Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 10 NORME PER LA TUTELA DEL SUBSISTEMA AMBIENTALE

1. Per la disciplina degli assetti idrogeopedologici, vegetazionali, colturali, infrastrutturali è richiesto il rispetto delle direttive, delle prescrizioni e dei vincoli di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 19 bis delle N.T.A. del P.S. vigente salvo le diverse norme che seguono.

2. Assetti idrogeopedologici:

Per quanto riguarda i criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di manutenzione e difesa idrogeologica si farà riferimento alle direttive di cui alle vigenti disposizioni.

3. Assetti infrastrutturali

All'interno dell'ambito del livello di tutela A) e B) è consentita la asfaltatura di strade bianche esistenti esclusivamente per i seguenti casi:

  • - strade di collegamento a nuclei con almeno 20 unità edilizie abitative.
  • - strade di collegamento a nuclei con meno di 20 unità edilizie con tratti con pendenza media superiore al 10%.

4. Assetti urbanistico-edilizi

Gli interventi edilizi ed urbanistici relativi alla costruzione di complessi edilizi o di singoli edifici che superano il limite di 300 mq di SUL complessiva, ovvero di 1000 mc di volumetria complessiva, sono soggetti alla preventiva redazione di Piano Attuativo.

Sono altresì soggetti alla redazione di Piano Attuativo gli interventi relativi al riuso ed alla ristrutturazione di complessi edilizi che superano il limite di 600 mq di SUL, ovvero di 2000 mc di volumetria complessiva.

Le Norme del R.U. che seguono integrano e specificano nel dettaglio quelle già contenute nel P.S. secondo l'articolazione per Ambiti di tutela in esso contenuta.

Art. 11 ASSETTI URBANISTICO-EDILIZI DEGLI AMBITI DI TUTELA O DISCIPLINA AMBIENTALE A), B), C), F) ED AL PATRIMONIO EDILIZIO CLASSIFICATO DI VALORE: NORME GENERALI PER TUTTI GLI INTERVENTI

1. All'interno degli ambiti di tutela ambientale A), B), C), F), in linea generale, le trasformazioni urbanistico- edilizie dovranno rispettare le seguenti norme, salvo le diverse specifiche prescrizioni contenute negli articoli dei singoli ambiti di tutela:

2. Intervento sul patrimonio edilizio classificato di valore. Per gli edifici classificati di valore dal P.S. si applicano le categorie d'intervento di cui alle normative statali e regionali in materia di recupero del Patrimonio edilizio esistente cos&igrave come individuate nelle apposite schede allegate al R.U. per ogni "Luogo". Gli ambiti interessati da tali edifici sono individuati a tutti gli effetti come ambiti di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio storicizzato RES e si applicano in linea generale le norme vigenti in materia di recupero edilizio ivi comprese, per quanto non modificato dal R.U., le discipline delle Varianti n. 8, 13 e 19 del precedente Strumento Urbanistico le quali fanno parte integrante del R.U in quanto continuano a conservare la loro efficacia; in tal senso gli ambiti in oggetto sono anche da intendersi come "Zone di recupero" ai sensi della Legge 457/78 art.27.

Per le strutture accessorie di scarso valore architettonico staccate dai fabbricati principali classificati, il recupero, anche a fini abitativi, è ammesso anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica subordinatamente al parere della Commissione Edilizia, laddove istituita, e nei limiti previsti dalle presenti norme.

Per gli altri edifici non espressamente classificati, sono ammessi interventi nei limiti della ristrutturazione edilizia conservativa.

Nel caso di edifici od accessori non classificati l'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di subordinare l'intervento alla redazione di un Piano di Recupero.

3. Interventi sul patrimonio edilizio esistente: sul patrimonio edilizio esistente diverso da quello classificato di valore sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia, gli interventi pertinenziali e le addizioni volumetriche fino al raggiungimento di 170 mq di SUL, alle seguenti condizioni:

  • - l'ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, cos&igrave come delle strutture di servizio, quando ammesse, dovrà sempre avvenire prioritariamente attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente eventualmente presente all'interno dell'Azienda, ivi compresi i manufatti accessori di qualsiasi dimensione e caratteristica, purché legittimati in base alle vigenti norme edilizie, tramite ristrutturazione edilizia o urbanistica secondo quanto previsto all'art.3 delle presenti N.T.A.;
  • - gli edifici residenziali di civile abitazione, non classificati di valore dal P.S., esistenti al momento dell'adozione del P.S., sono soggetti alle limitazioni previste nei successivi articoli.
  • - per gli annessi non più utilizzati da aziende agrarie a fini agricoli o le strutture accessorie incongrue in genere, di dimensione inferiore a mc. 350, è fatto obbligo del loro recupero e riqualificazione in base alle norme di cui all'art.3 delle presenti N.T.A. Il recupero di tali manufatti avverrà a parità di volume e potrà essere destinato unicamente alla realizzazione di locali accessori di civile abitazione (cantine, ripostigli, garages e simili) ovvero alla realizzazione di strutture di servizio per attività agricole esercitate su fondi di capacità produttiva inferiore ai minimi di legge. Gli annessi superiori a mc. 350, purchè legittimati in base alle vigenti norme, se ricompresi in un complesso edilizio, ovvero collegati ad almeno una unità edilizia abitata, quando non diversamente prescritto nei successivi articoli, potranno essere recuperati a parità di volume ai fini abitativi tramite ristrutturazione edilizia o urbanistica a secondo del loro stato di degrado sempre con le modalità di cui all'art.3. Nel caso di recupero a fini abitativi, nel computo della volumetria, in conformità con i disposti del D.P.G.R. n. 64R/2013; il volume del portico concorre comunque alla determinazione della volumetria propedeutica al conteggio degli oneri e dei contributi previsti dalla legge.

