Art. 48 Definizione
1. Ferme restando le altre disposizioni dello Statuto del territorio, di cui alla Parte Seconda, Titoli I, II, III e IV, i principi per il governo del territorio stabiliscono le regole di base per l'attuazione degli interventi definiti dalle Strategie per lo sviluppo durevole del territorio, contenute nella Parte Terza delle presenti norme.
2. Tali principi costituiscono riferimento ineludibile per gli atti di governo del territorio, con particolare riguardo all'applicazione delle disposizioni che regolano le Unità territoriali organiche elementari, di cui alla Parte Terza, Titolo II delle presenti norme.
3. Le trasformazioni territoriali previste dal PS perseguono lo sviluppo durevole del territorio comunale nell'ambito della tutela ambientale, della qualità paesaggistica, della coesione sociale, della promozione culturale, della valorizzazione del lavoro e dell'impresa. In particolare, le trasformazioni inerenti il sistema insediativo presuppongono il sostegno all'edilizia sociale, quale condizione per garantire il diritto all'abitazione per le fasce sociali più deboli, nonché il potenziamento delle dotazioni urbane e territoriali, costituite da infrastrutture e servizi pubblici o di pubblica utilità, quale condizione per garantire la compiutezza, la qualità e la vivibilità del sistema insediativo, soprattutto accentrato negli ambiti urbani.
A tali fini il RU recepisce i principi per il governo del territorio di cui al presente Titolo V.