Art. 23 Aria
1. La qualità dell'aria è valutata in relazione all'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, luminoso, generato principalmente dalle emissioni domestiche, dal sistema produttivo, dalle principali infrastrutture di trasporto, dagli elettrodotti, dagli impianti di teletrasmissione e dalle stazioni radio base della telefonia mobile.
2. Gli obiettivi prestazionali del PS in merito alla qualità dell'aria sono:
- a. contenimento dell'inquinamento atmosferico entro i limiti della normativa regionale e nazionale, da perseguire anche attraverso il Piano comunale del traffico;
- b. contenimento dell'inquinamento acustico entro le soglie di attenzione definite dalla normativa regionale e nazionale vigente, da perseguire anche attraverso il Piano comunale di classificazione acustica e il Piano di risanamento acustico, che dovrà individuare gli interventi e le attività sottoposte alla preventiva valutazione di impatto acustico;
- c. contenimento dell'inquinamento elettromagnetico nei limiti previsti dalla normativa nazionale e dalla LR 49/201140, da perseguire anche attraverso il Piano comunale per le stazioni radio base della telefonia mobile;
- d. contenimento dell'inquinamento luminoso nei limiti previsti dalla LR 39/2005 40, da perseguire anche attraverso il Piano comunale per l'illuminazione pubblica;
3. Il contenimento dei carichi inquinanti, ad evitare che siano superati i limiti di legge, è perseguito attraverso la creazione di una apposita rete di centraline. Il monitoraggio prevede controlli effettuati in corrispondenza dei luoghi più sensibili nei momenti di maggiore carico.
4. I nuovi insediamenti, o la ristrutturazione urbanistica di insediamenti esistenti, riguardanti oltre 1.000 mq di SUL, nonché le nuove infrastrutture di collegamento sovra comunale, comprese le relative varianti, sono realizzabili previa verifica della compatibilità ambientale in relazione alle immissioni in atmosfera e alla produzione di rumore. In particolare, la realizzazione di nuove infrastrutture di collegamento sovra comunale è subordinata alla preventiva valutazione di impatto acustico, che, se necessario, dovrà prevedere la realizzazione di adeguate modellazioni del suolo e/o l'apposizione di idonee barriere vegetali ad alta densità di impianto, capaci di assicurare agli insediamenti limitrofi, compresi quelli di progetto, un comfort acustico coerente con la classificazione acustica del territorio comunale.
5. L'installazione di nuovi impianti di teletrasmissione o di stazioni radio base per la telefonia mobile, nonché il potenziamento e la riorganizzazione di quelli esistenti, è condizionata alla preventiva verifica di compatibilità dei campi elettromagnetici generati con i limiti di legge.
6. I nuovi insediamenti e i nuovi impianti nel territorio rurale, ancorché derivanti dal recupero e dal riutilizzo di volumetrie e/o di impianti esistenti, dovranno prevedere sistemi di illuminazione che facciano ricorso a corpi illuminanti bassi e schermati, capaci di dirigere a terra i fasci di luce in modo da evitare l'inquinamento luminoso dell'aria.
7. Il Regolamento urbanistico provvede a disciplinare le distanze dagli elettrodotti principali, in particolare nell'area produttiva di Molinuzzo, nei centri abitati di San Donato, Troghi e Cellai, in corrispondenza di Piazzettina, C.Trebbio, C.Vecchia e Torri.
8. Previo apposito piano di settore, finalizzato ad abbattere l'inquinamento elettromagnetico, sono definiti i criteri ubicativi degli impianti di teletrasmissione e delle stazioni radio base per la telefonia mobile. Tali criteri considerano prioritariamente, accanto alla salute umana, le compatibilità paesaggistiche, anche in relazione a quanto disposto dalla Parte Seconda, Titolo III, delle presenti norme.
40. Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione"
41. Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia", Capo VI "Disposizioni per la tutela dall'inquinamento luminoso" e smi