In ogni caso la dimensione minima di mc. 350 utile per il recupero a fini abitativi può essere raggiunta anche considerando manufatti ricompresi in un raggio di ml. 50, purché legittimati in base alle vigenti norme, se ricompresi in un complesso edilizio, ovvero collegati ad almeno una unità edilizia abitata.

Laddove nelle zone di tutela è consentita la addizione volumetrica, sono consentiti anche gli interventi di cui all'art. 3 della LR 24/2009

4. Destinazioni d'uso ammesse sul patrimonio edilizio esistente: all'interno degli edifici esistenti classificati di valore o meno, negli ambiti di tutela ambientale sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenze rurali ed attività connesse con l'esercizio dell'agricoltura
  • - agriturismo e piccola ricettività a gestione familiare
  • - civile abitazione
  • - attività culturali, sociali e sanitarie
  • - piccole attività artigianali e commerciali legate alla produzione ed alla tradizione rurale
  • - attività di ristoro

5. Mutamento delle destinazioni d'uso: per gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso degli edifici rurali o di quelli su immobili per i quali siano decaduti gli atti di vincolo di cui alle LL.RR. per le zone agricole si farà riferimento alle norme e le procedure di cui alla vigente normativa ed al Piano delle Funzioni.

6. Parametri per l'edificazione: sia per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente in generale che per quelli di nuova previsione dovranno rispettarsi i seguenti parametri edilizi:

  • - Altezza massima: ml. 6,50 salvo il raggiungimento di eventuali maggiori altezze preesistenti per interventi di ristrutturazione e ampliamento
  • - Distanza dai confini privati: come da Codice civile purchè non si realizzino finestre o aperture a meno di 5 ml. dal confine.
  • - Distanza fra pareti finestrate di edifici antistanti: ml. 10
  • - E' fatto divieto della realizzazione di nuovi locali interrati anche per garages in tutto o in parte quando questi non risultino ricavabili nella logica naturale dell'acclività del terreno o necessari per l'alloggiamento di impianti tecnologici altrimenti di problematico impatto visivo.

7. Sistemazione delle aree scoperte e dei parcheggi: in tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente le aree di pertinenza del fabbricato dovranno uniformarsi ai caratteri del contesto rurale nel trattamento delle superfici calpestabili e nella scelta delle essenze che dovranno essere sempre di tipo autoctono; l'abbattimento di piante di alto fusto deve sempre essere autorizzato dall'ufficio Tecnico comunale o sulla base di oggettive motivazioni di funzionalità, pericolo o per essiccamento o malattia irreversibile delle stesse, garantendo il reimpianto di essenze autoctone.

E' consentita la pavimentazione, da realizzarsi in pietra o in cotto, delle superfici immediatamente a ridosso dell'edificio. Non sono ammesse pavimentazioni in asfalto.

I parcheggi dovranno prioritariamente essere collocati all'interno di strutture esistenti opportunamente riqualificate. In mancanza, questi potranno essere protetti da semplici pergolati con struttura in legno rivestita da piante rampicanti oppure collocati anche al di sotto di tettoie, porticati e loggiati esistenti opportunamente riqualificati. Le strutture fuori terra di cui sopra per il ricovero delle auto non determinano cubatura ai fini delle verifiche volumetriche.

Strutture sportivo-ricreative a servizio delle abitazioni quali piscine, campi da tennis, maneggi per cavalli e simili andranno sistemate il più possibile nelle vicinanze degli edifici e dovranno inserirsi con soluzioni di minimizzazione dell'impatto paesaggistico, evitando o contenendo sbancamenti, riporti, collocazione in punti di crinale o emergenti e salvaguardando sempre gli elementi significativi della vegetazione. Le pavimentazioni di tali strutture che dovranno sempre rimanere scoperte saranno quelle previste in genere per le aree di pertinenza dei fabbricati. E' consentita la realizzazione di :

  • - locali tecnici per il ricovero degli impianti tecnologici a supporto delle strutture di cui sopra;
  • - minime strutture strettamente necessarie alla funzionalità delle attività quali servizi igienici, docce, spogliatoi e simili fino ad un massimo di mq. 15 di Superficie Coperta, con l'altezza non superiore a ml. 2,40 e disposta su di un unico livello.

8. Tipologie, tecniche e materiali per la edificazione. I nuovi edifici e le ristrutturazioni di quelli esistenti dovranno sempre prevedere la copertura a falde inclinate con manto in laterizio e pendenze comprese fra il 25 ed il 30%. Potranno essere proposte soluzioni diverse da quelle anzidette purché sia data dimostrazione della congruità e della coerenza sulla scorta di una dettagliata relazione tecnica a firma del progettista che dimostri il corretto inserimento della soluzione adottata.

Nella composizione architettonica dell'edificio e dei suoi fronti si dovrà rispettare la logica della tradizione costruttiva locale di prevalenza delle superfici piene rispetto a quelle vuote; sono vietate le terrazze ed i balconi aggettanti mentre è consentito l'uso di logge ricavate all'interno della sagoma e del profilo del fabbricato.

Per la realizzazione di nuove scale si farà riferimento al vasto repertorio dell'edilizia rurale contenuto nell'apposito Censimento allegato al R.U.

Le superfici dei vari fronti dovranno essere intonacate e tinteggiate con colori terrosi ovvero lasciate a faccia vista in pietra o mattoni. Di norma per gli edifici esistenti si dovranno mantenere i trattamenti originari e tradizionali delle superfici di copertura e di facciata preesistenti quando esse si presentino compiute e definite nel loro assetto. E' fatto obbligo di proporre preventivamente per l'accettazione da parte responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale idonea campionatura delle coloriture da adottare.

