Art. 25 Suolo
1. La qualità del suolo è valutata in relazione ai caratteri geomorfologici, alla permeabilità, al contenimento del suo consumo.
2. Per caratteri geomorfologici si intendono le forme della struttura fisica del territorio comunale, determinata principalmente dalla dorsale occidentale, dal sistema dei crinali che scende verso i fondovalle, dalle aree di fondovalle. Comprendono le componenti secondarie della struttura fisica (quali dossi, groppe collinari, contrafforti, selle, ecc.), nonché le pendenze e le esposizioni dei versanti. Concorrono alla determinazione della configurazione paesaggistica profonda del territorio.
3. Per permeabilità del suolo si intende la capacità del terreno di assorbire le acque di pioggia.
4. Per consumo di suolo si intende l'occupazione quantitativa di terreni agricoli o naturali prodotta dagli insediamenti, destinati a qualsivoglia uso, dal cambio di destinazione d'uso di costruzioni agricole e dalle infrastrutture.
5. Gli obiettivi prestazionali del PS in merito alla qualità del suolo sono:
- a. caratteri geomorfologici: rispetto della struttura geomorfologica del territorio comunale, con particolare riferimento ai Sistemi territoriali 2 e 4, nei quali è vietata l'apertura di cave a cielo aperto. È comunque consentita l'apertura di gallerie infrastrutturali;
- b. permeabilità: garanzia di dotazioni minime di suolo permeabile, che nei tessuti insediativi dovrà essere pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria dei lotti edificati;
- c. consumo di suolo: contenere il consumo di suolo e legarlo comunque al perseguimento di obiettivi di rilevanza sociale.
6. La struttura geomorfologica del territorio non è trasformabile, se non per la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico. Sono comunque consentiti, con le limitazioni di cui al punto 5.a del presente articolo relativamente alle cave a cielo aperto, interventi di modellamento dei versanti per scopi produttivi, insediativi o infrastrutturali, se e in quanto compatibili con la tutela dell'integrità fisica del territorio.
7. Le nuove trasformazioni territoriali dovranno garantire la massima permeabilità delle superfici interessate, contenere i fenomeni di ruscellamento superficiale che provocano erosione di suolo ed evitare modifiche capaci di alterare l'equilibrio statico dei versanti.
8. Le aree permeabili, siano esse a scopi naturali, produttivi o ornamentali, saranno preferenzialmente dotate di un equipaggiamento vegetale atto a favorire il trattenimento delle acque di pioggia e a evitare l'erosione del suolo. Gli spazi aperti che svolgono importanti funzioni ecologiche ai fini della biodiversità (prati, prati pascolo, ecc.) dovranno essere preservati dalle coperture boschive.
9. Negli spazi aperti pubblici o privati (compresi i parcheggi e i piazzali) si dovranno prevedere modalità costruttive atte a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque meteoriche, evitando il loro convogliamento immediato nel sistema fognario o nei corsi d'acqua. In presenza di acquiferi vulnerabili per permeabilità dei terreni, si potrà fare ricorso a tecniche capaci di garantire la raccolta temporanea delle acque in appositi bacini impermeabilizzati e la loro successiva cessione alla rete fognaria o ai corsi d'acqua superficiali.
10. I piani attuativi e i Programmi aziendali provvedono a:
- a. sottoporre, se del caso, a rimboschimento con specie autoctone le aree incolte instabili con pendenze accentuate;
- b. ripristinare o realizzare sistemazioni idraulico-agrarie nei terreni in declivio, onde ridurre l'erosione dei versanti e fissare le particelle erose in altri suoli dello stesso versante;
11. Con l'eccezione del centro abitato di Rignano, nuovi impegni di suolo ai fini insediativi sono consentiti ai fini della riorganizzazione qualitative e funzionale degli assetti insediativi esistenti, per il perseguimento di obiettivi di sviluppo economico, produttivo e sociale che producano benessere per la popolazione locale e promozione del territorio comunale e a seguito dell'accertata impossibilità di recuperare e riutilizzare per gli stessi fini gli insediamenti e le infrastrutture esistenti.
12. I nuovi impegni di suolo, prodotti dai nuovi insediamenti, sono comunque possibili solo allorché sia stato verificato il soddisfacimento delle seguenti condizioni:
- a. approvvigionamento idrico;
- b. depurazione delle acque reflue;
- c. tutela dell'integrità fisica del territorio;
- d. raccolta differenziata dei rifiuti solidi;
- e. disponibilità di energia, con ricorso alle energie rinnovabili nella misura definita dal RU;
- f. accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale e sistema della sosta.