamente sistemata per garantire una razionale gestione della mobilità, migliore sicurezza e qualità urbana, protezione dell'ambiente e risparmio energetico. Le banchine e i marciapiedi dovranno essere pavimentati e ubicati a destra e a sinistra della carreggiata o sullo stesso livello (marciapiede continuo). Gli incroci, in genere a raso, potranno essere anche rialzati o regolamentati da minirotonde.

4. Gli interventi di adeguamento e trasformazione, oltre quelli che modificano il suolo calpestabile, ad esclusione di quelli nel sottosistema R1, dovranno garantire una superficie permeabile non inferiore al 25% dell'intera superficie fondiaria.

5. Nelle zone appartenenti al sistema della residenza il Piano incentiva il ricorso a tecniche di bioarchitettura e risparmio energetico, a progetti di edilizia sociale e convenzionata.

6. Il Piano Operativo dovrà specificare indicazioni e prescrizioni affinché vengano tenute in considerazione le opzioni costruttive, le tecniche e tecnologie ad oggi disponibili che puntano ad elementi quali il risparmio energetico, l'abbattimento delle emissioni nocive nell'aria, l'utilizzo di materiali edilizi ecosostenibili, cos&igrave da concepire e realizzare gli edifici in modo da consentire un'ottimizzazione nella gestione delle risorse idriche, delle risorse energetiche (per il riscaldamento e il raffrescamento), dei rifiuti, intervenendo sull'involucro edilizio, sul rendimento impiantistico e la limitazione della dispersione di calore, definendo standard per un migliore isolamento delle case. Inoltre potrà promuovere interventi che prevedano la progettazione e l'attivazione di modelli condominiali che favoriscano le relazioni umane, la partecipazione dell'utenza, la mutualità e il reciproco scambio di prestazioni e servizi.

Il Piano Operativo dovrà inoltre valutare e approfondire i seguenti temi:

  • - incentivi per l'utilizzo di impianti termici e sistemi solari attivi;
  • - riduzione del consumo di acqua potabile;
  • - recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche;
  • - abbattimento del rumore negli ambienti abitativi.

Art. 57 Usi caratterizzanti, previsti ed esclusi

1. Il sistema della residenza è caratterizzato dagli usi principali "Residenza" e dalle infrastrutture per la "Mobilità" funzionali al sistema.

2. La caratterizzazione funzionale del sistema è garantita dalla presenza di questi usi principali. Il Piano Operativo dovrà definire, per ogni sottosistema, le percentuali ammesse tra gli usi caratterizzanti e quelli previsti; potrà inoltre individuare puntualmente aree destinate a contenere attività specifiche e/o monofunzionali, comunque riferibili a quegli stessi usi.

3. Nel sistema della residenza sono altres&igrave previsti "Attività commerciali al dettaglio", "Attività turistico- ricettive", "Attività direzionali e di servizio", "Servizi e attrezzature di uso pubblico", "Spazi scoperti d'uso pubblico"; le attività finalizzate all'agriturismo, per il quale resta in vigore quanto previsto dalle normative regionali in materia e fatta salva la possibilità di mantenere eventuali sedi di aziende agricole esistenti alla data di adozione del Piano Strutturale.

4. Sono escluse: le "Attività agricole e funzioni connesse" ad eccezione del Sottosistema R4: "Nuclei rurali" e di quanto previsto al precedente comma; le "Attività commerciali all'ingrosso e depositi".

Art. 58 Articolazione del sistema

1. Il sistema della residenza si articola nei seguenti sottosistemi individuati nella Tav.C4.5 "Sistemi":

  • - Sottosistema R1: "Insediamenti storici"
  • - Sottosistema R2: "Tessuti edilizi e addizioni"
  • - Sottosistema R3: "Interventi unitari"
  • - Sottosistema R4: "Nuclei rurali"

2. Il rapporto percentuale fra gli usi caratterizzanti e gli altri usi previsti e ammessi può variare nei diversi sottosistemi.

Art. 59 Sottosistema R1: "Insediamenti storici"

1. Il sottosistema comprende le parti più consolidate della città antica, i nuclei originari delle frazioni ed i borghi immediatamente esterni; è costituito prevalentemente da edifici di valore storico e da un tessuto residenziale compatto, in parte modificato rispetto all'originario, che mantiene un certo grado di omogeneità tipologica. Il piano terra degli edifici è generalmente occupato da attività commerciali e terziarie.

2. Gli interventi dovranno in generale favorire il recupero, la conservazione e il mantenimento degli edifici e degli spazi storici. Gli interventi consentiti nel sottosistema saranno definiti nel Piano Operativo, che oltre a definire i contenuti attuativi fornirà regole e parametri per intervenire nelle parti consolidate e morfologicamente riconoscibili di questi tessuti, attraverso specifiche norme e progetti di riqualificazione.

3. Sono escluse: le "Attività industriali e artigianali", stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburante, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas.

4. Le strade all'interno del sottosistema R1 individuate nel Sistema della mobilità (Tav.C4.6) hanno caratteristiche assimilabili a quelle del sottosistema M8 ("Strade e spazi tutelati") e sono dunque soggette alle prescrizioni contenute all'art.87 delle presenti norme.

Art. 60 Sottosistema R2: "Tessuti edilizi e addizioni"

1. Il sottosistema è caratterizzato da parti della città cresciute sulla base di singole iniziative, in genere di piccole dimensioni. Il carattere principale di queste zone è costituito da una certa omogeneità dei tipi edilizi e della suddivisione dei lotti, dalla presenza di spazi pubblici frammentati e residuali.

2. Gli interventi dovranno in generale favorire l'adeguamento, la ristrutturazione degli edifici e la riqualificazione degli spazi aperti allo scopo di migliorare le condizioni esistenti e rafforzare l'identità di questi luoghi. Gli interventi consentiti nel sottosistema e i contenuti attuativi saranno definiti nel Piano Operativo.

3. Sono escluse: le "Attività industriali e artigianali" che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, indicate nel Testo unico delle leggi sanitarie (RD n.1265 del 27/07/1934) e comprese negli elenchi di cui al DM del 05/09/1994, nei modi e limiti previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 61 Sottosistema R3: "Interventi unitari"

1. Il sottosistema è costituito da quartieri residenziali morfologicamente riconoscibili e da interventi prevalentemente unitari, esistenti o di progetto. In genere essi sono ubicati fuori delle zone centrali della città, spesso ai margini del tessuto urbanizzato. Il loro carattere contribuisce a dare leggibilità e riconoscibilità alle diverse parti della città.

