Art. 105. Manufatti precari
1. I manufatti precari sono strutture leggere - diverse dagli annessi agricoli reversibili necessari per utilizzazioni di breve durata strettamente legati all'attività agricola aziendale o alla stagione venatoria e che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:
- a. non alterano in modo permanente il terreno su cui vengono installati, né i suoi caratteri storicizzati (non presuppongono cioè alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, manomissioni delle sistemazioni idraulico-agrarie storiche o tradizionali, alterazioni al sistema drenante superficiale, etc.);
- b. risultano semplicemente appoggiati sul terreno o, eventualmente, ancorati ad esso, senza opere di fondazione, basamenti e/o opere permanenti in muratura;
- c. sono adibiti a deposito, protezione o ricovero temporaneo di cose e/o animali, o ad usi connessi alla stagione venatoria, nonché alla eventuale vendita diretta di prodotti aziendali;
- d. sono realizzati in legno o altri materiali leggeri;
- e. la durata della loro installazione deve essere comunque inferiore ad un anno.
- a. sono privi di dotazioni idonee ad utilizzo, tassativamente vietato, abitativo, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.
2. L'installazione dei manufatti precari per lo svolgimento dell'attività agricola è consentita, previa comunicazione al Comune e in coerenza con il P.T.C.P. e con il P.I.T.
3. L'installazione dei manufatti precari è ammessa solo a condizione che nel fondo agricolo non esistano già costruzioni stabili o temporanee utilizzabili allo stesso scopo e che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano rimosse.
4. Ove perdurino le esigenze produttive e/o venatorie, i manufatti precari, previa ulteriore comunicazione, possono essere:
- a. mantenuti per un tempo complessivo comunque non superiore ad un anno;
- b. reinstallati, previa rimozione, anche in parti diverse della superficie aziendale, se è decorso il termine annuale. La nuova installazione non può avere durata superiore a un anno. È fatta salva la facoltà, in esito alla doverosa rimozione, di riproposizione della comunicazione.
5. È consentita la realizzazione di "Punti Vendita aziendali" realizzati in forma di tettoia o chiosco aperto in legno, a carattere essenzialmente stagionale, finalizzati allo sviluppo delle attività commerciali di filiera corta, ove le aziende possono, a seguito delle acquisizioni delle autorizzazioni sanitarie necessarie, procedere alla esposizione e vendita dei prodotti semplici e/o trasformati in accordo con le normative di settore.
- * Il punto vendita, di dimensione non superiore a 20 mq, potrà essere realizzato anche in terreni estranei all'azienda, purché detenuti con titolo legittimo, avrà carattere stagionale o pluri stagionale, comunque per una permanenza non superiore a 12 mesi, dopodiché andrà rimosso.
- * Il posizionamento del punto vendita aziendale dovrà rispettare le norme di sicurezza del codice della strada.
- * La realizzazione dei punti vendita, comprese le caratteristiche degli stessi, è soggetta a comunicazione al Comune.
6. Per i manufatti precari ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono comunque fatte salve le competenze degli enti ed organismi preposti.
7. Non è consentito realizzare manufatti precari all'interno delle aree sotto elencate:
- * siti archeologici;
- * aree interessate dalla infrastrutturazione ecologica di cui all'art. 40 delle presenti norme;
- * aree boscate di cui all'art. 43 delle presenti norme;
- * linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
- * fascia di 100 ml dal piede esterno dell'argine del fiume Pesa;
- * negli ambiti di cui all'art. 42 delle presenti norme;
- * fasce di rispetto cimiteriale.