Titolo I Sistemi territoriali: obiettivi di qualità
Art. 8 Definizione
1. Il Quadro conoscitivo di riferimento del PS articola il territorio comunale in cinque sistemi territoriali, individuati sulla base della caratterizzazione identitaria, e ne descrive le peculiarità e i caratteri identificativi, le risorse e le criticità principali, formulando altresì, per ciascuno di essi, una valutazione diagnostica.
2. In relazione a ciascuno dei suddetti sistemi territoriali, la presente Disciplina definisce obiettivi di qualità, con valore di direttiva, cui sono riferiti la disciplina statutaria delle risorse patrimoniali, le invarianti strutturali e i principi di governo del territorio, nonché le strategie per lo sviluppo durevole del territorio, siano esse di carattere generale ovvero riferite alle singole UTOE. Al perseguimento di tali obiettivi concorrono specificatamente gli atti di governo del territorio e in particolare il RU, che li assume come riferimenti prioritari della propria programmazione quinquennale.
3. I suddetti sistemi territoriali, rappresentati nella Tavola n. 1.1.1. dello Statuto del territorio, sono così definiti:
- 1. Sistema territoriale 1:
- Fondovalle dell'Arno, con insediamenti concentrati di epoca recente e ampi tratti a elevato valore naturalistico
Il sistema è suddiviso nei seguenti sottosistemi territoriali:- 1.1. Fondovalle a dominante urbana con significativa presenza del fiume
- 1.2. Fondovalle a dominante naturalistica fluviale
- 1.3. Fondovalle a dominante urbana con significativa presenza di elementi storici di interesse culturale
- 2. Sistema territoriale 2:
- Media collina di matrice mezzadrile, a prevalente carattere agricolo, con forte densità di impronte storico-culturali e alta qualità paesaggistica
- 3. Sistema territoriale 3:
- Fondovalle di Troghi e valico di San Donato, con insediamenti distribuiti lungo la viabilità principale di impianto storico
- 4. Sistema territoriale 4:
- Media e alta collina di Castiglionchio e Miransù, a prevalente carattere agricolo-forestale, con insediamenti rarefatti di impianto storico ed elevato valore naturalistico
- 5. Sistema territoriale 5:
- Alta collina di Poggio Casalmonte e Poggio Firenze, a prevalente copertura boschiva, con insediamenti episodici di impianto storico ed elevato valore naturalistico
Art. 9 Sistema territoriale 1: "Fondovalle dell'Arno con insediamenti concentrati di
1. Obiettivi generali di qualità
1.1. La qualità del sistema territoriale di fondovalle è legata soprattutto a due fattori:
- - il ruolo dell'Arno e delle aree rivierasche, da intendersi come risorse plurime, nell'ambito del progetto metropolitano integrato di risanamento idraulico e di nuova attribuzione di senso alle rive;
- - il recupero del rapporto tra il capoluogo, con il sistema collinare sud-orientale che gli è prossimo, e l'Arno, con le sue rive.
2. Obiettivi specifici di qualità
2.1. Sistema ambientale:
2.1.1. salvaguardia della continuità e della funzionalità idraulica del reticolo idrografico superficiale, quale sistema di corridoi atto a garantire il drenaggio delle acque meteoriche, il trasporto di materia organica e la depurazione, nonché, attraverso la vegetazione riparale, funzioni ecotonali tra i domini dell'acqua e della terra, contribuendo alla qualità biologica, alla biodiversità e alla connettività ecologica;
2.1.2. risanamento delle aree rivierasche soggette a rischio idraulico e combinazione delle esigenze di protezione idraulica degli insediamenti (Pian dell'Isola, Rignano, Molinuzzo) con la qualità, ambientale e paesaggistica, dei corsi d'acqua (Arno, Fosso di Castiglionchio), con la fruibilità delle rive e con le relazioni, ecologiche e funzionali, nei confronti dell'entroterra;
2.1.3. risanamento idraulico ed ecologico delle aree che costituiscono lo sbocco del bacino del Fosso di Castiglionchio, sulle quali insistono gli insediamenti residenziali e artigianali/industriali;
2.1.4. miglioramento e potenziamento del ruolo di connettività ecologica dei corsi d'acqua, anche attraverso:
- - la salvaguardia e il potenziamento delle formazioni ripariali, arboree e arbustive;
- - l'incremento della larghezza delle formazioni ripariali, arboree e arbustive;
2.1.5. mitigazione della frammentazione ambientale generata dalla viabilità principale di attraversamento (Via Pian dell'Isola) e dalla linea ferroviaria lenta attraverso la salvaguardia degli spazi aperti e permeabili, quali varchi di connessione ecologica;
2.1.6. mitigazione dell'inquinamento del suolo (aree rivierasche), dell'inquinamento dell'aria (viabilità di attraversamento), dell'inquinamento delle acque (scarichi, sversamenti, ecc.);
2.1.7. miglioramento e valorizzazione degli accessi al corso d'acqua e della fruibilità delle rive;
2.1.8. limitazioni all'uso delle acque di falda, per consumi umani o altri usi, in dipendenza della capacità di ricarica della falda.
2.2. Sistema insediativo:
2.2.1. recupero del rapporto ecologico, funzionale e visuale tra il capoluogo (Rignano "sull'Arno") e l'Arno, anche attraverso la mitigazione dell'effetto barriera generato dal tracciato ferroviario;
2.2.2. salvaguardia e valorizzazione delle strutture matrice della organizzazione storica del territorio (edifici e relative aree di pertinenza territoriale e paesaggistica), con particolare riguardo a quelle relazionate al fiume (in particolare: Pieve di S. Leolino a Rignano, Torre all'Isola a Pian dell'Isola; Monastero e Chiesa della SS Annunziata a Rosano);
2.2.3. salvaguardia delle componenti, naturali e antropiche, che possono contribuire alla qualificazione ecologica e alla compiutezza morfologica e funzionale delle strutture urbane (spazi aperti e spazi verdi, corridoi ecologici, raccordi significativi con il sistema ambientale e il sistema fluviale, spazi pubblici, luoghi centrali, anelli viari, percorsi ciclopedonali);
2.2.4. qualificazione paesaggistica degli insediamenti accentrati a prevalente carattere produttivo ed elevata fragilità visuale, con particolare riguardo per le aree di margine.
2.3. Sistema infrastrutturale:
2.3.1. Sistema della mobilità e della sosta: per la qualità della vita locale e per le relazioni con l'esterno, assumono particolare rilevanza le prestazioni legate alle seguenti risorse territoriali:
- - requisiti strutturali per migliorare la mobilità e la sosta alla scala sovracomunale (area vasta di riferimento, estesa ai sistemi territoriali del Val d'Arno e dell'area centrale metropolitana fiorentina):
- salvaguardia e valorizzazione della fermata ferroviaria del capoluogo, quale componente strutturale strategica del futuro sistema integrato di trasporto metropolitano;
- salvaguardia e potenziamento delle aree per la sosta di scambio in prossimità della fermata ferroviaria del capoluogo (anche in riva destra dell'Arno, in prossimità di San Clemente, previo coordinamento con il Comune di Reggello);
- - requisiti strutturali per migliorare la mobilità su gomma nel territorio comunale:
- salvaguardia e razionalizzazione del circuito stradale utilizzato dal servizio di trasporto pubblico su gomma, onde favorire l'accessibilità dall'esterno e ottimizzare i collegamenti interni al territorio comunale;
- razionalizzazione della viabilità di attraversamento dei centri abitati, per migliorare la fluidità dei traffici e mitigarne gli impatti.
- - requisiti strutturali per garantire la mobilità lenta nel territorio comunale:
- salvaguardia dei caratteri costruttivi e funzionali della rete viaria minore (strade vicinali, sentieri storici, percorsi escursionistici) quale sistema di fruizione capillare del territorio comunale.
2.4. Sistema sociale:
2.4.1. Diversificazione e qualificazione del polo sportivo del capoluogo, quale struttura di relazione tra centro abitato e aree rivierasche dell'Arno, suscettibile di integrazione con attività sportive, ricreative e motorie legate al fiume e alle sue rive.
2.4.2. Recupero del rapporto con l'Arno a partire dalla valorizzazione, in chiave contemporanea, di strutture e attività già presenti lungo il fiume. In particolare:
- - strutture storiche presenti in riva sinistra (Mulino d'Orlando, Mulino di Rignano, Torre all'Isola) per usi di rilevanza sociale compatibili con i caratteri tipologico-costruttivi degli edifici e con i caratteri paesaggistici delle aree rivierasche (usi ricreativi, culturali, di accoglienza, di ristoro, ecc.);
- - riproposizione, con nuove modalità strumentali e per finalità turistiche, della navigazione di alcuni tratti del fiume;
- - recupero e valorizzazione della pescaia di Rignano anche per lo sfruttamento delle acque ai fini energetici.
2.4.3. Salvaguardia e valorizzazione delle strutture dell'associazionismo di base, quale sistema di riferimento civico e culturale suscettibile di assolvere una pluralità di servizi pubblici.
2.5. Sistema economico-produttivo:
2.5.1 agricoltura: aree agricole di fondovalle: salvaguardia e valorizzazione delle aree agricole di fondovalle comprese tra il centro abitato di Rignano e il confine comunale con Bagno a Ripoli, quali componenti qualitative dei futuri assetti territoriali delle rive dell'Arno e partecipi allo sviluppo di una moderna ruralità polifunzionale;
2.5.2. industria e artigianato:
- - aree produttive di Molinuzzo e Pian dell'Isola: salvaguardia e valorizzazione della struttura produttiva artigianale e industriale, anche attraverso:
- la salvaguardia dell'integrità fisica delle aree produttive, con priorità per la messa in sicurezza idraulica;
- la qualificazione e il potenziamento delle relazioni con i sistemi ambientali e urbani limitrofi, con particolare riferimento ai corsi d'acqua;
- il radicamento territoriale delle aziende leader.
2.5.3. commercio: salvaguardia e tutela delle botteghe tipiche, quali strutture polifunzionali e possibili sbocchi delle filiere corte locali.
2.6. Paesaggio:
- - salvaguardia dei sistemi naturali che garantiscono la funzionalità ecologica del territorio: sistema morfologico, sistema idraulico e idrogeologico, sistema forestale autoctono;
- - conservazione attiva del sistema semiologico di origine storica (edifici, strade, verde ornamentale, sistemazioni idraulico-agrarie e/o forestali, ecc.), quale essenziale struttura culturale identitaria, e definizione di adeguate aree di pertinenza paesaggistica intorno agli edifici matrice dell'identità storico-culturale del territorio;
- - assetti strutturali delle aree di fondovalle compatibili con politiche sperimentali per la creazione di un di parco fluviale dell'Arno:
- tenendo presenti, prioritariamente, la qualità ambientale e il ruolo ordinatore del corso d'acqua;
- combinando la regimazione idraulica con la fruibilità delle rive e con le relazioni ecologiche monte-valle;
- valorizzando le relazioni visuali tra il fiume e le strutture storiche presenti sulle rive, nonché le visuali panoramiche sul corso d'acqua.
2.6.1. Sub sistema territoriale 1.1: paesaggio a dominante urbana con significativa presenza del fiume.
- - recupero della continuità ecologica, funzionale e visuale del corridoio fluviale, salvaguardando la vegetazione ripariale e le aree ecotonali, garantendo la percorribilità e la fruibilità delle rive, perseguendo la sicurezza idraulica senza frapporre barriere tra corso d'acqua e aree rivierasche;
- - qualificazione dei terrazzi fluviali, garantendo il mantenimento degli spazi aperti per usi agricoli compatibili;
- - qualificazione e diversificazione funzionale del sistema insediativo di Pian dell'Isola, privilegiando la definizione di un sistema di spazi aperti trasversali, anche attraverso misure compensative;
- - mantenimento di interruzioni visive del "continuum edificato" nell'area produttiva di Pian dell'Isola, favorendo anche nuove connessioni ecologiche tra entroterra e ambiente fluviale;
- - miglioramento della qualità morfologica del centro abitato di Rignano, anche attraverso una diversa configurazione dei margini urbani e la costante considerazione di ambiti più estesi rispetto a quelli strettamente interessati dagli interventi, ricorrendo, se del caso, a misure compensative;
- - definizione di regole atte a garantire le trasformazioni del paesaggio in coerenza con la sostenibilità ambientale e la funzionalità ecologica.
2.6.2. Sub sistema territoriale 1.2: paesaggio a dominante naturalistica fluviale.
- - tutela e valorizzazione dell'integrità paesaggistica del fondovalle fluviale compreso tra gli ambiti urbani di Rignano e Rosano;
- - miglioramento della funzionalità della rete ecologica, anche attraverso specifiche modalità di gestione delle risorse naturali e delle attività agricole compatibili;
- - definizione di regole atte a garantire l'evoluzione del paesaggio in coerenza con la funzionalità ecologica e l'identità storico-culturale;
- - sostegno alle modalità di fruizione compatibili con i valori paesaggistici.
2.6.3. Sub sistema territoriale 1.3: paesaggio a dominante urbana con significativa presenza di elementi storici di interesse culturale
- - riassetto qualitativo del tessuto urbano di Rosano e delle sue relazioni con le aree agricole limitrofe;
- - qualificazione paesaggistica e visuale del tessuto produttivo di Molinuzzo (Rosano);
- - definizione di regole atte a garantire le trasformazioni del paesaggio in coerenza con la sostenibilità ambientale e la funzionalità ecologica.
Art. 10 Sistema territoriale 2: "Media collina di matrice mezzadrile, a prevalente
1. Obiettivi generali di qualità
1.1. La qualità del paesaggio storicizzato costituisce il presupposto imprescindibile per qualsiasi politica territoriale nella media collina di matrice mezzadrile.
1.2. Tale qualità deve essere perseguita attraverso la salvaguardia dei caratteri identitari profondi e l'evoluzione coerente dei caratteri identitari consolidati del paesaggio collinare, in modo da attualizzare il ruolo produttivo della collina e accrescere l'attrattività dell'intero territorio comunale.
2. Obiettivi specifici di qualità
2.1. Sistema ambientale:
- - salvaguardia della continuità e della funzionalità idraulica del reticolo idrografico superficiale, quale sistema di corridoi atto a garantire il drenaggio delle acque meteoriche, il trasporto di materia organica e la depurazione;
- - miglioramento e potenziamento della connettività ecologica dei corsi d'acqua, anche attraverso:
- la salvaguardia e il potenziamento delle formazioni ripariali, arboree e arbustive,
- l'incremento della larghezza delle formazioni ripariali, arboree e arbustive;
- - salvaguardia e qualificazione della funzionalità ecologica delle aree agricole attraverso:
- la conservazione dinamica e l'incremento, nello spazio e nel tempo, delle aree aperte (prati, pascoli, ecc.), evitandone la copertura boschiva;
- la conservazione dinamica e l'incremento, nello spazio e nel tempo, delle siepi e degli altri elementi arbustivi e/o arborei lineari;
- il mantenimento o la creazione di pozze e altri piccoli invasi ad uso della fauna;
- - miglioramento della funzionalità ecologica dei boschi quale apparato stabilizzante, che concorre a definire la struttura profonda del territorio, e come apparato protettivo, che concorre alla regolazione del microclima e del ciclo delle acque.
2.2. Sistema insediativo:
- - salvaguardia e valorizzazione delle strutture matrice della organizzazione storica del territorio rurale (edifici e relative aree di pertinenza territoriale e paesaggistica. In particolare: complessi di Volognano e Antica; chiese di S. Stefano a Torri, S. Piero in Perticaia, S. Cristoforo in Perticaia, S. Stefano alle Corti, S. Maria a Ughi; ville di Moriano, Petriolo, Frassine, Fonte Petrini, Torre a Cona, Poggio Francoli, Il Poggio, Il Palagio);
- - salvaguardia e valorizzazione del carattere rurale degli insediamenti accentrati, con particolare riguardo per quelli di impianto storico, evitando la loro evoluzione verso modelli insediativi urbani. In particolare:
- garantendo la riconoscibilità paesaggistica dei nuclei antichi, anche attraverso il mantenimento al loro interno e al loro intorno di spazi aperti con caratteri di ruralità;
- potenziando il ruolo dei luoghi di riferimento, simbolico e funzionale;
- sostenendo gli esercizi commerciali di vicinato e favorendo la loro conversione in empori polifunzionali o concependo gli esercizi commerciali e le strutture di ristoro come sbocco privilegiato della filiera corta dei prodotti agricoli locali;
- favorendo la caratterizzazione tipologica delle fermate del servizio di trasporto pubblico e integrandole con il sistema dei percorsi pedonali e delle aree per la sosta veicolare;
- evitando tipologie, dimensioni, caratteri costruttivi e arredi propri dei modelli urbani.
2.3. Sistema infrastrutturale:
2.3.1. Sistema della mobilità e della sosta:
- - requisiti strutturali per garantire la mobilità lenta nel territorio comunale:
- salvaguardia dei caratteri costruttivi e funzionali della rete viaria minore (strade vicinali, sentieri storici, percorsi escursionistici) quale sistema di fruizione capillare del territorio comunale.
2.4. Sistema sociale:
2.4.1. Salvaguardia e valorizzazione delle strutture dell'associazionismo di base, quale sistema di riferimento civico e culturale suscettibile di assolvere una pluralità di servizi pubblici;
2.4.2. Salvaguardia e valorizzazione delle manifestazioni folkloristiche locali, quali componenti del profilo culturale e identitario del territorio, potenzialmente capaci di valorizzare le eccellenze territoriali (prodotti agricoli e/o industriali, paesaggio, emergenze naturali e storico-culturali, ecc.).
2.5. Sistema economico-produttivo:
2.5.1. aree agricole collinari: salvaguardia e valorizzazione delle aree agricole della collina, in quanto:
- - componenti fondanti dell' identità storico - culturale del territorio comunale;
- - componenti qualitative essenziali per il presidio territoriale, la riproduzione qualitativa del paesaggio, l'attrattività del territorio comunale;
- - partecipi dello sviluppo locale attraverso produzioni agroalimentari di qualità nell'ambito di progetti integrati di filiera;
- - suscettibili di relazioni con altri settori socio-economici che partecipano al progetto integrato di territorio attraverso:
- una moderna ruralità polifunzionale (relazioni con le attività culturali, sociali, ricreative, escursionistiche, ricettive, ristorative, ecc.);
- un sistema di vendita diretta dei prodotti aziendali, ovvero di immissione nella filiera corta locale legata agli esercizi commerciali e di ristoro, agli outlet della moda e alle relative strutture di servizio;
- impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad uso delle aziende agricole e secondo modalità sostenibili per il paesaggio;
- strutture per l'erogazione di servizi agricoli, anche in forma consortile.
2.5.2. commercio: salvaguardia e valorizzazione degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi esistenti, da qualificare come strutture polifunzionali e sbocchi della filiera corta locale, suscettibili di assolvere anche servizi pubblici;
2.5.3. turismo: salvaguardia e valorizzazione dell'offerta ricettiva esistente (agriturismo e turismo rurale), favorendone l'integrazione con l'agricoltura e con le attività ad essa connesse.
2.6. Paesaggio:
- - salvaguardia dei sistemi naturali che garantiscono la funzionalità ecologica del territorio: sistema morfologico, sistema idraulico e idrogeologico, sistema forestale autoctono;
- - conservazione attiva del sistema semiologico di origine storica (edifici, strade, verde ornamentale, sistemazioni idraulico-agrarie e/o forestali, ecc.), quale essenziale struttura culturale identitaria, e definizione di adeguate aree di pertinenza paesaggistica intorno agli edifici matrice dell'identità storico-culturale;
- - definizione di regole atte a garantire l'evoluzione del territorio in coerenza con la funzionalità ecologica e l'identità storico-culturale;
- - miglioramento della qualità ambientale ed ecologico-funzionale dei versanti collinari boscati, favorendo interventi di riassetto e di miglioramento vegetazionale ed evitando, di contro, l'estensione della copertura boschiva;
- - sostegno alla varietà delle colture e dell'ecomosaico, scoraggiando i processi di semplificazione del paesaggio, ovvero favorendo adeguate misure di compensazione ecologica;
- - definizione di modalità di intervento edilizio atte a:
- patrimonio esistente: garantire il mantenimento di una identità tipologica riconoscibile nelle forme, nei materiali e nei colori, favorendo il miglioramento della qualità edilizia;
- nuove costruzioni:
- favorire, ove fisicamente possibile e compatibile con i caratteri storici e paesaggistici, l'accorpamento agli edifici esistenti e la creazione di piccoli agglomerati rurali;
- stimolare il ricorso ad architetture contemporanee capaci di relazionarsi ai preminenti caratteri storico-culturali presenti, seguendo le regole insediative consolidate ma evitando, al contempo, di creare strutture che, per dimensioni e/o appariscenza, possano determinare competizione nei confronti degli edifici matrice dell'identità storico-culturale;
- - valorizzazione delle visuali che si aprono, dalla viabilità principale, sul paesaggio agricolo e sugli insediamenti sparsi di impianto storico, anche con interventi che riducano l'impatto generato dai detrattori visuali;
- - mantenimento e valorizzazione degli attuali assetti paesaggistici di:
- colline di Volognano, salvaguardando le costruzioni storiche, sostenendo la varietà del mosaico agrario e contrastando, di contro, i processi di semplificazione negli ordinamenti colturali;
- pianori di Torri e Bombone, salvaguardando i nuclei abitati e gli edifici storici sparsi, sostenendo la varietà del mosaico agrario, caratterizzata dalla presenza di vigneti e di oliveti, e contrastando, di contro, i processi di semplificazione negli ordinamenti colturali;
- crinale centrale de Le Corti, la cui configurazione morfologica consente di leggere e percepire il paesaggio circostante;
- complesso di Torre a Cona, salvaguardando gli elementi emergenti e le componenti minori (terrazzamenti, muri lungo strada, ecc.), che concorrono alla tutela idrogeologica e alla difesa del suolo. L'elevata visibilità del complesso sollecita l'attenta gestione integrata di tutte le componenti paesaggistiche che ne determinano il valore;
- basse colline di San Martino, favorendo la salvaguardia degli assetti colturali esistenti e la qualità degli interventi edilizi, con particolare riferimento, in virtù della elevata visibilità, alle nuove costruzioni agricole e al loro accorpamento con gli edifici esistenti.
Art. 11 Sistema territoriale 3: "Fondovalle di Troghi e valico di San Donato, con
1. Obiettivi generali di qualità
1.1 Il sistema territoriale di Troghi e San Donato costituisce il principale corridoio di attraversamento del territorio comunale e la direttrice storica di collegamento tra il Valdarno e l'area fiorentina.
1.2. La valorizzazione di questo carattere identitario, secondo modalità sostenibili nei confronti dei sistemi naturali (a cominciare dal Fosso di Troghi, principale elemento strutturante e ordinatore) e compatibili nei confronti delle risorse culturali, costituisce il presupposto imprescindibile dei nuovi assetti territoriali.
2. Obiettivi specifici di qualità
2.1. Sistema ambientale:
- - salvaguardia della continuità e della funzionalità del reticolo idrografico superficiale, quale sistema di corridoi atto a garantire il drenaggio delle acque meteoriche, il trasporto di materia organica e la depurazione, nonché, attraverso la vegetazione riparale, funzioni ecotonali tra i domini dell'acqua e della terra, contribuendo alla qualità biologica, alla biodiversità e alla connettività ecologica;
- - miglioramento e potenziamento del ruolo di connettività ecologica dei corsi d'acqua, anche attraverso:
- la salvaguardia e il potenziamento delle formazioni ripariali, arboree e arbustive;
- l'incremento della larghezza delle formazioni ripariali, arboree e arbustive;
- - mitigazione dell'inquinamento dell'aria, del suolo e delle acque (viabilità principale di attraversamento e centri abitati);
- - mitigazione degli inquinamenti (acustici, atmosferici, visuali) e della frammentazione ambientale generata dalla viabilità principale di attraversamento (Autostrada A1 e SP 1 Aretina), con particolare riferimento alla salvaguardia, quali varchi di connessione ecologica, degli spazi aperti e permeabili disponibili in prossimità di:
- Autostrada A1:
- galleria di San Donato in Collina e Fosso di Gamberaia;
- viadotto sul Fosso del Massone;
- sovrappassi in località Terrato, Busignalla e Spedaletto;
- SP1 Aretina:
- varco inedificato tra le località Chiarantino e La Chiocciola, a sud del centro abitato di Troghi,
- Autostrada A1:
- - salvaguardia dell'accessibilità al Fosso di Troghi (percorribilità e collegamento delle due rive).