2. Gli interventi dovranno in generale favorire il mantenimento, l'adeguamento, il completamento e la ricucitura di questi tessuti, consentendo operazioni che rispettino il carattere morfologico e tipologico degli edifici, in sintonia con le prescrizioni dei piani attuativi e dei piani per l'edilizia economica e popolare, dei progetti che ne regoleranno il disegno e la struttura. Gli interventi consentiti nel sottosistema e i contenuti attuativi saranno definiti nel Piano Operativo.

3. Sono escluse: le "Attività industriali e artigianali" che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, indicate nel Testo unico delle leggi sanitarie (RD n.1265 del 27/07/1934) e comprese negli elenchi di cui al DM del 05/09/1994, nei modi e limiti previsti dalla normativa di riferimento; stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburante, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas.

Art. 62 Sottosistema R4: "Nuclei rurali"

1. Il sottosistema è costituito da nuclei collinari e da piccoli aggregati di pendio. Questi insediamenti, all'origine rurali e oggi prevalentemente residenziali, presentano una struttura caratterizzata da un complesso sistema di pertinenze che concorrono a formare un particolare insieme di valore storico-ambientale, riconoscibile anche nei casi di intervenute modifiche o alterazioni. Essi sono caratterizzati dall'aggregazione di singoli edifici, tra loro connessi attraverso una rete di spazi collettivi (percorsi, aie, piazzette, larghi, orti).

2. I temi relativi alle aree ricadenti nel sottosistema sono stati oggetto di confronto e verifica nell'ambito della Conferenza di copianificazione (che si è svolta il 05/05/2015 presso la DG del Governo del Territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'art.25 della LR n.65), che ne ha condiviso le strategie come riportato nel verbale della stessa. Gli interventi dovranno favorire il recupero, la conservazione e il mantenimento degli edifici e degli spazi aperti, rispettando il principio insediativo e il carattere rurale dei singoli luoghi, anche nel caso vengano previsti modesti interventi edilizi al fine di garantire la permanenza degli abitanti e delle loro attività a "presidio" del territorio (motivo della loro "obbligata" inclusione all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, in relazione a quanto condiviso nella citata Conferenza di copianificazione e a quanto evidenziato nelle osservazioni della Regione Toscana), con particolare attenzione al ripristino e alla tutela dei principali elementi caratterizzanti: terrazzamenti, canali, fossi, guadi e vegetazione ripariale, strade, percorsi e passaggi pubblici, aree pavimentate, piazze, larghi, scale, rampe.

In tali aree dunque non si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della LR n.65 del 10/11/2014.

Sono inoltre previsti interventi finalizzati alla miglioramento della dotazioni di servizi e infrastrutture:

  • - la realizzazione di una dotazioni di spazi e servizi strettamente legati alla residenza quali isole ecologiche, parcheggi di attestamento e per i residenti, fermata per i mezzi di trasporto pubblico, spazi pavimentati e verdi attrezzati e di servizio;
  • - la realizzazione di impianti di depurazione dei reflui, ad uso collettivo, nei nuclei che non possono essere collegati alla rete fognaria;
  • - realizzazione di rete di teleriscaldamento con piccoli impianti ad uso dei singoli nuclei alimentati da biomasse vegetali provenienti da bacini strettamente connessi al luogo di utilizzo e impianti centralizzati per la produzione di energie rinnovabili finalizzati a rendere autonomi dal punto di vista energetico i diversi nuclei.

Gli interventi consentiti nel sottosistema e i contenuti attuativi saranno definiti nel Piano Operativo.

3. Sono escluse: le "Attività industriali e artigianali" che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, indicate nel Testo unico delle leggi sanitarie (RD n.1265 del 27/07/1934) e comprese negli elenchi di cui al DM del 05/09/1994, nei modi e limiti previsti dalla normativa di riferimento; stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburante.

4. Le strade all'interno del sottosistema R4 individuate nel Sistema della mobilità (Tav.C4.6) hanno caratteristiche assimilabili a quelle del sottosistema M8 ("Strade e spazi tutelati") e sono dunque soggette alle prescrizioni contenute all'art.87 delle presenti norme.

Titolo VIII Sistema dei Luoghi Centrali (L)

Art. 63 Obiettivi e prestazioni

1. Fanno parte del sistema dei luoghi centrali le aree dove si concentrano attività amministrative, commerciali, di servizio, della cultura e del culto,, dello spettacolo e del tempo libero aventi in comune la caratteristica di attrarre flussi di persone e di assumere in molti casi un valore simbolico per la comunità degli abitanti.

Le aree comprese nel sistema dei luoghi centrali possono ricadere sia all'interno del perimetro del territorio urbanizzato sia nel territorio rurale.

2. Nel sistema dei luoghi centrali dovrà essere garantita la presenza di aree pedonali o parzialmente pedonalizzate, un'alta percentuale di aree pavimentate, un'efficiente organizzazione del trasporto pubblico e della circolazione, un'adeguata dotazione di aree parcheggio.

3. Le strade di distribuzione all'interno del sistema dei luoghi centrali, ad eccezione di quelle del sottosistema L1, sono caratterizzate da una sezione ad una carreggiata. La carreggiata dovrà essere opportunamente sistemata per garantire una razionale gestione della mobilità, migliore sicurezza e qualità urbana, protezione dell'ambiente e risparmio energetico. Le banchine e i marciapiedi dovranno essere pavimentati e ubicati a destra e a sinistra della carreggiata o sullo stesso livello (marciapiede continuo).

4. Gli interventi di adeguamento e trasformazione, oltre quelli che modificano il suolo calpestabile, ad esclusione di quelli nel sottosistema L1, dovranno garantire una superficie permeabile non inferiore al 25% dell'intera superficie fondiaria.

5. Nel sistema dei luoghi centrali sarà necessario prevedere: sistemi di abbattimento del rumore e delle sostanze inquinanti, sistemi di smaltimento e depurazione delle acque meteoriche; aree verdi di compensazione e mitigazione dell'inquinamento atmosferico e degli effetti sul microclima prodotti dalle aree impermeabilizzate.

