Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 24 DISCIPLINA DEL SISTEMA INSEDIATIVO DI MATRICE STORICA (RES):

"RES: recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio storicizzato "

(corrispondente alla zona omogenea "A" del D.M. 1444/68)

1. Comprende gli ambiti interessati da Centri, nuclei, edifici di interesse storico, architettonico ed ambientale. Per i Centri e nuclei già oggetto di specifica disciplina a seguito della Variante n. 8 al P.d.F. redatta in applicazione della L.R. 59/80, e sue successive modifiche ed integrazioni, sono confermate le Norme relative salvo le diverse previsioni e prescrizioni contenute nel R.U.

2. In generale il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Assetto del Territorio potrà consentire che le destinazioni d'uso previste nella disciplina della Variante 8 possano essere variate sulla base di criteri di compatibilità ambientale ed architettonica quando queste risultino coerenti con le finalità di recupero e valorizzazione dei Centri storici e del patrimonio edilizio esistente.

3. L'inserimento delle attività diverse dalla residenza sarà comunque valutato ammissibile previa verifica da parte della Commissione assetto del Territorio delle eventuali alterazioni e degli squilibri che queste possono comportare nell'ambiente circostante e sempreché gli interventi risultino compatibili con i caratteri tipologici dell'edilizia tradizionale.

4. Per le aree o i manufatti che il R.U. classifica con la simbologia RES, non inseriti all'interno della schedatura, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, nell'ambito delle attuali destinazioni, purché l'intervento si inserisca correttamente nel contesto architettonico, compositivo ed ambientale dei manufatti oggetto di tutela. Questi ultimi interventi dovranno essere sottoposti al parere della Commissione Edilizia, laddove istituita; l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di subordinare gli interventi alla preventiva redazione di Piano di Recupero. Nel caso di modifica della destinazione d'uso dovrà essere seguita la procedura di cui al 2° comma del presente articolo.

5. Laddove nella disciplina pianificatoria si legge "ristrutturazione edilizia D1" deve leggersi "ristrutturazione edilizia conservativa" ai sensi della vigente normativa regionale, di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 135, limitata ad opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, con modifiche agli elementi verticali non strutturali, escluso interventi di recupero dei sottotetti per fini abitativi, e fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonché gli elementi costituenti arredo urbano".

6. Laddove nella disciplina pianificatoria si legge "ristrutturazione edilizia D2" deve leggersi "ristrutturazione edilizia conservativa" ai sensi della vigente normativa regionale, di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 135, ivi compresi interventi di recupero dei sottotetti per fini abitativi, eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), limitata ad opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari e il loro adeguamento igienico sanitario, con modifiche non incidenti sugli elementi verticali strutturali per:

  • - costruzione di servizi igienici in ampliamento alla volumetria esistente;
  • - rialzamento dell'ultimo piano, nel caso che questi risulti abitato e senza che si costituiscano nuove unità abitative, nel rispetto della L.R. Toscana n. 5/2010;
  • - ristrutturazione e destinazione residenziale di volumi destinati ad altri usi.

7. La categoria della "ristrutturazione edilizia D3" ricomprende interventio di "ristrutturazione edilizia conservativa", di cui all'art. 135, comma 2, lettera d) della L.R. Toscana n. 65/2014, ivi compresi interventi di recupero dei sottotetti per fini abitativi, eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), nonché interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", di cui all'art. 134, comma 1, lettera h), punto 1.

Tale categoria d'intervento è limitata alla realizzazione di opere che comportino anche la ristrutturazione e la modifica degli elementi strutturali orizzontali dell'edificio fino allo svuotamento dell'involucro edilizio. Gli interventi di cui sopra vengono contrassegnati con la lettera "D" e con un indice numerico. La categoria D1 si intende assorbita rispettivamente nella D2 o D3. La categoria D3 non assorbe la D2.

8. La realizzazione di opere ed interventi sottoposti dalle disposizioni regionali a S.C.I.A. o C.I.L., realizzati nelle aree disciplinate dal presente articolo, sono sottoposti al parere della Commissione Edilizia, se costituita, quando comportano modifiche della sagoma o dei prospetti, ovvero modifiche della destinazione d'uso.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39