Gli infissi saranno in legno verniciato eventualmente , nel caso delle finestre, da persiana alla fiorentina verniciata a stecca larga ovvero da sportelli lignei. E' ammesso l'uso del ferro verniciato per porte di locali accessori, roste, grate e simili subordinatamente ad una valutazione di congruità e coerenza con la veste architettonica complessiva. Gli stipiti ove evidenziati saranno in pietra grossolanamente lavorata; i davanzali, le soglie, le scale e i coronamenti dei parapetti saranno anch' essi in pietra grezzamente lavorata o in laterizio ovvero con intonaco con sagomatura convessa ad imitazione della pietra e colorato di grigio- avana.

Le gronde dovranno sempre avere un disegno ed un supporto secondo le tradizionali tecniche costruttive; i canali ed i pluviali di raccolta delle acque meteoriche saranno in rame o in lamiera verniciata con colori tradizionali ( grigio, marrone e simili).

Nessuna struttura in c.a. eventualmente impiegata, ivi compresi i muri di sostegno o di recinzione potrà essere lasciata a vista, dovendosi prevedere sempre idoneo rivestimento in pietra o mattoni ovvero trattamento superficiale (lavatura dell'inerte, bocciardatura, scalpellatura e simili) per eliminarne il carattere di materiale non finito.

Il vasto repertorio dell'edilizia rural e classificata divalore contenuto nelle schede allegate al R.U. costituisce il riferimento principale per le tipologie edilizie da adottare e per la scelta delle soluzioni costruttive e dei trattamenti delle superfici dei manufatti.

9. Procedure e modalità per l'attuazione degli interventi con destinazione d'uso agricola all'interno degli ambiti di tutela ambientale.

Per l'attuazione degli interventi con destinazione d'uso agricola consentiti all'interno degli ambiti di tutela diversi da quelli a prevalente funzione agricola o per attività agricole speciali valgono le procedure e modalità previsti dalla norme regionali per le zone agricole, con particolare riferimento ai disposti di cui al Capo III della L.R. Toscana n. 65/2014 e del relativo Regolamento di Attuazione.

Per gli interventi nelle zone di tutela ambientale o a prevalente funzione agricola da parte di soggetti titolari di aziende agrarie o agricoltori a titolo principale si dovrà tenere conto degli interventi eventualmente attuati o da attuare all'interno degli ambiti RES e RR favorendo in via prioritaria sempre il recupero del patrimonio edilizio esistente .

La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di aziende agricole condotte da IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) che esercitano in via prevalente l'attività di coltivazione in serra fissa, di agricoltura biologica ai sensi delle disposizioni comunitarie, di allevamento di equini, fauna selvatica, ovicaprini, api, chiocciole e lombrichi, ovvero che esercitano in via esclusiva o prevalente la cinotecnica o l'acquacoltura. La prevalenza dell'attività si intende verificata quando tale attività determina almeno i due terzi del prodotto lordo vendibile, dimostrato da bilancio aziendale redatto da tecnico abilitato. Gli annessi saranno dimensionati sulla base dei parametri fissati dalla Provincia di Arezzo.

Art. 12 NORME SPECIFICHE PER L'AMBITO DEL LIVELLO A) DI TUTELA ASSOLUTA

1. Vedi art. 15 del P.S. per quanto attiene alla disciplina degli assetti diversi da quello urbanistico edilizio.

2. Assetto urbanistico edilizio

Sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia ed interventi pertinenziali da realizzarsi una tantum.

Sono vietati nuovi edifici rurali ad uso abitativo.

E' consentita, previa approvazione da parte del Comune del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, presentato dall'Imprenditore Agricolo Professionale, la costruzione di nuovi annessi agricoli, come da normativa regionale vigente purchè coerenti e compatibili con i caratteri del paesaggio e finalizzate alla promozione-valorizzazione agro-turistico-ambientale della zona.

Sono vietati gli annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dall'Imprenditore Agricolo Professionale. Per non alterare l'area di valore paesistico ambientale e per la conservazione del suolo, per tale zona non è consentita la realizzazione di nuovi annessi agricoli per aziende che non rispettano le superfici minime fondiarie cos&igrave come previste dal P.T.C.P. di Arezzo, ad eccezione delle aziende Biologiche che raggiungano almeno il 51% delle superfici minime fondiarie come quantificate dal P.T.C.P. di Arezzo e che ricadano per la loro totalità in tale ambito. Non concorrono ai parametri dei minimi fondiari le coltivazioni orto-florovivaistiche cos&igrave come definite dalla normativa regionale vigente. L'autorizzazione potrà essere rilasciata previa presentazione di relazione asseverante a firma congiunta del conduttore e di professionista abilitato le cui competenze siano specifiche in materia agraria. Da tale relazione si dovrà evincere la reale connessione tra le nuove volumetrie richieste e le capacità produttiva del fondo. La relazione dovrà essere redatta utilizzando le linee guida del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale. Il titolo autorizzativo è subordinato alla stipula di apposito atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a spese del richiedente ed a cura del Comune.

E' ammesso per gli I.A.P., purché rispettino i minimi fondiari cos&igrave come definiti dal P.T.C.P. di Arezzo, la realizzazione di manufatti precari in legno senza utilizzo di calcestruzzo o quant'altro possa determinare modifiche morfologiche del terreno naturale, per lo svolgimento di attività zootecnica allo stato brado il cui carico unitario ad ettaro non superi le 0,2 U.B.A. (unità bovina adulta). Il titolo autorizzativo potrà essere rilasciato previa presentazione di relazione asseverante a firma congiunta del conduttore e di professionista abilitato le cui competenze siano specifiche in materia agraria. Da tale relazione si dovranno evincere i dati tecnico economici aziendali e le esigenze di tali volumetrie in riferimento alla tipologia di allevamento e sua consistenza. La relazione dovrà essere redatta utilizzando le linee guida del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale. Il titolo autorizzativo è subordinato alla stipula di apposito atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a spese del richiedente ed a cura del Comune.