6. Il Piano Operativo dovrà prevedere interventi mirati alla conservazione, alla riqualificazione e al miglioramento delle strutture esistenti ed alla realizzazione di nuove attrezzature secondo elevati standard prestazionali e funzionali (sostenibilità ambientale ed energetica, installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, utilizzo tecniche costruttive finalizzate al risparmio energetico); entro un disegno complessivo del suolo pubblico dove sarà prioritario il miglioramento dell'accessibilità pedonale e la continuità dei percorsi.

Art. 64 Usi caratterizzanti, previsti ed esclusi

1. Il Sistema dei luoghi centrali è caratterizzato dagli usi principali "Attività commerciali al dettaglio", "Attività turistico-ricettive", "Attività direzionali e di servizio", "Servizi e attrezzature di uso pubblico" e dalle infrastrutture per la "Mobilità" funzionali al sistema.

Il Sottosistema L2: "Attrezzature urbane e territoriali" è caratterizzato anche dall'uso principale "Attività commerciali all'ingrosso e depositi".

2. La caratterizzazione funzionale del sistema è garantita dalla presenza di questi usi principali. Il Piano Operativo dovrà definire, per ogni sottosistema, le percentuali ammesse tra gli usi caratterizzanti e quelli previsti; potrà inoltre individuare puntualmente aree destinate a contenere attività specifiche e/o monofunzionali, comunque riferibili a quegli stessi usi.

3. Nel sistema dei luoghi centrali sono altresì previsti "Residenza", "Attività commerciali all'ingrosso e depositi", "Spazi scoperti d'uso pubblico"; le attività finalizzate all'agriturismo, per il quale resta in vigore quanto previsto dalle normative regionali in materia e fatta salva la possibilità di mantenere eventuali sedi di aziende agricole esistenti alla data di adozione del Piano Strutturale.

4. Sono escluse: le "Attività agricole e funzioni connesse" ad eccezione del Sottosistema L3: "Attrezzature turistiche" e di quanto previsto al precedente comma.

Art. 65 Articolazione del sistema

1. Il sistema dei luoghi centrali si articola nei seguenti sottosistemi individuati nella Tav.C4.5 "Sistemi":

  • - Sottosistema L1: "Centri civici"
  • - Sottosistema L2: "Attrezzature urbane e territoriali"
  • - Sottosistema L3: "Attrezzature turistiche"

2. Il rapporto percentuale fra gli usi caratterizzanti e gli altri usi previsti e ammessi può variare nei diversi sottosistemi.

Art. 66 Sottosistema L1: "Centri civici"

1. I "centri civici" delle frazioni e dei quartieri sono generalmente individuati da strade, piazze, porzioni di tessuto urbano che collegano tra loro la chiesa, la scuola, i servizi e le attività terziarie. Il sottosistema comprende i maggiori centri antichi, con edifici e spazi aperti di rilevante valore storico, prevalentemente occupati da servizi e attrezzature collettive.

2. Gli interventi dovranno rafforzare l'identità delle frazioni e dei quartieri attraverso la riqualificazione dello spazio pubblico (piazze, parcheggi, verde), favorire il recupero e la conservazione dei caratteri e del ruolo dei centri antichi, il restauro e il risanamento dei manufatti e degli spazi storici. Particolare cura dovrà essere posta nella integrazione delle parti di recente formazione con la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili. .

3. Sono escluse: le "Attività industriali e artigianali", stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburante, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas.

4. Le strade all'interno del sottosistema L1 individuate nel Sistema della mobilità (Tav.C4.6) hanno caratteristiche assimilabili a quelle del sottosistema M8 ("Strade e spazi tutelati") e sono dunque soggette alle prescrizioni contenute all'art.87 delle presenti norme.

Art. 67 Sottosistema L2: "Attrezzature urbane e territoriali"

1. Le "attrezzature urbane e territoriali" sono edifici, insiemi di edifici e aree che offrono servizi e attrezzature d'uso pubblico di livello comunale. Questi "luoghi centrali" comprendono parti di città, singole vie e piazze nelle quali è presente o viene proposta una elevata concentrazione di attività commerciali, direzionali, strutture di servizio.

2. Nel sottosistema, fino all'approvazione del Piano Operativo, sono consentite le "Attività industriali e artigianali" esclusivamente negli edifici esistenti per i quali tali attività siano già previste ed ammesse nel vigente RU. Gli interventi consentiti per queste aree saranno definiti nel Piano Operativo.

Art. 68 Sottosistema L3: "Attrezzature turistiche"

1. Le "attrezzature turistiche" sono edifici o insiemi di edifici e aree che offrono servizi e attrezzature per il turismo, la cultura e il tempo libero: attività collettive, ricreative, didattiche, servizi e attrezzature ricettive. Il sottosistema comprende anche edifici e spazi aperti di rilevante valore storico che caratterizzano la struttura turistico-culturale del territorio.

2. I temi relativi alle aree ricadenti nel sottosistema sono stati oggetto di confronto e verifica nell'ambito della Conferenza di copianificazione (che si è svolta il 05/05/2015 presso la DG del Governo del Territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'art.25 della LR n.65), che ne ha condiviso le strategie come riportato nel verbale della stessa. Gli interventi dovranno rafforzare le potenzialità turistiche di Civitella in Val di Chiana, valorizzare l'identità, il carattere ed il ruolo di luoghi e attrezzature attraverso la riqualificazione degli spazi aperti, il recupero e la conservazione di manufatti e monumenti, l'arricchimento delle funzioni e delle attività che vi si svolgono.

In particolare, gli interventi ricadenti nel territorio rurale di cui all'art.64 della LR n.65 del 10/11/2014 dovranno favorire il recupero e la riqualificazione.

Gli interventi consentiti nel sottosistema e i contenuti attuativi saranno definiti nel Piano Operativo.

3. Sono escluse: le "Attività industriali e artigianali", stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburante, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas.

Titolo IX Sistema della Produzione (P)

Art. 69 Obiettivi e prestazioni

1. Fanno parte del sistema della produzione le aree produttive caratterizzate da capannoni e da un'edilizia costituita in genere da edifici di piccole o medie dimensioni, con un tessuto dove è presente una certa mescolanza di attività produttive, spazi e infrastrutture connesse.