2.2. Sistema insediativo:
- - salvaguardia e valorizzazione delle strutture matrice della organizzazione storica del territorio (edifici e relative aree di pertinenza territoriale e paesaggistica. In particolare: fattoria La Chiocciola, chiese S. Quirico alla Felce e S. Donato in Collina);
- - mantenimento del policentrismo nel sistema insediativo lineare, sostenendo la creazione di un sistema insediativo multipolare integrato ed evitando la saldatura dei centri abitati minori di Troghi e Cellai con il centro abitato minore transfrontaliero di San Donato in Collina e con gli insediamenti accentrati de La Felce e de Le Valli
- - valorizzazione ecologica, formale, ricreativa e ciclopedonale delle aree rivierasche del Fosso di Troghi, anche attraverso la creazione di un sistema articolato e continuo di spazi verdi, pubblici e privati;
- - considerazione prioritaria del Fosso di Troghi (problematiche idrauliche ed ecologiche), del corridoio infrastrutturale (A1, SP 1 Aretina, Ferrovia Direttissima se pure in interrata) e dei caratteri morfotipologici per la riorganizzazione del sistema insediativo urbano lineare;
- - salvaguardia delle componenti, naturali e antropiche, che possono contribuire alla qualificazione ecologica e alla compiutezza morfologica e funzionale delle strutture urbane (spazi aperti e spazi verdi, corridoi ecologici, raccordi significativi con il sistema ambientale e il sistema fluviale, spazi pubblici, luoghi centrali, anelli viari, percorsi ciclopedonali);
- - salvaguardia e qualificazione morfologica dei centri abitati anche attraverso il blocco alla crescita insediativa lineare.
2.3. Sistema infrastrutturale:
2.3.1. Sistema della mobilità e della sosta: per la qualità della vita locale e per le relazioni con l'esterno, assumono particolare rilevanza le prestazioni legate alle seguenti risorse territoriali:
- - requisiti strutturali per migliorare la mobilità e la sosta alla scala sovracomunale (area vasta di riferimento, estesa ai sistemi territoriali del Val d'Arno e dell'area centrale metropolitana fiorentina):
- salvaguardia e razionalizzazione dello storico corridoio infrastrutturale di collegamento tra Valdarno e area fiorentina, risolvendo le interferenze con il sistema insediativo lineare;
- salvaguardia e potenziamento di piccole aree per la sosta di scambio lungo la SP 1 "Aretina" e soprattutto in prossimità del centro abitato di Troghi;
- - requisiti strutturali per migliorare la mobilità su gomma nel territorio comunale:
- salvaguardia e razionalizzazione del circuito stradale utilizzato dal servizio di trasporto pubblico su gomma, onde favorire l'accessibilità dall'esterno e ottimizzare i collegamenti interni al territorio comunale;
- razionalizzazione della viabilità di attraversamento dei centri abitati, per migliorare la fluidità dei traffici e mitigarne gli impatti.
- - requisiti strutturali per garantire la mobilità lenta nel territorio comunale:
- salvaguardia dei caratteri costruttivi e della funzionalità della rete viaria minore (strade vicinali, sentieri storici, percorsi escursionistici) quale sistema di fruizione capillare del territorio.
2.4. Sistema sociale:
2.4.1. Salvaguardia e valorizzazione delle strutture dell'associazionismo di base, quale sistema di riferimento civico e culturale suscettibile di assolvere una pluralità di servizi pubblici.
2.5. Sistema economico-produttivo:
2.5.1. agricoltura:
- - salvaguardia e qualificazione delle aree agricole residuali di fondovalle e delle loro relazioni, fisiche, ecologiche e funzionali, con le aree pedecollinari e collinari;
- - tutela dei terrazzamenti e del mosaico colturale dei versanti;
- - salvaguardia della viabilità minore che garantisce l'accesso alle aree agricole di fondovalle lungo il Fosso di Troghi.
2.5.2. commercio:
- - tutela e valorizzazione delle botteghe tipiche, quali strutture polifunzionali e possibili sbocchi delle filiere corte locali.
- - salvaguardia e valorizzazione degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi esistenti, da qualificare come strutture polifunzionali e sbocchi della filiere corte locali, suscettibili di assolvere anche servizi pubblici.
2.5.3. turismo:
- - salvaguardia e valorizzazione dell'offerta ricettiva esistente (agriturismo e turismo rurale), favorendone l'integrazione con l'agricoltura e con le attività ad essa connesse.
2.6. Paesaggio:
- - potenziamento delle connessioni ecologiche, longitudinali e trasversali, anche attraverso interventi di forestazione, onde mitigare gli impatti di frantumazione ambientale e le diverse forme di inquinamento, atmosferico, acustico e/o visuale, generate dalle grandi infrastrutture presenti;
- - recupero della continuità ecologica, funzionale e visuale del corridoio fluviale, salvaguardando la vegetazione ripariale e le aree ecotonali, garantendo la percorribilità e la fruibilità delle rive;
- - miglioramento della qualità morfologica dei centri abitati e degli insediamenti accentrati, con particolare riferimento alle strutture produttive, anche attraverso una diversa configurazione dei margini urbani e la costante considerazione di ambiti più estesi rispetto a quelli strettamente interessati dagli interventi, ricorrendo, se del caso, a misure compensative;
- - definizione di regole atte a garantire le trasformazioni del paesaggio in coerenza con la sostenibilità ambientale e la funzionalità ecologica.
Art. 12 Sistema territoriale 4: "Media e alta collina di Castiglionchio e Miransù, a prevalente carattere agricolo - forestale, con insediamenti rarefatti di impianto storico ed elevato valore naturalistico"
1. Obiettivi generali di qualità
1.1. La salvaguardia del valore naturalistico, associata alla valorizzazione delle attività agricolo-forestali e turistico-ricettive, costituisce il presupposto per la caratterizzazione di ruolo della media e alta collina di Castiglionchio e Miransù, che nel territorio comunale forma un sistema territoriale chiuso e marginale rispetto alle principali vie di comunicazione sovracomunale.
2. Obiettivi specifici di qualità
2.1. Sistema ambientale:
- - salvaguardia della continuità e della funzionalità del reticolo idrografico superficiale, quale sistema di corridoi atto a garantire il drenaggio delle acque meteoriche, il trasporto di materia organica e la depurazione, nonché, attraverso la vegetazione riparale, funzioni ecotonali tra i domini dell'acqua e della terra, contribuendo alla qualità biologica, alla biodiversità e alla connettività ecologica;
- - miglioramento e potenziamento del ruolo di connettività ecologica dei corsi d'acqua, anche attraverso:
- la salvaguardia e il potenziamento delle formazioni ripariali, arboree e arbustive;
- l'incremento della larghezza delle formazioni ripariali, arboree e arbustive.
- - conservazione dinamica e potenziamento, nello spazio e nel tempo, delle aree aperte (prati, pascoli, cespuglieti) e delle attività che le preservano dalla copertura boschiva (allevamento, attività venatoria sostenibile), delle siepi e delle altre forme di vegetazione lineare (arborea e arbustiva) per favorire la biodiversità e la connettività ecologica;
- - salvaguardia e miglioramento della qualità e della funzionalità ecologica del bosco, quale apparato stabilizzante, che concorre a definire la struttura profonda del territorio, e come apparato protettivo, che concorre alla regolazione del microclima e del ciclo delle acque;
- - tutela e recupero delle sistemazioni idraulico agrarie collinari, quali interventi di ingegneria ambientale che contribuiscono alla regimazione idraulica delle acque superficiali su versanti ad alta acclività.
2.2. Sistema insediativo:
2.2.1. Salvaguardia dell'insediamento sparso legato alle attività agricole e forestali, quale elemento indispensabile per il presidio ambientale, territoriale e paesaggistico;
2.2.2. salvaguardia e valorizzazione delle strutture matrice della organizzazione storica del territorio (edifici e relative aree di pertinenza territoriale e paesaggistica. In particolare: Pieve di S. Lorenzo a Miransù, Chiesa di S. Prugnano, Fattorie di Castiglionchio e Mitigliano).
2.3. Sistema infrastrutturale:
2.3.1. Sistema della mobilità e della sosta:
- - salvaguardia della viabilità di accesso e di attraversamento con miglioramento delle relative prestazioni funzionali (in particolare quelle attinenti la sicurezza degli spostamenti);
- - salvaguardia dei caratteri costruttivi e della funzionalità della rete viaria minore (strade vicinali, sentieri storici, percorsi escursionistici), con particolare riferimento alla viabilità panoramica che risale i versanti quale sistema di fruizione capillare e di godimento visuale del territorio (in particolare i percorsi "Rosano - Castiglionchio - Mitigliano - Moriano - Casignano - Croce dei Frati" e "Rosano - Sanprugnano - Le Pozzacce").
2.4. Sistema economico-produttivo:
2.4.1. aree agricole e forestali:
- - salvaguardia del bosco quale risorsa plurima per la forestazione, la ricreazione, l'escursionismo, la produzione di biomasse;
- - tutela dei terrazzamenti e delle altre sistemazioni idraulico agrarie, anche attraverso progetti consortili, per garantire la stabilità dei versanti, la disponibilità di terreni coltivabili e la qualità storico-culturale del paesaggio;
- - salvaguardia e valorizzazione delle aree agricole dell'alta collina in quanto:
- componenti fondanti dell' identità storico - culturale del territorio comunale;
- componenti qualitative essenziali per il presidio territoriale, la riproduzione qualitativa del paesaggio, l'attrattività del territorio comunale;
- partecipi dello sviluppo locale attraverso produzioni agroalimentari di qualità nell'ambito di progetti integrati di filiera;
- suscettibili di relazioni con altri settori socio-economici che partecipano al progetto integrato di territorio attraverso:
- una moderna ruralità polifunzionale (relazioni con le attività culturali, sociali, ricreative, escursionistiche, ricettive, ristorative, ecc.);
- un sistema di vendita diretta dei prodotti aziendali, ovvero di immissione nella filiera corta locale legata agli esercizi commerciali e di ristoro, agli outlet della moda e alle relative strutture di servizio;
- strutture per l'erogazione di servizi agricoli e sociali, anche in forma consortile.
2.4.2. turismo: salvaguardia e valorizzazione dell'offerta ricettiva esistente (agriturismo e turismo rurale), favorendone l'integrazione con l'agricoltura e con le attività ad essa connesse (in particolare: attività culturali, convegnistiche, escursionistiche.
2.5. Paesaggio:
- - salvaguardia dei sistemi naturali che garantiscono la funzionalità ecologica del territorio: sistema morfologico, sistema idraulico e idrogeologico, sistema forestale autoctono;
- - conservazione attiva del sistema semiologico di origine storica (edifici, strade, verde ornamentale, sistemazioni idraulico-agrarie e/o forestali, ecc.), quale essenziale struttura culturale identitaria, e definizione di adeguate aree di pertinenza paesaggistica intorno agli edifici matrice dell'identità storico-culturale;
- - definizione di regole atte a garantire l'evoluzione del paesaggio in coerenza con la funzionalità ecologica e l'identità storico-culturale;
- - salvaguardia e/o ripristino delle opere di presidio idrogeologico dei versanti e delle sistemazioni idraulico agrarie e idraulico forestale;
- - salvaguardia dell'alternanza tra aree agricole e aree boscate, contenendo l'avanzata dei boschi ed evitando ulteriori coperture boschive.
Art. 13 Sistema territoriale 5: "Alta collina di Poggio Casalmonte e Poggio Firenze, a prevalente copertura boschiva, con insediamenti episodici di impianto storico ed elevato valore naturalistico"
1. Obiettivi generali di qualità
1.1. La salvaguardia del valore naturalistico, associata al presidio territoriale garantito dall'insediamento sparso e allo sviluppo della fruizione sociale ai fini escursionistici e ricreativi, costituisce il presupposto per una caratterizzazione di ruolo dell'alta collina nel territorio comunale e nell'area vasta di riferimento, stante la continuità dei caratteri territoriali e ambientali nei vicini territori comunali di Bagno a Ripoli, Greve in Chianti e Incisa in Val d'Arno.
2. Obiettivi specifici di qualità
2.1. Sistema ambientale:
- - salvaguardia della continuità e della funzionalità del reticolo idrografico superficiale, quale sistema di corridoi atto a garantire il drenaggio delle acque meteoriche, il trasporto di materia organica e la depurazione, nonché, attraverso la vegetazione riparale, funzioni ecotonali tra i domini dell'acqua e della terra, contribuendo alla qualità biologica, alla biodiversità e alla connettività ecologica;
- - miglioramento e potenziamento del ruolo di connettività ecologica dei corsi d'acqua, anche attraverso:
- la salvaguardia e il potenziamento delle formazioni ripariali, arboree e arbustive, nelle quali dovranno essere privilegiate le latifoglie di maggior pregio (pioppi, salici, ontani) a scapito delle specie aliene (robinia, ailanto);
- l'incremento della larghezza delle formazioni ripariali, arboree e arbustive.
- - conservazione dinamica e potenziamento, nello spazio e nel tempo, delle aree aperte (prati, pascoli, cespuglieti) e delle attività che le preservano dalla copertura boschiva (allevamento, attività venatoria compatibile), onde favorire la biodiversità e la connettività ecologica;
- - salvaguardia e miglioramento della qualità e della funzionalità ecologica del bosco quale apparato stabilizzante, che concorre a definire la struttura profonda del territorio, e come apparato protettivo, che concorre alla regolazione del microclima e del ciclo delle acque. In particolare, miglioramento della qualità ecologica delle formazioni boscate, tramite l'ingresso di latifoglie nei boschi a prevalenza di conifere, l'avviamento all'alto fusto dei boschi cedui invecchiati e di quelli nelle stazioni più fertili, l'incremento della presenza di alberi da frutto (ciliegi, meli, sorbi, ecc.);
- - tutela e recupero delle sistemazioni idraulico agrarie collinari, quali interventi di ingegneria ambientale che contribuiscono alla regimazione idraulica delle acque superficiali su versanti ad alta acclività;
- - salvaguardia delle brughiere a ginestrone e delle eriche nelle aree aperte, per contrastare la copertura boschiva, favorendo la varietà dell'ecomosaico e la biodiversità.
2.2. Sistema insediativo:
2.2.1. Salvaguardia dell'insediamento sparso legato alle attività agricole e forestali, quale elemento indispensabile per il presidio ambientale, territoriale e paesaggistico, favorendone un utilizzo funzionale al carattere naturalistico, escursionistico e ricreativo dell'alta collina;
2.2.2. salvaguardia e valorizzazione delle strutture matrice della organizzazione storica del territorio (edifici e relative aree di pertinenza territoriale e paesaggistica. In particolare: chiesa di S. Lucia a Bisticci).
2.3. Sistema infrastrutturale:
2.3.1. Sistema della mobilità e della sosta:
- - salvaguardia della viabilità di accesso e di attraversamento con miglioramento delle relative prestazioni funzionali (in particolare quelle attinenti la sicurezza degli spostamenti);
- - salvaguardia dei caratteri costruttivi e della funzionalità della rete viaria minore (strade vicinali, sentieri storici, percorsi escursionistici14), quale sistema di fruizione capillare del territorio;
- - tutela e valorizzazione della viabilità panoramica che risale i versanti (in particolare i percorsi "Cellai - Castello - Casalmonte", "Troghi - Fontesanta", "Troghi - Poggio di Firenze") e delle visuali su prati, pascoli e arbusteti che si aprono in prossimità della vecchia via Maremmana.
2.4. Sistema economico-produttivo:
2.4.1. aree agricole e forestali:
- salvaguardia del bosco quale risorsa plurima per la forestazione, la ricreazione, l'escursionismo, la produzione di biomasse;
- tutela dei terrazzamenti e delle altre sistemazioni idraulico agrarie, anche attraverso progetti consortili, per garantire la stabilità dei versanti, la disponibilità di terreni coltivabili e la qualità storico-culturale del paesaggio;
- salvaguardia e valorizzazione delle aree agricole dell'alta collina, quali:
- componenti qualitative essenziali per il presidio territoriale, la riproduzione qualitativa del paesaggio, l'attrattività del territorio comunale;
- suscettibili di relazioni con altri settori socio-economici che partecipano al progetto integrato di territorio nell'ambito di progetti integrati di filiera, capaci di creare sinergie strutturate con le attività di supporto al turismo escursionistico, attraverso:
- una moderna ruralità polifunzionale (relazioni con le attività culturali, sociali, ricreative, escursionistiche, ricettive, ristorative, ecc.);
- strutture per l'erogazione di servizi agricoli e sociali, anche in forma consortile.
- salvaguardia e razionalizzazione dell'agricoltura amatoriale, in quanto attività capace di concorrere alla conservazione della biodiversità.
2.4.2. turismo: salvaguardia e valorizzazione dell'offerta ricettiva esistente (agriturismo e turismo rurale), favorendone l'integrazione con le attività agricolo-forestali e con l'escursionismo.
2.5. Paesaggio:
- - salvaguardia dei sistemi naturali che garantiscono la funzionalità ecologica del territorio: sistema morfologico, sistema idraulico e idrogeologico, sistema forestale autoctono;
- - conservazione attiva del sistema semiologico di origine storica (edifici, strade, verde ornamentale, sistemazioni idraulico-agrarie e/o forestali, ecc.), quale essenziale struttura culturale identitaria, e definizione di adeguate aree di pertinenza paesaggistica intorno agli edifici matrice dell'identità storico-culturale;
- - definizione di regole atte a garantire l'evoluzione del paesaggio in coerenza con la funzionalità ecologica e l'identità storico-culturale;
- - salvaguardia dell'alternanza tra aree agricole e aree boscate, contenendo l'avanzata dei boschi ed evitando ulteriori coperture boschive;
- - incentivi alla trasformazione dei boschi verso formazioni più stabili e di maggiore valore naturalistico;
- - valorizzazione dei caratteri ambientali anche nella prospettiva dell'istituzione di un'area naturale protetta di interesse locale.
14. In particolare: percorsi "C. Il Fico - Fontesanta"; "C. Il Fico - Poggio Firenze - Casalmonte" e "C. Il Fico - C. Faeto - Casalmonte"
Titolo II Sistemi funzionali: obiettivi di qualità
Art. 14 Definizione.
1. Il Quadro conoscitivo di riferimento del Piano strutturale verifica la funzionalità del territorio comunale attraverso tre diversi sistemi, individuati a partire dalle sue principali peculiarità e caratterizzazioni.
2. In relazione ai suddetti sistemi funzionali, la presente Disciplina definisce obiettivi di qualità cui sono riferite la disciplina statutaria delle risorse patrimoniali, le invarianti strutturali e i principi di governo del territorio, nonché le strategie per lo sviluppo durevole del territorio, siano esse di carattere generale ovvero riferite alle singole UTOE. Al perseguimento di tali obiettivi concorrono specificatamente gli atti di governo del territorio e in particolare il RU, che li assume come riferimenti prioritari della propria programmazione quinquennale.
2. I suddetti sistemi funzionali, rappresentati nelle Tavole nn. 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3 dello Statuto del territorio, sono così definiti:
- 1. Sistema funzionale ambientale
- 2. Sistema funzionale insediativo
- 3. Sistema funzionale infrastrutturale
Art. 15 Sistema funzionale ambientale
1. Componenti costitutive
1.1. Ai fini delle presenti norme, concorrono alla formazione del sistema ambientale comunale, concepito in chiave ecosistemica, quale parte di un più vasto sistema metropolitano, le seguenti componenti:
- - componenti fisiche e naturali: sistema morfologico, sistema idrografico e idrogeologico, sistema forestale;
- - componenti antropiche: sistema agricolo, sistema insediativo, sistema infrastrutturale.
2. Funzionalità
2.1. Per funzionalità del sistema ambientale comunale si intende la capacità delle sue componenti, fisiche, naturali e antropiche, di relazionarsi senza generare situazioni di criticità o di pericolo per la salute delle persone, la sicurezza delle persone e dei beni, lo svolgimento delle attività umane.
2.2. La funzionalità del sistema ambientale è definita in primo luogo in relazione alla capacità di:
- - sistema morfologico: conservare la propria integrità fisica e la propria caratterizzazione formale senza dar luogo a fenomeni significativi di dissesto, di smottamento o di erosione del suolo;
- - sistema idrografico: assolvere la propria funzione drenante nei confronti dei sottobacini idrografici di pertinenza, nonché funzioni di sviluppo e di trasporto di specie vegetali e animali, senza dar luogo a fenomeni di esondazione;
- - sistema forestale: assolvere il proprio ruolo di apparato protettivo e di fulcro delle condizioni di naturalità presenti nel territorio comunale senza limitare la biodiversità attraverso la copertura degli spazi scoperti interclusi e/o limitrofi;
- - componenti antropiche: relazionarsi con scienza, intelligenza, misura e responsabilità alle componenti naturali, garantendone le funzionalità sopra descritte, anche attraverso adeguate misure di mitigazione e/o di compensazione;
- - sistema ecologico comunale: garantire relazioni ecologiche tra i principali bacini di naturalità e i principali corridoi che insistono nel territorio comunale o che lo attraversano.
2.3. Per migliorare la funzionalità del sistema ambientale si perseguono gli obiettivi di qualità di cui al successivo punto 3 del presente articolo.
3. Obiettivi di qualità
3.1. Sistema morfologico
- - salvaguardia dell'integrità fisica e della caratterizzazione formale della struttura morfologica:
- evitando trasformazioni territoriali significative nelle aree predisposte al dissesto;
- operando il rimboschimento delle aree incolte instabili con pendenze superiori al 25%;
- ricorrendo, nelle aree agricole in declivio, a sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali ovvero, ove consentito dalle presenti norme, realizzate con ricorso a tecniche contemporanee.
3.2. Sistema idrografico e idrogeologico
- - salvaguardia della funzione drenante dell'intero reticolo idrografico, ancorché minore, con opere di regimazione concepite in modo da favorire la libera dinamica delle acque e le maggiori condizioni di naturalità del corso d'acqua e delle sue rive;
- - salvaguardia della qualità biologica delle acque del reticolo idrografico, evitando gli scarichi non controllati e non pretrattati;
- - salvaguardia della falda acquifera dagli inquinamenti, soprattutto in prossimità di sorgenti e di pozzi ad uso acquedotti stico;
- - salvaguardia e potenziamento delle funzioni ecotonali e connettive delle aree rivierasche dell'Arno e dei corsi d'acqua minori, soprattutto all'esterno degli ambiti urbani:
- mantenendo gli spazi aperti esistenti e favorendone le condizioni di naturalità;
- aumentando la larghezza e migliorando la qualità delle formazioni ripariali, arboree e arbustive, con ricorso a latifoglie decidue di maggior pregio (pioppi, salici, ontani) a scapito di specie infestanti e aliene (robinia, ailanto);
- - salvaguardia dell'accessibilità ai corsi d'acqua e della fruibilità delle rive;
- - salvaguardia dell'uso plurimo della risorsa idrica, favorendone anche l'utilizzazione per la produzione di energia elettrica ad uso locale, attraverso piccoli impianti in corrispondenza di briglie e/o pescaie fluviali;
- - protezione degli insediamenti soggetti a rischio idraulico (Pian dell'Isola, Rignano, Molinuzzo) combinata con la salvaguardia della qualità, ambientale e paesaggistica, dei corsi d'acqua limitrofi (Arno, Fosso di Castiglionchio), con la fruibilità delle rive e con le relazioni, ecologiche e funzionali, nei confronti dell'entroterra di riferimento;
- - risanamento idraulico ed ecologico delle aree che costituiscono lo sbocco del bacino del Fosso di Castiglionchio, sulle quali insistono gli insediamenti residenziali e artigianali/industriali.
3.3. Sistema forestale
- - salvaguardia della funzione protettiva e stabilizzante dei boschi, conservando la continuità esistente delle coperture boschive lungo la dorsale occidentale di Poggio Firenze e Monte Cucco15 e tra le aree di monte e di valle, ma evitando, al contempo, la copertura delle aree scoperte, interne o limitrofe, occupate in particolare dai prati, dai pascoli e dai cespuglietti;
- - salvaguardia e potenziamento delle fasce di vegetazione ripariale lungo i corsi d'acqua, anche minori, che compongono il reticolo idrografico;
- - salvaguardia delle condizioni di naturalità delle coperture boschive della dorsale occidentale e del loro ruolo di serbatoio di biodiversità favorendo l'incremento di esemplari arborei maturi, la diversità delle specie arboree forestali e riducendo la presenza di specie arboree aliene (robinia o cascia, ailanto, cedri, cipressi americani).
3.4. Sistema agricolo
- - salvaguardia e potenziamento del mosaico colturale a garanzia della biodiversità e della connettività ecologica;
- - salvaguardia e potenziamento delle siepi, della vegetazione lineare, delle aree incolte in prossimità dei corsi d'acqua o delle strade, consentendo, al loro interno, l'insediamento della vegetazione naturale;
- - salvaguardia dei cicli naturali degli agro-ecosistemi, attraverso il ricorso preferenziale all'agricoltura biologica o ai sistemi di lotta integrata con limitazione degli additivi chimici di sintesi;
- - risparmio idrico e recupero delle acque di pioggia ai fini irrigui, anche attraverso la costruzione di laghetti collinari;
- - salvaguardia e recupero delle sistemazioni idrauliche tradizionali della pianura (sistemazioni a proda) e della collina (terrazzamenti, ciglionamenti), quali interventi di ingegneria ambientale che contribuiscono alla regimazione delle acque superficiali;
- - salvaguardia e qualificazione della funzionalità ecologica delle aree agricole attraverso la conservazione dinamica e l'incremento, nello spazio e nel tempo, delle aree aperte (prati, pascoli, ecc.), delle siepi e degli altri elementi arbustivi e/o arborei lineari e il mantenimento o la creazione di pozze e altri piccoli invasi ad uso della fauna selvatica.