In tale ambito è ammessa per le aziende agricole la recinzione di terreni agricoli destinati:

* all'allevamento zootecnico allo stato brado,

* alla difesa di castagneti da frutto in produzione o in recupero,

* agli impianti di arboricoltura da legno così come disciplinati dalle normative vigenti in materia e per la coltivazione di piante per la produzione di tartufi.

Le recinzioni dovranno essere costituite da pali in legno infissi al terreno senza l'ausilio di calcestruzzo per il loro ancoraggio e rete metallica di altezza massima di mt. 1,80. Le recinzioni dovranno essere smantellate nel caso che vengano meno i presupposti legati all'attività agricola per la quale erano state impiantate.

3. Assetto infrastrutturale

Nuove pavimentazioni della viabilità con l'introduzione di materiali diversi potranno essere adottate esclusivamente per perseguire obiettivi di sicurezza e per la riduzione di reiterati interventi manutentori; dovranno essere privilegiate pavimentazioni che presentino un maggior livello di integrazione cromatica evitando quelle di tonalità scura e privilegiando l'utilizzo di materiali permeabili.

Art. 13 NORME SPECIFICHE PER L'AMBITO DEL LIVELLO B) DI TUTELA CON MINIME POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE

1. Vedi art. 16 del P.S. per quanto attiene agli assetti diversi da quello urbanistico edilizio.

2. Assetto urbanistico edilizio

Sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia, interventi pertinenziali da realizzarsi una tantum ed addizioni volumetriche

Sono vietati nuovi edifici rurali ad uso abitativo.

E' consentita, previa approvazione da parte del Comune del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, presentato dall'Imprenditore Agricolo Professionale, la costruzione di nuovi annessi agricoli, come da normativa regionale vigente purchè coerenti e compatibili con i caratteri del paesaggio e finalizzate alla promozione-valorizzazione agro-turistico-ambientale della zona.

In tale ambito è vietata la costruzione di serre stabili.

3. Annessi agricoli

E' consentita la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dall'Imprenditore Agricolo Professionale. Detti annessi agricoli esercitano una oggettiva azione di tutela e manutenzione del territorio nell'ambito delle colture tradizionali e possono essere dimensionati e realizzati secondo i parametri appresso riportati:

mc. 40 per quelli di superficie maggiore di mq. 5.000 mc. 60 per quelli di superficie maggiore di mq. 7.500 mc. 80 per quelli di superficie maggiore di mq. 10.000

Per le superfici superiori a mq.10.000 possedute da aziende agricole dotate di partita Iva e dell'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio sez.agricoltura la dotazione massima di 400 mc, alla quale dovranno essere detratti gli esistenti annessi, è da rapportare ai parametri delle tabelle delle superfici fondiarie minime previste dal Piano Territoriale di Coordinamento, quando il parametro aziendale relativo alla superficie sia superiore al 30%. Le coltivazioni dovranno essere congruenti con le risultanze catastali e l'effettivo utilizzo dovrà essere asseverato da tecnico abilitato.

Nel caso che l'azienda disponga di fondi separati, gli stessi potranno essere computati ai fini della determinazione delle superfici di cui sopra purché i fondi siano funzionalmente collegati, ancorché ricadenti in differenti zone di tutela . L'annesso, in tal caso, dovrà essere ubicato nella zona di minore tutela. Dal computo delle superfici aziendali restano espressamente escluse le aree boscate e comunque le aree non coltivabili.

Gli annessi dovranno:

  • - rispettare la morfologia architettonica delle strutture semplici in legno;
  • - essere impostati su di un unico vano che, se inferiore agli 80 mc, dovrà essere dotato di superficie

finestrata inferiore ad 1/8 di quella di pavimento;

  • - non possedere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  • - avere copertura realizzata a due falde (capanna) con pendenza non superiore al 30%;
  • - avere altezza media non superiore a ml. 2,60 (media tra altezza al colmo ed in gronda) nel caso di annessi inferiori agli 40 mc;
  • - avere altezza media non superiore a ml. 3,00 (media tra altezza al colmo ed in gronda) nel caso di annessi oltre i 40 mc;

Gli annessi non dovranno avere opere di fondazione escluso soltanto le opere di ancoraggio.

Nella localizzazione dei manufatti si dovrà ricercare il rapporto con preesistenze e percorsi consolidati; la disposizione sul terreno dovrà tener conto della morfologia dello stesso.

La installazione sarà comunicata con SCIA; il tecnico abilitato dovrà asseverare la consistenza delle superfici coltivate e la congruenza catastale delle stesse.

Il proprietario, con sottoscrizione autenticata a termini di legge, redatta su modelli forniti dal Comune dovrà:

* indicare i terreni a cui gli annessi sono asserviti;

* indicare le motivate esigenze produttive;

* impegnarsi a non modificare la destinazione d'uso agricola degli annessi;

* impegnarsi a non alienare separatamente dagli annessi le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti;

* corrispondere i diritti di segreteria stabiliti dal Comune relativi alla verifica del rispetto delle condizioni anzidette;

* impegnarsi alla rimozione degli annessi al termine dell'anno solare.

Gli annessi potranno essere mantenuti, al perdurare delle esigenze produttive, con il rinnovo da parte del proprietario della dichiarazione, con sottoscrizione autenticata, con la quale sia confermata la loro indispensabilità; la comunicazione dovrà essere prodotta entro il 31 gennaio su modello fornito dal Comune e corredata dal pagamento dei diritti di segreteria stabiliti dal Comune.