Il sistema della produzione dovrà garantire due tipi di prestazioni: la prima, legata alle esigenze degli addetti alle attività economiche, richiede la presenza diffusa di servizi; la seconda, attinente il rapporto tra le aree industriali e il resto della città, si traduce nella garanzia di infrastrutture specifiche (stradali e fognarie, distinte per quanto possibile da quella urbane) e nella individuazione di specifiche forme e modalità insediative.

Le aree comprese nel sistema della produzione possono ricadere sia all'interno del perimetro del territorio urbanizzato sia nel territorio rurale.

2. Nel sistema della produzione, un accurato progetto di suolo dovrà sostenere il "disegno" e il buon funzionamento di queste aree, agire come compensazione e filtro nei confronti delle diverse forme di inquinamento. garantire una sufficiente permeabilità del suolo, anche attraverso opportune sistemazioni e riconfigurazioni dello spazio aperto che garantiscano il potenziamento degli ecosistemi urbani e territoriali.

Nelle aree produttive che ricadono nella fascia di salvaguardia delle acque pubbliche oltre al rispetto delle prescrizioni previste dal RD n.523 del 25/07/1904 è necessario rendere permeabili le aree di pertinenza e garantire la piantumazione delle aree prossime al corso d'acqua.

3. Le strade di distribuzione all'interno del sistema della produzione sono caratterizzate da una sezione ad una carreggiata. La carreggiata dovrà essere opportunamente sistemata per garantire la mobilità di automezzi di grandi dimensioni in condizioni di sicurezza e protezione dell'ambiente. Le banchine e i marciapiedi dovranno essere pavimentati e ubicati a destra e a sinistra della carreggiata.

4. Gli interventi di adeguamento e trasformazione, oltre quelli che modificano il suolo calpestabile, dovranno garantire una superficie permeabile non inferiore al 25% dell'intera superficie fondiaria.

5. La realizzazione di nuove aree produttive o l'ampliamento di quelle esistenti dovranno essere accompagnati da indicazioni relative alla pressione ambientale stimata, alla dotazione tecnologica ed ambientale prevista, agli elementi di rischio potenziale indotto, alle indicazioni delle misure di compensazione e mitigazione degli impatti prodotti.

6. Nei progetti delle aree produttive dovranno essere elencati tutti i potenziali rischi ambientali dovuti a malfunzionamento delle dotazioni tecnologiche o ad incidenti legati alle fasi di realizzazione ed esercizio.

7. Il Piano Operativo dovrà specificare i parametri qualitativi e dimensionali per la realizzazione o la ristrutturazione degli edifici industriali e loro pertinenze, ed inoltre predisporre norme orientate a perseguire i seguenti obiettivi:

  • - elevare gli standard funzionali e prestazionali anche con la predisposizione di elementi di filtro e compensazione, sia negli insediamenti esistenti che in quelli in previsione;
  • - miglioramento della accessibilità rendendo minime le interferenze con gli spostamenti legati alla residenza;
  • - incentivare interventi prevalentemente orientati alla riqualificazione degli spazi aperti allo scopo di consentirne un loro più razionale utilizzo, con incremento delle dotazioni di parcheggi, negli insediamenti esistenti;
  • - individuazione di spazi aperti, servizi ed attrezzature adeguate negli insediamenti in previsione;
  • - promuovere interventi mirati alla riqualificazione e al miglioramento delle strutture esistenti ed alla realizzazione di nuovi insediamenti secondo elevati standard prestazionali e funzionali (sostenibilità ambientale ed energetica, installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, utilizzo tecniche costruttive finalizzate al risparmio energetico), incentivando l'applicazione della disciplina toscana sulle APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate);
  • - individuare sistemi di abbattimento degli inquinanti, sistemi di smaltimento e depurazione di acque reflue nere e chiare, riciclaggio delle acque utilizzate a scopi produttivi.

8. I temi relativi alla previsione di nuove aree produttive ricadenti nel sistema sono stati oggetto di confronto e verifica nell'ambito della Conferenza di copianificazione (che si è svolta il 05/05/2015 presso la DG del Governo del Territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'art.25 della LR n.65), che ne ha condiviso le strategie come riportato nel verbale della stessa.

Art. 70 Usi caratterizzanti, previsti ed esclusi

1. Il sistema della produzione è caratterizzato dagli usi principali individuati per ciascun sottosistema nei successivi articoli e dalle infrastrutture per la "Mobilità" funzionali al sistema.

2. La caratterizzazione funzionale del sistema e di ogni sottosistema è garantita dalla presenza di questi usi principali. Il Piano Operativo dovrà definire, per ogni sottosistema, le percentuali ammesse tra gli usi caratterizzanti e quelli previsti; potrà inoltre individuare puntualmente aree destinate a contenere attività specifiche e/o monofunzionali, comunque riferibili a quegli stessi usi.

3. Nel Sistema della produzione sono altres&igrave previsti "Spazi scoperti d'uso pubblico". Sono previsti inoltre, esclusivamente per il Sottosistema P2: "Aree industriali e artigianali", "Residenze" (funzionali all'attività o se esistenti alla data di adozione del presente strumento urbanistico), "Attività commerciali al dettaglio", "Attività direzionali e di servizio", "Servizi e attrezzature di uso pubblico".

4. Sono escluse le "Attività agricole e funzioni connesse", le "Attività turistico-ricettive".

Art. 71 Articolazione del sistema

1. Il sistema della produzione si articola nei seguenti sottosistemi individuati nella Tav.C4.5 "Sistemi":

  • - Sottosistema P1: "Capisaldi della produzione"
  • - Sottosistema P2: "Aree industriali e artigianali"
  • - Sottosistema P3: "Aree per trasferimenti"
  • - Sottosistema P4: "Aree per depositi e stoccaggio"
  • - Sottosistema P5: "Aree per la gestione e trasformazione dei rifiuti"

2. Il rapporto percentuale fra gli usi caratterizzanti e gli altri usi previsti e ammessi può variare nei diversi sottosistemi.

Art. 72 Sottosistema P1: "Capisaldi della produzione"

1. Nel sottosistema sono comprese le grandi aree industriali caratterizzate da un tessuto costituito in genere da capannoni di grandi o medie dimensioni, con un elevato rapporto di copertura, appartenenti ad un'unica attività produttiva con elevata specializzazione funzionale.

