Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 29 Articolazione dei sistemi

1. Con i Sistemi il Piano Strutturale individua e stabilisce le condizioni qualitative di ogni singola parte del territorio comunale ed individua per esse gli obiettivi prestazionali, al fine di mantenere ed incrementare la qualità dell'ambiente, favorire la corretta distribuzione delle funzioni per integrare l'organizzazione degli spazi e dei tempi.

I sistemi individuati nel territorio di Civitella in Val di Chiana sono:

  • - Sistema ambientale (V)
  • - Sistema dei luoghi centrali (L)
  • - Sistema della residenza (R)
  • - Sistema della produzione (P)
  • - Sistema della mobilità (M).

2. I sistemi sono articolati in sottosistemi e questi ultimi, nel sistema ambientale, sono a loro volta suddivisi in ambiti, differenziati in relazione ai caratteri della produzione agricola e alle specificità economiche, ambientali e paesaggistiche di ciascuno; sottosistemi e ambiti individuano spazi, luoghi, edifici e più in generale parti del territorio distinte tra loro, non necessariamente contigue e mai sovrapposte.

3. Il Piano Strutturale individua per ciascun sistema, sottosistema o singolo ambito le destinazioni d'uso principali, ovvero gli usi caratterizzanti e previsti, oltre a quelli eventualmente esclusi e incompatibili.

Art. 30 Disposizioni generali

1. Il Piano Operativo dovrà specificare per ciascun sottosistema o ambito le destinazioni d'uso principali caratterizzanti o le loro articolazioni e gli altri usi principali previsti o le loro articolazioni, determinare la loro incidenza e definire le percentuali ammesse. Per gli usi incompatibili e pertanto esclusi dovrà disciplinare le situazioni eventualmente in atto.

2. Il Piano Operativo, disponendo di cartografie di base e di rilievi più dettagliati e precisi, potrà modificare l'individuazione di sottosistemi e ambiti purché non siano apportate variazioni significative alla definizione dei loro perimetri, nel rispetto delle invarianti strutturali, degli obiettivi e delle strategie del Piano Strutturale individuate nella Tav.C4.3 "Strategia dello sviluppo sostenibile: scenari e indirizzi".

3. Il Piano Operativo dovrà prescrivere per gli interventi (pubblici e privati) che richiedono un forte movimento di terra la necessità di avere, per quanto di sua competenza, il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.

4. Il Piano Operativo ed i successivi atti di governo del territorio dovranno documentare la possibilità di far fronte alle esigenze indotte dalle previsioni insediative attraverso la certificazione dei gestori dei servizi relativi alle seguenti reti: acquedottistica, fognaria e depurativa, adduzione gas, raccolta e smaltimento rifiuti.

5. Per l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fermo restando quanto stabilito dalla normativa sovraordinata nazionale e regionale, valgono i criteri generali di tutela e salvaguardia degli elementi paesaggistici, delle visuali panoramiche, di centri, nuclei e singoli edifici che caratterizzano l'identità territoriale di Civitella in Val di Chiana e il sistema delle relazioni nel loro valore d'insieme. Per i criteri d'installazione degli impianti a biomassa, eolici e fotovoltaici a terra e per l'individuazione delle aree considerate "non idonee" all'installazione degli stessi si rimanda alle Leggi Regionali, ai loro atti attuativi e al PAER. Il Piano Operativo potràà fornire specifiche indicazioni in relazione a quanto consentito dai suddetti strumenti.

6. Per le prestazioni energetiche nell'edilizia il piano rimanda al DLgs 192/2005 con le modifiche apportate dalla Legge 90/2013, che recepisce i contenuti della Direttiva 2010/31/UE (che stabilisce, tra l'altro, l'obiettivo di un consumo energetico "quasi zero" per i nuovi edifici entro il 2020, il 2018 per gli edifici pubblici). Per le prescrizioni minime di efficienza energetica richieste per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie si rimanda al DPR 59/2009.

7. Per gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti il piano rimanda all'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili previsto ai sensi dell'art. 11 del DLgs 28/2011; oltre a quanto previsto nello stesso DLgs, il Piano Operativo dovrà individuare gli edifici soggetti a tutela e conservazione dove non si applicano queste disposizioni.

8. Per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza il piano riporta nella Tav.B8.7 "Vincoli statali, regionali e comunali" le fasce di rispetto che individuano le Distanze di Prima Approssimazione (Dpa) dagli elettrodotti, basate sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla (in riferimento al DPCM 08/07/2003 e al DM 29/05/2008): in queste aree non è "consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore", secondo quanto previsto dalla L n.36/2001. Qualora fosse richiesta l'edificabilità in zone che ricadono all'interno delle Dpa, sarà necessario chiedere al gestore il calcolo tridimensionale esatto del campo elettromagnetico indotto, per individuare con precisione il limite dei 3 microtesla.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38