Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico
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Art. 18 SISTEMA DELLE STRUTTURE DI EQUIPAGGIAMENTO DEL TERRITORIO
1. Le strutture di equipaggiamento del territorio, così come definite nel P.S., necessitano di tutela, ripristino e valorizzazione.
2. E' fatto divieto della demolizione o alterazione di manufatti storicizzati quali maestà, cappelle, oratori, fontane, lavatoi, pozzi, cisterne, ponti, passerelle, parapetti, vecchi muri di contenimento del terreno in pietra a secco o meno, cippi, targhe segnaletiche, elementi di arredo urbano, alberi monumentali e quanto altro rappresenti testimonianza della presenza dell'uomo nei secoli.
3. Tutti i progetti e le istanze di concessione in conformità a quanto previsto all'art. 2 debbono documentare adeguatamente la eventuale presenza nell'area d'intervento di simili strutture.
4. Il Sindaco potrà prescrivere l'obbligo della manutenzione, del ripristino e della tutela di eventuali strutture di equipaggiamento nell'ambito degli atti di convenzionamento o d'obbligo di cui al citato art.2.