2. Gli interventi dovranno favorire la permanenza e la "dimensione unitaria" di queste strutture produttive, il mantenimento della destinazione d'uso e l'adeguamento degli impianti, la localizzazione di attrezzature e servizi; dovranno inoltre garantire la riconfigurazione dello spazio aperto attraverso opere di mitigazione ambientale e opportune sistemazioni del suolo pubblico e privato.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Attività industriali" in misura tendenzialmente esclusiva.

Art. 73 Sottosistema P2: "Aree industriali e artigianali"

1. Nel sottosistema sono comprese le aree produttive caratterizzate da un'edilizia costituita in genere da edifici di piccole o medie dimensioni, con un tessuto dove è presente una certa mescolanza di differenti tipologie produttive.

2. Gli interventi dovranno favorire la riconfigurazione dello spazio aperto attraverso opere di mitigazione ambientale e il trattamento del suolo pubblico e privato.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Attività industriali e artigianali", "Attività commerciali all'ingrosso e depositi".

4. Il Piano Operativo potrà stabilire i criteri e predisporre specifiche norme per individuare e "spostare" in queste aree parte di quelle destinate a trasferimenti del Sottosistema P3, in relazione a quanto previsto nel comma 5 dell' art.74.

Art. 74 Sottosistema P3: "Aree per trasferimenti"

1. Nel sottosistema sono comprese aree destinate ad accogliere esclusivamente insediamenti derivanti dal trasferimento di imprese industriali e artigianali già presenti sul territorio comunale con proprie sedi e strutture produttive alla data di adozione del presente strumento urbanistico.

2. Gli interventi dovranno garantire la riconfigurazione dello spazio aperto attraverso opere di mitigazione ambientale e opportune sistemazioni del suolo pubblico e privato.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Attività industriali e artigianali" in misura esclusiva con riferimento a quanto previsto nel comma 1 di questo stesso articolo.

4. Le regole e le modalità di'intervento per attivare le procedure di trasferimento, sistemazione delle aree che vengono liberate e utilizzazione delle aree comprese nel sottosistema saranno stabilite nel Piano Operativo.

5. Le aree del sottosistema sono individuate nella Tav.C4.5 "Sistemi": il Piano Operativo potrà stabilire i criteri e predisporre specifiche norme per modificare la localizzazione e la posizione di queste stesse aree, a condizione che lo "spostamento" avvenga esclusivamente all'interno del Sottosistema P2: "Aree industriali e artigianali" mantenendo la stessa quantità di superficie prevista. In questa caso, le aree del sottosistema P3 interessate dalla modifica cambieranno la "sigla" e verranno ricomprese nel Sottosistema P2, (e viceversa) senza necessità di variante al Piano Strutturale.

Art. 75 Sottosistema P4: "Aree per deposito e stoccaggio"

1. Nel sottosistema sono comprese aree destinate ad accogliere esclusivamente spazi scoperti per il deposito e lo stoccaggio di materiali.

2. Gli interventi dovranno garantire la razionale organizzazione di questi spazi, favorendo in particolare il trasferimento negli stessi di imprese già presenti in altre aree del territorio comunale; dovranno inoltre garantire la riconfigurazione dello spazio aperto attraverso opere di mitigazione ambientale e opportune sistemazioni del suolo pubblico e privato.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Attività industriali e artigianali" in misura esclusiva con riferimento a quanto previsto nel comma 1 di questo stesso articolo.

4. Il Piano Operativo dovrà stabilire i criteri e predisporre specifiche norme per realizzare gli interventi di utilizzazione e sistemazione di queste aree: valutando le modalità di accesso e distribuzione, le relazioni con il sistema della mobilità, dei parcheggi e degli spazi pubblici. Il Piano Operativo dovrà inoltre stabilire le dimensioni massime e le modalità di attuazione di eventuali manufatti temporanei (box da realizzare con strutture semplici e leggere, ancorate a terra e senza opere murarie).

Art. 76 Sottosistema P5: "Aree per la gestione e trasformazione dei rifiuti"

1. Nel sottosistema sono comprese le aree con elevata specializzazione funzionale che accolgono esclusivamente spazi per la gestione, il trattamento e la trasformazione dei rifiuti.

2. Gli interventi dovranno garantire la riconfigurazione dello spazio aperto attraverso opere di mitigazione ambientale e opportune sistemazioni del suolo pubblico e privato.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Attività industriali e artigianali" in misura esclusiva con riferimento a quanto previsto nel comma 1 di questo stesso articolo.

Titolo X Sistema della Mobilità (M)

Art. 77 Obiettivi e prestazioni

1. Fanno parte del sistema della mobilità i tracciati autostradali, stradali e ferroviari, di rilevanza urbana ed extra- urbana, comprese le isole ambientali costituite da strade, piazze e spazi pedonali tutelati.. Sono escluse le strade di distribuzione all'interno dei diversi sistemi.

2. Il sistema della mobilità dovrà garantire un facile collegamento fra la rete stradale di distribuzione e le grandi vie di comunicazione, la gerarchizzazione della rete stradale, con particolare riguardo alla separazione fra il traffico pesante legato alle attività produttive e il traffico normale, l'intersezione fra strade dello stesso tipo o di tipo immediatamente precedente o seguente, percorsi preferenziali per i mezzi pubblici, adeguate aree di parcheggio, una rete di percorsi ciclabili e pedonali (opportunamente segnalati, protetti e privi di barriere architettoniche).

3. Il progetto e la realizzazione del sistema della mobilità e delle singole opere che ne fanno parte dovrà fare ricorso a tecniche e a materiali di debole impatto ambientale. In particolare, le protezioni stradali, le opere d'arte e i muri di contenimento dovranno essere realizzati con tipologie costruttive e con materiali compatibili con l'ambiente e con i luoghi attraversati. I progetti delle nuove opere dovranno essere accompagnati da alcune indicazioni relative alla pressione ambientale stimata, alla dotazione tecnologica ed ambientale prevista, alle indicazioni delle misure di compensazione e mitigazione degli impatti esistenti e previsti.

4. Per stimare la pressione ambientale è necessario indicare ad esempio: la superficie impermeabilizzata, i volumi di traffico previsto, una stima dell'inquinamento indotto dal traffico, i livelli di rumorosità; i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, gli eventuali impatti sul deflusso di acque di scorrimento superficiale.

5. In base alla pressione ambientale presunta, è necessario prevedere ad esempio: i sistemi di abbattimento degli inquinanti; barriere ed aree verdi di compensazione e mitigazione dell'inquinamento acustico e atmosferico.

