Art. 26 Risorse naturali
1. Ai sensi della presente disciplina le risorse naturali sono organizzate nei seguenti "sistemi": sistema dei boschi, sistema dei corsi d'acqua e degli invasi artificiali, sistema agricolo e dei prati, sistema degli arbusteti.
I punti 6 e 7 del presente articolo dettano specifiche disposizioni per gli ambiti di particolare valore naturalistico e per le reti ecologiche, che garantiscono funzionalità ai suddetti sistemi naturali.
2. Sistema dei boschi
2.1. Il sistema dei boschi comunali, individuati nella Tavola 1.3.1 dello Statuto del territorio ai sensi della LR 39/200045, così come specificata dal DPGR 48R/200346, è costituito da boschi a dominanza di latifoglie, da rimboschimenti di conifere, da boschi misti di latifoglie e conifere, da robinieti e dagli arbusteti densi che rientrano nella definizione di bosco di cui all'art.3 della Legge forestale regionale.
2.2. I boschi devono essere conservati quali componenti essenziali del patrimonio ambientale, della funzionalità ecologica e della qualità paesaggistica del territorio comunale: ogni intervento che li riguardi deve avvenire nel rispetto del DPGR 48R/200347.
2.3. La trasformazione dei boschi di latifoglie, intesa come eliminazione della superficie forestale per utilizzare il terreno ad altri fini, è attuabile soltanto per motivi eccezionali ed è condizionata al rimboschimento compensativo di terreni nudi con una superficie almeno uguale a quella forestale trasformata secondo le specifiche modalità definite dal RU.
2.4. È consentita la rimozione di alberi e arbusti di colonizzazione secondaria, non rispondenti alla definizione di bosco, per il recupero agricolo di terreni interessati da abbandono colturale, previa realizzazione, se non già esistenti, di adeguate sistemazioni dei terreni atte ad assicurare il drenaggio superficiale e la conservazione del suolo.
2.5. La recinzione dei boschi, o di parte di essi, può essere autorizzata a fronte di documentate esigenze legate ad attività zootecniche o venatorie su ampie superfici, previa realizzazione di idonei percorsi di attraversamento o di circonvallazione delle parti recintate.
2.6. Negli interventi di riforestazione si utilizzano specie vegetali autoctone, così come da elenco allegato (Allegato 1), evitando, in particolare, l'utilizzo di robinia (Robinia pseudacacia), di ailanto (Ailanthus altissima) e di prugnolo tardivo (Prunus serotina).
2.7. È promosso il riformarsi della vegetazione spontanea, segnatamente di quella ripariale, sulle sponde degli alvei fluviali o nelle aree golenali. L'abbattimento e/o l'espianto dei boschi ripariali e in genere della vegetazione ripariale o igrofila non rispondente alla definizione di bosco, ovunque presente nel territorio rurale e, segnatamente, nelle aree contigue ai corsi d'acqua, è soggetta ad apposita autorizzazione, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie48.
2.8. Nei rimboschimenti dei Sistemi territoriali 1, 2, 3 e 4 è promossa la graduale sostituzione delle conifere con latifoglie autoctone.
2.9. Sono ammessi interventi di riqualificazione e riordino della vegetazione di corredo al reticolo idrografico minore e alla maglia agricola, mediante gestione della vegetazione esistente e nuove piantagioni con vegetazione arborea e arbustiva autoctona, così come da elenco allegato (Allegato 1).
2.10. In tutto il territorio comunale, e in particolare nei boschi cedui a dominanza di cerro e di castagno, è promosso l'avviamento all'alto fusto.
2.11. Nei boschi si attuano gli interventi previsti dal DPGR 48R/200349 per favorire l'esercizio delle attività selvicolturali e la fruizione dei boschi ai fini escursionistici e del tempo libero.
2.12. Ai sensi della LR 39/2000 e del DPGR 48R/200350, l'Amministrazione Comunale promuove, presso la Provincia di Firenze, l'individuazione dei boschi in situazione speciale, con particolare riferimento ai boschi ripariali del fiume Arno, dei fossi di Troghi/Formiche/Salceto, nonché ai boschi esistenti nel sistema territoriale 5, come individuato dall'articolo 13 delle presenti norme.
