Art. 22. Articolazione degli interventi di ristrutturazione edilizia
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia.
1. Sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione anche quelli di ricostruzione di edifici, o parti di essi, crollati, demoliti o diruti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, purché non comportanti incremento di volume rispetto all'edificio preesistente , calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e purché sussistano i seguenti requisiti concorrenti:
- a. esistenza del perimetro murario, ancorché parzialmente diruto;
- b. produzione da parte dell'avente titolo di documentazione in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario.
2. La consistenza planivolumetrica deve essere rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco nonché da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell'edificio, anche di carattere tipologico-filologico.
3. L'intervento di ricostruzione deve riproporre il più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio preesistente, garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell'uso dei materiali e nelle tecniche di finitura, un corretto inserimento nel contesto di riferimento.
4. Le funzioni ammesse sono quelle del tessuto in cui il rudere ricade o quelle stabilite per il territorio rurale se ricade nel territorio aperto.
5. L'intervento non può comportare traslazione del fabbricato originario.
6. Gli organismi edilizi, a seguito delle trasformazioni consentite dal presente articolo, saranno oggetto di nuova classificazione.