6. Il Piano Operativo dovrà prevedere norme per l'adeguamento e la riqualificazione dei tracciati esistenti, rendendoli uniformi in termini di caratteristiche strutturali e di utilizzo, e la realizzazione di nuove infrastrutture secondo le caratteristiche prestazionali stabilite. Il Piano Operativo dovrà, per quanto possibile, prevedere interventi di ridefinizione della sezione stradale e delle aree adiacenti con l'obiettivo di individuare percorsi destinati prioritariamente alla mobilità ciclabile e/o pedonale come soluzione complementare ed alternativa all'utilizzo degli autoveicoli privati negli spostamenti interni o tra i maggiori centri abitati e come attrezzatura per il tempo libero e per la fruizione turistica, nel rispetto dei valori paesistici individuati.

Art. 78 Usi caratterizzanti, previsti ed esclusi

1. Il Sistema della mobilità è caratterizzato dall'uso principale "Mobilità".

2. La caratterizzazione funzionale del sistema è garantita dalla presenza di questo uso principale in misura tendenzialmente esclusiva.

3. Nel sistema della mobilità sono altres&igrave previsti "Servizi e attrezzature di uso pubblico", "Spazi scoperti d'uso pubblico"; stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburanti (solo nelle aree non destinate a standard), chioschi (bar, edicole, ecc.).

4. Sono escluse: le "Attività agricole e funzioni connesse", la "Residenza", le "Attività industriali e artigianali", le "Attività commerciali all'ingrosso e depositi", le "Attività commerciali", le "Attività turistico-ricettive", le "Attività direzionali", le "Attività di servizio".

Art. 79 Articolazione del sistema

1. Il sistema della mobilità si articola nei seguenti sottosistemi individuati nella Tav.C4.6 "Sistema della mobilità":

  • - Sottosistema M1: "Strade di grande comunicazione"
  • - Sottosistema M2: "Strade di attraversamento"
  • - Sottosistema M3: "Strade di connessione tra la grande viabilità e la rete urbana"
  • - Sottosistema M4: "Strade di connessione territoriale "
  • - Sottosistema M5: "Strade attrezzate"
  • - Sottosistema M6: "Strade di connessione urbana"
  • - Sottosistema M7: "Strade della rete dei collegamenti locali"
  • - Sottosistema M8: "Strade, sentieri e spazi tutelati"
  • - Sottosistema M9: "Ferrovie"

2. Nella Tav.C4.6 "Sistema della mobilità" sono riportate anche strade e tracciati utili a mostrare la struttura della mobilità ad una scala sovracomunale.

Art. 80 Sottosistema M1: "Strade di grande comunicazione"

1. Sono di grande comunicazione le autostrade e le strade extra-urbane principali che costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale, contraddistinte dagli appositi segnali di inizio e fine. Sono strade di grande comunicazione: la SGC E78 due mari, la SGC E35 autosole (A1), il RA E35 Battifolle Arezzo (fuori dal territorio comunale).

2. Per le autostrade, specifici Piani di Settore dovranno garantire l'accessibilità dalla rete viaria ai caselli autostradali e l'opportuna dotazione di attrezzature di interscambio. Per le altre strade di grande comunicazione gli interventi dovranno realizzare una sezione costituita da due carreggiate, con due o più corsie, indipendenti o separate con spartitraffico invalicabile. Le intersezioni non dovranno essere a raso. Le aree di servizio e di sosta dei veicoli dovranno essere esterne alla carreggiata con accessi dotati di corsie di accelerazione e decelerazione. Le banchine dovranno essere pavimentate nel solo lato destro; non sono previsti marciapiedi e piste ciclabili.

3. La circolazione è riservata a talune categorie di veicoli a motore.

4. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Mobilità" (M) in misura tendenzialmente esclusiva.

Art. 81 Sottosistema M2: "Strade di attraversamento"

1. Sono di attraversamento le strade extra-urbane secondarie e le strade urbane di scorrimento minore o interquartiere; queste strade, che appartengono alla viabilità sovra-comunale e sono ad itinerario continuo (rete principale), completano con le strade di grande comunicazione E78 due mari, E35 autosole (A1) e il raccordo RA E35 la struttura della viabilità primaria. Sono strade di attraversamento: la Statale 73 Senese-Aretina (escluso il tratto da Tegoleto a Pieve al Toppo), la Variante alla SS 73, la Provinciale 21 di Pescaiola (da Pieve al Toppo a San Giuliano, da Pieve al Toppo a Badia al Pino, da Badia al Pino a Caserosse, da Badia al Pino alla Madonna di Mercatale), la Variante di Viciomaggio alla SP 21, la Provinciale 327 di Foiano, la Provinciale 22 Vecchia Senese (da Dorna ad Alberoro), la Provinciale 19 Procacci (fuori dal Comune), la Provinciale 18 Civitella Pergine Valdarno, la Regionale 69 di Val d'Arno.

2. Per il completamento della rete di attraversamento dovranno essere realizzati adeguamenti dei tracciati esistenti (che presentano problemi relativi a: sezione, intersezioni e accessi) e i nuovi tratti previsti (la Variante alla SP 21 e la Variante alla SS 73), con i requisiti tecnici indicati. La realizzazione di queste strade consentirà di non attraversare gli insediamenti storici e le aree più densamente abitate.

3. Gli interventi dovranno realizzare una sezione costituita da una carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia. Le intersezioni dovranno essere a raso, preferibilmente regolate con rotonde. Le aree di servizio e di sosta dei veicoli dovranno essere esterne alla carreggiata con immissioni ed uscite preferibilmente concentrate. Sono previsti marciapiedi e banchine pavimentate su entrambi i lati; nei tratti extra-urbani in genere non sono previsti marciapiedi e banchine pavimentate. Gli interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada DPR n.495 del 16/12/1992 e delle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade DM n.679 del 25/11/2001.

4. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Mobilità" (M) in misura tendenzialmente esclusiva.