3.5. Sistema insediativo:
- - salvaguardia della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua, favorendo il recupero e la sistemazione naturale delle rive, nonché la delocalizzazione degli insediamenti esistenti che comportano difficoltà per la regimazione delle acque;
- - salvaguardia, ripristino e potenziamento delle relazioni, ecologiche e funzionali, tra i centri abitati di Rignano, Troghi, Cellai, Rosano e le aree rivierasche dei relativi corsi d'acqua di riferimento;
- - salvaguardia e potenziamento degli spazi verdi urbani, favorendone funzioni sistemiche, plurime e differenziate, di carattere ecologico (biodiversità, connessione, mitigazione clima, contenimento inquinanti, ricarica falda, ecc.);
- - protezione dei centri abitati dagli inquinamenti prodotti dal traffico veicolare (anche attraverso limitazioni nelle aree urbane centrali, separazione del traffico di attraversamento da quello di penetrazione urbana, potenziamento e riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico, potenziamento delle reti ciclo-pedonali urbane e interurbane, soprattutto nelle aree pianeggianti di fondovalle);
- - protezione dei centri abitati dagli inquinamenti prodotti dagli impianti civili e industriali (anche favorendo la sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento con nuovi sistemi dotati di bruciatori a bassa emissione di ossido di azoto e subordinando le nuove attività industriali e artigianali alla preventiva verifica di compatibilità inerente rumore ed emissioni inquinanti);
- - rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi regionali in materia di sostenibilità ambientale16 negli interventi edilizi e urbanistici.
3.6. Sistema infrastrutturale
- - salvaguardia, ripristino e potenziamento di relazioni ecologiche tramite azioni mirate (sottopassi stradali, recinzioni e strutture vegetali di "invito" per i sovrappassi stradali, dissuasori ottici riflettenti, corridoi verdi sui due lati della carreggiata, ecc.) per mitigare l'effetto barriera e la frammentazione ambientale generati dalle principali infrastrutture viarie (autostrada A1, SP 1 "Aretina");
- - abbattimento dei carichi inquinanti generati dal traffico veicolare lungo le principali infrastrutture di collegamento sovracomunale, attraverso:
- azioni mirate locali (in particolare terrapieni, barriere antirumore, barriere vegetali), da attivare soprattutto in occasione dell'adeguamento della viabilità viaria esistente (terza corsia A1);
- politiche di area vasta capaci di spostare, all'origine, consistenti quote di viaggiatori, soprattutto pendolari, dal mezzo privato su gomma (auto) al mezzo pubblico su gomma (autobus di linea) o su ferro (ferrovia).
3.7. Sistema ecologico comunale:
- - salvaguardia delle relazioni ecologiche di livello sovracomunale, evitando la realizzazione di opere che generano frammentazione ambientale, ovvero prevedendo adeguate forme di compensazione, lungo i seguenti corridoi:
- rete provinciale dei boschi: corridoi che collegano il nodo primario di Vallombrosa e Sant'Antonio con i nodi secondari dei Monti del Chianti, di Monte Giovi e di Monte Senario;
- rete provinciale dei corsi d'acqua: corridoi fluviali dell'Arno e del Fosso di Troghi/delle Formiche/Salceto;
- - salvaguardia delle relazioni ecologiche alla scala comunale attraverso la conservazione attiva e/o il potenziamento di:
- corridoio della dorsale occidentale, costituito da un sistema di aree a copertura boschiva e di aree aperte con prati, prati pascolo, cespuglieti, coltivi, ecc.;
- varchi di connessione nei pressi di San Donato in Collina, tra gli abitati di Troghi e di Cellai, nei pressi de Le Valli e di Torre dell'Isola;
- nuclei di connessione a geometria variabile, costituiti da macchie di bosco, prati, cespuglieti e incolti tra la dorsale occidentale e i fondovalle dell'Arno e del Fosso di Troghi/Salceto, con particolare riferimento alle relazioni trasversali al corridoio infrastrutturale di Troghi e Cellai, ai sistemi agricoli dell'ansa dell'Arno a Meleto e attorno a Le Corti e a San Martino, alle superfici a ginestrone ed eriche tra il Poggio di Firenze e il Poggio di Casalmonte;
- corridoi fluviali e boscati secondari lungo le rive dei corsi d'acqua minori.
15. Tra Le Valli, San Donato in Collina e Rosano
16. "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana", Del G.R. n. 322 del 28.02.2005 e s.m.i)
Art. 16 Sistema funzionale insediativo
1. Componenti costitutive
1.1. Ai fini delle presenti norme, concorrono alla formazione del sistema insediativo comunale:
- - strutture insediative accentrate con caratteri urbani:
- insediamenti di impianto storico, a prevalente carattere residenziale, con caratteri estesi e consolidati di struttura urbana: centro abitato di Rignano;
- insediamenti di formazione recente, a prevalente carattere residenziale, privi di struttura urbana consolidata: centri abitati minori di Troghi - Cellai, Rosano, San Donato in Collina;
- insediamenti di formazione recente, a prevalente carattere artigianale/industriale, privi di struttura urbana consolidata: Molinuzzo, Pian dell'Isola.
- - insediamenti accentrati con caratteri rurali:
- insediamenti di formazione recente, a prevalente carattere residenziale, privi di struttura urbana consolidata: Torri e Bombone;
- insediamenti di impianto storico, a prevalente carattere residenziale, privi di struttura urbana: Volognano, Sarnese, S.Maria, S.Martino;
- insediamenti di impianto storico e recente, a prevalente carattere residenziale, privi di struttura urbana: Le Valli, Torre Giulia - Focardo, S.Piero;
- insediamenti di impianto recente, a prevalente carattere residenziale, privi di struttura urbana: Le Corti, La Felce, Montecucco.
- - insediamenti sparsi del territorio rurale.
1.2. Il territorio comunale si configura pertanto come territorio monocentrico, in virtù della presenza di un unico centro abitato con struttura urbana consolidata.
2. Funzionalità
2.1. Per funzionalità del sistema insediativo comunale si intende la capacità delle sue componenti costitutive di collaborare a un "sistema monocentrico" efficiente ed efficace nei suoi effetti territoriali.
2.2. La funzionalità del sistema insediativo è definita, in primo luogo, in relazione a:
- - caratterizzazione di ruolo del centro abitato principale e sua capacità di sviluppare processi di differenziazione e di integrazione funzionale nei confronti dei centri abitati minori, in modo da favorire l'articolazione sinergica dei ruoli territoriali;
- - caratterizzazione di ruolo dei centri abitati minori nei confronti del territorio rurale limitrofo, in modo da costituire capisaldi territoriali di riferimento;
- - equilibrata distribuzione dei servizi di base e dei servizi pregiati alla persona;
- - accessibilità ai centri abitati dall'interno e dall'esterno del territorio comunale (in particolare da Firenze e dai sistemi territoriali del Valdarno e della Val di Sieve) e mobilità interurbana;
- - organizzazione ecologica e funzionale dei centri abitati (coerenze tra struttura urbana e struttura ambientale di riferimento; sistema degli spazi aperti e degli spazi pubblici; sistema dei luoghi "centrali"; gerarchizzazione della rete viaria e della sosta; distribuzione delle funzioni).
2.3. Per migliorare la funzionalità del sistema insediativo si perseguono gli obiettivi di qualità di cui al successivo punto 3 del presente articolo.
3. Obiettivi di qualità
3.1. Salvaguardia del ruolo gerarchico e funzionale del sistema insediativo urbano attraverso:
3.1.1. la caratterizzazione di ruolo del centro abitato principale (Rignano):
- - nei confronti dell'area vasta di riferimento:
- quale polo logistico per le relazioni ferroviarie e fluviali tra Firenze e il sistema produttivo e commerciale (outlet) di Pian dell'Isola/Leccio;
- quale polo logistico e centro direttore per la fruizione dell'Arno e delle sue rive, anche nella prospettiva del parco fluviale.
- - nei confronti del territorio comunale:
- attraverso lo sviluppo di servizi pregiati alla persona.
3.1.2. la caratterizzazione di ruolo dei centri abitati minori (Troghi-Cellai, Rosano, San Donato in Collina):
- - nei confronti dell'area vasta di riferimento attraverso la caratterizzazione di:
- sistema insediativo di Troghi-Cellai: quale porta del Valdarno per chi proviene da Firenze attraverso la SP 1 Aretina per San Donato ;
- centri abitati minori di San Donato e di Troghi-Cellai; quali porte per le escursioni sul Poggio di Firenze.
- centro abitato di Rosano:
- quale polo logistico per la fruizione dell'Arno e delle sue rive;
- quale porta per le escursioni lungo la vecchia Via Maremmana.
- - nei confronti del territorio comunale:
- quali capisaldi per la fornitura dei servizi di base alla persona nei confronti del territorio rurale di riferimento;
- quali trait d'union con i servizi (pregiati e di base) dei comuni limitrofi in presenza di centri abitati transfrontalieri o di confine (San Donato in Collina, nei confronti dell'omonimo centro abitato ricadente nel Comune di Bagno a Ripoli; Rosano, nei confronti di Pontassieve).
3.1.3. il miglioramento dei collegamenti infrastrutturali tra il centro abitato principale e i centri abitati minori, attraverso l'individuazione di un sistema viario gerarchizzato, capace di garantire spostamenti nelle varie modalità di trasporto (autobus, auto private, bicicletta) e di favorire un servizio di trasporto pubblico con capacità di distribuzione circolare interna, oltre che di raccordo con Firenze, a partire da punti strategici del sistema;
3.1.4 il sostegno alla creazione dei servizi di base, per residenti e visitatori, negli insediamenti rurali accentrati della media e dell'alta collina, lontani dai centri abitati.
3.2. Salvaguardia e qualificazione dei caratteri ecologici e funzionali dei tessuti urbani nel centro abitato principale (Rignano) e nei centri abitati minori (Troghi-Cellai, Rosano, San Donato in Collina) attraverso le seguenti azioni prioritarie:
- - crescita insediativa:
- blocco alla crescita insediativa lineare lungo le strade matrice di fondovalle nel sistema insediativo di Troghi e Cellai e lungo il corso dell'Arno nel sistema insediativo del capoluogo.
- - relazioni territoriali:
- recupero del rapporto ecologico, funzionale e visuale tra il capoluogo (Rignano "sull'Arno") e l'Arno, attraverso la mitigazione dell'effetto barriera generato dal tracciato ferroviario e la valorizzazione dei rapporti con le aree fluviali che ospitano, a nord, gli orti sociali e, a sud, le strutture sportive;
- potenziamento delle relazioni ecologiche e funzionali tra il centro abitato di Rosano e le rive dell'Arno.
- - qualità ecologica:
- incremento della qualità ecologica attraverso la creazione di sistemi articolati e continui di spazi aperti e di spazi verdi, pubblici e privati, nonché attraverso il potenziamento della vegetazione arborea, della permeabilità dei terreni e della connettività tra tessuti urbani e aree periurbane (capoluogo e sistema insediativo di Troghi-Cellai);
- soluzione delle problematiche idrauliche secondo criteri di compatibilità con la qualificazione paesaggistica e la fruizione, anche visuale, del corso d'acqua e delle rive, oltre che con la valorizzazione, la differenziazione e la permanenza, ancorché delocalizzata, delle attività produttive (Arno a Pian dell'Isola e Fosso di Castiglionchio a Molinuzzo-Rosano).
- - spazi pubblici:
- qualificazione del sistema degli spazi pubblici incentrata sulla creazione di "luoghi centrali", fisicamente e funzionalmente riconoscibili, collegati da percorsi pedonali o ciclopedonali protetti (capoluogo, sistema insediativo di Troghi-Cellai).
- - mobilità:
- definizione di maglie viarie urbane compiute, con gerarchizzazione dei percorsi, separazione dei traffici di attraversamento da quelli di distribuzione interna e chiusura degli anelli viari (capoluogo, sistema insediativo di Troghi-Cellai);
- integrazione del sistema viario con il sistema dei percorsi pedonali (ovunque) e dei percorsi ciclopedonali (Troghi-Cellai, Rosano, aree fluviali del capoluogo);
- potenziamento della sosta di scambio in prossimità della fermata ferroviaria e diffusione dei parcheggi a servizio delle aree urbane centrali (capoluogo).
3.3. Salvaguardia, recupero e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche, strutturali e funzionali, tra gli insediamenti accentrati con caratteri rurali (Torri, Bombone, Volognano, Sarnese, S.Maria, S.Martino, Le Valli, Torre Giulia - Focardo, S.Piero, Le Corti, La Felce, Montecucco) e la campagna circostante, evitando la loro evoluzione verso modelli insediativi urbani.
3.4. Salvaguardia del sistema insediativo sparso nel territorio rurale e delle sua funzione produttiva, anche favorendo:
- - la riorganizzazione funzionale degli avamposti del sistema insediativo collinare, in modo da garantire servizi essenziali di base alle aree più periferiche della collina;
- - l'integrazione funzionale tra settori del territorio rurale e i centri abitati di riferimento, in modo da favorire la creazione di strutture di servizio decentrate;
- - il contenimento della proliferazione residenziale ottenuta attraverso deruralizzazione e cambio di destinazione d'uso delle costruzioni agricole esistenti.
Art. 17 Sistema infrastrutturale
1. Componenti costitutive
1.1. Ai fini delle presenti norme, concorrono alla formazione del sistema infrastrutturale comunale:
- - il sistema della mobilità (ferrovie e strade);
- - il sistema della sosta.
1.2. Il sistema della mobilità si compone di:
- - infrastrutture di livello sovraregionale, che intessono relazioni alquanto diversificate con il territorio comunale:
- Linea ferroviaria Direttissima "Roma-Firenze";
- Autostrada del Sole, "A1".
- - infrastrutture di livello sovracomunale, che connettono Rignano con i sistemi territoriali dell'Area fiorentina, del Valdarno e della Val di Sieve:
- Strada Provinciale n. 1 "Aretina per San Donato";
- Linea ferroviaria lenta "Roma-Firenze";
- - infrastrutture di livello comunale, che garantiscono la penetrazione nei sistemi territoriali locali:
- Strada Provinciale n. 89 "Del Bombone";
- Strada Provinciale n. 90 "Torri-Volognano-Rosano"
- - infrastrutture di livello locale, che garantiscono la penetrazione capillare nei sistemi territoriali locali:
- Strade vicinali, che consentono la penetrazione capillare nel territorio rurale.
1.3. Il sistema della sosta si compone di:
- - parcheggi di scambio tra messo privato e mezzo pubblico;
- - parcheggi a servizio dei centri abitati.
2. Funzionalità
2.1. Nel rispetto della sicurezza e della salute umana, in relazione intelligente con la struttura ambientale e in stretta sintonia con i caratteri ecosistemici e storicizzati del paesaggio, per funzionalità del sistema infrastrutturale si intende:
- - sistema della mobilità: capacità delle infrastrutture di collegamento di garantire gli spostamenti sovracomunali e locali senza reciproche e dannose interferenze;
- - sistema della sosta: gerarchizzazione e differenziazione tipologica delle aree di sosta, in funzione del servizio svolto e delle modalità di trasporto;
- - sistema delle reti tecnologiche: capacità di garantire un servizio efficiente e integrato in relazione all'evoluzione del sistema insediativo, favorendo la minimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione.
2.2. La funzionalità del sistema infrastrutturale è definita in primo luogo in relazione a:
- - sistema della mobilità:
- capacità di garantire l'efficienza e la fluidità degli spostamenti per Firenze che trovano origine nel Valdarno e che utilizzano quello comunale come territorio di attraversamento;
- gerarchizzazione della rete viaria locale, che assolve funzioni di collegamento tra i centri abitati, oltre che di penetrazione e di distribuzione nei settori urbani;
- connessioni con il servizio di trasporto pubblico per gli spostamenti interni che hanno destinazioni esterne al territorio comunale;
- adeguatezza delle caratteristiche geometriche delle carreggiate stradali alla funzione svolta;
- efficienza e contenimento delle intersezioni tra la rete viaria di collegamento sovracomunale e la rete viaria locale;
- articolazione tipologica dei percorsi in funzione delle diverse modalità di spostamento (a piedi, in bicicletta, con autoveicoli privati, con mezzi pubblici su gomma e su ferro).
- - sistema della sosta:
- capacità di consentire lo scambio tra mezzo privato e mezzo pubblico lungo le principali direttrici di connessione sovracomunale;
- capacità di servire i settori urbani e di favorire la pedonalizzazione delle aree urbane centrali;
- capacità di costituire supporto per l'accesso agli spazi e ai servizi pubblici;
- articolazione tipologica delle aree di sosta in funzione delle diverse modalità di spostamento.
2.3. Per migliorare la funzionalità del sistema infrastrutturale si perseguono gli obiettivi di qualità di cui al successivo punto 3 del presente articolo.
3. Obiettivi di qualità
3.1. Sistema della mobilità:
- - salvaguardia dello storico corridoio infrastrutturale di collegamento tra Valdarno e area fiorentina, su cui insistono la linea ferroviaria Direttissima, l'autostrada A1 e la SP 1 "Aretina", che interessa la valle del Fosso di Troghi e il valico di San Donato;
- - linea ferroviaria lenta "Roma-Firenze":
- salvaguardia e valorizzazione della fermata ferroviaria di Rignano quale componente strategica del futuro sistema integrato di trasporto metropolitano e cerniera di connessione tra ferrovia, territorio comunale e territorio in destra idrografica dell'Arno;
- - linea ferroviaria direttissima Roma - Firenze:
- recupero ambientale e rifunzionalizzazione delle aree degradate a seguito della costruzione della linea ferroviaria e mitigazione degli impatti, ambientali e paesaggistici, prodotti dagli impianti di supporto17;
- - Autostrada A1:
- salvaguardia del contesto ambientale e paesaggistico interessato dall'autostrada e attenuazione del disagio abitativo generato dall'infrastruttura, anche utilizzando i lavori per la realizzazione della terza corsia autostradale.
- - viabilità di connessione sovracomunale:
- salvaguardia e razionalizzazione del ruolo svolto dalla SP 1 "Aretina" nei collegamenti "lenti" tra Valdarno e area fiorentina, quale infrastruttura integrata nel territorio e alternativa ai collegamenti "veloci" garantiti dall'autostrada;
- salvaguardia e razionalizzazione della rete stradale di collegamento tra il corridoio infrastrutturale di Troghi - San Donato, il centro abitato di Rignano e il Comune di Pontassieve, in quanto capace di garantire connessioni anche interne al territorio comunale su tracciati di impianto storico;
- salvaguardia dei ponti sull'Arno tra Rignano e San Clemente e tra Rosano e Pontassieve, quali unici elementi di connessione con la riva destra dell'Arno all'interno del territorio comunale.
- - viabilità di connessione comunale:
- salvaguardia e razionalizzazione delle connessioni interne al territorio comunale, con particolare riguardo ai settori sud-occidentale, centrale e settentrionale, in modo da garantire le relazioni tra i centri abitati e l'accessibilità al territorio rurale;
- - viabilità interna ai centri abitati:
- salvaguardia della qualità dell'abitare nei centri abitati anche attraverso:
- il sostegno alla creazione di un sistema integrato di trasporto metropolitano e sub regionale basato sul trasporto pubblico (treno e autobus di linea) e sullo scambio mezzo privato - mezzo pubblico (parcheggi scambiatori presso le stazioni ferroviarie e lungo le maggiori arterie stradali);
- l'attenuazione delle disfunzioni urbane, del disagio abitativo e del pericolo per le persone generati dal traffico di attraversamento, anche attraverso interventi coerenti con la struttura ambientale e paesaggistica (Rignano, Troghi-Cellai, Rosano);
- l'adeguamento delle caratteristiche geometriche delle carreggiate stradali nei tratti di maggiore problematicità e la sicurezza degli innesti con la viabilità di connessione comunale;
- la creazione di un sistema di percorsi ciclopedonali capaci di consentire modalità di spostamento alternative a quelle veicolari;
- la progressiva pedonalizzazione delle aree urbane centrali o la istituzione di aree a traffico limitato al loro interno.
- salvaguardia della qualità morfologica e funzionale dei tessuti urbani anche attraverso:
- il completamento della maglia viaria;
- il superamento delle "stanze" urbane con strade a fondo cieco;
- la creazione di anelli viari gerarchizzati.
- salvaguardia della qualità dell'abitare nei centri abitati anche attraverso:
- - viabilità minore:
- salvaguardia dei caratteri costruttivi e della funzionalità della rete viaria minore (strade vicinali, sentieri storici, percorsi escursionistici) quale sistema di fruizione capillare del territorio;
- tutela e valorizzazione della viabilità panoramica che risale i versanti e delle visuali che si aprono in prossimità della vecchia via Maremmana.
3.2. Sistema della sosta:
- salvaguardia e potenziamento delle aree per la sosta veicolare in prossimità della fermata ferroviaria di Rignano e del centro abitato di Troghi, in modo da favorire lo scambio tra mezzo privato e mezzo pubblico (gomma-ferro e/o gomma-gomma);
- salvaguardia, gerarchizzazione e razionalizzazione delle aree per la sosta veicolare a servizio dei centri abitati, con progressiva creazione di zone pedonali o a traffico limitato e di percorsi ciclopedonali con aree attrezzate per il parcheggio delle biciclette.
17. Posto di comunicazione San Donato, cabina di trasformazione San Donato, ex cantiere direttissima
Titolo III Disciplina per l'uso durevole delle risorse patrimoniali
Capo I Risorse patrimoniali
Art. 18 Definizione
1. Costituiscono risorse patrimoniali le componenti fisico-naturali e le componenti storico-culturali che concorrono, in proprio e attraverso reciproche relazioni, alla definizione identitaria del paesaggio nel territorio comunale. Sono identificate dalle tavole nn. 1.3.1 e 1.3.2 dello Statuto del territorio.
2. Per componenti fisico-naturali si intendono l'aria, l'acqua, il suolo, la vegetazione e la fauna. L'acqua e il suolo, oltre che dalla specifica disciplina di salvaguardia loro inerente, sono interessate dalla disciplina per la tutela dell'integrità fisica del territorio.
3. Per componenti storico-culturali si intendono i siti archeologici, il sistema insediativo di impianto storico (accentrato, sparso e comprensivo della viabilità di impianto storico e degli elementi complementari minori, quali giardini, tabernacoli, ponti, muri, ecc.), le sistemazioni idraulico-agrarie, i soprassuoli a maggiore permanenza di componenti colturali tradizionali.
4. Il paesaggio, quale prodotto storico delle relazioni tra componenti fisico-naturali e componenti storico-culturali, viene inteso come risorsa patrimoniale complessa, caratterizzata, oltre che dalla qualità delle singole componenti, dalla coerenza strutturale delle relazioni.
Art. 19 Atlante partecipato delle risorse patrimoniali.
1. L'atlante partecipato delle risorse patrimoniali è lo strumento dinamico, interattivo, aggiornabile, attraverso cui la comunità locale riconosce, nel tempo, il proprio patrimonio territoriale e riferisce ad esso le politiche di governo del territorio.
2. Esso è costituito, in prima istanza, dalle tavole nn. 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3 dello Statuto del territorio e dalle disposizioni di cui alla Parte Seconda delle presenti norme.
3. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le associazioni di base e con altri soggetti della società locale, pubblica l'Atlante sul portale del Comune di Rignano sull'Arno e lo rende suscettibile di aggiornamento e/o di integrazione con tutte le informazioni che si renderanno disponibili nel tempo. Tali informazioni, se del caso accompagnate da cartografie, iconografie e schede descrittive dei beni che compongono il patrimonio territoriale, potranno essere acquisite a seguito di iniziative scientifiche e culturali, attraverso specifiche elaborazioni tecniche allegate ai progetti che interessano, direttamente o indirettamente, le risorse patrimoniali, ovvero attraverso proposte avanzate, anche online, in forma libera da chiunque.
4. Ogni cinque anni l'Amministrazione Comunale verifica le proposte di aggiornamento e/o di integrazione pervenute e, se del caso, aggiorna lo Statuto del territorio valutando, conseguentemente, la coerenza delle Strategie definite dal Piano strutturale.
5. La suddetta verifica costituisce azione di monitoraggio del PS ai sensi dell'articolo 7 delle presenti norme18.
18. Articolo 7 "Monitoraggio"
Art. 20 Gerarchia della disciplina
1. La disciplina per l'uso durevole delle risorse patrimoniali è definita a partire dalla disciplina per la tutela dell'integrità fisica del territorio e della qualità dell'aria, delle acque e del suolo.
2. La disciplina per l'uso durevole delle risorse patrimoniali prevale, in caso di contrasto, sulle altre disposizioni dettate dalle presenti norme. Al suo interno, le disposizioni inerenti la tutela dell'integrità fisica del territorio, nonché la qualità dell'aria, delle acque e del suolo, prevalgono, in caso di contrasto, sulle altre disposizioni dello Statuto del territorio e sulle disposizioni che definiscono le Strategie per lo sviluppo durevole del territorio.
Capo II Disciplina delle componenti fisiche e naturali
Art. 21 Definizione
1. Il PS riconosce, quali risorse patrimoniali, le componenti fisiche e naturali che concorrono alla formazione del sistema ambientale locale.
