Art. 18 Definizione
1. Costituiscono risorse patrimoniali le componenti fisico-naturali e le componenti storico-culturali che concorrono, in proprio e attraverso reciproche relazioni, alla definizione identitaria del paesaggio nel territorio comunale. Sono identificate dalle tavole nn. 1.3.1 e 1.3.2 dello Statuto del territorio.
2. Per componenti fisico-naturali si intendono l'aria, l'acqua, il suolo, la vegetazione e la fauna. L'acqua e il suolo, oltre che dalla specifica disciplina di salvaguardia loro inerente, sono interessate dalla disciplina per la tutela dell'integrità fisica del territorio.
3. Per componenti storico-culturali si intendono i siti archeologici, il sistema insediativo di impianto storico (accentrato, sparso e comprensivo della viabilità di impianto storico e degli elementi complementari minori, quali giardini, tabernacoli, ponti, muri, ecc.), le sistemazioni idraulico-agrarie, i soprassuoli a maggiore permanenza di componenti colturali tradizionali.
4. Il paesaggio, quale prodotto storico delle relazioni tra componenti fisico-naturali e componenti storico-culturali, viene inteso come risorsa patrimoniale complessa, caratterizzata, oltre che dalla qualità delle singole componenti, dalla coerenza strutturale delle relazioni.