Art. 21 Definizione
1. Il PS riconosce, quali risorse patrimoniali, le componenti fisiche e naturali che concorrono alla formazione del sistema ambientale locale.
2. Dette componenti, per la caratterizzazione che inducono nel territorio, per gli specifici caratteri qualitativi e per l'importanza che assumono nella percezione sociale, sono risorse patrimoniali ad alto contenuto identitario e costituiscono le matrici fisiche e naturali degli assetti paesaggistici locali, concorrendo alla definizione della "conformazione paesaggistica profonda del territorio", così come definita dall'articolo 39 delle presenti norme19.
In quanto tali, esse sono oggetto di diverse modalità di conservazione, secondo una disciplina articolata così come definita ai successivi articoli del presente Capo II20.
3. Sono individuate dalla Tavola n. 1.3.1 dello Statuto del Territorio e sono costituite da aria, acqua e suolo, oltre che da vegetazione e fauna così come disciplinate attraverso il sistema dei boschi, il sistema dei corsi d'acqua e degli invasi artificiali, il sistema agricolo e dei prati, il sistema degli arbusteti.
19. Articolo 39 "Categorie di riferimento del paesaggio"
20. Statuto del territorio, Titolo Terzo, Capo II "Disciplina delle componenti fisiche e naturali", articoli da 21 a 26