Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 38 RELAZIONI, MOBILITA', FRUIBILITA' TERRITORIALE

1. Il P.S. vigente individua tre fondamentali tipologie di strutture relazionali all'interno del territorio. Esse sono:

  • - strutture storico-ambientali quali percorsi antichi o di connessione, corsi d'acqua, sistemi vegetazionali antichi o di nuovo impianto la cui disciplina è già definita all'interno del sistema ambientale
  • - strutture per la mobilità quali strade carrabili e pedonali, piazze, parcheggi, la ferrovia, il trasporto pubblico su gomma.

2. - strutture per la fruibilità e valorizzazione del territorio quali attrezzature e servizi pubblici di scala comunale, i Parchi e le aree verdi attrezzate.In particolare, le invarianti del primo alinea, se facenti parte di specifiche Unità insediative o d'intervento, saranno soggette a modalità di manutenzione, ripristino, nuovo impianto frutto degli atti di convenzionamento; oppure potranno essere oggetto di interventi di recupero, valorizzazione o impianto sulla base di prescrizioni specifiche contenute nei singoli atti concessori così come previsto all'art. 2 delle presenti N.T.A.

In generale valgono le limitazioni previste dal P.S.; nuove infrastrutture o nuove tratte in variante a quelle esistenti all'interno degli ambiti di tutela ovvero relative a percorsi di valenza storica potranno essere ammesse esclusivamente se strettamente funzionali all'esercizio delle attività agricole, di vigilanza, per la sicurezza antincendio ovvero per eliminare situazioni di pericolo per la circolazione veicolare. Il tratto dismesso di tali viabilità dovrà in ogni caso essere mantenuto nella configurazione geometrica e paesaggistica originaria consentendone la fruibilità pedonale.

3. Norme specifiche per le strutture viarie Per le strutture viarie di cui al punto 2 oltre alle indicazioni dell'apparato previsionale e delle Norme successive del R.U. si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

A) Strutture viarie esistenti: obbligo dell'inserimento di adeguato marciapiede non inferiore a ml. 1,50 quando possibile, in tutte le strade comprese all'interno dell'ambito urbano e suburbano; riqualificazione delle stesse tramite creazione di alberature ove possibile e la sistemazione di elementi di arredo urbano.

B) Strutture viarie di previsione: la realizzazione di nuove viabilità dovrà prevedere idonei interventi di contestualizzazione e di inserimento paesaggistico tramite la formazione di ampi marciapiedi, di fasce verdi laterali alberate e la sistemazione di elementi di arredo urbano. Nello studio dei tracciati dovrà essere rispettata la configurazione morfologica del territorio, le preesistenze storiche, ambientali e vegetazionali eventualmente presenti; eventuali scarpate dovranno sempre esser ricoperte da manto erboso e da essenze arbustive e cespugliose autoctone; l'impatto dei manufatti in cemento armato dovrà essere annullato con idonei trattamenti delle superfici a vista.

4. Le nuove strade carrabili vengono così suddivise e dimensionate in relazione alla loro diversa valenza funzionale-ambientale ed in relazione alla classificazione operata con il P.S.

  • a) Strada urbana di quartiere con funzione di circonvallazione dei Centri urbani: si dovranno rispettare le seguenti misure geometriche minime:
    • - tipo 1 - ml. 7,00 o 8,00 di carreggiata - ml. 2,00 di marciapiede + 4,00 ml. di verde
    • - tipo 2 - ml.7,00 " - ml. 2,00 di marciapiede
    • La fascia laterale di ml. 4,00 sarà destinata a ricevere eventuale pista ciclabile inserita in idonea sistemazione a verde.
  • b) Strada di valenza locale o di servizio ai nuovi insediamenti:
    • - tipo 1: ml.7,00 di carreggiata - ml. 2,00 di marciapiede
    • - tipo 2: ml.6,50 di carreggiata - ml. 2,00 di marciapiede
  • c) Strada locale minore: ml.7,00 di carreggiata - marciapiede di ml. 1,50
  • d) Tracciato minore di connessione:
    • - ml.5,00 - banchina di ml.0,50
  • e) Percorso pedonale autonomo:
    • - ml. 3,00
  • f) Pista ciclabile:
    • - ml. 3,00

5. Per la realizzazione dei parcheggi pubblici o privati si dovranno rispettare i seguenti parametri:

  • - dimensioni dello stallo ml. 2,50 x 5,00
  • - dimensione della corsia di disimpegno ml. 6,00
  • - dimensioni del tratto in piano in uscita da rampe di garage prima dell'immissione su strada pubblica: ml. 4,50

6. La realizzazione della fascia laterale di verde è sempre obbligatoria per le strade di tipo a); negli altri casi solo se espressamente indicata nelle tavole di Piano con apposita grafia.

In ogni caso per la progettazione esecutiva delle strade e dei parcheggi si dovranno rispettare le specifiche Norme tecniche fissate dal C.N.R., dall'ANAS e dall'Amm.ne provinciale.

