Art. 38 Integrazione del paesaggio nelle politiche territoriali
1. Per integrare il paesaggio nelle politiche territoriali, il PS, in applicazione degli obiettivi di qualità indicati dalla sezione 4 delle schede allegate al piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (PIT)66 e relative all'Ambito di paesaggio n. 11, "Valdarno superiore", definisce specifici obiettivi di qualità paesaggistica per il governo del territorio comunale e li persegue attraverso specifiche misure per la qualità del paesaggio, così come specificato, rispettivamente, agli articoli 40 e 41 delle presenti norme.
2. Gli obiettivi di qualità paesaggistica definiscono le caratteristiche paesaggistiche dell'ambiente di vita della popolazione. Essi sono riferiti:
- - all'intero territorio comunale: per quanto concerne i sistemi naturali che costituiscono le matrici originarie del paesaggio;
- - ai singoli sistemi territoriali67: per quanto concerne la stratificazione storica delle modificazioni antropiche apportate alle matrici naturali originarie del paesaggio.
3. Le misure per la qualità del paesaggio definiscono le modalità con le quali si perseguono gli obiettivi di qualità paesaggistica:
- - misure di salvaguardia;
- - misure di evoluzione coerente;
- - misure di trasformazione sostenibile.
4. Le strategie per lo sviluppo durevole del territorio comunale, di cui alla Parte Terza delle presenti norme, assumono gli obiettivi di qualità paesaggistica e le misure per la qualità del paesaggio come riferimento costante delle politiche e delle azioni presupposte.
66. Piano di indirizzo territoriale della Toscana, approvato con Deliberazione C.R. 24 luglio 2007, n. 72, e implementato con la Disciplina paesaggistica adottata con Deliberazione CR 16 giugno 2009, n. 32
67. Così come definiti nella Parte Seconda, Titolo I, delle presenti norme