Art. 82 Sottosistema M3: "Strade di connessione tra la grande viabilità e la rete urbana"

1. Sono di connessione tra la grande viabilità e la rete urbana le strade di quartiere di collegamento principale con le aree residenziali, le zone industriali e le grandi attrezzature; queste strade svolgono un ruolo di mediazione fra la rete primaria e quella secondaria di cui fanno parte. Alcune di queste strade sono esistenti (via Molinara, un tratto di via del Chiassobuio, due tratti di via di Pescaiola a nord e sud di Viciomaggio, un tratto di via delle Caserosse), altre sono di nuovo impianto (tratto dalla Variante SS73 alla via Aretina Nord parallela a via del Ristagno, tratto dalla Variante SP21 a via di Pescaiola parallela a via dell'Oppiarello).

2. La realizzazione e il completamento di questo sottosistema, che costituisce e organizza in modo sostanziale la penetrazione verso la rete locale, consentirà di sottoporre a specifiche limitazioni di traffico alcune strade e spazi pubblici degli insediamenti storici e dei quartieri residenziali.

3. I tracciati esistenti presentano problemi legati alla sosta non organizzata lungo la carreggiata (che interferisce con lo scorrimento del traffico) e alla disomogeneità della carreggiata e del corredo stradale. Gli interventi dovranno realizzare una sezione costituita da una carreggiata omogenea con una corsia per senso di marcia, con sovrappassi o sottopassi idonei al traffico pesante. Le aree di servizio e di sosta dei veicoli dovranno essere esterne alla carreggiata, con immissioni ed uscite preferibilmente concentrate. Le intersezioni dovranno essere a raso, dove necessario regolate con rotonde o mini rotonde. Sono previsti eventuali marciapiedi e banchine pavimentate su entrambi i lati. Gli interventi, mirati alla riqualificazione della carreggiata e del corredo stradale (per i tracciati esistenti), al completamento e al miglioramento funzionale dell'intera rete (per i nuovi tracciati), dovranno comunque essere realizzati nel rispetto del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada DPR n.495 del 16/12/1992 e delle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade DM n.6792 del 05/11/2001.

4. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Mobilità" (M) in misura tendenzialmente esclusiva.

Art. 83 Sottosistema M4: "Strade di connessione territoriale"

1. Sono di connessione territoriale le strade extra- urbane locali, le strade urbane di quartiere, le strade locali interzonali; queste strade, ad itinerario continuo, mettono in relazione parti diverse della città e del territorio, strutturando la rete della viabilità secondaria.

2. La realizzazione e il completamento del sottosistema consentirà, attraverso una selezione delle strade provinciali e comunali esistenti, di migliorare e ottimizzare la penetrazione verso la rete locale e le connessioni di media distanza fra le diverse aree abitate, sia all'interno del comune che verso i comuni contermini.

3. La rete stradale esistente ha caratteristiche fisiche definite con criteri e standard progettuali diversi, in taluni casi non più congruenti con le condizioni d'impiego attuali. Nella viabilità secondaria, dove le interazioni con il contesto territoriale sono maggiori, gli Enti proprietari, nel fronteggiare le mutevoli condizioni di esercizio, hanno messo in atto nel tempo interventi di adeguamento basati su indirizzi e criteri condizionati dalle caratteristiche delle infrastrutture su cui operavano, introducendo spesso elementi di disomogeneità nella composizione dello spazio stradale. Gli interventi dovranno quindi essere mirati a: dare continuità alla rete con la sistemazione e il completamento di alcuni tratti delle strade esistenti; migliorare l'immissione di queste strade sulla viabilità primaria; realizzare una sezione costituita da una carreggiata con una corsia per senso di marcia, o una o due corsie a senso unico. Le intersezioni dovranno essere a raso, dove necessario regolate con rotonde o mini rotonde. Le aree di servizio e di sosta dei veicoli dovranno essere esterne alla carreggiata con immissioni ed uscite preferibilmente concentrate, attrezzate con apposite corsie di manovra o a lato (parallele o a 45°). Sono previsti marciapiedi o "bande polivalenti" e banchine pavimentate su entrambi i lati; nei tratti extra-urbani in genere non sono previsti marciapiedi e banchine pavimentate. Gli interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada DPR n.495 del 16/12/1992 e delle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade DM n.6792 del 05/11/2001.

4. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Mobilità" (M) in misura tendenzialmente esclusiva.

Art. 84 Sottosistema M5: "Strade attrezzate"

1. Sono attrezzate le strade urbane di quartiere minori, le strade extraurbane locali e le strade locali interzonali (esistenti e di nuovo impianto), su cui si attestano attrezzature e servizi di uso pubblico, aree sportive, parcheggi, scuole, parchi e giardini. Sono strade attrezzate extraurbane: il tratto comunale di via Vecchia Senese, via Settembrini, il tratto di Albergo della SP Vecchia Senese, via della Costa al Vado.

2. La sistemazione di queste strade con alberature, e percorsi ciclo-pedonali consentirà di pedonalizzare o sottoporre a specifiche limitazioni di traffico (ZTL) i centri delle frazioni; comporterà inoltre un discreto miglioramento anche dal punto di vista "ambientale", dato che filari e barriere arboree assolvono funzioni di fono-assorbenza e abbassamento delle concentrazioni di inquinanti.

3. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla realizzazione di strade alberate, con una sezione costituita da una carreggiata (o due carreggiate separate da fasce verdi alberate) con una corsia per senso di marcia; dotate di percorsi pedonali, eventuali piste ciclabili, "bande polivalenti". Le aree di servizio e di sosta dei veicoli dovranno essere esterne alla carreggiata con immissioni ed uscite preferibilmente concentrate o attrezzate con apposite corsie di manovra o "bande polivalenti". Le intersezioni dovranno essere in genere a raso, dove necessario regolate con rotonde, mini rotonde e larghi alberati. Gli interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada DPR n.495 del 16/12/1992 e delle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade DM n.6792 del 05/11/2001.

4. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Mobilità" (M) in misura tendenzialmente esclusiva.

Art. 85 Sottosistema M6: "Strade di connessione urbana"

1. Sono di connessione urbana le strade urbane di quartiere, le strade extraurbane locali e le strade locali interzonali (esistenti e di nuovo impianto), su cui si attestano attrezzature urbane e territoriali. Queste strade identificano gli assi urbani che organizzano le principali attività terziarie e di servizio, mettendo in relazione differenti centri abitati (Pieve al Toppo, Tegoleto, Badia al Pino, Viciomaggio) e le loro diverse parti. Sono strade di connessione urbana: via di Pescaiola, via dei Boschi, via di Sembolino, via Aretina Nord, un tratto di via Romana e la nuova strada di Tegoleto dal cimitero allo svincolo dell'E78.

