Art. 30 Edifici di interesse architettonico e/o storico-culturale.
1. Sono edifici che hanno mantenuto, o sono suscettibili di recuperare, i caratteri tipologici, architettonici, formali, paesaggistici e culturali storicizzati. Per regole insediative, caratteristiche intrinseche e relazioni con l'intorno, costituiscono componenti qualificate del patrimonio territoriale e paesaggistico.
2. Sono meritevoli di conservazione dinamica, finalizzata a favorirne forme di utilizzazione coerenti con una evoluzione temperata, che non intacchi le componenti planivolumetriche, strutturali o formali, così come le facciate o le coperture, se non per ricondurle a condizioni di maggiore coerenza con i caratteri storicizzati prevalenti.
3. Gli interventi che superano la ristrutturazione edilizia interna si relazionano alle aree di pertinenza edilizia, nelle quali considerano e valorizzano i giardini storici, gli spazi verdi pertinenziali di formazione storica, gli spazi aperti interclusi (chioschi, orti, ecc.), gli arredi stabili (pavimentazioni, muri, cancellate, fontane, ecc.), le componenti minori dell'identità storico-culturale (tabernacoli, croci votive, icone, cippi, ecc.), le componenti strutturali del paesaggio tradizionale (terrazzamenti, ciglionamenti, acquidocci, ecc.), potendo tuttavia, secondo le modalità definite dal RU, introdurre modifiche e innovazioni capaci di produrre nuovi assetti compiuti e morfologicamente coerenti con l'impianto paesaggistico storicizzato.