Art. 7 Monitoraggio
1. Il Piano strutturale è sottoposto ad attività di monitoraggio che confluiscono in uno specifico rapporto, detto "Rapporto di monitoraggio del Piano strutturale", predisposto alla scadenza di ogni quinquennio di validità programmatica del Regolamento urbanistico.
2. Il suddetto rapporto, anche a seguito di adeguate forme di partecipazione sociale:
- a. verifica lo stato di attuazione del Piano strutturale;
- b. recepisce i contributi dell'Atlante partecipato delle risorse patrimoniali, ai sensi dell'articolo 19 delle presenti norme;
- c. verifica gli effetti delle previsioni del Piano strutturale sulla qualità dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, nonché sull'economia, sulla società e sulla salute umana, utilizzando gli indicatori e le modalità individuate dal rapporto ambientale e adeguando, se del caso, gli elaborati cartografici relativi alla conformazione paesaggistica consolidata e alla conformazione paesaggistica critica del territorio comunale, così come definite ai sensi dell'articolo 39 delle presenti norme13;
- d. valuta la coerenza tra le azioni strategiche e lo statuto del territorio, nonché la loro efficacia sullo sviluppo durevole del territorio, sulla coesione sociale, sul sostegno al lavoro e all'impresa.
3. Il rapporto di monitoraggio è sottoposto all'esame del Consiglio Comunale, che, se del caso, valuta l'opportunità di procedere all'adeguamento del Piano strutturale attraverso apposite varianti.
13. Articolo 39 "Categorie di riferimento del paesaggio"