2. Dette componenti, per la caratterizzazione che inducono nel territorio, per gli specifici caratteri qualitativi e per l'importanza che assumono nella percezione sociale, sono risorse patrimoniali ad alto contenuto identitario e costituiscono le matrici fisiche e naturali degli assetti paesaggistici locali, concorrendo alla definizione della "conformazione paesaggistica profonda del territorio", così come definita dall'articolo 39 delle presenti norme19.
In quanto tali, esse sono oggetto di diverse modalità di conservazione, secondo una disciplina articolata così come definita ai successivi articoli del presente Capo II20.
3. Sono individuate dalla Tavola n. 1.3.1 dello Statuto del Territorio e sono costituite da aria, acqua e suolo, oltre che da vegetazione e fauna così come disciplinate attraverso il sistema dei boschi, il sistema dei corsi d'acqua e degli invasi artificiali, il sistema agricolo e dei prati, il sistema degli arbusteti.
19. Articolo 39 "Categorie di riferimento del paesaggio"
20. Statuto del territorio, Titolo Terzo, Capo II "Disciplina delle componenti fisiche e naturali", articoli da 21 a 26
Art. 22 Integrità fisica del territorio
1. La tutela dell'integrità fisica del territorio è definita dal PS in relazione ai caratteri geomorfologici, idraulici e idrogeologici.
2. Gli obiettivi prestazionali del PS in merito alla tutela dell'integrità fisica del territorio sono:
- a. contenimento degli interventi di trasformazione territoriale nelle aree a pericolosità geologica e idraulica molto elevata, con l'eccezione di quelli di rilevante interesse generale, se e in quanto consentiti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- b. messa in sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti in aree soggette a rischio geologico e idraulico.
3. Le disposizioni relative alle caratteristiche geomorfologiche, idrauliche e idrogeologiche prevalgono, in caso di contrasto, su quelle relative alle trasformazioni e agli usi ammissibili nel territorio comunale.
4. Il PS individua, attraverso le indagini geologico - idrauliche, i gradi di pericolosità geologica e idraulica secondo quanto prescritto dalla relativa normativa regionale, dal PIT21, dal PTCP22, dalle norme e dalle salvaguardie dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, rinviando la predisposizione delle indagini di fattibilità al RU e agli altri atti di governo del territorio.
5. Gli interventi per la tutela dell'integrità fisica del territorio sono concepiti anche in funzione della salvaguardia dell'ambiente naturale e della qualità paesaggistica.
Pertanto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di funzionalità, gli interventi di trasformazione territoriale ricorrono, ogni qual volta ciò risulti possibile, a tecniche di ingegneria naturalistica, anche nel rispetto di quanto disposto dalla Deliberazione CR 20/05/1997, n. 15523, e dalla LR 56/2000, articolo 6, comma 524.
6. Disposizioni relative alle caratteristiche geologiche/geomorfologiche
6.1. Pericolosità geomorfologica molto elevata.
Le trasformazioni fisiche del territorio, che interessino aree ricadenti nella classe di pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4) e per le quali risulti una classe di fattibilità limitata (F4), sono subordinate, in fase di redazione del RU, a specifiche indagini geognostiche e agli altri studi comunque necessari per precisare l'entità dei problemi di stabilità. Esse sono comunque subordinate al rispetto dei seguenti criteri generali:
- a. gli interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture sono consentiti solo a seguito di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione dei terreni;
- b. gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
- c. in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
- d. devono essere preventivamente certificati: l'avvenuta messa in sicurezza, conseguente alla realizzazione e al collaudo delle opere di consolidamento; gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato; la delimitazione delle aree che risultino in condizioni di sicurezza;
- e. relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, purché siano previsti, ove necessario, interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento, nonché l'installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno. Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.
6.2. Pericolosità geologica elevata.
Le trasformazioni fisiche del territorio, che interessino aree ricadenti nella classe di pericolosità geomorfologica elevata (G.3)25 e per le quali risulti una classe di fattibilità condizionata (F3), sono subordinate, in fase di redazione di Piani attuativi (PA) e di Piani complessi di intervento, ovvero, in loro mancanza, in fase di predisposizione dei progetti edilizi, ad approfondimenti di indagine necessari per precisare l'entità dei problemi di stabilità. Esse sono comunque subordinate al rispetto dei seguenti criteri generali:
- a. gli interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture sono subordinati all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità e alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
- b. gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
- c. in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti e attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
- d. devono essere preventivamente certificati: l'avvenuta messa in sicurezza, conseguente alla realizzazione e al collaudo delle opere di consolidamento; gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato; la delimitazione delle aree che risultino in condizioni di sicurezza;
- e. possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area. Della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.
6.3. Relativamente alle aree a pericolosità molto elevata (P.F.4) ed elevata (P.F.3) per processi geomorfologici di versante e da frana, individuate dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno nel "Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - Stralcio Rischio Idrogeologico"26 e perimetrate nella Tavola 3.5 del Quadro conoscitivo di riferimento27, trovano applicazione le specifiche misure di salvaguardia disposte agli artt. 9, 10, 11 e 12 delle relative "Norme di Attuazione ed Allegati".
7. Disposizioni relative al contesto idraulico
7.1. Aree interessate da disposizioni della pianificazione di bacino e provinciale
7.1.2. Relativamente alle aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) ed elevata (P.I.3) individuate dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno28 e perimetrate nella Tavola 3.8 del Quadro conoscitivo di riferimento29, trovano applicazione le specifiche misure di salvaguardia disposte agli artt. 5, 6, 7 e 8 delle relative "Norme di Attuazione ed Allegati".
7.1.3. La classificazione e la perimetrazione delle aree sensibili, individuate nella Tavola 3.7 del Quadro conoscitivo di riferimento30 e articolate tra quelle desunte dalla carta dello Statuto del territorio del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze, possono essere soggette a variazioni a seguito di documentate argomentazioni e di studi idrologico - idraulici che dimostrino l'assenza delle condizioni di rischio per eventi di piena con tempi di ritorno pari a 200 anni (T200), in conformità ai criteri di cui al Capo 5 del Titolo I dello Statuto del territorio del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze.
7.1.4. La disciplina delle aree di cui al precedente punto 7.1.3. deve essere finalizzata al mantenimento e al miglioramento delle condizioni fisiche e ambientali esistenti nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene, mantenendo e migliorando la loro valenza di casse di espansione naturali. L'eventuale ammissibilità di trasformazioni di altra natura deve discendere da valutazioni idrauliche esaurienti ai sensi del vigente Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana e del Capo 5, Titolo I dello Statuto del territorio del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze. All'interno di tali aree, le trasformazioni territoriali che implichino la realizzazione di nuove infrastrutture, di nuova edificazione, nonché il recupero del patrimonio edilizio esistente con incremento di volumetria, sono condizionate all'esecuzione di accurati studi idraulici che accertino l'assenza di rischio per un tempo di ritorno pari a 200 anni (T 200). Qualora tali studi evidenzino l'esistenza di condizioni di rischio idraulico per un tempo di ritorno pari a 200 anni (T 200), dovranno essere codificati i sistemi e gli interventi per la messa in sicurezza idraulica, da realizzare contestualmente alle opere; tali interventi, nel prefissato tempo di ritorno (T200), dovranno garantire la sicurezza idraulica alle nuove opere da realizzare e non dovranno aggravare né trasferire le condizioni di rischio in altre aree. A tale scopo, l'Amministrazione Comunale dovrà comunicare alla Provincia di Firenze l'avvenuta messa in sicurezza delle aree interessate dagli interventi e di quelle contermini, attraverso l'invio di una cartografia tematica, relativa all'intero territorio comunale. Tale cartografia dovrà descrivere le condizioni di pericolosità esistenti così come modificate per effetto degli interventi previsti. Tale cartografia, da redigere in scala 1:10.000, dovrà contenere la perimetrazione delle aree sensibili previste dal PTC della Provincia di Firenze, nonché i perimetri delle aree inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno per 100 e 200 anni (T 100 e T 200).
7.1.5. Relativamente alle aree soggette alla "Norma n. 5" di cui al DPCM n. 226/199931, perimetrate nella Tavola 3.7 del Quadro conoscitivo di riferimento32, trovano applicazione le specifiche misure di salvaguardia disposte dalla suddetta norma, che non precludono le possibilità edificatorie e/o altre forme di trasformazione.
7.2. Reticolo idraulico e ambito di assoluta protezione del corso d'acqua
Il reticolo idraulico, così come cartografato negli Atti di programmazione del Piano di Assetto Idrogeologico del bacino dell'Arno (PAI) e comprendente anche i corsi d'acqua di interesse idraulico individuati nel PIT33, è soggetto alle misure di tutela dei suddetti Piani e, relativamente ai corsi d'acqua individuati dal Quadro conoscitivo del PIT, alle misure di salvaguardia34 per una fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine.
I corsi d'acqua individuati nel PIT 2007 sono:
- - Fiume Arno FI707
- - Fosso di Castiglionchio o di Rosano o di Molinazzo FI293
- - Borro della Felce o Fosso delle Lame o Fosso del Salceto FI77
- - Borro dell'Inferno o Massone FI106
- - Botro di Ricciofani o Fosso di Pagnana FI420
- - Fosso di Torre a Cona FI1847
- - Borro di Troghi o delle Formiche FI209
Nell'ambito di assoluta protezione dei citati corsi d'acqua, individuato nella fascia di 10,00 ml a partire dal ciglio di sponda o dal margine esterno della base dell'argine, non è consentito realizzare nuove edificazioni o manufatti di qualsiasi natura, né trasformazioni morfologiche di aree pubbliche, con l'eccezione delle opere idrauliche, delle opere di attraversamento del corso d'acqua, degli interventi trasversali di captazione e di restituzione delle acque, nonché degli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico.
Tutti i corsi d'acqua del territorio comunale, in quanto pubblici ex art. 1 D.P.R. 238/99 e a prescindere dalla loro inclusione o meno negli elenchi del PIT 2007, restano comunque assoggettati alle tutele idrauliche di cui al R.D. n. 523/1904.
Sono decadute le norme relative agli ambiti idraulici A1, A2 e B contenute nel PS previgente.
7.3. Classi di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata
Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti punti del presente comma 7, le trasformazioni fisiche e funzionali, subordinate a provvedimenti abilitativi anche taciti, che interessino aree ricadenti in classe di pericolosità idraulica molto elevata (I.4) ed elevata (I.3), individuate dalle Tavola n. 3.8 del Quadro conoscitivo di riferimento35, sono prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, dal RU, previa effettuazione di studi idrologico-idraulici idonei alla definizione delle classi di fattibilità nel rispetto dei seguenti criteri generali:
- a. non sono ammessi interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni (T 200);
- b. gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
- c. relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo esistente, la messa in sicurezza rispetto a eventi di piena con tempo di ritorno di 200 anni (T 200) può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- i. dimostrazioni dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni
- ii. dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
- d. possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessarie, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità;
- e. della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia;
- f. fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente alla realizzazione e al collaudo delle opere idrauliche, con relativa delimitazione delle aree messe in sicurezza, non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità;
- g. deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di raggiungimento, anche graduale, delle condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse.
8. Disposizioni relative alle caratteristiche idrogeologiche
8.1. Aree a vulnerabilità elevata
8.1.1. Nelle aree a vulnerabilità elevata, individuate nella Tavola 3.6 del Quadro conoscitivo di riferimento36, non è ammessa la realizzazione di:
- a. depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili;
- b. discariche, se non per materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati;
- c. impianti per lo smaltimento dei reflui;
- d. depositi di carburante.
8.1.2. Nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze liquide, solide o gassose potenzialmente inquinanti (quali: cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, ecc.), devono essere adottate particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica (quali: bacini di contenimento a tenuta stagna, sistemi di evacuazione d'emergenza, materiali o pannelli assorbenti, ecc.).
8.1.3. L'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti, nonché l'allevamento di bestiame e il pascolamento, deve essere specificatamente regolamentato. I fertilizzanti, i pesticidi e i diserbanti devono essere utilizzati nei quantitativi strettamente necessari. La permanenza del bestiame nelle aree a elevata vulnerabilità non deve essere continuativa, bensì, possibilmente, limitata al transito.
8.1.4. Sono comunque vietati:
- a. gli scarichi liberi nel suolo e nel sottosuolo di liquidi o di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza;
- b. il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.
8.2. Aree a vulnerabilità alta
8.2.1. Per le aree a vulnerabilità alta, individuate nella Tavola 3.6 del Quadro conoscitivo di riferimento37 e costituite da depositi alluvionali e/o terrazzati e da detriti di falda, valgono le disposizioni che regolano le aree a vulnerabilità elevata di cui al precedente punto 8.1.
8.2.2. Per le aree a vulnerabilità alta diverse da quelle di cui al precedente comma 1 valgono le disposizioni che regolano le aree a vulnerabilità media di cui al successivo punto 8.3.
8.3. Aree a vulnerabilità media
Nelle aree a vulnerabilità media, individuate nella Tavola 3.6 del Quadro conoscitivo di riferimento38, la realizzazione di strutture potenzialmente inquinanti è subordinato a specifiche indagini geognostiche e idrogeologiche, finalizzate alla specifica valutazione delle condizioni locali e dell'effettivo rischio di inquinamento.
8.4. Aree interessate da disposizioni della pianificazione di bacino
Ai sensi del "Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio Bilancio Idrico"39, Capo I "Acque sotterranee", artt. 9, 10, 11 e 12, il rilascio di autorizzazioni per attingimenti e derivazioni è subordinato alla verifica di compatibilità con il bilancio dell'acquifero stesso, a cura delle autorità competenti in relazione al mantenimento di sufficiente capacità di ricarica.
21. Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (PIT), approvato con Deliberazione CR 24 luglio 2007, n. 72
22. Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze, approvato con Delib CP n. 1 del 10.01.2013
23. Deliberazione Consiglio Regionale 20/05/1997, n. 155: "Direttive concernenti criteri progettuali per l'attuazione degli interventi di competenza regionale (opere pubbliche) in materia di difesa del suolo nel territorio della Toscana". BURT n 25 del 25/06/1997, parte Seconda , SEZIONE II.
24. Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche"
25. Vedi Quadro conoscitivo di riferimento, Analisi - Carta della pericolosità geomorfologica, Tav. 3.5
26. Approvato con DPCM del 06.05.2005, "Approvazione del piano di bacino del Fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico", aggiornato al Decreto C.I. n. 26/2009 (decreto non ancora uscito)
27. Quadro conoscitivo di riferimento, Analisi - Carta della pericolosità geomorfologica, Tav. 3.5
28. "Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)" approvato con D.P.C.M. del 06.05.2005 aggiornato al Decreto C.I. n. 26/2009
29. Quadro conoscitivo di riferimento, Analisi - Carta della pericolosità Idraulica, Tav. 3.8
30. Quadro conoscitivo di riferimento, Analisi - Carta dei vincoli sovra comunali, Tav. 3.7
31. D.P.C.M. n. 226/1999, "Approvazione del Piano Stralcio relativo alla Riduzione del Rischio Idraulico del Bacino del Fiume Arno"
32. Quadro conoscitivo di riferimento, Analisi - Carta dei Vincoli Sovra comunali, Tav. 3.7
33. Approvato con Del. C. R. n. 72/2007
34. In applicazione dell'articolo 36, commi 3, 4 e 5 della Disciplina di piano" del PIT
35. Quadro conoscitivo di riferimento, Analisi - Carta della Pericolosità Idraulica, Tav. 3.8
36. Quadro conoscitivo di riferimento, Analisi - Vulnerabilità degli acquiferi con indicazione dei pozzi, Tav. 3.6
37. Quadro conoscitivo di riferimento, Analisi - Vulnerabilità degli acquiferi con indicazione dei pozzi, Tav. 3.6
38. Quadro conoscitivo di riferimento, Analisi - Vulnerabilità degli acquiferi con indicazione dei pozzi, Tav. 3.6
39. Prorogato con Decreto del Segretario Generale Autorità di Bacino del Fiume Arno n. 72 del 27.12.2011
Art. 23 Aria
1. La qualità dell'aria è valutata in relazione all'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, luminoso, generato principalmente dalle emissioni domestiche, dal sistema produttivo, dalle principali infrastrutture di trasporto, dagli elettrodotti, dagli impianti di teletrasmissione e dalle stazioni radio base della telefonia mobile.
2. Gli obiettivi prestazionali del PS in merito alla qualità dell'aria sono:
- a. contenimento dell'inquinamento atmosferico entro i limiti della normativa regionale e nazionale, da perseguire anche attraverso il Piano comunale del traffico;
- b. contenimento dell'inquinamento acustico entro le soglie di attenzione definite dalla normativa regionale e nazionale vigente, da perseguire anche attraverso il Piano comunale di classificazione acustica e il Piano di risanamento acustico, che dovrà individuare gli interventi e le attività sottoposte alla preventiva valutazione di impatto acustico;
- c. contenimento dell'inquinamento elettromagnetico nei limiti previsti dalla normativa nazionale e dalla LR 49/201140, da perseguire anche attraverso il Piano comunale per le stazioni radio base della telefonia mobile;
- d. contenimento dell'inquinamento luminoso nei limiti previsti dalla LR 39/2005 40, da perseguire anche attraverso il Piano comunale per l'illuminazione pubblica;
3. Il contenimento dei carichi inquinanti, ad evitare che siano superati i limiti di legge, è perseguito attraverso la creazione di una apposita rete di centraline. Il monitoraggio prevede controlli effettuati in corrispondenza dei luoghi più sensibili nei momenti di maggiore carico.
4. I nuovi insediamenti, o la ristrutturazione urbanistica di insediamenti esistenti, riguardanti oltre 1.000 mq di SUL, nonché le nuove infrastrutture di collegamento sovra comunale, comprese le relative varianti, sono realizzabili previa verifica della compatibilità ambientale in relazione alle immissioni in atmosfera e alla produzione di rumore. In particolare, la realizzazione di nuove infrastrutture di collegamento sovra comunale è subordinata alla preventiva valutazione di impatto acustico, che, se necessario, dovrà prevedere la realizzazione di adeguate modellazioni del suolo e/o l'apposizione di idonee barriere vegetali ad alta densità di impianto, capaci di assicurare agli insediamenti limitrofi, compresi quelli di progetto, un comfort acustico coerente con la classificazione acustica del territorio comunale.
5. L'installazione di nuovi impianti di teletrasmissione o di stazioni radio base per la telefonia mobile, nonché il potenziamento e la riorganizzazione di quelli esistenti, è condizionata alla preventiva verifica di compatibilità dei campi elettromagnetici generati con i limiti di legge.
6. I nuovi insediamenti e i nuovi impianti nel territorio rurale, ancorché derivanti dal recupero e dal riutilizzo di volumetrie e/o di impianti esistenti, dovranno prevedere sistemi di illuminazione che facciano ricorso a corpi illuminanti bassi e schermati, capaci di dirigere a terra i fasci di luce in modo da evitare l'inquinamento luminoso dell'aria.
7. Il Regolamento urbanistico provvede a disciplinare le distanze dagli elettrodotti principali, in particolare nell'area produttiva di Molinuzzo, nei centri abitati di San Donato, Troghi e Cellai, in corrispondenza di Piazzettina, C.Trebbio, C.Vecchia e Torri.
8. Previo apposito piano di settore, finalizzato ad abbattere l'inquinamento elettromagnetico, sono definiti i criteri ubicativi degli impianti di teletrasmissione e delle stazioni radio base per la telefonia mobile. Tali criteri considerano prioritariamente, accanto alla salute umana, le compatibilità paesaggistiche, anche in relazione a quanto disposto dalla Parte Seconda, Titolo III, delle presenti norme.
40. Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione"
41. Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia", Capo VI "Disposizioni per la tutela dall'inquinamento luminoso" e smi
Art. 24 Acqua
1. La qualità delle acque è valutata, anche con riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente42, in relazione al contenimento dei carichi inquinanti, alla tutela degli acquiferi, ai prelievi in falda, alla rinnovabilità e alla funzionalità ecologica della risorsa idrica, alla funzionalità ecologica del reticolo idrografico.
2. Gli obiettivi prestazionali del PS in merito alla qualità delle acque sono:
- a. carichi inquinanti: progressiva eliminazione dei carichi inquinanti derivanti dal sistema insediativo e dalle attività produttive;
- b. acquiferi: tutela degli acquiferi da qualsiasi forma di inquinamento;
- c. prelievi: disciplina dei prelievi per usi privati, atta a garantire la rinnovabilità della risorsa;
- d. reticolo idrografico: salvaguardia attiva del reticolo idrografico.
3. Le attività presenti o previste nel territorio comunale, nonché gli interventi di trasformazione territoriale, non devono generare infiltrazioni di sostanze inquinanti nelle falde acquifere.
4. La realizzazione di nuovi interventi edilizi, così come la realizzazione di nuovi complessi produttivi anche legati all'agricoltura o alla forestazione, è subordinata alla esistenza o alla previsione di idonei impianti di smaltimento delle acque reflue e alla dimostrazione di non produrre inquinamento nel suolo e nel sottosuolo.
5. Le trasformazioni territoriali sono attuate in modo da consentire, direttamente o attraverso sistemi di raccolta e di rilascio, l'infiltrazione nel terreno delle acque di pioggia.
6. I prelievi delle acque di falda tramite pozzi ad uso privato sono subordinati alla compatibilità con il naturale rinnovamento della risorsa idrica.
7. Le sorgenti individuate dalle Tavole 3.6 del Quadro conoscitivo di riferimento43, sono utilizzabili esclusivamente per usi potabili.
8. Ai fini della tutela delle risorse idriche potabili, gli attuali punti di approvvigionamento degli acquedotti pubblici sono protetti con sistemi di monitoraggio, in grado di verificare i parametri qualitativi delle acque e di consentire con sufficiente tempo di sicurezza la segnalazione di eventuali situazioni di degrado qualitativo.
9. Intorno alle opere di presa per acque ad uso potabile, sono individuate aree di salvaguardia per la protezione e la conservazione delle risorse idriche di interesse strategico. Il R.U. dovrà individuare e disciplinare specificatamente tali zone, disponendo in particolare che:
- a. nella "zona di tutela assoluta", corrispondente all'area circostante la captazione con raggio di 10,00 ml., dovrà essere vietata qualsiasi attività antropica di superficie; tale zona dovrà essere recintata ed adibita esclusivamente a opera di presa e a infrastrutture di servizio.
- b. nella "zona di rispetto", corrispondente all'area circostante la captazione con raggio di 200,00 m.l., il R.U. dovrà assicurare l'applicazione delle disposizioni del D.P.R. n° 236/88, preservando le aree dal degrado attraverso una disciplina delle destinazioni d'uso che non comporti danno per le risorse idriche.
10. Le politiche relative alle acque per i consumi umani perseguono prioritariamente il duplice obiettivo di contenere i consumi idrici in funzione dell'uso potabile e di razionalizzare la rete di distribuzione. In particolare si dovrà:
- risanare la rete acquedottistica esistente in modo da contenere le perdite di trasporto entro il limite del 20%;
- razionalizzare il consumo di acqua potabile, facendo ricorso a fonti di approvvigionamento differenziate in funzione dell'uso finale delle acque;
- riservare prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano.
11. La richiesta di trasformazioni fisiche o funzionali, che comportino utenze con consumi idrici superiori a 10.000 lt./giorno, sono considerate ammissibili solo se corredate da modalità di razionalizzazione dei consumi finalizzate al risparmio di acqua potabile (realizzazione di reti idriche duali, reimpiego delle acque reflue, raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche, apparecchiature per il risparmio idrico).
12. Tutti i corsi d'acqua che compongono il reticolo idrografico costituiscono una rete drenante naturale cui affluiscono le acque superficiali. Essi costituiscono, altresì, elementi generatori della conformazione paesaggistica profonda del territorio. Sono pertanto tutelati ai fini paesaggistici, oltre che idraulici44.
13. Sono vietati gli interventi che comportino la deviazione dei corsi d'acqua dal loro letto naturale o che ne prevedano la copertura e/o l'interramento. L'attraversamento da parte di infrastrutture di trasporto è consentito per i tratti minimi indispensabili; in tali casi, a seguito di studi idraulici e morfologici estesi all'intero bacino o sottobacino interessato, dovrà comunque essere assicurata una sezione idraulica adeguata ad assorbire i flussi di piena.
14. La fasce di vegetazione ripariale non potranno essere rimosse, se non per l'ordinaria manutenzione delle sponde, e dovranno essere potenziate quali corridoi ecologici trasversali, capaci di collegare gli ecosistemi boscati della collina con quelli delle valli.
Lungo i corsi d'acqua è consentita l'eliminazione della vegetazione aliena (robinia, ailanto, ecc.) e la sua sostituzione con specie igrofile autoctone.
15. Il miglioramento della qualità biologica delle acque superficiali viene perseguito attraverso:
- a. una maggiore efficienza della rete fognaria, con il completamento della rete e il progressivo aumento della sua impermeabilità;
- b. l'allacciamento di tutte le zone urbanizzate ai sistemi di depurazione;
- c. subordinando la realizzazione dei nuovi insediamenti all'esistenza e alla capacità degli impianti di depurazione;
- d. la previsione di un sistema di fognature separate nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle esistenti, a meno di comprovate ragioni tecniche, economiche e ambientali contrarie.
