Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 13 Destinazioni d'uso Consentite

All'interno delle zone omogenee "A" le destinazioni ammesse sono le seguenti:

  • a) RESIDENZIALI E RELATIVE PERTINENZE
  • b)
    • - ARTIGIANALI (1)
    • - COMMERCIALI (2)
    • - DIREZIONALI (3)
  • c)
    • - CULTURALI E SCOLASTICHE (1)
    • - RICREATIVE (2)
    • - TURISTICHE (3)
    • - RICETTIVE (4)
    • - SOCIALI (5)
    • - SANITARIE (6)
    • - PARCHI E GIARDINI (7)
  • d) ATTIVITA' PER IL CULTO

Le attività di cui alla categoria b), se ammesse nelle varie sottozone, dovranno essere ubicate esclusivamente ai piani terra delle unità edilizie, sempre che non risultino nocive e/o moleste ovvero in contrasto con i regolamenti e le normative comunali. E' consentito il mantenimento delle attività esistenti, anche se in contrasto con le destinazioni ammesse dalla presente Variante. Il cambio di destinazione per l'inserimento della funzione residenziale su immobili attualmente diversamente utilizzati ovvero non occupati è ammesso previa autorizzazione del Consiglio Comunale. Il cambio di destinazione, anche in deroga alle previsioni della presente Variante è consentito nel caso di interventi che comportino un uso pubblico quale quello sanitario, scolastico, culturale, ricreativo, o quello relativo a sedi di uffici di Enti pubblici. Le destinazioni ammesse dal presente articolo vengono contrassegnate in cartografia ed in normativa rispettivamente con le lettere a, b, c, d ed eventualmente con l'indice numerico a fianco di esse segnato. Potranno essere realizzate attrezzature pubbliche o di uso pubblico anche da parte dei privati singoli od associati, tramite specifica autorizzazione da parte del Consiglio Comunale sulla base di un progetto organico di utilizzazione dell'immobile. l privati dovranno in ogni caso sottoscrivere Convenzione od Atto d'obbligo con il quale si impegnano a garantire nel tempo il mantenimento della destinazione e dell'uso pubblico.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39