Norme Tecniche di Attuazione

Art. 2 bis Demolizione e ricostruzione di fabbricati in situazioni di pericolosità

1. Nei casi sotto riportati e per fabbricati non classificati e/o non inseriti in nuclei storici, è consentita la demolizione del fabbricato e la sua ricostruzione, purché non soggetta ad altri vincoli di inedificabilità e ricadente nella stessa proprietà e nelle immediate adiacenze del fabbricato da spostare (con il sedime avente almeno un punto di contatto con quello originale), alle seguenti condizioni:

  • - Il fabbricato sia compreso in area di rispetto stradale secondo la vigente normativa (D. Lgs 30/04/1992 n. 285 (e s.m.i.) e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i., per gli ambiti esterni al perimetro del Centro Abitato;
  • - Il fabbricato sia distante meno di 1,50 m dalle strade vicinali e meno di 3,00 m. dalle strade statali negli ambiti interni al perimetro del Centro Abitato;
  • - Il fabbricato sia compreso in area di rispetto degli elettrodotti e dei depuratori secondo la vigente normativa;
  • - Il fabbricato sia compreso nella fascia di rispetto delle "acque pubbliche" ai sensi dell'art. 96, lett. f) del R.D. 523/1904.

Nei casi sopra elencati l'intervento di trasferimento è subordinato alla demolizione anche parziale dell'edificio originario, anche con lieve spostamento del sedime rispetto a quello attuale (con almeno un punto di contatto con quello originale), nel rispetto delle possibilità edificatorie e degli usi ammessi dalla zona omogenea in cui ricadono, e nell'ambito di un progetto unitario esteso agli edifici e agli spazi liberi circostanti. L'intervento dovrà comunque rispettare i caratteri architettonici e ambientali del luogo e avrà la finalità di rendere più coerente la nuova situazione rispetto all'impianto architettonico originale.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28