42. D.Lgs 152/2006, LR 20/2006, DPGR 46R/2008
43. Quadro conoscitivo di riferimento, Analisi - Tavola 3.6, "Vulnerabilità degli acquiferi con indicazione dei pozzi"
44. Vedi articolo 22, "Integrità fisica del territorio"
Art. 25 Suolo
1. La qualità del suolo è valutata in relazione ai caratteri geomorfologici, alla permeabilità, al contenimento del suo consumo.
2. Per caratteri geomorfologici si intendono le forme della struttura fisica del territorio comunale, determinata principalmente dalla dorsale occidentale, dal sistema dei crinali che scende verso i fondovalle, dalle aree di fondovalle. Comprendono le componenti secondarie della struttura fisica (quali dossi, groppe collinari, contrafforti, selle, ecc.), nonché le pendenze e le esposizioni dei versanti. Concorrono alla determinazione della configurazione paesaggistica profonda del territorio.
3. Per permeabilità del suolo si intende la capacità del terreno di assorbire le acque di pioggia.
4. Per consumo di suolo si intende l'occupazione quantitativa di terreni agricoli o naturali prodotta dagli insediamenti, destinati a qualsivoglia uso, dal cambio di destinazione d'uso di costruzioni agricole e dalle infrastrutture.
5. Gli obiettivi prestazionali del PS in merito alla qualità del suolo sono:
- a. caratteri geomorfologici: rispetto della struttura geomorfologica del territorio comunale, con particolare riferimento ai Sistemi territoriali 2 e 4, nei quali è vietata l'apertura di cave a cielo aperto. È comunque consentita l'apertura di gallerie infrastrutturali;
- b. permeabilità: garanzia di dotazioni minime di suolo permeabile, che nei tessuti insediativi dovrà essere pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria dei lotti edificati;
- c. consumo di suolo: contenere il consumo di suolo e legarlo comunque al perseguimento di obiettivi di rilevanza sociale.
6. La struttura geomorfologica del territorio non è trasformabile, se non per la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico. Sono comunque consentiti, con le limitazioni di cui al punto 5.a del presente articolo relativamente alle cave a cielo aperto, interventi di modellamento dei versanti per scopi produttivi, insediativi o infrastrutturali, se e in quanto compatibili con la tutela dell'integrità fisica del territorio.
7. Le nuove trasformazioni territoriali dovranno garantire la massima permeabilità delle superfici interessate, contenere i fenomeni di ruscellamento superficiale che provocano erosione di suolo ed evitare modifiche capaci di alterare l'equilibrio statico dei versanti.
8. Le aree permeabili, siano esse a scopi naturali, produttivi o ornamentali, saranno preferenzialmente dotate di un equipaggiamento vegetale atto a favorire il trattenimento delle acque di pioggia e a evitare l'erosione del suolo. Gli spazi aperti che svolgono importanti funzioni ecologiche ai fini della biodiversità (prati, prati pascolo, ecc.) dovranno essere preservati dalle coperture boschive.
9. Negli spazi aperti pubblici o privati (compresi i parcheggi e i piazzali) si dovranno prevedere modalità costruttive atte a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque meteoriche, evitando il loro convogliamento immediato nel sistema fognario o nei corsi d'acqua. In presenza di acquiferi vulnerabili per permeabilità dei terreni, si potrà fare ricorso a tecniche capaci di garantire la raccolta temporanea delle acque in appositi bacini impermeabilizzati e la loro successiva cessione alla rete fognaria o ai corsi d'acqua superficiali.
10. I piani attuativi e i Programmi aziendali provvedono a:
- a. sottoporre, se del caso, a rimboschimento con specie autoctone le aree incolte instabili con pendenze accentuate;
- b. ripristinare o realizzare sistemazioni idraulico-agrarie nei terreni in declivio, onde ridurre l'erosione dei versanti e fissare le particelle erose in altri suoli dello stesso versante;
11. Con l'eccezione del centro abitato di Rignano, nuovi impegni di suolo ai fini insediativi sono consentiti ai fini della riorganizzazione qualitative e funzionale degli assetti insediativi esistenti, per il perseguimento di obiettivi di sviluppo economico, produttivo e sociale che producano benessere per la popolazione locale e promozione del territorio comunale e a seguito dell'accertata impossibilità di recuperare e riutilizzare per gli stessi fini gli insediamenti e le infrastrutture esistenti.
12. I nuovi impegni di suolo, prodotti dai nuovi insediamenti, sono comunque possibili solo allorché sia stato verificato il soddisfacimento delle seguenti condizioni:
- a. approvvigionamento idrico;
- b. depurazione delle acque reflue;
- c. tutela dell'integrità fisica del territorio;
- d. raccolta differenziata dei rifiuti solidi;
- e. disponibilità di energia, con ricorso alle energie rinnovabili nella misura definita dal RU;
- f. accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale e sistema della sosta.
Art. 26 Risorse naturali
1. Ai sensi della presente disciplina le risorse naturali sono organizzate nei seguenti "sistemi": sistema dei boschi, sistema dei corsi d'acqua e degli invasi artificiali, sistema agricolo e dei prati, sistema degli arbusteti.
I punti 6 e 7 del presente articolo dettano specifiche disposizioni per gli ambiti di particolare valore naturalistico e per le reti ecologiche, che garantiscono funzionalità ai suddetti sistemi naturali.
2. Sistema dei boschi
2.1. Il sistema dei boschi comunali, individuati nella Tavola 1.3.1 dello Statuto del territorio ai sensi della LR 39/200045, così come specificata dal DPGR 48R/200346, è costituito da boschi a dominanza di latifoglie, da rimboschimenti di conifere, da boschi misti di latifoglie e conifere, da robinieti e dagli arbusteti densi che rientrano nella definizione di bosco di cui all'art.3 della Legge forestale regionale.
2.2. I boschi devono essere conservati quali componenti essenziali del patrimonio ambientale, della funzionalità ecologica e della qualità paesaggistica del territorio comunale: ogni intervento che li riguardi deve avvenire nel rispetto del DPGR 48R/200347.
2.3. La trasformazione dei boschi di latifoglie, intesa come eliminazione della superficie forestale per utilizzare il terreno ad altri fini, è attuabile soltanto per motivi eccezionali ed è condizionata al rimboschimento compensativo di terreni nudi con una superficie almeno uguale a quella forestale trasformata secondo le specifiche modalità definite dal RU.
2.4. È consentita la rimozione di alberi e arbusti di colonizzazione secondaria, non rispondenti alla definizione di bosco, per il recupero agricolo di terreni interessati da abbandono colturale, previa realizzazione, se non già esistenti, di adeguate sistemazioni dei terreni atte ad assicurare il drenaggio superficiale e la conservazione del suolo.
2.5. La recinzione dei boschi, o di parte di essi, può essere autorizzata a fronte di documentate esigenze legate ad attività zootecniche o venatorie su ampie superfici, previa realizzazione di idonei percorsi di attraversamento o di circonvallazione delle parti recintate.
2.6. Negli interventi di riforestazione si utilizzano specie vegetali autoctone, così come da elenco allegato (Allegato 1), evitando, in particolare, l'utilizzo di robinia (Robinia pseudacacia), di ailanto (Ailanthus altissima) e di prugnolo tardivo (Prunus serotina).
2.7. È promosso il riformarsi della vegetazione spontanea, segnatamente di quella ripariale, sulle sponde degli alvei fluviali o nelle aree golenali. L'abbattimento e/o l'espianto dei boschi ripariali e in genere della vegetazione ripariale o igrofila non rispondente alla definizione di bosco, ovunque presente nel territorio rurale e, segnatamente, nelle aree contigue ai corsi d'acqua, è soggetta ad apposita autorizzazione, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie48.
2.8. Nei rimboschimenti dei Sistemi territoriali 1, 2, 3 e 4 è promossa la graduale sostituzione delle conifere con latifoglie autoctone.
2.9. Sono ammessi interventi di riqualificazione e riordino della vegetazione di corredo al reticolo idrografico minore e alla maglia agricola, mediante gestione della vegetazione esistente e nuove piantagioni con vegetazione arborea e arbustiva autoctona, così come da elenco allegato (Allegato 1).
2.10. In tutto il territorio comunale, e in particolare nei boschi cedui a dominanza di cerro e di castagno, è promosso l'avviamento all'alto fusto.
2.11. Nei boschi si attuano gli interventi previsti dal DPGR 48R/200349 per favorire l'esercizio delle attività selvicolturali e la fruizione dei boschi ai fini escursionistici e del tempo libero.
2.12. Ai sensi della LR 39/2000 e del DPGR 48R/200350, l'Amministrazione Comunale promuove, presso la Provincia di Firenze, l'individuazione dei boschi in situazione speciale, con particolare riferimento ai boschi ripariali del fiume Arno, dei fossi di Troghi/Formiche/Salceto, nonché ai boschi esistenti nel sistema territoriale 5, come individuato dall'articolo 13 delle presenti norme.
3. Sistema dei corsi d'acqua e degli invasi artificiali.
3.1. Ai fini delle disposizioni di cui ai successivi punti del presente comma si intendono per:
- a. corsi d'acqua: tutti i fiumi, i torrenti e i borri, di ogni ordine e grado, limitatamente all'ambiente acquatico o igrofilo dell'alveo di piena. Il territorio comunale è interessato da numerosi corsi d'acqua a regime torrentizio, affluenti in sinistra idrografica del Fiume Arno, che costituisce l'asta drenante di ordine gerarchico superiore;
- b. invasi artificiali: raccolte d'acqua di varia dimensione ottenute su suolo naturale per sbarramento artificiale di corsi d'acqua o per scavo o per innalzamento di argini. Nel territorio comunale sono presenti nove bacini artificiali, il maggiore dei quali, per estensione, è l'invaso di Marciana.
3.2. Negli alvei fluviali e nelle aree golenali sono vietate le escavazioni e le estrazioni di materiali litoidi. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale, e ciò unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica, nonché conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolazione plano-altimetrica degli alvei, la escavazione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate.
3.3. Negli alvei fluviali è vietato lo scarico di rifiuti e di inerti. È altresì vietata l'immissione di fauna, in particolar modo di pesci, di anfibi e di rettili, fatti salvi interventi di rinaturalizzazione effettuati in accordo con la Provincia di Firenze, anche a seguito di specifico parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3.4. L'Amministrazione Comunale provvede a istituire il catasto degli scarichi di reflui fuori fognatura.
3.5. La presenza diffusa di pozze, di raccolte stagionali d'acqua e di piccoli invasi ad uso irriguo, che favorisce il collegamento ecologico di aree separate e distanti, svolgendo funzione di habitat riproduttivo e di sviluppo per alcune specie di anfibi e di invertebrati, nonché luogo di abbeverata per mammiferi, è sostenuta nel territorio rurale anche attraverso specifiche disposizioni dettate dal RU in relazione ai Piani attuativi e ai Programmi aziendali.
4. Sistema agricolo e dei prati
4.1. Per sistema agricolo e dei prati si intende un ecosistema costituito da colture agrarie erbacee e arboree (seminativi, oliveti, vigneti, frutteti, orti, serre, ecc.), comprese le formazioni lineari arbustive e arboree di delimitazione dei campi e dei nuclei rurali isolati, nonché da ambienti più naturali quali gli incolti e i prati da sfalcio. Il suddetto sistema svolge un importante ruolo ecologico principalmente per la funzione di "cuscinetto" rispetto alle pressioni antropiche delle aree di fondovalle, oltre che per la diversità delle specie animali ad esso legate e per gli scambi ecologici con i sistemi limitrofi; il valore naturalistico è accresciuto dalla presenza di siepi e di altri elementi vegetali lineari.
4.2. Nel sistema agricolo e dei prati dei Sistemi territoriali 2 e 4 sono da conservare le sistemazioni agrarie tradizionali, quali terrazzamenti e ciglionamenti, le colture arboree connotanti il paesaggio, quali gli oliveti e i vigneti con schemi di impianto tradizionale.
4.3. Il RU individua le modalità per favorire la conservazione e l'incremento delle superfici prative e seminaturali, onde garantire una maggiore biodiversità e una conseguente maggiore efficienza ecologica del sistema.
4.4. Il RU individua altresì modalità per favorire il mantenimento e il potenziamento delle formazioni lineari arbustive e arboree lungo i confini proprietari, lungo i percorsi e a separazione dei campi a diversa coltura, anche attraverso l'impianto di alberi e arbusti autoctoni, come da elenco allegato (Allegato 1).
4.5. Nel sistema agricolo il RU promuove la creazione di fasce non coltivate al margine dei campi e lungo le rive dei corsi d'acqua, onde favorire la naturalità e la continuità ecologica dell'agrosistema e proteggere le acque, superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole51.
4.6. Gli interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione dei complessi rurali sono realizzati con accorgimenti tecnici che favoriscano la salvaguardia o l'incremento delle popolazioni di chirotteri (pipistrelli), di rapaci diurni e di rapaci notturni e di irundinidi (rondini, balestrucci), in osservanza delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia.
4.7. Ai sensi del DPGR 48R/200352, l'Amministrazione Comunale promuove, presso la Provincia di Firenze, l'individuazione di alberi di alto fusto isolati di cui vietare il taglio, con particolare riferimento alle piante isolate presenti nei Sistemi territoriali 2, 4 e 5.
5. Sistema degli arbusteti
5.1. Per arbusteti si intendono le superfici individuate dalla Tavola n. 1.3.1 dello Statuto del territorio e che non rientrano nella categoria di bosco di cui all'art.3 della Legge forestale regionale citata. Il sistema degli arbusteti è un ecosistema che comprende gli stadi iniziali della successione ecologica che dalle formazioni erbacee porta alle formazioni boscate di latifoglie d'alto fusto, miste e disetanee. È costituito da due differenti tipologie di formazioni arbustive di ricolonizzazione di ex coltivi: gli arbusteti a dominanza di ginestra odorosa, prugnolo, rovi sp. pl., ecc., e dagli arbusteti a ginestrone ed eriche del crinale di Poggio Firenze-Poggio Casalmonte.
5.2. Nei sistemi territoriali 3 e 4 è favorito il mantenimento delle superfici arbustive, per il valore paesaggistico e identitario che tali formazioni rivestono. Il RU individua le modalità atte allo scopo, al fine di permettere una maggiore biodiversità e una conseguente maggior efficienza ecologica del sistema; individua altresì le condizioni che regolano, al di fuori degli ambiti di particolare valore naturalistico di cui al successivo comma, la trasformazione delle superfici arbustive in coerenza con quanto previsto dalla LR 39/2000 e dal DPGR 48R/200353.
6. Ambiti di particolare valore naturalistico
6.1. Castiglionchio - Miransù.
Costituisce un ambito territoriale di particolare valore naturalistico e paesaggistico. Al suo interno è da incentivare una gestione agro-forestale adeguata alle necessità di conservazione delle emergenze naturalistiche presenti, con particolare riferimento alla continuità dei complessi forestali e ai collegamenti ecologici con i prati arbustati e con i boschi ricadenti nel territorio comunale di Bagno a Ripoli, e finalizzata alla loro valorizzazione per una fruizione sostenibile.
6.2. Poggio Firenze - Casalmonte.
Al suo interno è da incentivare una gestione forestale adeguata alle necessità di conservazione delle emergenze naturalistiche presenti, con particolare riferimento agli arbusteti a erica e ginestrone, ai castagneti, alle cerrete acidofile e alle formazioni ripariali a ontano nero (alneti), e finalizzata alla loro valorizzazione per una fruizione sostenibile.
6.3. Fiume Arno.
Al suo interno è da incentivare una gestione ittica e ambientale più adeguata alle necessità di conservazione delle emergenze naturalistiche presenti e finalizzata alla valorizzazione di tali emergenze per una fruizione sostenibile, in coerenza con quanto dettato dalla LR n°07/200554
7. Reti ecologiche
7.1. Per rete ecologica si intende un insieme di unità ecosistemiche di alto valore naturalistico, interconnesse da un sistema di collegamenti ecologici; essa comprende anche ecosistemi isolati, funzionali alla dispersione delle specie, e aree cuscinetto, con funzione di mitigazione dell'effetto della matrice.
Nel territorio comunale il sistema comprende le unità funzionali della rete dei boschi, delle aree aperte, dei corsi d'acqua, degli arbusteti, così come individuate dalle tavole 1.2.1 e 1.3.1 dello Statuto del territorio.
7.2. In tutto il territorio la riduzione dell'estensione delle unità funzionali delle reti ecologiche è condizionata alla destinazione compensativa di superfici boscate, arbustive, prative, incolte o semi-naturali di superficie e funzione ecologica uguale a quella trasformata.
7.3. In accordo con il progetto provinciale di Reti Ecologiche e sulla base delle indicazioni normative regionali, il RU, nel disciplinare le trasformazioni relative ai sistemi di trasporto, alle nuove edificazioni e in particolare nel dettare le direttive per i Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, o strumenti equipollenti comunque denominati, individua ulteriori misure (priorità, modalità di intervento, ecc.) atte alla salvaguardia, alla riqualificazione e alla creazione di elementi delle reti ecologiche dei boschi, delle aree aperte, dei corsi d'acqua e degli arbusteti.
45 Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della toscana", articolo 3 "Definizioni": "... costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete ... Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti ...."
46 Decreto Presidente Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48R "Regolamento forestale della Toscana", articolo 2 "Aree boscate"
47 Decreto Presidente Giunta regionale 8 agosto 2003, già citato
48 Decreto Presidente Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48R "Regolamento forestale della Toscana" (articolo 56)
49 Decreto Presidente Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48R "Regolamento forestale della Toscana"
50 Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della toscana" (articolo 52) e Decreto Presidente Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48R "Regolamento forestale della Toscana" (articolo 51)
51 Decreto Ministeriale 22 dicembre 2011, standard 5.2
52 Decreto Presidente Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48R "Regolamento forestale della Toscana" (articolo 56)
53 Legge regionale 21 marzo 2000, n.39, e Decreto Presidente Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48R, già citati
54 Legge Regionale 03 gennaio 2005, n°07, "Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne". In particolare art.2, comma 5, "I comuni adottano provvedimenti al fine di consentire a tutti i cittadini l'accesso ai corpi idrici idonei alla pesca e la fruizione delle sponde, anche tenendo conto delle servitù esistenti"
Capo III Disciplina delle componenti antropiche e storico-culturali
Art. 27 Definizione
1. Il PS riconosce, quali risorse patrimoniali, le componenti antropiche e storico-culturali che costituiscono testimonianza documentale delle forme di organizzazione storica del territorio, nonché rappresentazione esemplare delle modalità virtuose di utilizzarne le componenti fisiche e naturali.
2. Dette componenti, per presenza diffusa, rilevanza qualitativa e percezione sociale, sono risorse ad alto contenuto identitario e costituiscono le matrici culturali degli assetti paesaggistici locali, concorrendo alla definizione della "conformazione paesaggistica consolidata del territorio", così come definita dall'articolo 39 delle presenti norme55.
In quanto tali sono oggetto di diverse modalità di conservazione, secondo una disciplina articolata così come definita ai successivi articoli del presente Capo III56.
3. Sono individuate dalla Tavola n. 1.3.2. dello Statuto del Territorio e sono costituite dai siti archeologici, dal sistema insediativo di formazione storica (edifici matrice dell'identità storico-culturale, edifici di interesse architettonico e/o storico-culturale, insediamenti accentrati di impianto storico, giardini di formazione storica, componenti minori dell'identità storico-culturale, viabilità di impianto storico), dal sistema agricolo a prevalente caratterizzazione storico-culturale (sistemazioni idraulico-agrarie terrazzate, soprassuoli a maggiore permanenza di componenti colturali tradizionali).
55 Articolo 39 "Categorie di riferimento del paesaggio"
56 Statuto del territorio, Titolo Terzo, Capo III "Disciplina delle componenti antropiche e storico - culturali", articoli da 28 a 36
Art. 28 Siti archeologici
1. Sono i siti, puntuali o areali, dove sono stati rinvenuti reperti archeologici e che hanno dato luogo, in alcuni casi, ai relativi scavi.
2. Costituiscono componenti fondative della storia locale, quali testimonianza concreta della presenza umana in epoca antica e delle modalità di uso del territorio. Costituiscono altresì luoghi di studio e di ricerca, dove è possibile operare sondaggi e scavi temporanei o permanenti a opera di personale specializzato e scientificamente accreditato.
3. Gli scavi che hanno dato luogo al ritrovamento di reperti mantenuti in situ sono meritevoli di conservazione integrale e possono essere oggetto di programmi didattici e di valorizzazione culturale, anche estesi alle aree limitrofe.
4. Gli areali che hanno dato luogo a ritrovamenti episodici sono meritevoli di attento monitoraggio. Il R.U. provvede, attraverso un preventivo accordo con la competente Soprintendenza, a definirne i perimetri e a dettare per essi una apposita disciplina.
Art. 29 Edifici matrice dell'identità storico-culturale
1. Sono gli edifici, elencati nella Tabella 1 del presente articolo, che hanno costituito i capisaldi del sistema insediativo di impianto storico e che hanno concorso alla organizzazione storica del territorio. Rappresentano i principali riferimenti simbolici e visuali del sistema insediativo, oltre che valori assoluti del patrimonio territoriale e paesaggistico.
2. L'emissione di nuovi provvedimenti di tutela, ai sensi del D Lgs 42/200457, comporta l'integrazione della suddetta Tabella 1 con l'inserimento dei dati relativi agli edifici interessati senza che ciò costituisca variante al PS.
3. Gli edifici matrice sono meritevoli di conservazione, così come specificato al successivo punto 4 del presente articolo. Le relative forme di utilizzazione sono subordinate al rispetto dei caratteri tipologici, architettonici e formali storicizzati. Al loro intorno il PS, anche in recepimento delle disposizioni del PTC della Provincia di Firenze, individua aree di protezione paesistica e storico-monumentale58.
4. Su detti edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo devono essere accompagnati da una analisi storico-critica che, ricostruendo la processualità tipologica, ne documenti la coerenza con i caratteri storicizzati dell'edificio e della relativa area di pertinenza edilizia. All'interno della suddetta area devono essere valorizzati gli spazi aperti interclusi, il verde ornamentale di impianto storico, gli arredi stabili (pavimentazioni, muri, cancellate, fontane, ecc.), le componenti minori dell'identità storico-culturale (tabernacoli, croci votive, icone, cippi, ecc.), le componenti strutturali del paesaggio tradizionale (terrazzamenti, ciglionamenti, acquidocci, ecc.), le cui modifiche potranno comunque essere consentite previo parere favorevole della competente Soprintendenza ovvero, in presenza di edifici non vincolati, della competente commissione consultiva comunale.