Art. 14 NORME SPECIFICHE PER L'AMBITO DEL LIVELLO C) DI TUTELA DELLA PIANURA DELLA BONIFICA

1. Vedi art. 17 del P.S. per quanto attiene agli assetti diversi da quello urbanistico-edilizio.

2. Assetto urbanistico-edilizio

Sono vietate le nuove costruzioni ivi comprese le serre permanenti. Sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia, interventi pertinenziali da realizzarsi una tantum ed addizioni volumetriche.

E' consentito l'ampliamento una tantum solo delle strutture di servizio di aziende che esercitano la produzione ortofrutticola della zona in ragione del 10% del volume del fabbricato esistente, solo ed esclusivamente in mancanza di altre volumetrie disponibili ed idonee. In caso di presenza all'interno dell'ambito del livello C) di manufatti accessori o di servizio, sempre che non classificati di valore, la realizzazione di detti ampliamenti anche tramite intervento di ristrutturazione urbanistica, dovrà avvenire prioritariamente attraverso il recupero delle volumetrie esistenti; in tal caso dette volumetrie recuperate occorrono in tutto od in parte a realizzare l'incremento percentuale del 10%, percentuale che potrà essere elevata sino ad un massimo del 20%, previa presentazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale.

L'Amm.ne comunale avrà facoltà di accogliere proposte di intervento che non possono essere risolte all'interno delle quantità sopra indicate; in tal caso il Piano di miglioramento Agricolo- ambientale previsto dalle norme regionali in materia, avente valore di Piano Attuativo, dovrà contenere un accurato Studio circa la Valutazione degli effetti ambientali ipotizzabili e le relative modalità di riduzione o compensazione ecologica.

Art. 15 NORME SPECIFICHE PER L'AMBITO DEL LIVELLO D) DI DISCIPLINA DELLE AREE A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLO - PRODUTTIVA.

1. Vedi art. 18 del P.S. per quanto attiene gli assetti diversi da quello urbanistico-edilizio.

2. Assetto urbanistico-edilizio.

Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 11.

Nuovi edifici rurali: i nuovi edifici rurali da realizzarsi in conformità alle vigenti norme regionali, dovranno rispettare le seguenti condizioni:

* Le nuove abitazioni rurali non potranno superare 200mq. di superficie utile lorda, fermo restando l'obbligo del recupero prioritario degli edifici esistenti

* La realizzazione di annessi agricoli di aziende che esercitano in via prevalente attività in serra fissa, di coltivazione biologica, di allevamento equino, ovi-caprini o animali minori, della cinotecnica e dell'acqua cultura non è soggetta alla verifica di congruità delle superficie minime fondiarie previste dalla normativa vigente, salvo verifica mediante presentazione di relazione asseverante a firma congiunta del conduttore e di professionista abilitato le cui competenze siano specifiche in materia agraria. Da tale relazione si dovrà evincere la reale connessione tra le nuove volumetrie richieste e le capacità produttive del fondo e dovrà essere redatta utilizzando le linee guida del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

Tutti gli interventi di nuova edificazione anche tramite recupero e\o trasferimento di volumi ad eccezione di quelli relativi ad annessi eccedenti la capacità produttiva del fondo, delle serre di cui ai precedenti commi, sono assentiti previa approvazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, cosi come disciplinato dalla normativa vigente. Tale programma avrà valore di piano attuativo per tutti gli interventi relativi alla realizzazione di nuove volumetrie rurali, anche tramite trasferimento di volumetrie che superino i 600 mc.

Per gli interventi nelle zone di tutela ambientale o a prevalente funzione agricola, da parte di aziende agrarie o imprenditori agricoli professionali, si dovrà tenere conto degli interventi attuati o da attuare eventualmente all'interno degli ambiti RES e RR, favorendo, in via prioritaria, il recupero del patrimonio edilizio esistente ed evitando la duplicazione degli interventi a beneficio di una stessa azienda o agricoltori.

3. Annessi agricoli

E' consentita la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dall'Imprenditore Agricolo Professionale. Detti annessi agricoli esercitano una oggettiva azione di tutela e manutenzione del territorio nell'ambito delle colture tradizionali e, nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale, possono essere dimensionati e realizzati secondo i parametri appresso riportati:

mc. 40 per quelli di superficie maggiore di mq. 5.000

mc. 60 per quelli di superficie maggiore di mq. 7.500

mc. 80 per quelli di superficie maggiore di mq. 10.000

Per le superfici superiori a mq.10.000 possedute da aziende agricole dotate di partita Iva e dell'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio sez. Agricoltura la dotazione massima di 600 mc, alla quale dovranno essere detratti gli esistenti annessi, è da rapportare ai parametri delle tabelle delle superfici fondiarie minime previste dal Piano Territoriale di Coordinamento, quando il parametro aziendale relativo alla superficie sia superiore al 30%. Le coltivazioni dovranno essere congruenti con le risultanze catastali e l'effettivo utilizzo dovrà essere asseverato da tecnico abilitato.

Nel caso che l'azienda disponga di fondi separati, gli stessi potranno essere computati ai fini della determinazione delle superfici di cui sopra purché i fondi siano funzionalmente collegati , ancorché ricadenti in differenti zone di tutela . L'annesso in tal caso dovrà essere ubicato nella zona di minore tutela. Dal computo delle superfici aziendali restano espressamente escluse le aree boscate e comunque le aree non coltivabili.

Gli annessi dovranno:

  • - rispettare la morfologia architettonica delle strutture semplici in legno;
  • - essere impostati su di un unico vano dotato, se inferiore agli 80 mc, ed essere dotati di superficie finestrata inferiore ad 1/8 di quella di pavimento;
  • - non possedere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  • - avere copertura realizzata a due falde (capanna) con pendenza non superiore al 30%;
  • - avere altezza media non superiore a ml. 2,60 (media tra altezza al colmo ed in gronda) nel caso di

annessi inferiori agli 40 mc;

  • - avere altezza media non superiore a ml. 3,00 (media tra altezza al colmo ed in gronda) nel caso di annessi oltre i 40 mc;

Gli annessi non dovranno avere opere di fondazione escluso soltanto le opere di ancoraggio.