Art. 39 DISCIPLINA PER LE UNITA' DI INTERVENTO PER ATTREZZATURE PUBBLICHE.

(corrispondenti alla zona "F" del D.M. 1444/68)

1. Il R.U. oltre alla previsione di spazi ed attrezzature pubbliche o di pubblico interesse all'interno delle varie Unità insediative, individua apposite aree destinate ad Attrezzature e Servizi di interesse generale. In base alle loro diverse caratteristiche funzionali tali aree vengono distinte e dotate di una specifica disciplina normativa, definita negli articoli che seguono.

2. Gli interventi sono di norma realizzati, oltre che dall' Amm.ne comunale, anche da altri Enti pubblici, religiosi o da Amministrazioni dello Stato. Potranno essere consentiti interventi anche da parte dei privati, singoli o associati, tramite specifica autorizzazione da parte del Consiglio comunale sulla base di un Progetto organico di utilizzazione urbanistico-edilizio dell'area interessata. I privati dovranno in ogni caso sottoscrivere Convenzione o Atto d'obbligo con il quale si impegnano tra l'altro a garantire nel tempo il mantenimento della destinazione e dell'uso pubblico. Il Comune avrà comunque facoltà di non accogliere le istanze dei privati e di gestire in proprio l'utilizzazione delle aree.

3. Per gli edifici specialistici destinati ad attrezzature civili di tipo amministrativo, culturale, scolastico, religioso, dovranno essere predisposti Progetti che ne evidenzino il carattere rappresentativo e la loro specificità e dimensione nel rapporto con il contesto urbano e che si propongano quali elementi emergenti sul piano dell'architettura. Tale progettazione dovrà inoltre soddisfare il rapporto diretto tra l'edificio e gli spazi pubblici quali strada, piazza, parco ecc. e comunque garantire un corretto inserimento per forma, dimensione e materiali nel contesto urbano circostante.

4. Gli edifici pubblici a carattere collettivo e sociale così come quelli per attività comunitarie dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente al fine di garantire la piena fruibilità da parte di soggetti portatori di handicap.

5. Per interventi considerati più significativi, per collocazione e per dimensione, il R.U. individua l'ambito organico della Unità d'intervento (U.I.) tramite perimetrazione e indicazione della disciplina degli interventi attraverso apposita Scheda-norma.

6. Il complesso delle Attrezzature pubbliche (AP) viene così articolato:

  • - AP1: Aree per interventi di sistemazione a verde e qualificazione del suolo pubblico
  • - AP2: Aree per attrezzature sportive
  • - AP3: Aree per attrezzature scolastiche sociali, sanitarie, culturali, direzionali, militari ecc.
  • - AP4: Aree per attrezzature tecnologiche e per impianti di pubblici servizi
  • - AP5: Aree per attrezzature religiose
  • - AP6: Aree per attrezzature ed impianti ferroviari e strutture per la mobilità
  • - AP7: Aree per attrezzature cimiteriali
  • - P : Aree per Parcheggi

7. L'edificazione degli interventi nel settore delle attrezzature pubbliche, salvo specifiche diverse indicazioni contenute nelle Schede relative alle Unità d'intervento, avverrà direttamente senza il rispetto di particolari indici e parametri e sarà regolata in base alle esigenze funzionali, alle Normative tecniche specifiche di ogni singola categoria di opera e, più in generale, dalle leggi in materia di Opere Pubbliche.

8. Dovranno in ogni caso essere sempre salvaguardati i valori ambientali e paesaggistici degli ambiti interessati sotto il profilo delle altezze e dei manufatti nonché per quanto attiene all'uso di materiali, coloriture, sistemazioni a verde delle aree di pertinenza; tale condizione dovrà essere attentamente rispettata anche per gli interventi per attrezzature tecnologiche e per impianti di pubblici servizi.

Art. 40 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE A VERDE E PER LA QUALIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO: AP1

1. Il R.U. disciplina gli interventi per la sistemazione e qualificazione del suolo pubblico secondo una concezione unitaria intendendo le varie sistemazioni a verde come effettivo spazio qualificato in senso formale e reso fruibile in una logica di continuità delle varie strutture in cui si articola.

2. Le strutture che concorrono alla qualificazione del suolo pubblico sono:

  • - fasce verdi di ambientazione delle viabilità di nuovo impianto o di riqualificazione che devono sempre essere previste nei progetti esecutivi indipendentemente dal soggetto attuatore secondo le indicazioni riportate in cartografia.
  • - quinte di verde e sistemi di verde di tipo lineare a protezione di determinati insediamenti, o particolari infrastrutture per riduzione dell'impatto paesaggistico e qualificazione degli interventi urbanistici
  • - interventi di forestazione urbana tramite piantumazione in forma estesa su aree incolte e/o degradate
  • - interventi di manutenzione, rinfoltimento o ripristino di vegetazione ripariale di corsi d'acqua.
  • - piazze e giardini pubblici o spazi di relazione caratterizzati anche in senso misto come piazze- giardino ornamentali
  • - parcheggi alberati che, salvo diversa indicazione del R.U., vanno sempre concepiti come strutture qualificate in senso paesaggistico
  • - aree per il giuoco e la vita di ricreazione all'aperto da sistemare compiutamente sotto il profilo paesaggistico a corredo delle aree destinate alle attrezzature vere e proprie
  • - parchi urbani
  • - aree multifunzionali per spettacoli viaggianti, grandi manifestazioni all'aperto, sosta per Caravan
  • - percorsi pedonali e ciclabili storicizzati o di nuovo impianto di connessione delle aree verdi urbane e di integrazione con il territorio extraurbano