3. Sistema dei corsi d'acqua e degli invasi artificiali.
3.1. Ai fini delle disposizioni di cui ai successivi punti del presente comma si intendono per:
- a. corsi d'acqua: tutti i fiumi, i torrenti e i borri, di ogni ordine e grado, limitatamente all'ambiente acquatico o igrofilo dell'alveo di piena. Il territorio comunale è interessato da numerosi corsi d'acqua a regime torrentizio, affluenti in sinistra idrografica del Fiume Arno, che costituisce l'asta drenante di ordine gerarchico superiore;
- b. invasi artificiali: raccolte d'acqua di varia dimensione ottenute su suolo naturale per sbarramento artificiale di corsi d'acqua o per scavo o per innalzamento di argini. Nel territorio comunale sono presenti nove bacini artificiali, il maggiore dei quali, per estensione, è l'invaso di Marciana.
3.2. Negli alvei fluviali e nelle aree golenali sono vietate le escavazioni e le estrazioni di materiali litoidi. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale, e ciò unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica, nonché conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolazione plano-altimetrica degli alvei, la escavazione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate.
3.3. Negli alvei fluviali è vietato lo scarico di rifiuti e di inerti. È altresì vietata l'immissione di fauna, in particolar modo di pesci, di anfibi e di rettili, fatti salvi interventi di rinaturalizzazione effettuati in accordo con la Provincia di Firenze, anche a seguito di specifico parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3.4. L'Amministrazione Comunale provvede a istituire il catasto degli scarichi di reflui fuori fognatura.
3.5. La presenza diffusa di pozze, di raccolte stagionali d'acqua e di piccoli invasi ad uso irriguo, che favorisce il collegamento ecologico di aree separate e distanti, svolgendo funzione di habitat riproduttivo e di sviluppo per alcune specie di anfibi e di invertebrati, nonché luogo di abbeverata per mammiferi, è sostenuta nel territorio rurale anche attraverso specifiche disposizioni dettate dal RU in relazione ai Piani attuativi e ai Programmi aziendali.
4. Sistema agricolo e dei prati
4.1. Per sistema agricolo e dei prati si intende un ecosistema costituito da colture agrarie erbacee e arboree (seminativi, oliveti, vigneti, frutteti, orti, serre, ecc.), comprese le formazioni lineari arbustive e arboree di delimitazione dei campi e dei nuclei rurali isolati, nonché da ambienti più naturali quali gli incolti e i prati da sfalcio. Il suddetto sistema svolge un importante ruolo ecologico principalmente per la funzione di "cuscinetto" rispetto alle pressioni antropiche delle aree di fondovalle, oltre che per la diversità delle specie animali ad esso legate e per gli scambi ecologici con i sistemi limitrofi; il valore naturalistico è accresciuto dalla presenza di siepi e di altri elementi vegetali lineari.
4.2. Nel sistema agricolo e dei prati dei Sistemi territoriali 2 e 4 sono da conservare le sistemazioni agrarie tradizionali, quali terrazzamenti e ciglionamenti, le colture arboree connotanti il paesaggio, quali gli oliveti e i vigneti con schemi di impianto tradizionale.
4.3. Il RU individua le modalità per favorire la conservazione e l'incremento delle superfici prative e seminaturali, onde garantire una maggiore biodiversità e una conseguente maggiore efficienza ecologica del sistema.
4.4. Il RU individua altresì modalità per favorire il mantenimento e il potenziamento delle formazioni lineari arbustive e arboree lungo i confini proprietari, lungo i percorsi e a separazione dei campi a diversa coltura, anche attraverso l'impianto di alberi e arbusti autoctoni, come da elenco allegato (Allegato 1).
4.5. Nel sistema agricolo il RU promuove la creazione di fasce non coltivate al margine dei campi e lungo le rive dei corsi d'acqua, onde favorire la naturalità e la continuità ecologica dell'agrosistema e proteggere le acque, superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole51.
4.6. Gli interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione dei complessi rurali sono realizzati con accorgimenti tecnici che favoriscano la salvaguardia o l'incremento delle popolazioni di chirotteri (pipistrelli), di rapaci diurni e di rapaci notturni e di irundinidi (rondini, balestrucci), in osservanza delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia.
4.7. Ai sensi del DPGR 48R/200352, l'Amministrazione Comunale promuove, presso la Provincia di Firenze, l'individuazione di alberi di alto fusto isolati di cui vietare il taglio, con particolare riferimento alle piante isolate presenti nei Sistemi territoriali 2, 4 e 5.
5. Sistema degli arbusteti
5.1. Per arbusteti si intendono le superfici individuate dalla Tavola n. 1.3.1 dello Statuto del territorio e che non rientrano nella categoria di bosco di cui all'art.3 della Legge forestale regionale citata. Il sistema degli arbusteti è un ecosistema che comprende gli stadi iniziali della successione ecologica che dalle formazioni erbacee porta alle formazioni boscate di latifoglie d'alto fusto, miste e disetanee. È costituito da due differenti tipologie di formazioni arbustive di ricolonizzazione di ex coltivi: gli arbusteti a dominanza di ginestra odorosa, prugnolo, rovi sp. pl., ecc., e dagli arbusteti a ginestrone ed eriche del crinale di Poggio Firenze-Poggio Casalmonte.