Nella localizzazione dei manufatti si dovrà ricercare il rapporto con preesistenze e percorsi consolidati; la disposizione sul terreno dovrà tener conto della morfologia dello stesso.

La installazione sarà comunicata con SCIA; il tecnico abilitato dovrà asseverare la consistenza delle superfici coltivate e la congruenza catastale delle stesse.

Il proprietario, con sottoscrizione autenticata a termini di legge, redatta su modelli forniti dal Comune dovrà:

* indicare i terreni a cui gli annessi sono asserviti;

* indicare le motivate esigenze produttive;

* impegnarsi a non modificare la destinazione d'uso agricola degli annessi;

* impegnarsi a non alienare separatamente dagli annessi le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti;

* corrispondere i diritti di segreteria stabiliti dal Comune relativi alla verifica del rispetto delle condizioni anzidette;

* impegnarsi alla rimozione degli annessi al termine dell'anno solare.

Gli annessi potranno essere mantenuti, al perdurare delle esigenze produttive, con il rinnovo da parte del proprietario della dichiarazione, con sottoscrizione autenticata, con la quale sia confermata la loro indispensabilità; la comunicazione dovrà essere prodotta entro il 31 gennaio su modello fornito dal Comune e corredata dal pagamento dei diritti di segreteria stabiliti dal Comune.

Art. 16 NORME SPECIFICHE PER L'AMBITO DEL LIVELLO E) DI DISCIPINA DELLE AREE AGRICOLE SPECIALI.

1. Vedi art. 19 del P.S. per quanto attiene agli assetti diversi da quello urbanistico edilizio.

2 Assetto urbanistico-edilizio.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Per gli interventi sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola si applicano le norme di cui al precedente art.11.

Per gli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione agricola sono consentiti gli interventi di trasformazione nei limiti di cui alla disciplina per i nuovi edifici rurali.

In generale per quanto attiene alle destinazioni d'uso, oltre a quelle ammesse all'art. 11 per gli interventi nei vari ambiti di tutela, data la specificità di tale zona, è consentito l'inserimento all'interno del patrimonio edilizio esistente di tutte quelle attività di supporto e di servizio all'esercizio dell'agricoltura in forma specializzata quali centri di ricerca e sperimentazione, uffici di consulenza ed assistenza, centri di promozione dei prodotti, sedi di associazioni di categoria e simili.

Nuovi edifici : la costruzione di nuovi edifici è consentita nel rispetto dei seguenti limiti:

  • - le nuove abitazioni rurali non potranno superare i mq. 200 di superficie utile lorda
  • - la dimensione degli annessi eccedenti la capacità produttiva del fondo sarà rapportata alla dimensione del lotto di pertinenza in ragione di un indice di utilizzazione fondiaria Uf pari a 0,7 per le strutture speciali di stoccaggio, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli coltivati nelle aree adiacenti a tale Ambito.
  • - strutture commerciali, direzionali e artigianali funzionali alla produzione agricola ed alle attività di promozione ed assistenza potranno essere realizzate in ragione di un indice Uf pari a 0,16.

In presenza di iniziative coordinate e multifunzionali per la realizzazione di complessi di servizio l'Amm.ne potrà richiedere che l'intervento sia subordinato alla definizione di specifico Piano attuativo convenzionato.

Art. 17 NORME SPECIFICHE PER L'AMBITO DEL LIVELLO F) DI DISCIPLINA DELLA RISERVA NATURALE DELLA PENNA

1. Assetto urbanistico-edilizio

Sono vietate le nuove costruzioni ivi comprese le serre permanenti. Sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia, interventi pertinenziali da realizzarsi una tantum.

In caso di trasferimenti di volumi maggiori di 600 mc o che determinino un diverso assetto del lotto preesistente dovrà essere previsto un piano attuativo in cui si evidenzi la compatibilità del progetto e delle nuove destinazioni con gli obiettivi di protezione e valorizzazione della riserva naturale.

E' ammessa per gli I.A.P. purchè rispettino i minimi fondiari cosi come definiti dal P.T.C.P. di Arezzo, la realizzazione di manufatti precari in legno senza utilizzo di calcestruzzo o quant'altro possa determinare modifiche morfologiche del terreno naturale, per lo svolgimento di attività zootecnica allo stato brado, il cui carico unitario ad ettaro non superi le 0,2 UBA. Tale autorizzazione sarà rilasciata previa presentazione di una relazione asseverante redatta da parte di un professionista abilitato le cui competenze siano specifiche in materia agraria e da cui si evincano i dati economici che dimostrino la prevalenza dell'attività zootecnica.

In tale ambito è ammessa, per aziende agricole, la recinzione di terreni agricoli destinati all'allevamento zootecnico allo stato brado. Le recinzioni dovranno essere costituite da pali in legno infissi nel terreno senza l'ausilio di calcestruzzo per il loro ancoraggio e rete metallica di altezza massima di mt 1.50.

Art. 18 SISTEMA DELLE STRUTTURE DI EQUIPAGGIAMENTO DEL TERRITORIO

1. Le strutture di equipaggiamento del territorio, così come definite nel P.S., necessitano di tutela, ripristino e valorizzazione.

2. E' fatto divieto della demolizione o alterazione di manufatti storicizzati quali maestà, cappelle, oratori, fontane, lavatoi, pozzi, cisterne, ponti, passerelle, parapetti, vecchi muri di contenimento del terreno in pietra a secco o meno, cippi, targhe segnaletiche, elementi di arredo urbano, alberi monumentali e quanto altro rappresenti testimonianza della presenza dell'uomo nei secoli.