N° | Denominazione | Località | Eventuale decreto di vincolo | N° archivio Soprintendenza | Data decreto di vincolo | Identificazione catastale | N° repertorio PTCP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
foglio | particelle | |||||||
1 | PIEVE DI SAN LORENZO A MIRANSU' | CASTIGLIONCHIO | 8 | A, 18 | 37_388 37_389 | |||
2 | MONASTERO DELLA SS ANNUNZIATA DI ROSANO | ROSANO | 1089/1939 | FI 0294 | 13/04/1996 | 1 | A, 32, 33, 35, 122 | 37_430 |
3 | CHIESA DI SAN PRUGNANO | ROSANO | 1 | B, 116 | 37_355 | |||
4 | VILLA DI CASTIGLIONCHIO | CASTIGLIONCHIO | 1089/1939 | FI0694 | 11/07/1998 | 8 | C, 43, 44, 46 | 37_429 |
5 | VOLOGNANO | VOLOGNANO | 11 | A, 19, 20, 24 | 37_308 37_309 37_310 | |||
6 | FATTORIA DI MITIGLIANO | MORIANO | 14 | 40, 42 | 37_218 37_219 | |||
7 | VILLA DI MORIANO | MORIANO | 23 | 16 | 37_224 | |||
8 | SAN BARTOLOMEO A MORIANO (EX CHIESA) | MORIANO | 23 | 12 | 37_223 | |||
9 | CHIESA DI SANTO STEFANO ALLE CORTI | LE CORTI | 1089/1939 | FI 6024 | 19/03/1983 | 22 | A, 80 | 37_440 |
10 | CHIESA DI SANTA MARIA A UGHI (BADIUZZA) | LE CORTI | 1089/1939 | FI 2052 | 27/11/1990 | 30 | A, 42 | 37_249 37_250 |
11 | VILLA DI TORRE A CONA | SAN DONATO IN COLLINA | 1089/1939 | FI 0028 | 29/08/1942 | 29 | 20, 21, 22 | 37_432 37_259 |
12 | CHIESA DI SAN DONATO IN COLLINA | SAN DONATO IN COLLINA | 36 | A, 7 | 37_175 37_176 37_177 | |||
13 | VILLA FONTE PETRINI | TROGHI | 1089/1939 | FI 0539 | 17/03/1986 | 38 32 | 131, 132, 133 56 | 37_441 |
14 | VILLA LA CHIOCCIOLA | CELLAI | 38 | 96, 97 | 37_204 37_205 | |||
15 | CHIESA DI SANTA LUCIA A BISTICCI | BISTICCI | 364/1909 | FI 0578 | 29/05/1913 | 49 | A, B, 61 | 37_300 37_438 |
16 | CHIESA DI SANTO STEFANO A TORRI | TORRI | 18 | A, 4, 318 | 37_42 37_43 37_44 | |||
17 | VILLA PETRIOLO | TORRI | 1089/1939 | FI 0672 | 15/05/1998 | 17 | A, 101 | 37_71 |
18 | CHIESA DI SAN PIERO IN PERTICAIA | BOMBONE | 1089/1939 | FI 6189 | 10/03/1986 | 33 | 49 | 37_88 37_89 |
19 | ANTICA | ANTICA | 33 | 88, 89, 90, 92 | 37_105 37_106 37_107 | |||
20 | PIEVE DI SAN LEOLINO | RIGNANO | 1089/1939 | FI 6161 | 27/08/1985 | 28 | B | 37_22 37_23 |
21 | TORRE ALL'ISOLA | RIGNANO | 1089/1939 | FI 0540 | 13/12/1985 | 41 | 92 | 37_139 37_435 |
22 | CHIESA DI SAN CRISTOFORO IN PERTICAIA | SAN MARTINO | 39 | B, X1, 24, 25, 26 | 37_109 37_110 | |||
23 | VILLA FRASSINE | SAN MARTINO | 39 | 55 | 37_129 | |||
24 | VILLA IL POGGIO | SAN MARTINO | 47 | 14 | 37_137 | |||
25 | VILLA DI POGGIO FRANCOLI | SAN MARTINO | 1089/1939 | FI 0526 | 09/10/1984 | 47 | 78, 79, 80, 81 | 37_142 37_431 |
26 | CHIESA DI SAN QUIRICO ALLA FELCE | LE VALLI | 490/1999 | FI 6568 | 30/08/2001 | 50 | A, ... | 37_408 |
27 | VILLA IL PALAGIO | PIAN DELL'ISOLA | 52 | 33, 35 | 37_419 37_420 |
57. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
58. Vedi articolo 47 delle presenti norme, “Invarianti strutturali del PTC della Provincia di Firenze”, punto 2.3 “Aree di protezione storico-ambientale”
Art. 30 Edifici di interesse architettonico e/o storico-culturale.
1. Sono edifici che hanno mantenuto, o sono suscettibili di recuperare, i caratteri tipologici, architettonici, formali, paesaggistici e culturali storicizzati. Per regole insediative, caratteristiche intrinseche e relazioni con l'intorno, costituiscono componenti qualificate del patrimonio territoriale e paesaggistico.
2. Sono meritevoli di conservazione dinamica, finalizzata a favorirne forme di utilizzazione coerenti con una evoluzione temperata, che non intacchi le componenti planivolumetriche, strutturali o formali, così come le facciate o le coperture, se non per ricondurle a condizioni di maggiore coerenza con i caratteri storicizzati prevalenti.
3. Gli interventi che superano la ristrutturazione edilizia interna si relazionano alle aree di pertinenza edilizia, nelle quali considerano e valorizzano i giardini storici, gli spazi verdi pertinenziali di formazione storica, gli spazi aperti interclusi (chioschi, orti, ecc.), gli arredi stabili (pavimentazioni, muri, cancellate, fontane, ecc.), le componenti minori dell'identità storico-culturale (tabernacoli, croci votive, icone, cippi, ecc.), le componenti strutturali del paesaggio tradizionale (terrazzamenti, ciglionamenti, acquidocci, ecc.), potendo tuttavia, secondo le modalità definite dal RU, introdurre modifiche e innovazioni capaci di produrre nuovi assetti compiuti e morfologicamente coerenti con l'impianto paesaggistico storicizzato.
Art. 31 Insediamenti accentrati di impianto storico
1. Sono forme insediative accentrate di impianto antecedente al 1900. Hanno costituito il nucleo originario del capoluogo e dei borghi rurali, di cui rappresentano il riferimento identitario, ma non sempre l'elemento ordinatore. Sono sorti generalmente alla confluenza di strade di impianto storico e sono caratterizzati da edilizia continua a filo strada, fortemente relazionata alle caratteristiche morfologiche del sito e agli spazi pubblici o di uso pubblico. Gli spazi aperti privati, se presenti, sono ubicati solitamente sul lato o sul retro degli edifici.
Al loro interno ricadono edifici matrice ed edifici di valore architettonico e/o storico-culturale.
2. Sono meritevoli di conservazione nelle forme storicizzate del rapporto edificio-suolo (pavimentazioni, opere di contenimento, ecc.), edificio-strada (allineamenti, distacchi, spazi di relazione, ecc.), edificio-pertinenza (contiguità e complementarietà, recinzioni, ecc.), edificio-edificio (continuità, contiguità, impianto planoaltimetrico, ecc.).
Al loro interno si individuano i seguenti indirizzi programmatici, che il RU provvederà a recepire e disciplinare attraverso apposite disposizioni:
- a. incentivare gli interventi di manutenzione e di restauro, nonché, in presenza di componenti incongrue, di riorganizzazione dei tessuti secondo criteri di coerenza con le specificità storico-insediative;
- b. valorizzare il sistema degli spazi pubblici e degli spazi aperti, anche privati (orti, giardini, cortili, ecc.);
- c. allontanare le funzioni incongrue e/o incompatibili con la residenza e con il carattere storico-insediativo dei tessuti;
- d. limitare le interferenze generate dalla mobilità e dalla sosta veicolare;
- e. garantire l'accessibilità urbana anche ai portatori di handicap;
- f. favorire, accanto alla residenza, l'introduzione di funzioni differenziate compatibili e di attività economiche di qualità (servizi, esercizi di ristoro, esercizi commerciali tradizionali di vicinato, ecc.).
3. Gli interventi edilizi, che superino la ristrutturazione edilizia e che riguardino edifici diversi da quelli disciplinati ai sensi dei precedenti articoli 29 e 30, sono finalizzati al perseguimento di una maggiore coerenza insediativa, sulla base degli indirizzi programmatici definiti al precedente punto 2 del presente articolo.
Art. 32 Giardini di formazione storica
1. Sono composizioni architettoniche e vegetali che rivestono interesse storico e/o artistico e che, in quanto complementi inseparabili degli edifici di riferimento e dei relativi intorni territoriali, rappresentano componenti qualificate del patrimonio territoriale e paesaggistico. Il RU provvede a verificarne e, se del caso, precisarne i perimetri.
2. Sono meritevoli di conservazione dinamica in qualità di monumenti viventi e sono suscettibili di interventi di manutenzione e restauro, estesi a tutti gli elementi costitutivi. Tali interventi sono definiti sulla base di uno specifico studio, relativo al giardino in oggetto e/o, se del caso, a quelli analoghi vicini, finalizzato a ricostruirne la processualità tipologica e a interpretarne i caratteri evolutivi. Vi è consentita l'introduzione di componenti innovative coerenti con l'unitarietà formale storicizzata e, in particolare, con la pianta, i profili del terreno, le masse vegetali, gli elementi decorativi, le acque.
3. Al loro interno non è consentita la realizzazione di impianti tecnologici emergenti, né il passaggio di linee elettriche aeree.
4. L'Amministrazione Comunale, operando in collaborazione con le associazioni culturali del territorio, favorisce l'apertura al pubblico e la visita guidata dei giardini più significativi.
Art. 33 Componenti minori dell'identità storico-culturale
1. Sono i segni della fede (cappelle, tabernacoli, croci votive, icone) e le strutture storiche legate all'acqua (ponti) o a significativi avvenimenti locali (cippi). Costituiscono componenti identitarie del territorio, presenti soprattutto lungo i tracciati della viabilità di impianto storico. Concorrono alla qualificazione del paesaggio attraverso segni localizzati ad alto significato simbolico.
2. I segni della fede sono meritevoli di conservazione integrale. Le strutture storiche legate all'acqua o agli avvenimenti locali sono meritevoli di conservazione dinamica, con possibilità di introdurre modifiche o innovazioni capaci di garantirne la funzionalità e/o la sicurezza.
3. Gli interventi, edilizi o urbanistici, che riguardano edifici o aree al cui interno ricadono componenti minori dell'identità storico-culturale, ancorché non individuate dagli elaborati grafici del PS, ne prevedono obbligatoriamente la conservazione secondo le disposizioni di cui al presente articolo, così come meglio specificate dal RU. Detti interventi identificano le componenti minori dell'identità storico-culturale presenti e predispongono per ciascuna di esse una apposita scheda che implementa l'Atlante partecipato delle risorse patrimoniali, di cui all'articolo 14 delle presenti norme.
Art. 34 Viabilità di impianto storico
1. È la viabilità, di ogni livello gerarchico, di impianto antecedente al 1900.
Costituisce una componente fondativa del territorio comunale, sia nelle direttrici principali, storicamente percorse dai traffici di attraversamento da e per Firenze e/o interessate dalla presenza di insediamenti accentrati che hanno dato luogo ai centri abitati, sia nella rete della viabilità minore, funzionalmente legata agli spostamenti locali, nonché alla vita e al lavoro nel territorio.
È rappresentata nella Tavola n. 1.3.2 dello Statuto del Territorio, dove sono individuati anche percorsi comprensivi di tratti recenti, che hanno sostituito nel tempo i tratti originari59 senza modificarne i tracciati in modo significativo. Il Regolamento urbanistico può integrare la viabilità minore di impianto storico individuata dal Piano strutturale con strade campestri di impianto storico che consentano il completamento della rete viaria, senza che ciò costituisca variante al Piano strutturale.
2. Le direttrici principali sono meritevoli di conservazione dinamica nei tracciati, nei rapporti con il sistema insediativo e nelle visuali. Esse ammettono tuttavia le modifiche di seguito elencate, alle condizioni ivi specificate, per motivate esigenze funzionali di pubblico interesse:
- - le eventuali variazioni di tracciato, ove significative per sviluppo lineare, sono realizzate integrando, senza cancellarli, i tracciati esistenti di impianto storico suscettibili di garantire un servizio locale;
- - le visuali panoramiche, chiuse in tutto o in parte, sono sostituite con altre di pari qualità, pari funzionalità e con ubicazioni per quanto possibile prossime;
- - gli eventuali adeguamenti di carreggiata sono realizzati facendo ricorso a opere d'arte, se e in quanto necessarie, coerenti per tipologia e caratteri costruttivi con quelle di formazione storica ancora presenti, se significative.
Gli interventi che interessano la strada provinciale Aretina e le aree limitrofe, tutelate ai sensi del DLgs 42/200460, seguono gli indirizzi della competente Soprintendenza e presuppongono il relativo nulla osta.
3. La rete della viabilità minore di impianto storico è parimenti meritevole di conservazione dinamica nei tracciati, nei rapporti con il sistema insediativo e nelle visuali. Essa conserva, tuttavia, anche i caratteri costruttivi tradizionali, le giaciture, le sezioni e, ove ancora presente, il fondo bianco, consentendo, sulla base di apposite disposizioni regolamentari definite dal Regolamento urbanistico, un fondo diverso in presenza di tratti scoscesi, pericolosi e/o di difficile transitabilità.
4. Le strade vicinali costituiscono un sottosistema della viabilità minore di impianto storico e sono gestite da un apposito consorzio costituito dai frontisti cui partecipa, se del caso, l'Amministrazione Comunale. Esse sono aperte al pubblico e garantiscono il pubblico transito veicolare, se alla loro gestione partecipa l'Amministrazione Comunale, ovvero pedonale e ciclabile, negli altri casi.
5. Al pari della viabilità minore di impianto storico, sono meritevoli di conservazione le opere tradizionali di sistemazione e di contenimento dei terreni a monte e a valle della carreggiata, le alberature segnaletiche e le componenti minori dell'identità storico culturale, di cui all'articolo 33 delle presenti norme.
59. Antecedenti al 1900
60. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
Art. 35 Sistemazioni idraulico-agrarie terrazzate
1. Sono sistemazioni storiche dei versanti collinari finalizzate a garantire la lavorazione del suolo e ad evitarne il dilavamento e l'erosione.
Costituiscono componenti qualificate del paesaggio, testimonianza di modalità virtuose di combinare difesa e uso del suolo, condizioni ecologiche favorevoli per la biodiversità.
2. Ancorché non individuate dagli elaborati grafici del PS, sono meritevoli di conservazione dinamica, con possibilità di modifiche puntuali finalizzate a migliorare e razionalizzare gli accessi e la coltivazione dei fondi.
3. Qualora abbiano perso la loro funzionalità originaria, possono essere ripristinate o sostituite con altre opere che assicurino le stesse prestazioni funzionali sotto il profilo idraulico, agronomico ed ecologico.
Art. 36 Soprassuoli a maggiore permanenza di componenti colturali tradizionali
1. Sono i terreni dove risultano prevalenti le colture che compongono il mosaico colturale tradizionale del paesaggio rurale. Pure a fronte della forte semplificazione del mosaico, prodottasi nei tempi recenti, costituiscono una imprescindibile componente culturale del paesaggio storicizzato.
2. Sono meritevoli di incentivi volti a favorire la permanenza delle colture tradizionali (oliveti, vigneti, frutteti, orti, seminativi, prati), a privilegiare i campi chiusi con ordinamenti colturali diversificati, a introdurre nelle monocolture specializzate fasce di vegetazione lineare con funzioni ecologiche di compensazione.
3. Il PS definisce azioni strategiche per sostenere la caratterizzazione storico-culturale del paesaggio rurale e, specificatamente, per favorire la permanenza e la sostenibilità economica del mosaico colturale tradizionale della collina61.
4. Il RU recepisce i contenuti statutari e strategici del PS e definisce specifiche modalità operative per incentivare il mosaico colturale e limitare o compensare la diffusione delle monocolture.
61. V. Parte Terza, Titolo I "Strategia integrata per lo sviluppo durevole del territorio", Articolo 58 "Sistema rurale"
Capo IV Paesaggio: attuazione della disciplina paesaggistica del piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (PIT)
Art. 37 Definizione
1. La disciplina del paesaggio costituisce articolazione e specificazione della disciplina paesaggistica del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico della Regione Toscana (PIT)62. Essa persegue gli obiettivi di qualità, individuati dalla sezione 4 delle schede allegate al PIT, relative all'Ambito di paesaggio n. 11, "Valdarno superiore", articolandoli e specificandoli con riferimento ai sistemi territoriali definiti dal Piano strutturale.
La disciplina del paesaggio recepisce comunque, prioritariamente, le prescrizioni del PIT con valenza di piano paesaggistico relative al suddetto ambito di paesaggio e ai beni paesaggistici presenti al suo interno.
2. Il PS assume il paesaggio come risorsa essenziale del territorio, ai sensi della LR 01/2005, e come componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, bene comune e risorsa patrimoniale complessa, frutto della stratificazione storica delle interazioni in continuo divenire tra uomo e natura, ai sensi della Convenzione europea del paesaggio63 e del Codice dei beni culturali e del paesaggio64. La disciplina del paesaggio in esso contenuta ha natura eminentemente relazionale e definisce criteri qualitativi che guidano le trasformazioni territoriali in relazione ai caratteri costitutivi del paesaggio: fisico-naturali, storico-culturali, visuali.
Essa è pertanto complementare alla disciplina delle risorse patrimoniali, di cui alla Parte Seconda, Titolo III, Capo II e Capo III, delle presenti norme65, e riguarda le conformazioni paesaggistiche che derivano dalla combinazione, strutturale e funzionale, delle suddette risorse. È altresì presupposto delle strategie per lo sviluppo durevole del territorio, di cui alla Parte Terza delle presenti norme.
62. Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico della Regione Toscana, adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale 2 luglio 2014, n. 58
63. Ratificata con Legge 9 gennaio 2006, n.14, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sul Paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000".
64. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e smi
65. Titolo III "Disciplina per l'uso durevole delle risorse patrimoniali": Capo II "Componenti fisiche e naturali", Capo III "Componenti antropiche e storico-culturali"
Art. 38 Integrazione del paesaggio nelle politiche territoriali
1. Per integrare il paesaggio nelle politiche territoriali, il PS, in applicazione degli obiettivi di qualità indicati dalla sezione 4 delle schede allegate al piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (PIT)66 e relative all'Ambito di paesaggio n. 11, "Valdarno superiore", definisce specifici obiettivi di qualità paesaggistica per il governo del territorio comunale e li persegue attraverso specifiche misure per la qualità del paesaggio, così come specificato, rispettivamente, agli articoli 40 e 41 delle presenti norme.
2. Gli obiettivi di qualità paesaggistica definiscono le caratteristiche paesaggistiche dell'ambiente di vita della popolazione. Essi sono riferiti:
- - all'intero territorio comunale: per quanto concerne i sistemi naturali che costituiscono le matrici originarie del paesaggio;
- - ai singoli sistemi territoriali67: per quanto concerne la stratificazione storica delle modificazioni antropiche apportate alle matrici naturali originarie del paesaggio.
3. Le misure per la qualità del paesaggio definiscono le modalità con le quali si perseguono gli obiettivi di qualità paesaggistica:
- - misure di salvaguardia;
- - misure di evoluzione coerente;
- - misure di trasformazione sostenibile.
4. Le strategie per lo sviluppo durevole del territorio comunale, di cui alla Parte Terza delle presenti norme, assumono gli obiettivi di qualità paesaggistica e le misure per la qualità del paesaggio come riferimento costante delle politiche e delle azioni presupposte.
66. Piano di indirizzo territoriale della Toscana, approvato con Deliberazione C.R. 24 luglio 2007, n. 72, e implementato con la Disciplina paesaggistica adottata con Deliberazione CR 16 giugno 2009, n. 32
67. Così come definiti nella Parte Seconda, Titolo I, delle presenti norme
Art. 39 Categorie di riferimento del paesaggio
1. Per la definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica, di cui all'articolo 40 delle presenti norme, il territorio comunale viene articolato nelle seguenti categorie di riferimento:
- - conformazione paesaggistica profonda del territorio;
- - conformazione paesaggistica consolidata del territorio;
- - conformazione paesaggistica critica del territorio.
2. Le suddette categorie di riferimento sono definite, come specificato ai successivi punti 3, 4 e 5 del presente articolo, a partire dai seguenti sistemi di origine naturale o di derivazione antropica: sistema morfologico, sistema idrografico e idrogeologico, sistema forestale, sistema agricolo, sistema insediativo e sistema infrastrutturale.
Esse contraddistinguono, per prevalenza e/o caratterizzazione, i sistemi territoriali riconosciuti dal PS68 e comportano, all'interno dei suddetti sistemi, l'adozione di specifiche misure per la qualità del paesaggio.
3. Conformazione paesaggistica profonda del territorio
3.1. La conformazione paesaggistica profonda del territorio è costituita dall'insieme dei sistemi di origine naturale (sistemi morfologico, idrografico, idrogeologico e forestale) e dalle rispettive relazioni costitutive e coevolutive. Essa rappresenta la matrice di base del paesaggio e viene conseguentemente assunta dal PS come riferimento costante e prevalente per la definizione delle politiche e delle azioni di governo del territorio.
3.2. Il PS riconosce, quali componenti della conformazione paesaggistica profonda del territorio, i seguenti sistemi di origine naturale, rappresentati nella tavola n. 1.3.4a. dello Statuto del territorio69:
- a. Sistema morfologico: costituito delle specifiche conformazioni della morfologia fisica, definite dai crinali, dai poggi, dalle selle, dagli altipiani, dai versanti e dai fondovalle.
- b. Sistema idrografico e idrogeologico: costituito dai sottosistemi dell'Arno e dei corsi d'acqua minori suoi tributari, nonché dalla articolata rete dei solchi di impluvio che confluisce al loro interno; le sorgenti sono parte integrante del sistema, in quanto formazioni di superficie con essenziali funzioni di relazione tra acquiferi sotterranei e rete drenante del reticolo idrografico superficiale.
- c. Sistema forestale: costituito dai boschi di latifoglie che, per fisionomia vegetazionale, caratteri geologici e morfologici del rilievo e scarsità di insediamento umano, costituiscono permanenza presumibile delle coperture forestali naturali originarie.
4. Conformazione paesaggistica consolidata del territorio
4.1. La conformazione paesaggistica consolidata del territorio comunale è costituita dalla stratificazione storica di quelle modificazioni della conformazione paesaggistica profonda che hanno trasformato il paesaggio naturale originario in un paesaggio a diffusa caratterizzazione semiologica e culturale, se pure con significativi connotati di naturalità diffusa.
Le società insediate hanno introdotto innovazioni e operato modifiche nei sistemi naturali originari che sono state selezionate dalla storia, dando luogo a una conformazione paesaggistica di comprovata qualità ecologica ed estetica, che oggi concorre, in maniera determinante, alla definizione dell'attuale identità paesaggistica del territorio comunale, esprimendo relazioni con la conformazione paesaggistica profonda fondate su regole di firmitas, utilitas e venustas.
4.2. La conformazione paesaggistica consolidata del territorio comprende, accanto a quelle storiche, anche quelle impronte moderne e contemporanee che, in virtù della loro coerenza con la conformazione paesaggistica profonda, sono considerate dal Piano strutturale come partecipi dell'identità paesaggistica locale.
4.3. Il PS riconosce, quali componenti della conformazione paesaggistica consolidata del territorio, i seguenti sistemi di derivazione antropica, rappresentati nella tavola n. 1.3.4b dello Statuto del territorio70:
- a. Sistema forestale: costituito dalle formazioni forestali miste, con latifoglie e conifere, e dagli arbusteti;
- b. Sistema agricolo: costituito dai mosaici che conservano l'impronta storica stratificata del processo di appoderamento, sviluppatosi, con una strutturazione sostanzialmente continua, fino alla metà del secolo scorso. Ne sono parte integrante ed eccellente, per intensità, efficienza e caratterizzazione paesaggistica, i terreni modellati dalle sistemazione idraulico-agrarie di versante.
- c. Sistema insediativo e infrastrutturale: costituito dagli insediamenti matrice di impianto storico e dalle articolate espressioni della loro evoluzione, che ha dato luogo al sistema insediativo sparso del podere e dei piccoli borghi rurali. Costituisce parte integrante del sistema insediativo il sottosistema viario di impianto storico o recente, se e in quanto coerente, nonché il sottosistema dei manufatti minori dell'identità storico-culturale, costituito da tabernacoli, edicole sacre, croci votive, cippi e ponti di formazione storica.
5. Conformazione paesaggistica critica del territorio.
5.1. La conformazione paesaggistica critica del territorio comunale è costituita dalle modificazioni incoerenti delle altre conformazioni paesaggistiche[1], prodotte solitamente dalla società moderna e contemporanea, che hanno dato luogo a paesaggi contrassegnati da criticità ambientale, indeterminatezza tipologica, instabilità morfologica, casualità funzionale.
5.2. Tra i prodotti delle suddette modificazioni incoerenti sono annoverati gli insediamenti recenti del territorio rurale e le aree, limitrofe ai centri abitati, che hanno perso le rispettive relazioni strutturali e funzionali con il paesaggio consolidato.
5.3. Il PS riconosce, quali componenti della conformazione paesaggistica critica del territorio, i seguenti sistemi di derivazione antropica, rappresentati nella tavola n. 1.3.4c dello Statuto del territorio71:
- a. Sistema forestale: costituito da rimboschimenti di conifere e boschi di robinie.
- b. Sistema agricolo: costituito dai mosaici agricoli di fondovalle o pedecollinari in condizioni di margine insediativo o infrastrutturale, nonché da quelli che hanno sviluppato forme di conduzione tipiche della contemporaneità (agricoltura di autoconsumo, colture protette, colture florovivaistiche specializzate), senza conservare o riproporre, anche attualizzandoli, i caratteri semiologici e funzionali tipici della conformazione paesaggistica consolidata del territorio.
- c. Sistema insediativo e infrastrutturale: costituito dagli insediamenti di formazione (solitamente) recente, che hanno prodotto una intensa e diffusa discontinuità con il passato senza generare nuovi modelli insediativi, coerenti con la conformazione paesaggistica profonda e capaci di costituire una evoluzione, in chiave contemporanea, della conformazione paesaggistica consolidata.
