Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 22 SISTEMAZIONI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI E DI PARTI DI TERRITORIO DEGRADATE.

1. La qualificazione del paesaggio urbano delle varie frazioni, oltre agli interventi di cui sopra, è anche affidata dal P.S. a specifiche sistemazioni di carattere paesaggistico su aree private interstiziali o di frangia rispetto al Perimetro urbano, ancorché inedificate, ma considerate pertinenti e funzionali nella loro consistenza e suscettività di qualificazione ambientale ad una ritrovata forma e disegno urbani.

2. Per le aree non direttamente interessate da interventi di trasformazione edilizia o fondiaria potranno essere attivate idonee forme di "concertazione" fra Amministrazione comunale e privati proprietari delle aree per interventi di riqualificazione paesaggistica ed ambientale secondo le categorie della manutenzione, del ripristino, del rinfoltimento o del nuovo impianto di strutture vegetazionali. Le modalità compositive di tali sistemazioni nonché la scelta delle essenze idonee per ogni situazione saranno oggetto di specifici approfondimenti da parte dell'Amministrazione attraverso la parte gestionale del R.U. e la predisposizione di una specifica normativa che regoli i rapporti con i proprietari delle aree; questi potranno essere chiamati a concordare con il Comune anche interventi di rinfoltimento o nuovo impianto vegetazionale tramite essenze fornite dall'Amm.ne comunale o da essa stessa eseguiti restando invece a carico dei privati l'onere della manutenzione nel tempo.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39