Art. 3 Atti di governo del territorio
1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della LR 01/20057, sono atti di governo del territorio e costituiscono strumenti operativi del Piano strutturale il Regolamento urbanistico, i Piani complessi di intervento, i Piani attuativi e, qualora incidano sull'assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale, i piani e i programmi di settore, nonché gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata, comunque denominati.
2. Ai sensi dell'articolo 55 della LR n. 01/2005, il Regolamento urbanistico regola, con riferimento all'intero territorio comunale, le trasformazioni edilizie, urbanistiche e territoriali attraverso due distinte discipline:
- a. la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, con validità a tempo indeterminato;
- b. la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi, con validità quinquennale.
3. Il Regolamento urbanistico conferisce operatività al Piano strutturale attraverso più quadri previsionali strategici di validità quinquennale, ai sensi dell'articolo 55, punto 4 della LR 01/2005.
4. Prima della predisposizione del Regolamento urbanistico l'Amministrazione Comunale, in coerenza con lo Statuto del territorio e con le Strategie per lo sviluppo durevole del territorio, di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, può indire pubblici avvisi invitando tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, a presentare proposte finalizzate alla attuazione degli obiettivi e degli indirizzi strategici del Piano strutturale. Tali avvisi contengono i requisiti prestazionali minimi che le proposte dovranno recepire e se del caso integrare. L'Amministrazione Comunale potrà, motivatamente, dare corso o meno alle proposte ricevute a seguito del pubblico avviso, che riveste valore esclusivamente consultivo e che non condiziona in alcun modo la definizione dei contenuti del Regolamento urbanistico
Il provvedimento di adozione del Regolamento urbanistico dà atto delle valutazioni effettuate sulle proposte pervenute con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- a. coerenza con i contenuti statutari e strategici del Piano strutturale;
- b. coerenza con il dimensionamento del Piano strutturale;
- c. qualità paesaggistica, ambientale, territoriale e urbanistica dell'intervento proposto;
- d. fattibilità tecnica ed economica dell'intervento proposto;
- e. tempi di realizzazione ed effetti della cantierizzazione;
- f. benefici pubblici della proposta;
- g. obblighi assunti dai proponenti a garanzia della corretta e completa realizzazione dell'intervento proposto.
5. Gli atti di governo del territorio si riferiscono, in modo coerente e conseguente, al Piano strutturale, ovvero, in caso di contrasto, rimangono subordinati alla preventiva approvazione di varianti ai sensi del Titolo II, Capo II della LR 01/2005.
7. Legge regionale 03 gennaio 2005, n. 1, "Norme per il governo del territorio"