68. Vedi Parte Seconda, Titolo I, delle presenti norme
69. Statuto del territorio: Disciplina per l'uso durevole delle risorse patrimoniali, Paesaggio: Conformazione paesaggistica profonda del territorio , tavola n. 1.3.4a
70. Statuto del territorio: Disciplina per l'uso durevole delle risorse patrimoniali, Paesaggio: conformazione paesaggistica consolidata del territorio, tavola n. 1.3.4b
[1] Conformazione paesaggistica profonda e conformazione paesaggistica consolidata del territorio
71. Statuto del territorio: Disciplina per l'uso durevole delle risorse patrimoniali, Paesaggio: Conformazione paesaggistica critica del territorio, tavola n. 1.3.4c
Art. 40 Obiettivi di qualità paesaggistica
1. Costituiscono condizioni preliminari per la qualità paesaggistica, da osservare su tutto il territorio comunale in presenza di qualsiasi politica e/o azione che abbia effetti diretti o indiretti sul paesaggio:
- - la percezione sociale del paesaggio, processo di elaborazione collettiva delle informazioni sensoriali, come metodo per riconoscere le specificità dei paesaggi, definirne gli obiettivi e le misure di qualità, verificare gli effetti sul paesaggio delle politiche territoriali;
- - la diversità dei paesaggi, da garantire attraverso gli obiettivi e le misure di qualità paesaggistica specificatamente definiti dalle presenti norme, evitando la banalizzazione e la omologazione dei paesaggi;
- - la stabilità strutturale e funzionale dei paesaggi, seminaturali e rurali, quale condizione necessaria per prevenire e contenere, accanto ai processi di banalizzazione e di omologazione, i processi di frammentazione dei paesaggi;
- - l'equilibrio tra storia e contemporaneità nei paesaggi: ferme restando le limitazioni alle trasformazioni territoriali in presenza di paesaggi di particolare significato testimoniale72, è possibile che le innovazioni introdotte esprimano a pieno titolo la contemporaneità, evitando tuttavia la banalizzazione e la omologazione dei paesaggi. A tale scopo il PS definisce criteri generali per favorire la salvaguardia, l'evoluzione coerente e/o la trasformazione sostenibile dei paesaggi73.
2. Costituisce obiettivo di qualità paesaggistica per l'intero territorio comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 46 delle presenti norme, la salvaguardia della conformazione paesaggistica profonda.
3. Ferma restando la salvaguardia della conformazione paesaggistica profonda, costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica per i singoli sistemi territoriali individuati dal PS, secondo le modalità di cui all'articolo 46 delle presenti norme:
- - sistemi territoriali 1.2, 2, 4 e 5: l'evoluzione coerente della conformazione paesaggistica consolidata del territorio74, considerata prevalente e caratterizzante dal PS all'interno dei suddetti sistemi territoriali.
- - sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3: la trasformazione sostenibile della conformazione paesaggistica critica del territorio75, considerata prevalente e caratterizzante dal PS all'interno dei suddetti sistemi territoriali.
72. Vedi aree di protezione storico ambientale di cui all'articolo 47 delle presenti norme
73. Vedi articolo 41 delle presenti norme
74. Vedi articolo 46 delle presenti norme
75. Vedi articolo 46 delle presenti norme
Art. 41 Misure per la qualità paesaggistica
1. Le misure per la qualità del paesaggio, definite con riferimento alla Convenzione europea del paesaggio76, si articolano in:
- a. protezione delle matrici fisiche e naturali del paesaggio77: ha come fine la protezione della integrità, strutturale e funzionale, della conformazione paesaggistica profonda del territorio comunale, in ragione del suo preminente valore patrimoniale78.
Le misure di protezione trovano espressa specificazione nei criteri e nelle modalità di cui all'articolo 46, punto 3, delle presenti norme ("salvaguardia della conformazione paesaggistica profonda del territorio comunale")79.
Esse si applicano, quale presupposto imprescindibile per qualsiasi paesaggio di qualità, a tutte le articolazioni dei sistemi fisici e naturali che compongono la conformazione paesaggistica profonda del territorio comunale (sistemi morfologico, idrografico e idrogeologico, forestale), a prescindere dalla loro ubicazione territoriale. - b. gestione dei paesaggi a diffusa caratterizzazione storico-culturale80: ha come fine la coerenza delle trasformazioni, indotte dai processi territoriali di sviluppo sociale, economico, insediativo e infrastrutturale, con le regole costitutive ed evolutive81 della conformazione paesaggistica consolidata del territorio comunale, in una prospettiva di sviluppo durevole82 e di conservazione dinamica della qualità paesaggistica.
Le misure di gestione trovano espressa specificazione nei criteri e nelle modalità di cui all'articolo 46, punto 4, delle presenti norme ("evoluzione coerente della conformazione paesaggistica consolidata del territorio comunale")83.
Esse si applicano ai sistemi territoriali 1.2, 2, 4 e 5, al cui interno il PS riconosce, come prevalente e caratterizzante, la conformazione paesaggistica consolidata del territorio.
Le articolazioni dei sistemi fisici e naturali che compongono la conformazione paesaggistica profonda (sistemi morfologico, idrografico e idrogeologico, forestale), ancorché ricadenti nei suddetti sistemi territoriali, sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui al precedente punto 1.a. - c. progettazione dei paesaggi incongrui e/o degradati84: ha come fine il superamento della conformazione paesaggistica critica del territorio comunale, attraverso azioni lungimiranti capaci di coniugare le nuove esigenze collettive con l'uso sostenibile delle risorse patrimoniali e di perseguire, nel tempo, la creazione di nuove conformazioni paesaggistiche di qualità85.
Le misure di progettazione trovano espressa specificazione nei criteri e nelle modalità di cui all'articolo 46, punto 5, delle presenti norme ("trasformazione sostenibile della conformazione paesaggistica critica del territorio comunale")86.
Esse si applicano ai sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3, al cui interno il PS riconosce, come prevalente e caratterizzante, la conformazione paesaggistica critica del territorio.
Le articolazioni dei sistemi fisici e naturali che compongono la conformazione paesaggistica profonda (sistemi morfologico, idrografico e idrogeologico, forestale), ancorché ricadenti nei suddetti sistemi territoriali, sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui al precedente punto 1.a.
Le componenti fisiche e naturali, antropiche e storico-culturali, che costituiscono risorse patrimoniali ai sensi della Parte Seconda, Titolo III, Capo II e Capo IIII, delle presenti norme, seguono la disciplina di conservazione ivi definita ancorché ricadenti nei sistemi territoriali sopra detti.
2. Le misure per la qualità del paesaggio informano le strategie per lo sviluppo durevole del territorio, di cui alla Parte Terza delle presenti norme, nonché gli atti di governo del territorio, che conferiscono operatività al PS, attraverso i criteri e le modalità generali per la qualità del paesaggio, di cui all'articolo 46 delle presenti norme.
I suddetti criteri costituiscono invariante strutturale ai sensi della LR 01/200587
76. CEP 2000
77. "Landscape protection", CEP 2000
78. "Heritage value", CEP 2000
79. Articolo 46, "Invarianza della qualità paesaggistica"
80. "Landscape management", CEP 2000
81. "Regular upkeep", CEP 2000
82. "Sustainable development", CEP 2000
83. Articolo 46, "Invarianza paesaggistica"
84. "Landscape planning", CEP 2000
85. "Restore", "enhance", "create", CEP 2000
86. Articolo 46, "Invarianza della qualità paesaggistica"
87. Legge Regionale 3 gennaio 2005, n°1, "Norme per il governo del territorio"
Art. 42 Disposizioni per i beni paesaggistici
1. Costituiscono beni paesaggistici gli immobili e le aree di cui all'articolo 134 del D.Lgs 42/200488.
2. Ad essi si applica la disciplina generale del paesaggio di cui alle presenti norme, come implementata dalle specifiche disposizioni di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano agli interventi che non comportano alterazione allo stato dei luoghi e/o all'aspetto esteriore delle costruzioni, che saranno specificatamente individuati dal RU. Gli interventi che interessano i beni paesaggistici sono comunque soggetti, prioritariamente, alle prescrizioni contenute nel PIT con valenza di Piano paesaggistico89, riportate, a titolo ricognitivo, nell'Allegato 2 alle presenti norme. Qualora, alla definitiva approvazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico, dovessero intervenire modifiche alle suddette prescrizioni, l'Allegato 2 viene conseguentemente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante al PS.
3. I progetti relativi agli interventi di trasformazione dei beni paesaggistici evidenziano prioritariamente, attraverso un apposito studio, i valori paesaggistici riconosciuti dal D.Lgs 42/200490 e sono corredati, con diversa gradualità in relazione alla tipologia dell'intervento proposto, dalla specifica definizione dei caratteri costitutivi del paesaggio (fisico-naturali, storico-culturali, visuali), con particolare attenzione alle risorse patrimoniali di cui alla Parte Seconda, Titoli II e III, delle presenti norme. Tali caratteri sono individuati e descritti nelle condizioni precedenti e successive agli interventi di trasformazione territoriale, con riferimento anche alle aree limitrofe a quelle interessate dall'intervento e con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- - sistemi fisico-naturali (morfologico, idrografico, idrogeologico, vegetazionale) e storico-culturali (agricolo, insediativo, infrastrutturale), che devono essere descritti, interpretati e riproposti dal progetto secondo nuove configurazioni compiute, capaci di garantire coerenza e continuità strutturale, formale e funzionale con l'intorno territoriale;
- - semiologia del paesaggio, con evidenziazione delle prevalenti tessiture territoriali di valore ecologico e/o storico - culturale;
- - relazioni visuali con le strade e i luoghi di maggiore frequentazione pubblica, con la individuazione delle principali visuali panoramiche, anche a distanza.
4. I progetti relativi agli interventi di trasformazione dei beni paesaggistici evidenziano la compatibilità con la tutela dei valori riconosciuti dal D.Lgs 42/200491 e con i caratteri ecologici e ambientali del sito. Essi esprimono coerenza formale nelle aree interessate dall'intervento, oltre che compatibilità semiologica e visuale nei confronti dell'intorno. Provvedono, in particolare, alla valorizzazione delle principali visuali panoramiche, anche alla distanza.
5. Il Regolamento urbanistico, anche in attuazione del piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (PIT) e della specifica disciplina dei beni paesaggistici ivi contenuta, detta disposizioni particolari atte a disciplinare:
- - la realizzazione di barriere visuali lungo le strade panoramiche e lungo il tracciato dell'Autostrada A1;
- - l'apposizione e la tipologia delle insegne pubblicitarie lungo i tracciati stradali;
- - l'aspetto esteriore degli edifici, con particolare riguardo alle coperture;
- - la realizzazione di impianti solari, da biomassa e di altri sistemi per la produzione di energie rinnovabili.
88. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
89. Adottato dalla Regione Toscana con Deliberazione del Consiglio Regionale 2 luglio 2014, n.58
90. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
91. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
92. Piano di indirizzo territoriale della Toscana, già citato
Titolo IV Disciplina delle invarianti strutturali
Art. 43 Definizione
1. Ferma restando la disciplina dettata dal Titolo III dello Statuto del territorio93, che riconosce le risorse patrimoniali quali componenti identitarie del territorio comunale e ne definisce le rispettive modalità di uso, costituiscono invariante strutturale, ai sensi della LR 01/200594, quei caratteri identitari, estesi, profondi e persistenti, che consentono al territorio comunale di espletare prestazioni di qualità irrinunciabili e riconoscibili, pur nella mutevolezza delle condizioni storiche.
2. Alla definizione dei suddetti caratteri concorrono sistemi complessi di risorse patrimoniali, strutturati secondo relazioni che assicurano alla collettività benefici ambientali, culturali, sociali ed economico-produttivi nel rispetto dei principi dello sviluppo durevole. Detti benefici costituiscono le prestazioni di qualità di cui al punto 1 del presente articolo.
3. Nel territorio comunale sono riconosciute le seguenti invarianti strutturali:
- invarianza territoriale, quale preminente carattere, strutturale e prestazionale, dei singoli sistemi territoriali così come definiti dal Piano strutturale95;
- invarianza insediativa, quale caratterizzazione storica, strutturale e prestazionale degli insediamenti, così come risultante dal sistema funzionale insediativo del Piano strutturale 96;
- invarianza paesaggistica, quale modalità articolata di salvaguardia, riproduzione e rinnovo nel tempo della qualità del paesaggio, così come definita dal Piano strutturale 97;
- invarianti definite dal PTC della Provincia di Firenze98:
- aree sensibili di fondovalle;
- ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale;
- aree di protezione storico ambientale.
4. Il rispetto delle invarianti strutturali, così come definite e disciplinate dal presente Titolo IV, costituisce il requisito di base per le azioni strategiche, di cui alla Parte Terza delle presenti norme, e per la loro attuazione attraverso gli atti di governo del territorio.
93. Parte Seconda, Titolo III "Disciplina per l'uso durevole delle risorse patrimoniali"
94. Legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, "Norme per il governo del territorio"
95. Parte Seconda, Titolo I "Sistemi territoriali"
96. Parte Seconda, Titolo II "Sistemi funzionali", Articolo 16 "Sistema insediativo"
97. Parte Seconda, Titolo III "Disciplina per l'uso durevole delle risorse patrimoniali", Capo IV "Paesaggio". In particolare: Articolo 40 "Obiettivi di qualità paesaggistica" e 41 "Misure per la qualità paesaggistica"
98. Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze, approvato con Del CP n. 1 del 10.01.2013
Art. 44 Invarianza territoriale
1. Costituiscono invariante strutturale del territorio comunale i caratteri identitari, preminenti e imprescindibili, e le conseguenti prestazioni qualitative dei sistemi territoriali, così come definiti nella Parte Seconda, Capo I, delle presenti norme.
2. Sistema territoriale 1 "Fondovalle dell'Arno".
2.1 Costituisce prestazione qualitativa, preminente e imprescindibile, il rapporto ecologico, culturale, funzionale e visuale tra il territorio collinare e l'Arno, che si realizza attraverso le aree rivierasche di fondovalle.
A definire la qualità di tale rapporto concorrono le seguenti condizioni:
- percezione e considerazione costante del fiume quale principale elemento generatore della conformazione fisica del territorio, nonché elemento strutturante e condizionante degli assetti territoriali storicamente determinatisi lungo le sue rive;
- condizioni di sicurezza idraulica, di connettività ecologica e di fruibilità funzionale delle aree rivierasche, associate alla tutela delle risorse naturali e culturali presenti, nonché alla loro preservazione nei confronti di eventuali detrattori visuali;
- mantenimento di relazioni trasversali, ecologiche e funzionali, tra monte e valle, evitando la creazione di barriere longitudinali parallele al fiume, ovvero limitandole alle infrastrutture indispensabili purché compensate da adeguate opere di mitigazione della frammentazione ecologica e degli impatti visuali.
2.2. Gli atti di governo del territorio disciplinano specificatamente le trasformazioni del Sistema territoriale 1, disponendo che i progetti considerino unitariamente le condizioni sopra richiamate. In particolare dispongono che:
- sia garantita la fruibilità delle rive e il rapporto con il fiume, conciliando con queste esigenze la concezione delle opere di regimazione idraulica;
- sia garantito il ruolo del fiume quale recapito finale dei corsi d'acqua secondari che scendono dalla collina, attraverso l'individuazione di appositi varchi inedificati lungo i loro tratti terminali;
- sia garantita la funzione ecologica della vegetazione ripariale e delle fasce ecotonali presenti, evitandone la compromissione;
- con specifico riferimento ai sub sistemi territoriali:
- Sub sistema territoriale 1.1:
- sia evitata la proliferazione degli insediamenti lineari tra il centro abitato di Rignano e Pian dell'Isola, scongiurando la saldatura e incentivando, di contro, le relazioni, ecologiche e funzionali, tra i due sistemi insediativi (in particolare: sistema degli spazi aperti, percorribilità delle rive, collegamenti ciclo-pedonali, fluviali e carrabili su mezzi pubblici);
- siano considerati, come principali riferimenti culturali e visuali, la torre di Pian dell'Isola, il ponte di Rignano e la pieve di San Leolino;
- Sub sistema territoriale 1.2:
- sia incentivata la conservazione dei caratteri di naturalità, anche attraverso il sostegno a forme di agricoltura biologica o integrata nelle aree utilizzabili per le attività agricole;
- sia incentivata la fruibilità escursionistica delle rive, anche attraverso il ripristino di attraversamenti del fiume;
- Sub sistema territoriale 1.3:
- sia evitata la proliferazione del sistema insediativo di Rosano, evitando in particolare l'interessamento delle aree con elevata pericolosità idraulica e prevedendo, di contro, la messa in sicurezza degli insediamenti esistenti, anche attraverso lo spostamento delle costruzioni che determinano condizioni di maggiore criticità;
- sia garantita la valorizzazione culturale e visuale del monastero di Rosano, anche attraverso una adeguata utilizzazione delle aree di pertinenza paesaggistica, così come definite dall'articolo 47 delle presenti norme (aree di protezione storico ambientale), prevedendo, in particolare, la salvaguardia delle visuali dagli spazi pubblici limitrofi, nonché la conservazione degli spazi aperti residui (a est, prospicienti il centro abitato; a ovest, compresi tra la collina e il fiume).
- Sub sistema territoriale 1.1:
3. Sistema territoriale 2 "Media collina di matrice mezzadrile"
3.1 Costituisce prestazione qualitativa, preminente e imprescindibile, l'elevato valore del paesaggio rurale, a forte caratterizzazione agricola e storico - culturale, che accresce l'attrattività del territorio comunale.
A definire tale qualità concorrono le seguenti condizioni:
- la morfologia fisica, prevalentemente di mezza costa, che presenta un rilievo collinare sufficientemente dolce, con ampi pianori e fondovalle;
- la riconoscibilità dei caratteri storicizzati, tipici del paesaggio collinare fiorentino, costituito dal sistema insediativo sparso in posizione cacuminale e dal ricco eco mosaico di matrice mezzadrile che occupa le aree più accessibili, lasciando al bosco i versanti più scoscesi;
- il mantenimento delle coltivazioni tradizionali, attraverso lo sviluppo di attività polifunzionali di nicchia incentrate sull'agricoltura e con essa integrate;
- l'assenza di grandi infrastrutture di trasporto e la sostanziale marginalità rispetto ai grandi traffici di carattere regionale o nazionale;
- la limitata presenza di insediamenti accentrati, comunque di dimensioni ridotte, e la diffusa presenza dell'insediamento sparso di impianto storico.
3.2. Gli atti di governo del territorio disciplinano specificatamente le trasformazioni del Sistema territoriale 2, disponendo che i progetti considerino unitariamente le condizioni sopra richiamate. In particolare dispongono che:
- sia garantito il carattere agricolo del sistema territoriale, consentendo l'integrazione delle attività agricole con altre attività compatibili e integrate con l'agricoltura, quali: attività silvocolturali; allevamento non intensivo; trasformazione, promozione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali; agriturismo e turismo rurale; escursionismo; ristorazione; attività sociali, ricreative, culturali; attività commerciali qualificate ed empori polifunzionali; attività direzionali e produttive compatibili;
- siano evitate la proliferazione e la crescita del sistema insediativo accentrato a carattere residenziale;
- sia garantita la coerenza delle trasformazioni territoriali nei confronti del paesaggio storicizzato, anche attraverso la specificazione e l'implementazione dei criteri generali definiti delle presenti norme99.
4. Sistema territoriale 3 "Fondovalle di Troghi e valico di San Donato"
4.1. Costituisce prestazione qualitativa, preminente e imprescindibile, il ruolo di corridoio infrastrutturale, storicamente assolto dal sistema territoriale nelle relazioni funzionali tra il Valdarno superiore e l'area fiorentina.
A definire tale ruolo concorre la morfologia fisica del territorio, che attraverso la valle del Fosso di Troghi e il valico di San Donato, consente di superare la dorsale occidentale che separa il Valdarno dall'area fiorentina.
4.2. Gli atti di governo del territorio disciplinano specificatamente le trasformazioni del Sistema territoriale 3, disponendo che i progetti considerino le condizioni sopra richiamate. In particolare dispongono che:
- sia garantita la sostenibilità ambientale, paesaggistica e sociale, con particolare riferimento a:
- ruolo ecologico e connettivo del Fosso di Troghi e dei relativi affluenti;
- contenimento degli impatti generati dalle infrastrutture della mobilità, ancorché interrate, attraverso adeguate misure di inserimento e/o di compensazione;
- riutilizzo della ex fabbrica Montecchi, quale elemento di relazione, strutturale e funzionale, tra autostrada e territorio;
- sia garantita la funzionalità delle infrastrutture di collegamento congiuntamente alla qualità degli insediamenti esistenti, eliminando in particolare la sovrapposizione dei traffici (locali e di attraversamento) lungo la SP 1 Aretina;
- sia contenuta la proliferazione insediativa lungo la SP 1 Aretina, evitando ulteriori sviluppi lineari e la saldatura degli aggregati residenziali esistenti (Le Valli, La Felce, Cellai, Troghi, San Donato in Collina);
- tutte le trasformazioni territoriali siano compatibili con il ruolo di corridoio infrastrutturale ricoperto dal sistema territoriale, evitando in particolare la creazione di significative barriere trasversali.
5. Sistema territoriale 4 "Media e alta collina di Castiglionchio e Miransù"
5.1. Costituisce prestazione qualitativa, preminente e imprescindibile, il valore naturalistico associato ai caratteri storicizzati del paesaggio rurale, in un sistema territoriale chiuso e morfologicamente accidentato.
A definire tale qualità concorrono le seguenti condizioni:
- la morfologia fisica del settore occidentale del bacino idrografico del Fosso di Castiglionchio, caratterizzata da una conformazione chiusa, da quote elevate e versanti scoscesi,;
- la marginalità del sistema territoriale rispetto alle principali vie di comunicazione;
- l'episodicità degli insediamenti, che presentano un impianto storico;
- la copresenza di estese superfici boschive e di estese coltivazioni agricole (colture arboree, seminativi, prati), che determina un eco mosaico variegato caratterizzato da buone condizioni di biodiversità;
- la diffusione delle sistemazioni idraulico agrarie, che consente la coltivazione dei versanti scoscesi;
- la presenza di importanti insediamenti storici (Castiglionchio, Miransù).
5.2. Gli atti di governo del territorio disciplinano specificatamente le trasformazioni del Sistema territoriale 4, disponendo che i progetti considerino unitariamente le condizioni sopra richiamate. In particolare dispongono che:
- siano garantite le opere di presidio idrogeologico dei versanti e le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali;
- sia contrastato l'avanzamento del bosco, evitando la copertura boschiva delle aree scoperte, attraverso il sostegno alle pratiche agricole e all'allevamento;
- sia garantito il mantenimento di spazi (a geometria variabile) occupati dai prati e dagli incolti.
6. Sistema territoriale 5 "Alta collina di Poggio Casalmonte e Poggio Firenze"
6.1. Costituisce prestazione qualitativa, preminente e imprescindibile, il valore naturalistico, associato al presidio territoriale garantito dall'insediamento sparso, che trova continuità nel territorio dei vicini comuni di Bagno a Ripoli, Greve in Chianti e Incisa in Val d'Arno.
A definire tale qualità concorrono le seguenti condizioni:
- la storica marginalità del sistema territoriale rispetto al corpo vivo del territorio comunale, accentuata dopo la costruzione dell'autostrada A1;
- l'appartenenza a una vasta area, con dimensioni sovra comunali (Poggio di Firenze e Monti del Chianti). che presenta analoghi caratteri morfologici, insediativi e vegetazionali, nonché elevato e diffuso valore naturalistico in virtù della alta biodiversità e della appartenenza al sistema provinciale dei corridoi boscati.
6.2. Gli atti di governo del territorio disciplinano specificatamente le trasformazioni del Sistema territoriale 5, disponendo che i progetti considerino unitariamente le condizioni sopra richiamate. In particolare dispongono che:
- sia contrastato l'avanzamento del bosco, evitando la copertura boschiva delle aree scoperte residuali, attraverso il presidio garantito dall'insediamento sparso esistente, dallo sviluppo di attività escursionistiche e/o legate alla didattica ambientale, dalle pratiche agricole e dall'allevamento;
- sia garantito il mantenimento di spazi (a geometria variabile) occupati dai prati e dagli incolti;
- sia assicurata una gestione unitaria delle aree, anche attraverso il coordinamento con i comuni limitrofi.
99. Vedi articolo 46 "Invarianza paesaggistica"
Art. 45 Invarianza insediativa
1. Costituisce invariante strutturale del sistema insediativo il carattere monocentrico del territorio comunale, contrassegnato dalla presenza di un centro abitato principale, di insediamenti urbani minori di epoca recente e di un insediamento rurale sparso, di impianto storico, con numerose strutture insediative accentrate, di impianto storico o recente.
2. In particolare, l'invarianza del sistema insediativo si basa sulle seguenti caratterizzazioni di ruolo delle strutture insediative accentrate:
2.1. strutture insediative accentrate con caratteri urbani:
- - Rignano capoluogo: centro abitato principale e principale centro direttore del territorio comunale, con struttura urbana consolidata, suscettibile di qualificazione, ecologica, morfologica e funzionale, di completamento, di ampliamento e di potenziamento nella fornitura dei servizi pregiati e dei servizi di base;
- - Troghi - Cellai: centri abitati minori di formazione recente, privi di struttura urbana consolidata, suscettibili di qualificazione, ecologica, morfologica e funzionale, di completamento e di potenziamento nella fornitura dei servizi di base;
- - Rosano: centro abitato minore sul confine comunale, di formazione recente, privo di struttura urbana consolidata, suscettibile di qualificazione, ecologica, morfologica e funzionale, di completamento (se e in quanto compatibile con le condizioni idrauliche), di coordinamento e di stretta integrazione con il centro abitato di Pontassieve per la fruizione dei servizi pregiati e dei servizi di base;
- - San Donato in Collina: centro abitato minore transfrontaliero, di formazione recente, privo di struttura urbana consolidata, suscettibile di qualificazione, ecologica, morfologica e funzionale, di completamento, di coordinamento e di stretta integrazione con il corrispondente e omonimo settore urbano che ricade nel comune di Bagno a Ripoli per la fornitura e la fruizione dei servizi di base;
- - Molinuzzo e Pian dell'Isola: insediamenti accentrati a carattere artigianale/industriale, motori dello sviluppo locale, necessitanti di prioritari interventi di messa in sicurezza idraulica, suscettibili di qualificazione e di riorganizzazione ecologica, morfologica e funzionale, di forte caratterizzazione dell'offerta, di forte integrazione e radicamento nel territorio.