3. Tutti i progetti e le istanze di concessione in conformità a quanto previsto all'art. 2 debbono documentare adeguatamente la eventuale presenza nell'area d'intervento di simili strutture.

4. Il Sindaco potrà prescrivere l'obbligo della manutenzione, del ripristino e della tutela di eventuali strutture di equipaggiamento nell'ambito degli atti di convenzionamento o d'obbligo di cui al citato art.2.

Art. 19 PARCHI TERRITORIALI A VALENZA CULTURALE E RICREATIVA

1. Il R.U. individua settori del territorio destinati alla sistemazione di Parchi territoriali a valenza culturale e ricreativa promossi dall'Amm.ne comunale sulla base di specifici Progetti anche attraverso forme di concertazione con le proprietà dei terreni. In tali ambiti sono vietate le costruzioni eccetto quelle strettamente funzionali alla fruibilità e gestione delle aree in base alla specifica destinazione.

Art. 20 PARCO AGROURBANO

1. Assetto urbanistico-edilizio

Sono vietate le nuove costruzioni ivi comprese le serre permanenti. Sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia, interventi pertinenziali da realizzarsi una tantum.

2. L'ampia porzione di territorio interposta fra le U.T.O.E.U. di Pieve al Toppo, Badia al Pino e Tegoleto, è destinata alla formazione di un Parco con caratteristiche miste agrarie ed urbane in chiave di connessione e ricomposizione del sistema insediativo disarticolato e diffuso che caratterizza questo versante del territorio comunale.

3. La articolazione delle funzioni e sistemazioni nonché il sistema dei percorsi e delle relazioni interne sono indicati nella cartografia di Piano Strutturale vigente e nella apposita Scheda programmatica della

U.T.O.E.P. Parco Agro-urbano.

4. Dal punto di vista dell' utilizzazione agraria, il Parco è suddiviso in due ampie porzioni rispettivamente definite a "maglia larga" e a "maglia fitta".

  • - per le aree a maglia larga, pur non escludendo il recupero di forme tradizionali di agricoltura, sono consentite le colture specializzate ortoflorovivaistiche all'interno delle trame dei campi definiti dai percorsi esistenti purché si realizzino interventi di rinaturalizzazione.
  • - per le aree a maglia fitta si dovranno effettuare operazioni di manutenzione e ripristino del Paesaggio tipico dell'agricoltura tradizionale per il valore di testimonianza storico-culturale che esso riveste.

5. I percorsi in entrambe le aree saranno mantenuti non asfaltati e nel loro tracciato attuale, aperti al traffico pedonale e ciclabile, delimitati da siepi campestri. Sono vietate le recinzioni dei campi; dovrà essere mantenuta la rete idrografica esistente.

6. I Programmi aziendali di miglioramento agricolo ambientale, presentati prima dell'adozione del R.U. e per i quali sia già intervenuto il parere favorevole della Amm.ne provinciale sono attuati nel rispetto delle previsioni relative.

7. Per il settore destinato ad attrezzature e servizi di scala comunale si prevedono le seguenti strutture e funzioni:

  • - Attività direzionali pubbliche e private (Ufficio postale, Banca, Caserma dei carabinieri, Uffici comunali ecc.)
  • - Attività culturali, sociali e ricreative ( Cinema, Auditorium, Centro socio-culturale, ecc.)
  • - Attività settore terziario (Bar, Ristorante, Supermercato, ecc.)
  • - Strutture per la mobilità ( Parcheggi, Autostazione, Noleggio bici, ecc.)
  • - Attrezzature sportive ( Palestra, Campi da Tennis, Piscina coperta ecc.)
  • - Attrezzature scolastiche ( Scuola Elementare, ecc.)
  • - Area multifunzionale per spettacoli viaggianti, area attrezzata di sosta, parcheggio Caravan
  • - Giardini e Parchi pubblici.

8. L'ambito destinato a recepire tali attrezzature è quello indicato in cartografia con apposite simbologie e sarà orientativamente così destinato:

  • - 2,5 Ha.c.a destinati ad Attrezzature sportive, Area attrezzata di sosta
  • - 6,3 Ha.c.a destinati ad Attrezzature pubbliche e di pubblico interesse orientativamente così ripartite:
  • - 30% per Attrezzature terziarie private e di pubblico interesse
  • - 50% per Attrezzature culturali, sociali, direzionali, ricreative compreso sistemazioni a verde per Parchi, Giardini e Parcheggi
  • - 20% per Attrezzature scolastiche.

9. L'edificazione avverrà nel rispetto dei seguenti parametri:

  • - Indice di utilizzazione territoriale: Ut = 0,10
  • - Indice di utilizzazione fondiaria: Uf = 0,20
  • - Altezza massima: H.= 12,00 ml.
  • - Distanze dei fabbricati dai confini e fra loro: come da indicazioni del Piano attuativo
  • - Dotazione di Parcheggi: in base al D.M. 1444/68 ed alla normativa regionale per gli insediamenti commerciali di cui ai successivi articoli, e comunque calcolata su una quota non inferiore al 10% del volume.

11. In sede di Piano attuativo le aree ed i volumi per attrezzature potranno essere articolate e distribuite con criteri diversi da quelli indicati pur nei limiti della superficie complessiva attribuita.

Art. 21 AREE A VERDE PRIVATO

1. Il R.U. individua aree ed ambiti destinati a rimanere liberi dall'edificazione ma organicamente rapportati ai singoli insediamenti. Tali aree sono destinate alla formazione di piazzali, orti, giardini, parchi privati, aree e parcheggi pertinenziali.

In tali aree è vietata la costruzione di volumetrie destinate ad essere abitate; sono consentite unicamente minime strutture accessorie quali forni, gazebo, pergolati, fontane, pozzi e tutte le strutture di equipaggiamento funzionali alla vita all'aperto e che non possono obbiettivamente essere collocate all'interno od in contiguità con gli edifici cui le aree in questione afferiscono.

