Art. 113. Piscine ed altre opere autonome a corredo degli edifici
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistico - edilizia incidenti sulle risorse essenziali del territorio le opere autonome a corredo di edifici comportanti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate a titolo esemplificativo:
- * piscine;
- * campi da tennis;
- * campi da calcetto;
- * maneggi.
2. È consentita la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo (piscina, o campo da tennis, o maneggio, o altra attrezzatura sportiva consimile ad uso privato) per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. Una seconda opera autonoma di corredo è consentita solo nel caso di complessi edilizi unitari il cui volume totale risulti superiore a mc 3.000. Sono da considerarsi 'complessi edilizi unitari':
- * i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui di origine coeva e/o legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati;
- * i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui, non legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, ma con evidenti relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico.
3. In ipotesi di pluralità di proprietari è richiesto esplicito atto di assenso da parte di tutti gli aventi titolo.
4. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:
- * non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato da allegare al progetto);
- * non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
- * si mostrino coerenti con la semiologia dei luoghi rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.);
- * non prevedano volumetrie che fuoriescano sensibilmente dal profilo originario del terreno, ad eccezione del superamento di piccoli dislivelli di terreno;
- * garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
- * usufruiscano di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico;
- * prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.
5. In deroga a quanto previsto dall'art. 115 del Regolamento edilizio vigente, la superficie massima delle piscine, (superficie netta della vasca) è:
- * ad uso privato, pari a mq 100;
- * a servizio dei complessi agrituristici, pari a mq 150;
- * a servizio delle strutture turistico - ricettive, pari a mq 200.
6. La profondità massima consentita è pari a ml 2,00. Il vano tecnico deve essere interrato ed avere una superficie utile lorda (S.u.l.) strettamente necessaria a contenere le strumentazioni occorrenti al funzionamento della piscina, rispettando le norme ed i regolamenti in materia, con una altezza tra pavimento e intradosso del solaio di copertura non superiore a ml 2,20. Il ciclo idraulico deve essere a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale.
7. La piscina deve presentare colore di rivestimento interno intonato all'ambiente circostante, con preferenza per i verdi e le terre ed esclusi in ogni caso l'azzurro, il verde - azzurro, il turchese e l'acquamarina. La pavimentazione dei rivestimenti esterni deve essere in cotto e/o pietra locale.
8. I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 4,00 ml.
9. Il fondo dei campi da tennis deve essere realizzato in terra battuta o in erba.
10. I maneggi ad uso privato sono ammessi solo all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica, e devono essere recintati esclusivamente con staccionate in legno di altezza adeguata.
11. Ogni intervento consentito, sotto il profilo della coerenza paesaggistica e della qualità architettonica, deve essere conforme ai contenuti del P.I.T ed in particolare della scheda di paesaggio Ambito 10 del Chianti.
12. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:
- a. da uno studio di inserimento (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
- b. dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
- c. da una relazione geologico - tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.