3. Il R.U. tramite apposite simbologie individua in Cartografia le diverse caratterizzazioni delle aree interessate all'interno del complesso delle sistemazioni sul suolo pubblico di ogni U.T.O.E. il cui codice identificativo generale AP1 per difficoltà di rappresentazione viene omesso. La modifica delle diverse destinazioni nell'ambito di quelle sopra elencate potrà avvenire senza che ciò costituisca variante al R.U. e purché non si riducano gli standard previsti per legge.

Art. 41 NORME GENERALI PER LE UNITA' INSEDIATIVE PER ATTREZZATURE PRIVATE

(corrispondenti alla zona "F "del D.M. 1444/68)

1. Il R.U. individua ambiti del territorio deputate al consolidamento o all'insediamento di attrezzature private di pubblico interesse. Tali attività potranno essere previste aggregate fra loro ovvero a quelle di competenza pubblica secondo le indicazioni contenute nelle tavole di piano.

2. L'attuazione dei nuovi interventi dovrà sempre avvenire previa approvazione di Piano attuativo convenzionato. Eventuali altri interventi successivi all'impianto dell'attrezzatura, che non incidano sugli standard previsti, potranno essere autorizzati con titolo diretto, previo parere favorevole da parte del Consiglio Comunale.

3. Secondo la diversa specificità ogni U.I. viene così identificata

  • - A8: Aree per attività ricreative e sportive
  • - A9: Aree per attività di ristoro, promozione e commercializzazione prodotti tipici
  • - A10: Aree per attività ricettive e di ospitalità
  • - A11: Aree per attività commerciali, artigianali di servizio, direzionali.
  • - A12: Aree per impianti di distribuzione di carburanti e servizi legati alla mobilità
  • - A13: Aree per attrezzature ed impianti sportivi

4. Salvo diversa specifica indicazione nelle Schede di dettaglio dei singoli interventi nell'edificazione in generale dovranno rispettarsi i seguenti indici e parametri:

  • - Uf = 1,00 per gli interventi di cui alle attrezzature A11
  • - Uf = 0,35 per gli interventi relativi alle attrezzature A9 e A10
  • - Uf = 0,15 per gli interventi relativi alle attrezzature A12
  • - Altezza massima: H = ml.8,00 per i Centri di collina (Luoghi 2,4,5,6,7) - 10,50 per quelli di pianura (Luoghi 1e3)

5. Negli ambiti destinati alle attrezzature A è consentito l'inserimento della destinazione residenziale in funzione di servizio della attività sopra indicate esclusivamente a beneficio dei soggetti che gestiscono le stesse e purché questa non superi il 20% della superficie utile lorda complessiva.

6. Per i nuovi interventi, oltre ad una quota di parcheggi a stretto servizio dell'edificio par a 10 mq per ogni 100 mc di volume edificato, si dovranno garantire spazi di parcheggio e verde pari all'80% della superficie lorda di pavimento di cui almeno la metà destinati a parcheggi.

Art. 42 AREE PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI E SERVIZI LEGATI ALLA MOBILITA': A12

1. Il R.U. in coerenza con gli indirizzi del P.S. ed in applicazione della vigente normativa per la Razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti, individua le aree ritenute idonee alla istallazione di tali impianti in quanto poste lungo vie di traffico esterne ai Centri abitati o ai margini di questi, ovvero gli impianti per i quali è prevista la ricollocazione o la dismissione. Gli impianti possono essere previsti come strutture di tipo puntuale ovvero inseriti in complessi polifunzionali destinati a Servizi per la Mobilità comprendenti attività connesse alla manutenzione dei veicoli (officine meccaniche, lavaggio, gommista, carrozzerie ecc.), vendita cicli e veicoli a motore e relativi accessori, punti di ristoro, vendita tabacchi e giornali, commercializzazione, manutenzione e deposito Caravan e prodotti per Camping e tempo libero.

2. Salvo diversa specifica indicazione nelle norme specifiche per ogni Luogo e relative Schede di indirizzo progettuale ai fini dell'edificazione degli impianti di distribuzione carburante valgono le seguenti norme:

  • - Uf = 0,20
  • - Altezza dei manufatti di servizio ( escluso pensiline): ml. 5,50
  • - Distanza dei manufatti dal limite interno del marciapiede o dal ciglio stradale o dai confini: ml. 5,00
Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39