Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 17 NORME SPECIFICHE PER L'AMBITO DEL LIVELLO F) DI DISCIPLINA DELLA RISERVA NATURALE DELLA PENNA

1. Assetto urbanistico-edilizio

Sono vietate le nuove costruzioni ivi comprese le serre permanenti. Sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia, interventi pertinenziali da realizzarsi una tantum.

In caso di trasferimenti di volumi maggiori di 600 mc o che determinino un diverso assetto del lotto preesistente dovrà essere previsto un piano attuativo in cui si evidenzi la compatibilità del progetto e delle nuove destinazioni con gli obiettivi di protezione e valorizzazione della riserva naturale.

E' ammessa per gli I.A.P. purchè rispettino i minimi fondiari cosi come definiti dal P.T.C.P. di Arezzo, la realizzazione di manufatti precari in legno senza utilizzo di calcestruzzo o quant'altro possa determinare modifiche morfologiche del terreno naturale, per lo svolgimento di attività zootecnica allo stato brado, il cui carico unitario ad ettaro non superi le 0,2 UBA. Tale autorizzazione sarà rilasciata previa presentazione di una relazione asseverante redatta da parte di un professionista abilitato le cui competenze siano specifiche in materia agraria e da cui si evincano i dati economici che dimostrino la prevalenza dell'attività zootecnica.

In tale ambito è ammessa, per aziende agricole, la recinzione di terreni agricoli destinati all'allevamento zootecnico allo stato brado. Le recinzioni dovranno essere costituite da pali in legno infissi nel terreno senza l'ausilio di calcestruzzo per il loro ancoraggio e rete metallica di altezza massima di mt 1.50.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39