2. Nello stabilimento Dimar di Badia al Pino è consentito la realizzazione di un manufatto da adibire a polveriera mediante Piano Attuativo; l'obbligo della redazione del Piano Attuativo è riferito esclusivamente alla realizzazione o all'ampliamento della polveriera.

3. Con apposita simbologia il R.U. indica le aree specializzate per l'organizzazione di Orti condominiali e di vicinato all'interno di tali aree potranno essere realizzati piccoli capanni per la rimessa degli attrezzi in forme aggregate e secondo tipologie unitarie in base a specifici progetti e regolamenti d'uso redatti dall' Amm.ne comunale.

Il R.U. individua, inoltre, all'interno dei centri storici, con apposita simbologia aree a verde privato aperte all'uso pubblico.

Art. 22 SISTEMAZIONI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI E DI PARTI DI TERRITORIO DEGRADATE.

1. La qualificazione del paesaggio urbano delle varie frazioni, oltre agli interventi di cui sopra, è anche affidata dal P.S. a specifiche sistemazioni di carattere paesaggistico su aree private interstiziali o di frangia rispetto al Perimetro urbano, ancorché inedificate, ma considerate pertinenti e funzionali nella loro consistenza e suscettività di qualificazione ambientale ad una ritrovata forma e disegno urbani.

2. Per le aree non direttamente interessate da interventi di trasformazione edilizia o fondiaria potranno essere attivate idonee forme di "concertazione" fra Amministrazione comunale e privati proprietari delle aree per interventi di riqualificazione paesaggistica ed ambientale secondo le categorie della manutenzione, del ripristino, del rinfoltimento o del nuovo impianto di strutture vegetazionali. Le modalità compositive di tali sistemazioni nonché la scelta delle essenze idonee per ogni situazione saranno oggetto di specifici approfondimenti da parte dell'Amministrazione attraverso la parte gestionale del R.U. e la predisposizione di una specifica normativa che regoli i rapporti con i proprietari delle aree; questi potranno essere chiamati a concordare con il Comune anche interventi di rinfoltimento o nuovo impianto vegetazionale tramite essenze fornite dall'Amm.ne comunale o da essa stessa eseguiti restando invece a carico dei privati l'onere della manutenzione nel tempo.

Art. 23 AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE ED AGRICOLA INTERNI AL PERIMETRO DELLE U.T.O.E.U.

  • - PROTEZIONE DEL PERIMETRO DELLE U.T.O.E.U
  • - FASCE DI PROTEZIONE:
  • - FLUVIALE
  • - DEI PERCORSI STORICI
  • - DEI PERCORSI ALTERNATIVI

1. All'interno del perimetro delle varie U.T.O.E.U. per gli ambiti di tutela ambientale o quelli a destinazione agricola valgono le corrispondenti norme di cui ai precedenti articoli, nonché le disposizioni di seguito definite:

  • - non sono ammesse nuove costruzioni ivi comprese quelle delle aziende agrarie;
  • - per gli edifici e manufatti esistenti all'interno dell'area urbana, quando non espressamente

disciplinati, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione nell'ambito del volume esistente e la riconfigurazione di quelli accessori e/o incongrui di cui all' art.3, la cui presenza risulti legittima, con le modalità previste per le trasformazioni del patrimonio edilizio di cui all'art.11 in quanto applicabili.

2. I corsi d'acqua ed i percorsi storici o alternativi con le relative fasce di protezione assumono il regime pubblico o privato delle aree ad essi afferenti e gli interventi relativi di manutenzione, ripristino e sistemazione competono ai soggetti pubblici e privati titolari degli interventi di trasformazione.

3. All'interno delle fasce di protezione dei corsi d'acqua e dei percorsi storici o alternativi Sono vietate le nuove costruzioni.

4. Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di protezione fluviale sono consentiti solo interventi di ammessi dalla Legge Regionale di riferimento.

5. Per gli edifici di abitazione esistenti, all'interno delle fasce di protezione dei percorsi storici ed alternativi, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia Sono altresì consentiti interventi di

addizione volumetrica nei limiti previsti dalle adiacenti zone di Tutela, con le seguenti restrizioni:

  • - e le sistemazioni esterne debbono inserirsi correttamente nel contesto circostante, con particolare riferimento alle zone visibili dalle strade;
  • - l'ampliamento non deve comportare avanzamento verso il fronte strada;
  • - la superficie e/o la volumetria ampliata deve essere esclusivamente destinata alla residenza con l'esclusione di locali accessori.

6. I manufatti precari ed incongrui ancorché condonati eventualmente presenti all'interno delle fasce di protezione di cui al comma precedente potranno essere riconfigurati tramite intervento di ristrutturazione urbanistica, così come previsto all'art.3, che dovrà prevedere la loro nuova collocazione obbligatoriamente all'esterno di tali fasce.

7. Protezione del perimetro delle U.T.O.E.U.: nuovi annessi o strutture di servizi o per l'agricoltura da realizzare nelle aree adiacenti alle aree urbane dovranno rispettare una distanza di ml. 100 dal perimetro delle U.T.O.E.U. ; nel caso di U.T.O.E. relative a strutture insediative di tipo puntuale classificate come RES tale distanza è ridotta a ml. 50; comunque gli interventi all'interno di tale fascia dovranno prevedere un accurato studio circa la valutazione degli effetti sull'ambito oggetto di salvaguardia. La protezione non opera per gli interventi da realizzarsi da parte degli I.A.P. che prevedano un adeguato inserimento dei nuovi manufatti e per i manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale o per le piccolo produzioni agricole realizzati con materiali leggeri e senza opere di fondazione.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39