2. La realizzazione e il completamento del sottosistema consentirà di ottimizzare la localizzazione delle attrezzature per servizi e terziario (attualmente disperse e poco connesse tra loro) e contemporaneamente migliorare le connessioni di media distanza fra i diversi centri abitati con una viabilità più congruente alle nuove condizioni d'impiego.

3. Gli interventi dovranno essere finalizzati al miglioramento della qualità e dell'omogeneità del corredo stradale con la realizzazione di una sezione costituita da una carreggiata con una corsia per senso di marcia, dotata possibilmente di piste ciclabili, percorsi pedonali o marciapiedi (in ambito urbano) e "bande polivalenti". Le aree di servizio e di sosta dei veicoli dovranno essere esterne alla carreggiata con immissioni ed uscite preferibilmente concentrate o attrezzate con apposite corsie di manovra o "bande polivalenti". Le intersezioni dovranno essere in genere a raso, dove necessario regolate con rotonde, mini rotonde. Gli interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada DPR n.495 del 16/12/1992 e delle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade DM n.6792 del 05/11/2001.

4. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Mobilità" (M) in misura tendenzialmente esclusiva.

Art. 86 Sottosistema M7: "Strade della rete dei collegamenti locali"

1. Sono delle rete dei collegamenti locali le strade extraurbane locali o locali interzonali, le strade vicinali e le strade urbane locali o locali interzonali; queste strade, ad itinerario continuo, costituiscono di fatto la persistenza del reticolo delle percorrenze storiche e strutturano la rete della viabilità territoriale locale, anche di relazione intercomunale.

2. La realizzazione e il completamento della rete dei collegamenti locali individua un sistema alternativo di fruizione delle risorse culturali, storiche, naturalistiche e ambientali diffuse nel territorio; salvaguarda e riconferma inoltre l'importanza di utilizzare e percorrere la trama della viabilità storica minore.

3. Gli interventi, mirati a restituire un carattere unitario ed assicurare la percorribilità pubblica, dovranno dare continuità alla rete con il completamento di alcuni tratti, l'adeguamento delle parti attualmente non carrabili, la sistemazione dei tracciati viari esistenti e delle aree di pertinenza. Nelle strade e nei percorsi storici, per quanto possibile, dovranno essere mantenute le sezioni e le configurazioni altimetriche, restaurati o ripristinati i basolati antichi, i muri di contenimento e delimitazione in pietra, gli affioramenti rocciosi, le alberature e le siepi. Gli interventi dovranno favorire ed esplicitare le differenti modalità di fruizione (carrabile, ciclabile, pedonale, ecc.), con sistemi di comunicazione mirati, scelta di materiali e finiture differenziate.

4. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Mobilità" (M) in misura tendenzialmente esclusiva.

Art. 87 Sottosistema M8: "Strade, sentieri e spazi tutelati"

1. Sono strade, sentieri e spazi tutelati (isole ambientali) le strade urbane locali, le strade comunali dismesse o sottoutilizzate, le strade vicinali o poderali, i sentieri e i percorsi, le piazze e le aree pedonali, dove gli accessi e la circolazione veicolare dovranno essere vietati o limitati a particolari categorie di utenti e di veicoli (ZTL), garantendo comunque l'uso pubblico. Appartengono a questo sottosistema anche le strade e le piazze degli "Insediamenti storici" (R1), dei "Centri civici" (L1) e dei "Nuclei rurali" (R4).

2. La realizzazione del sottosistema permetterà di costruire una complessa e diffusa rete di percorrenze tutelate e continue (dalla collina alla pianura), che attraversano i centri urbani, i nuclei rurali, le più importanti emergenze storico–architettoniche-paesaggistico-ambientali, le principali zone turistiche.

3. Gli interventi dovranno favorire la costituzione di queste "isole ambientali" prevedendo all'esterno un'organizzazione razionale del sistema della sosta (di attestamento o riservato ai residenti). Le strade, le piazze e gli spazi pedonali dovranno essere prevalentemente pavimentati e in genere privi di marciapiedi. Le aree di servizio e di sosta dei veicoli non sono ammesse salvo norme particolari delle ZTL. I sentieri dovranno essere in terra battuta o in pietra nei tratti con forti pendenze, appositamente segnalati e adibiti al transito pedonale, ciclabile ed equestre; nelle strade e nei sentieri storici esistenti dovranno essere mantenute le sezioni e le configurazioni altimetriche e ripristinati i lastricati in pietra, i muri di contenimento e delimitazione in pietra, le alberature e le siepi. Nei tratti che ricadono su proprietà privata può essere consentita la realizzazione di volumi tecnici che non pregiudichino l'uso pubblico del percorso.

4. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Mobilità" (M) in misura tendenzialmente esclusiva. Sono escluse: stazioni di servizio, distribuzione e deposito dei carburanti.

Art. 88 Sottosistema M9: "Ferrovie"

1. Appartengono a questo sottosistema i tracciati della RFT Stia-Arezzo-Sinalunga, della RFI Firenze-Arezzo- Chiusi e le aree di loro pertinenza.

2. Per le ferrovie, specifici Piani di Settore dovranno garantire l'accessibilità alle fermate del servizio ferroviario e l'interscambio con la rete viaria. Il piano prevede il ripristino della stazione/fermata di Pieve a Maiano sulla RFI; la realizzazione delle nuove stazioni/fermata di Albergo- Ciggiano e Viciomaggio-Pieve al Toppo ( in sostituzione di quelle attuali di Albergo e Spoiano) sulla RFT, con la modifica di un breve tratto del tracciato della linea esistente.

3. Gli interventi dovranno favorire il rinnovo del sistema ferroviario migliorando in particolare la qualità e le potenzialità del trasporto "intercomunale" attraverso: la riorganizzazione dei servizi (potenziamento, frequenza corse, merci, ecc.), la messa in sicurezza degli attraversamenti (barriere automatiche, sottopassi veicolari), l'eliminazione delle barriere architettoniche (con la costruzione di rampe e passaggi pedonali e ciclabili), il recupero e la valorizzazione delle stazioni e degli spazi di pertinenza connessi.

4. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Mobilità" (M) in misura tendenzialmente esclusiva. Sono escluse: stazioni di servizio, distribuzione e deposito dei carburanti.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38