5.2. Nei sistemi territoriali 3 e 4 è favorito il mantenimento delle superfici arbustive, per il valore paesaggistico e identitario che tali formazioni rivestono. Il RU individua le modalità atte allo scopo, al fine di permettere una maggiore biodiversità e una conseguente maggior efficienza ecologica del sistema; individua altresì le condizioni che regolano, al di fuori degli ambiti di particolare valore naturalistico di cui al successivo comma, la trasformazione delle superfici arbustive in coerenza con quanto previsto dalla LR 39/2000 e dal DPGR 48R/200353.
6. Ambiti di particolare valore naturalistico
6.1. Castiglionchio - Miransù.
Costituisce un ambito territoriale di particolare valore naturalistico e paesaggistico. Al suo interno è da incentivare una gestione agro-forestale adeguata alle necessità di conservazione delle emergenze naturalistiche presenti, con particolare riferimento alla continuità dei complessi forestali e ai collegamenti ecologici con i prati arbustati e con i boschi ricadenti nel territorio comunale di Bagno a Ripoli, e finalizzata alla loro valorizzazione per una fruizione sostenibile.
6.2. Poggio Firenze - Casalmonte.
Al suo interno è da incentivare una gestione forestale adeguata alle necessità di conservazione delle emergenze naturalistiche presenti, con particolare riferimento agli arbusteti a erica e ginestrone, ai castagneti, alle cerrete acidofile e alle formazioni ripariali a ontano nero (alneti), e finalizzata alla loro valorizzazione per una fruizione sostenibile.
6.3. Fiume Arno.
Al suo interno è da incentivare una gestione ittica e ambientale più adeguata alle necessità di conservazione delle emergenze naturalistiche presenti e finalizzata alla valorizzazione di tali emergenze per una fruizione sostenibile, in coerenza con quanto dettato dalla LR n°07/200554
7. Reti ecologiche
7.1. Per rete ecologica si intende un insieme di unità ecosistemiche di alto valore naturalistico, interconnesse da un sistema di collegamenti ecologici; essa comprende anche ecosistemi isolati, funzionali alla dispersione delle specie, e aree cuscinetto, con funzione di mitigazione dell'effetto della matrice.
Nel territorio comunale il sistema comprende le unità funzionali della rete dei boschi, delle aree aperte, dei corsi d'acqua, degli arbusteti, così come individuate dalle tavole 1.2.1 e 1.3.1 dello Statuto del territorio.
7.2. In tutto il territorio la riduzione dell'estensione delle unità funzionali delle reti ecologiche è condizionata alla destinazione compensativa di superfici boscate, arbustive, prative, incolte o semi-naturali di superficie e funzione ecologica uguale a quella trasformata.
7.3. In accordo con il progetto provinciale di Reti Ecologiche e sulla base delle indicazioni normative regionali, il RU, nel disciplinare le trasformazioni relative ai sistemi di trasporto, alle nuove edificazioni e in particolare nel dettare le direttive per i Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, o strumenti equipollenti comunque denominati, individua ulteriori misure (priorità, modalità di intervento, ecc.) atte alla salvaguardia, alla riqualificazione e alla creazione di elementi delle reti ecologiche dei boschi, delle aree aperte, dei corsi d'acqua e degli arbusteti.
45 Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della toscana", articolo 3 "Definizioni": "... costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete ... Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti ...."
46 Decreto Presidente Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48R "Regolamento forestale della Toscana", articolo 2 "Aree boscate"
47 Decreto Presidente Giunta regionale 8 agosto 2003, già citato
48 Decreto Presidente Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48R "Regolamento forestale della Toscana" (articolo 56)
49 Decreto Presidente Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48R "Regolamento forestale della Toscana"
50 Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della toscana" (articolo 52) e Decreto Presidente Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48R "Regolamento forestale della Toscana" (articolo 51)
51 Decreto Ministeriale 22 dicembre 2011, standard 5.2
52 Decreto Presidente Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48R "Regolamento forestale della Toscana" (articolo 56)
53 Legge regionale 21 marzo 2000, n.39, e Decreto Presidente Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48R, già citati
54 Legge Regionale 03 gennaio 2005, n°07, "Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne". In particolare art.2, comma 5, "I comuni adottano provvedimenti al fine di consentire a tutti i cittadini l'accesso ai corpi idrici idonei alla pesca e la fruizione delle sponde, anche tenendo conto delle servitù esistenti"