Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 43 AMBITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

1. Il R.U. individua ambiti di interesse sotto il profilo archeologico e ne promuove la tutela, il recupero e la valorizzazione sulla base di specifici Studi e progetti da sviluppare nella fase gestionale del Piano.

2. Nessuna trasformazione delle aree interessate è ammessa fino alla approvazione dei Progetti attuativi salvo quelle strettamente necessarie a conservarne gli specifici valori archeologici e paesistici.

3. Le "aree di interesse archeologico", di cui alla lett. m del comma c.1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, e sue successive modifiche ed integrazioni, sono individuate negli elaborati del PIT implementazione paesaggistica approvato.

Art. 44 FASCE DI RISPETTO STRADALE

1. Sono quelle che interessano le fasce laterali degli assi viari esterni al limite dei Centri abitati e degli insediamenti previsti.

2. Entro tali aree è vietata la nuova edificazione; sono consentiti interventi di ampliamento della viabilità esistente, realizzazione di nuove viabilità o corsie di servizio, reti di pubblici servizi, aree di parcheggio, percorsi pedonali e ciclabili, sistemazioni a verde e tutto quanto strettamente necessario alla funzionalità delle infrastrutture stradali

3. Per le fasce eventualmente non espressamente indicate nel R.U. valgono in ogni caso le norme del

Codice della strada.

4. Le aree interessate da fasce di rispetto stradale potranno essere utilizzate per il computo delle minime superfici aziendali di cui alla normativa regionale per le zone agricole.

5. Per gli edifici esistenti ricadenti all'interno di tali fasce sono consentiti gli interventi di cui alla norme del presente R.U. per il patrimonio edilizio esistente senza avanzamento verso il fronte stradale

6. Tutti gli interventi ammessi dovranno comunque rispettare le norme del Codice della Strada.

Art. 45 FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE

1. Sono le aree localizzate intorno alle attrezzature cimiteriali così come individuate in cartografia.

2. All'interno di tali aree è vietata ogni nuova edificazione fatti salvi i parcheggi a servizio delle attrezzature cimiteriali stesse, le infrastrutture stradali e le reti di pubblici servizi; per gli edifici esistenti sono ammessi soltanto interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia

3. Le aree interessate concorrono alla definizione delle superfici minime aziendali di cui alla normativa regionale per le zone agricole.

Art. 46 NORME DI TUTELA IGIENICA ED AMBIENTALE INERENTI I NUOVI INSEDIAMENTI E LE TRASFORMAZIONI DI QUELLI ESISTENTI.

1. La Cartografia del R.U. individua le aree per Impianti di depurazione e per quelli di presa dello Acquedotto comunale. Per queste ultime valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 236/88, e sue successive modifiche relative alla salvaguardia delle risorse idriche dagli usi ed attività ivi indicate tramite zone di tutela assoluta di ml. 10 e rispetto per ml. 200 .

2. Utilizzazione delle acque sotterranee nelle aree private.

Per gli insediamenti relativi ad Unità di trasformazione urbanistica (lottizzazioni, piani particolareggiati o di zona, di recupero e simili) è fatto obbligo della realizzazione di un unico pozzo ad uso condominiale per l'alimentazione di una rete idrica separata da quella per uso potabile con finalità di tipo domestico all'interno delle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 47 NORME GENERALI PER LE ZONE EDIFICABILI

1. Il proprietario di un lotto che intendesse usufruire solo parzialmente della capacità edificatoria dello stesso dovrà operare una preventiva individuazione planimetrica dell'area precisando puntualmente l'area di pertinenza dell'intervento e presentare un progetto unitario per tutta l'area, fermo restando che tale progetto non sarà vincolante per le previsioni future. Non è richiesta l' individuazione planimetrica di cui sopra nel caso in cui la capacità edificatoria superi il 90%. Tale individuazione preventiva sarà fornita, ai fini del rilascio del Permesso a Costruire, solo qualora il lotto residuo mantenga, in forza della documentazione presentata, una sua autonoma capacità di intervento edilizio in armonia con la normativa del R.U.

Art. 48 NORME PER IL RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI.

1. Negli edifici residenziali esistenti, o in via di realizzazione al 27 febbraio 2010, in cui il RU ammette interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, è consentito il recupero abitativo dei sottotetti di cui alla legge regionale n. 5/2010, e sue successive modifiche ed integrazioni. Sono edifici in via di realizzazione quelli per cui sia stato ritirato il permesso a costruire, ovvero sia efficace la denuncia di inizio attività/S.C.I.A., alla data di riferimento.

2. Nella realizzazione degli interventi di cui al precedente comma dovranno essere rispettati i seguenti requisiti igienico-sanitari ed impiantistici.

I locali che abbiano una altezza inferiore a m. 2.70, se destinati alla permanenza di 1 o 2 persone, dovranno avere una volumetria non inferiore, rispettivamente, a mc. 24.30 e mc. 37.80 al fine di mantenere le caratteristiche prestazionali dei vani abitabili; in nessun caso potrà essere conteggiato il volume che non rispetti le altezze minime previste dalla legge regionale.

Per i vani aventi rapporto aeroilluminante compreso tra 1/14 ed 1/16 è prescritta l'installazione di impianti di aerazione meccanizzata, la cui idoneità deve essere asseverata dal progettista.

I sottotetti non conformi alla legge n. 10 del 09.01.1991, debbono essere adeguati alla vigente disciplina in materia di contenimento dei consumi energetici.

Art. 49 AREE NON DISCIPLINATE DAL PRESENTE R.U. O PER LE QUALI SIA INTERVENUTA LA DECADENZA

1. Nelle aree indicate con apposita perimetrazione in cartografia che non vengono disciplinate con il presente R.U., ovvero per quelle di cui alla vigente normativa per le quali sia intervenuta la decadenza, non sono consentite trasformazioni edilizie ed urbanistiche se non quelle legate agli assetti colturali, vegetazionali ed agli interventi di tutela e messa in sicurezza ambientale.

2. Esse sono assimilate alle "aree non pianificate" di cui all'art. 105 della L.R. Toscana n. 65/2014, e sue successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinate ai sensi e per effetto del comma 2 del sopracitato art. 105.

Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:39