Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 48 NORME PER IL RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI.

1. Negli edifici residenziali esistenti, o in via di realizzazione al 27 febbraio 2010, in cui il RU ammette interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, è consentito il recupero abitativo dei sottotetti di cui alla legge regionale n. 5/2010, e sue successive modifiche ed integrazioni. Sono edifici in via di realizzazione quelli per cui sia stato ritirato il permesso a costruire, ovvero sia efficace la denuncia di inizio attività/S.C.I.A., alla data di riferimento.

2. Nella realizzazione degli interventi di cui al precedente comma dovranno essere rispettati i seguenti requisiti igienico-sanitari ed impiantistici.

I locali che abbiano una altezza inferiore a m. 2.70, se destinati alla permanenza di 1 o 2 persone, dovranno avere una volumetria non inferiore, rispettivamente, a mc. 24.30 e mc. 37.80 al fine di mantenere le caratteristiche prestazionali dei vani abitabili; in nessun caso potrà essere conteggiato il volume che non rispetti le altezze minime previste dalla legge regionale.

Per i vani aventi rapporto aeroilluminante compreso tra 1/14 ed 1/16 è prescritta l'installazione di impianti di aerazione meccanizzata, la cui idoneità deve essere asseverata dal progettista.

I sottotetti non conformi alla legge n. 10 del 09.01.1991, debbono essere adeguati alla vigente disciplina in materia di contenimento dei consumi energetici.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39