2.2. insediamenti accentrati con caratteri rurali:
- - Torri e Bombone: nuclei abitati del territorio rurale, di formazione recente, privi di struttura urbana consolidata, suscettibili di qualificazione ecologica, morfologia e funzionale in stretta relazione con i caratteri rurali del contesto territoriale e paesaggistico;
- - Volognano, Sarnese, S.Maria, S.Martino: borghi rurali di impianto storico, meritevoli di conservazione architettonica e paesaggistica e di valorizzazione funzionale;
- - Le Valli, Torre Giulia - Focardo, S. Piero: insediamenti accentrati del territorio rurale, a prevalente carattere residenziale, con costruzioni di impianto storico e recente, suscettibili di qualificazione paesaggistica e culturale;
- - Le Corti, La Felce, Montecucco: insediamenti accentrati del territorio rurale, a prevalente carattere residenziale, con costruzioni di impianto recente, suscettibili di qualificazione paesaggistica;
3. L'invarianza monocentrica del sistema insediativo trova origine nelle caratteristiche strutturali, storiche e funzionali del territorio comunale e nella percezione sociale.
Essa ha efficacia sulle strategie di governo del territorio comunale, che devono riconoscere:
- - a Rignano il ruolo di caposaldo principale nella fornitura dei servizi pregiati e di base;
- - a Troghi e Cellai il ruolo di capisaldi secondari nella fornitura dei servizi di base;
- - a Rosano e San Donato il ruolo di capisaldi secondari con caratteri di cerniere transfrontaliere.
Art. 46 Invarianza paesaggistica
1. La "qualità" del paesaggio costituisce invariante prestazionale della conformazione paesaggistica profonda, della conformazione paesaggistica consolidata e della conformazione paesaggistica critica del territorio comunale, così come definite dall'articolo 39 delle presenti norme.
2. In particolare costituiscono invarianti prestazionali di qualità paesaggistica i criteri e le modalità indicati ai punti successivi del presente articolo, che consentono di perseguire gli specifici obiettivi di qualità paesaggistica, così come definiti dall'articolo 40 delle presenti norme in relazione ai singoli sistemi territoriali. Tali criteri e modalità costituiscono, altresì, specificazione delle misure per la qualità paesaggistica definite dall'articolo 41 delle presenti norme. I suddetti obiettivi di qualità paesaggistica sono di seguito richiamati:
- 2.1. la salvaguardia della conformazione paesaggistica profonda dell'intero territorio comunale;
- 2.2. l'evoluzione coerente della conformazione paesaggistica consolidata dei sistemi territoriali 1.2, 2, 4 e 5;
- 2.3. la trasformazione sostenibile della conformazione paesaggistica critica dei sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3.
3. Salvaguardia della conformazione paesaggistica profonda del territorio comunale
3.1. Il PS salvaguarda l'integrità della conformazione paesaggistica profonda del territorio comunale attraverso criteri e modalità generali riguardanti i relativi sistemi costitutivi: sistema morfologico, sistema idrografico e idrogeologico, sistema forestale.
Il RU specifica e, se del caso, integra le suddette disposizioni.
3.2. Sistema morfologico.
In coerenza con quanto disposto dall'articolo 25 delle presenti norme100, il sistema morfologico, a meno di eccezionali e ineludibili interessi generali, riguardanti in particolar modo la sicurezza e i servizi di pubblica utilità, non può essere sottoposto a trasformazioni che alterino, in maniera significativa, gli equilibri di scala del mosaico paesaggistico, attraverso l'introduzione di manufatti o la lavorazione di terreni che, in maniera episodica o diffusa, comportino caratteri dimensionali estranei alla conformazione paesaggistica consolidata del territorio, così come definita dall'articolo 39 delle presenti norme101.
In particolare, il sistema morfologico non può essere sottoposto a trasformazioni significative per la coltivazione di cave e/o la realizzazione di discariche, comunque non consentite nel sistema territoriale 2.
Le sistemazioni idrauliche e agrarie, così come la realizzazione di costruzioni e di infrastrutture (comprese le gallerie), possono produrre modificazioni del sistema morfologico se coerentemente integrate nello stesso, previa introduzione di congrui contenuti paesaggistici, generali e specifici, nei relativi piani e/o progetti.
3.3. Sistema idrografico e idrogeologico.
In coerenza con quanto disposto dall'articolo 24 delle presenti norme102, la conformazione morfologia dei corsi d'acqua che compongono il reticolo idrografico superficiale può essere modificata esclusivamente per documentate ragioni di funzionalità e di sicurezza idraulica.
In particolare, deve essere sempre garantito il pieno espletamento della funzione drenante esercitata dal suddetto reticolo idrografico, anche attraverso i rami minori, associando comunque, a quelle idrauliche, le funzioni ecologiche, energetiche e/o ricreative.
Per tali ragioni, ferme restando le eccezioni sopra menzionate, non è consentito deviare i corsi d'acqua o coprirli (fatti salvi gli attraversamenti di infrastrutture), né peggiorare le prestazioni degli alvei impermeabilizzandoli, riducendone le sezioni o eliminando le relazioni con le rive.
Sono tuttavia consentite modifiche puntuali per la realizzazione di briglie e di sistemazioni funzionali a utilizzi energetici e/o ricreativi compatibili con i requisiti qualitativi anzidetti.
Il sistema di captazione delle acque ai fini potabili deve essere salvaguardato favorendo, in particolare, il recupero delle relazioni tra le sorgenti captate e i corsi d'acqua di afferenza naturale.
3.4. Sistema forestale.
Il sistema forestale, che concorre a definire la conformazione paesaggistica profonda, costituisce una risorsa patrimoniale rilevante per la continuità biologica con il passato. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 26 delle presenti norme103, esso è pertanto sottoposto a conservazione e i suoi caratteri vegetazionali sono salvaguardati attraverso modalità gestionali atte a combinare le esigenze produttive con le funzioni paesaggistiche dei boschi (sotto il profilo naturalistico, ecosistemico e ricreativo). L'Amministrazione Comunale favorisce il perseguimento delle suddette finalità attraverso strumenti di informazione e di assistenza per l'accesso agli aiuti economici del Piano regionale di sviluppo rurale, in ragione delle specifiche modulazioni definite dalla Provincia di Firenze.
4. Evoluzione coerente della conformazione paesaggistica consolidata dei sistemi territoriali 1.2, 2, 4 e 5
4.1. Il PS persegue l'evoluzione coerente della conformazione paesaggistica consolidata dei sistemi territoriali 1.2, 2, 4 e 5 attraverso la definizione di criteri e modalità generali, ai quali, fatte salve le competenze degli enti preposti a esprimere pareri sui progetti relativi alle aree vincolate ai sensi del DLgs 42/2004, si riferiscono le trasformazioni territoriali che interessano i suddetti sistemi. In particolare:
- a. gli interventi sulle risorse patrimoniali, che concorrono alla definizione della conformazione paesaggistica consolidata del territorio, seguono la disciplina di cui alla Parte Seconda, Titolo III, Capo II e Capo III, delle presenti norme;
- b. gli interventi che prevedono l'inserimento di nuove componenti nella conformazione paesaggistica consolidata del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole) seguono le disposizioni di cui ai successivi punti 4.2 e 4.3 del presente articolo;
- c. gli interventi che prevedono il rifacimento totale delle componenti esistenti e incongrue con la conformazione paesaggistica consolidata del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole) seguono le disposizioni di cui ai successivi punti 4.2 e 4.3 del presente articolo.
Il RU specifica e, se del caso, integra le suddette disposizioni.
4.2. Criteri e modalità generali
I criteri generali, definiti dal PS per l'evoluzione coerente della conformazione paesaggistica consolidata, riguardano il territorio rurale e, in particole, gli insediamenti sparsi, le strutture insediative accentrate, le strade, gli equipaggiamenti vegetali e le lavorazioni agricole.
4.2.1. Insediamenti rurali sparsi
Le disposizioni che seguono sono riferite alla realizzazione di nuove costruzioni, ove consentite nel territorio rurale anche attraverso la ricostruzione di volumetrie demolite. Qualora i confini di proprietà non consentano il rispetto dei criteri insediativi di seguito specificati, si seguono i criteri insediativi con essi più coerenti.
Ai fini delle presenti norme, i nuovi insediamenti rurali sparsi si distinguono in:
- - ordinari: costruzioni per l'esercizio di attività agricole o connesse all'agricoltura, costruzioni per la residenza, costruzioni per attività sociali o di servizio alla residenza;
- - specialistici: costruzioni per l'esercizio di altre attività consentite dal PS nel territorio rurale.
4.2.1.1.Insediamenti rurali sparsi ordinari.
Le nuove costruzioni, qualora insistano su fondi della stessa proprietà, sono realizzate in prossimità degli edifici esistenti, in modo da costituire con essi complessi organici e unitari; qualora insistano su fondi di proprietà diverse, sono realizzate in modo da contenere comunque gli effetti di dispersione edilizia, evitando comunque forme insediative assimilabili alle lottizzazioni.
I fronti principali sono collocati con esposizione a solatio. Nei sistemi territoriali 2 e 4 le nuove costruzioni presentano una configurazione planimetrica semplice e una configurazione altimetrica unitaria. Alle suddette caratteristiche si conformano le nuove costruzioni ad uso produttivo, ovunque realizzate, che tengono conto delle visuali da punti privilegiati di osservazione e sono concepite in modo da attenuare l'impatto visivo, soprattutto se in prossimità degli edifici di interesse storico-culturale di cui agli articoli 29 e 30 delle presenti norme.
Le aree di pertinenza edilizia si conformano prioritariamente alla articolazione morfologica naturale e, ove presenti, a quella definita dalle sistemazioni idraulico agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti).
Le costruzioni hanno relazioni di contiguità diretta con la viabilità principale, nel rispetto delle distanze stabilite dal Codice della strada, ovvero, nei casi in cui l'edificio sia discosto dalla strada, hanno con essa relazioni mediate da raccordi stradali dedicati. I suddetti raccordi non determinano un potenziamento e una densificazione della rete viaria e, a tale scopo, consentono il transito esclusivamente da e per il singolo insediamento servito, evitando le conformazioni circolari con duplice innesto sulla viabilità principale.
4.2.1.2. Insediamenti rurali sparsi specialistici
Gli insediamenti specialistici, ove consentiti dal PS, sono specificatamente localizzati e disciplinati dal RU e sono soggetti alla preventiva approvazione di un apposito piano attuativo, corredato da uno studio del paesaggio predisposto secondo le disposizioni di cui all'articolo 42, punto 3, delle presenti norme.
I nuovi insediamenti, ove non previsti a completamento di insediamenti esistenti, seguono, di norma, le disposizioni di cui al punto 4.2.1 del presente articolo e se ne discostano solo per motivate e inderogabili esigenze funzionali, documentate in sede di presentazione dei progetti.
La composizione planimetrica e altimetrica degli edifici è comunque improntata a una sobria espressione architettonica contemporanea, mentre gli spazi aperti pertinenziali si conformano prioritariamente alla articolazione morfologica naturale.
4.2.2. Strutture insediative accentrate
Fermo restando il carattere monocentrico del sistema insediativo urbano nel territorio comunale104, i criteri generali definiti dal PS per l'evoluzione coerente della conformazione paesaggistica consolidata nelle strutture insediative accentrate del territorio rurale105 riguardano:
- - gli interventi di completamento;
- - gli interventi di trasformazione che eccedano la sostituzione edilizia
Tali interventi sono specificatamente localizzati e disciplinati dal RU secondo criteri di organicità ecologica, morfologica e funzionale con i tessuti insediativi esistenti. Sono altresì soggetti alla preventiva approvazione di un apposito piano attuativo, corredato da uno specifico studio del paesaggio. Detto studio è predisposto a partire dalla identificazione, analitico-diagnostica, dei principali caratteri costitutivi della conformazione paesaggistica consolidata, da assumere quali riferimenti essenziali cui riferire la verifica di coerenza dell'evoluzione.
La morfologia dei nuovi tessuti insediativi, prodotti dagli interventi di completamento e di trasformazione sopra detti, risponde a preminenti esigenze di raccordo con i caratteri del paesaggio rurale limitrofo (connessioni ecologiche, tessiture semiologiche, visuali, areali di rispetto delle emergenze paesaggistiche) e di integrazione con la struttura insediativa esistente, evitando comunque, con l'eccezione dei nuclei abitati di Torri e di Bombone, la riproposizione di sistemi funzionali (spazi aperti, spazi pubblici, percorsi, aree di sosta, ecc.) e di caratteri costruttivi (pavimentazioni, recinzioni, illuminazione, verde di arredo, ecc.) tipici delle realtà urbane.
Gli edifici e i complessi edilizi instaurano, con la rete stradale, relazioni dirette, ovvero mediate attraverso spazi pertinenziali coordinati, nella conformazione e nelle componenti di arredo, con elementi similari storicizzati presenti nel territorio limitrofo.
Tutti gli interventi prevedono una organizzazione funzionale integrata degli edifici e degli spazi aperti pertinenziali, atta a garantire prestazioni di elevata efficienza ambientale insediativa attraverso l'adozione di sistemi bioclimatici, di sistemi di recupero delle acque meteoriche, di sistemi energetici integrativi da fonti rinnovabili e, in generale, attraverso il ricorso a tecnologie innovative declinate secondo criteri di compatibilità con le peculiarità paesaggistiche dei siti.
4.2.3 Strade
Le nuove strade di servizio locale, ove consentite, si adattano alla morfologia del terreno e, comunque, presuppongono opere che ricompongono la continuità morfologica dei luoghi.
Preferenzialmente i tracciati seguono le linee di crinale, risalgono i versanti lungo le linee di massima pendenza, anche attraverso tornanti, ovvero si sviluppano paralleli alle curve di livello.
4.2.4. Equipaggiamenti vegetali
Le formazioni arboree e arbustive, costituite da specie vegetali tipiche locali106, sono concepite come materiali progettuali per la configurazione strutturale degli spazi, evitandone, o comunque limitandone, la riduttiva concezione quali materiali puramente ornamentali.
È privilegiata l'adozione di formazioni arboree e arbustive che, per morfologia e composizione specifica, contribuiscono ad ammagliare gli interventi alla struttura del paesaggio, favorendone la coerente stratificazione storica.
Deve essere evitata l'introduzione di formazioni arboree e arbustive ornamentali al di fuori delle aree di pertinenza edilizia degli edifici, limitando la proliferazione dei filari alberati che fanno uso di specie esogene lungo le strade di accesso agli edifici e vietandoli lungo le strade di accesso ai fondi privi di costruzioni significative.
4.2.5. Lavorazioni agricole
Gli interventi di trasformazione che riguardino i terreni agricoli sono concepiti nel rispetto delle disposizioni che seguono.
I programmi aziendali di miglioramento agricolo e ambientale, i piani e i progetti, che riguardino terreni agricoli con estensione superiore a 20 ettari, privilegiano la diversificazione del mosaico agrario onde salvaguardare la diversità del paesaggio e, con essa, la biodiversità e la connettività ecologica. Nei casi di bassa diversità colturale prevedono formazioni arboree e/o arbustive, quali siepi o macchie di campo, interposte alle unità colturali del medesimo tipo.
Tutti gli interventi che riguardino i terreni agricoli, indipendentemente dall'estensione, considerano le sistemazioni idraulico agrarie esistenti quali primarie opere di ingegneria ambientale e di caratterizzazione culturale del paesaggio. Ne prevedono conseguentemente un rilievo accurato, teso a evidenziarne il ruolo ambientale e le caratteristiche costruttive. Ne prevedono altresì il recupero, ovvero la sostituzione con opere contemporanee di pari capacità idrogeologica, dimostrata attraverso una adeguata documentazione tecnica: fanno eccezione i sistemi territoriali 2 e 4, al cui interno le sistemazioni idraulico agrarie mantengono le caratteristiche costruttive tradizionali.
Nei sistemi territoriali 2 e 4 le coltivazioni sono praticate in pieno campo, evitando il ricorso alle serre o limitandone l'uso agli ambiti territoriali con visibilità interclusa.
5. Trasformazione sostenibile della conformazione paesaggistica critica del territorio comunale
5.1. Il PS persegue la qualificazione e la trasformazione sostenibile della conformazione paesaggistica critica dei sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3 attraverso la definizione di criteri e modalità generali, ai quali, fatte salve le competenze degli enti preposti a esprimere pareri sui progetti relativi alle aree vincolate ai sensi del DLgs 42/2004, si riferiscono le trasformazioni territoriali che interessano i suddetti sistemi. In particolare:
- a. gli interventi sulle risorse patrimoniali, che ricadono nei sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3, a prevalente conformazione paesaggistica critica del territorio, seguono la disciplina di cui alla Parte Seconda, Titolo III, Capo II e capo III, delle presenti norme;
- b. gli interventi che prevedono l'inserimento di nuove componenti nella conformazione paesaggistica critica del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole) seguono le disposizioni di cui ai successivi punti 5.2 e 5.3 del presente articolo;
- c. gli interventi che prevedono il rifacimento totale delle singole componenti della conformazione paesaggistica critica del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole) seguono le disposizioni di cui ai successivi punti 5.2 e 5.3 del presente articolo.
Il RU specifica e, se del caso, integra le suddette disposizioni.
5.2. Criteri e modalità generali
I criteri generali, definiti dal PS per la qualificazione e la trasformazione sostenibile della conformazione paesaggistica critica del territorio, riguardano, distintamente, il territorio rurale, con particolare riferimento agli insediamenti sparsi, alle strade e agli equipaggiamenti vegetali, e gli ambiti urbani.
5.3. Territorio rurale
5.3.1. Insediamenti rurali sparsi
Le disposizioni che seguono sono riferite alla realizzazione di nuove costruzioni, ove consentite nel territorio rurale anche attraverso la ricostruzione di volumetrie demolite. Qualora i confini di proprietà non consentano il rispetto dei criteri insediativi di seguito specificati, si seguono i criteri insediativi con essi più coerenti.
Ai fini delle presenti norme, i nuovi insediamenti rurali sparsi si distinguono in:
- - ordinari: costruzioni per l'esercizio di attività agricole o connesse all'agricoltura, costruzioni per la residenza, costruzioni per attività sociali o di servizio alla residenza;
- - specialistici: costruzioni per l'esercizio di altre attività consentite dal PS nel territorio rurale.
5.3.1.1. Insediamenti rurali sparsi ordinari.
Le nuove costruzioni sono realizzate in condizioni di sicurezza geologica e idraulica e, qualora insistano su fondi della stessa proprietà, in prossimità degli edifici esistenti, in modo da costituire con essi complessi organici e unitari; qualora insistano su fondi di proprietà diverse, sono realizzate in modo da contenere comunque gli effetti di dispersione edilizia, evitando comunque forme insediative assimilabili alle lottizzazioni.
Costituiscono motivo di incoerenza paesaggistica:
- - la localizzazione in aree a pericolosità geologica e idraulica molto elevata;
- - la localizzazione entro una fascia di 5 metri sui due lati delle linee di impluvio;
- - la localizzazione entro una fascia di 10 metri dal piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua, ancorché minori, che compongono il reticolo idraulico superficiale.
In aggiunta alle suddette disposizioni, nei sistemi territoriali 2 e 4 valgono le ulteriori disposizioni che seguono:
- - i fronti sono collocati con esposizione a solatio;
- - gli spazi aperti di pertinenza edilizia si conformano prioritariamente alla articolazione morfologica naturale e, ove presenti, a quella definita dalle sistemazioni idraulico agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti).
- - le costruzioni hanno relazioni di contiguità diretta con la viabilità principale, nel rispetto delle distanze stabilite dal Codice della strada, ovvero, nei casi in cui l'edificio sia discosto dalla strada, hanno con essa relazioni mediate da raccordi stradali dedicati. I suddetti raccordi non determinano un potenziamento e una densificazione della rete viaria e, a tale scopo, consentono il transito esclusivamente da e per il singolo insediamento servito, evitando le conformazioni circolari con duplice innesto sulla viabilità principale.
5.3.1.2. Insediamenti rurali sparsi specialistici
Gli insediamenti specialistici, ove consentiti dal PS, sono specificatamente localizzati e disciplinati dal RU e sono soggetti alla preventiva approvazione di un apposito piano attuativo, corredato da uno specifico studio del paesaggio.
I nuovi insediamenti, ove non previsti a completamento di insediamenti esistenti, seguono, di norma, le disposizioni di cui al punto 5.2.1 del presente articolo e se ne discostano per motivate esigenze funzionali, documentate in sede di presentazione dei progetti.
La composizione planimetrica e altimetrica degli edifici è comunque improntata a una sobria espressione architettonica contemporanea, mentre gli spazi aperti pertinenziali si conformano prioritariamente alla articolazione morfologica naturale.
5.3.2. Strade e grandi infrastrutture di trasporto.
Le nuove strade di servizio locale, ove previste, si adattano alla morfologia del terreno e, comunque, presuppongono opere che ricompongono la continuità morfologica dei luoghi.
Nel sistema territoriale 3, storico corridoio di collegamento tra area fiorentina e Valdarno, i progetti per la realizzazione o l'adeguamento delle grandi infrastrutture di trasporto identificano le criticità ecologiche, storiche e semiologiche, provvedendo alla loro riduzione e/o alla loro compensazione nell'ambito di una nuova configurazione del paesaggio, concepita secondo criteri strutturali e funzionali propri della contemporaneità e caratterizzata dalla presenza centrale delle infrastrutture. Provvedono, in particolare, a mitigare l'incoerenza semiologica attraverso interventi di ricucitura e di raccordo funzionale, tesi a integrare l'infrastruttura con il territorio, e a valorizzare le componenti culturali del paesaggio attraverso la tutela delle aree di pertinenza paesaggistica degli edifici matrice e delle relazioni visuali sulle suddette aree. Provvedono inoltre a garantire le relazioni ecologiche trasversali ai tracciati, attraverso la conservazione dei corridoi residuali e la previsione di congrue stazioni di passo sui due lati della infrastruttura, collegate alle aree limitrofe con maggiore qualità ambientale.
Provvedono infine a garantire condizioni di stabilità geologica, sicurezza idraulica e salubrità atmosferica e acustica, attraverso relazioni consapevoli con il sistema morfologico, idrografico e insediativo.
L'equilibrio di scala paesaggistica degli interventi è perseguito mediante una attenta progettazione, che curi la composizione architettonica e l'articolazione dimensionale dei manufatti in relazione alla specifica morfologia, naturale e culturale, del sito.
5.3.3. Equipaggiamenti vegetali
Le formazioni arboree e arbustive, costituite da specie vegetali tipiche locali107, sono utilizzate come materiali progettuali per la conformazione strutturale degli spazi attraverso la creazione di macchie o di fasce vegetazionali.
È privilegiata l'adozione di formazioni arboree e arbustive che, per morfologia e composizione specifica, contribuiscono ad ammagliare gli interventi alla struttura del paesaggio, favorendo la creazione di nuove strutture ecologiche e semiologiche.
Nel sistema territoriale 3 dette formazioni sono utilizzate, in particolare, per contenere gli impatti generati dalle grandi infrastrutture e per creare efficaci raccordi, ecologici e semiologici, tra queste e il sistema forestale naturale.
5.4. Ambiti urbani
Gli interventi relativi alla formazione di nuovi tessuti urbani o alla riorganizzazione di parti dei tessuti urbani esistenti, come meglio definite dal RU, fanno riferimento ai criteri che seguono. Detti interventi:
- - identificano le deficienze ecologiche, storiche e semiologiche del paesaggio nel sistema insediativo urbano, riconoscendole quali criticità da rimuovere o contenere;
- - determinano condizioni ambientali di stabilità geologica, sicurezza idraulica, salubrità atmosferica e acustica, anche attraverso una adeguata definizione di spazi e di relazioni, ecologiche e semiologiche, tra tessuti insediativi, corsi d'acqua, infrastrutture viarie, aree agricole periurbane;
- - conferiscono ai suddetti spazi e alle suddette relazioni un forte significato paesaggistico, facendo in modo che gli interventi determinino un miglioramento ecologico e semiologico del sistema insediativo e avendo cura, nelle aree di nuovo impianto ubicate lungo il bordo dei centri abitati, di definire un margine netto e riconoscibile, ma allo stesso tempo capace di raccordarsi con le principali componenti della struttura ecologica e semiologica delle aree periurbane;
- - determinano condizioni di compiutezza morfologica e funzionale dei tessuti insediativi.
6. Progetti di opere pubbliche
6.1. Sono consentite deroghe alla presente disciplina per le opere pubbliche che, all'entrata in vigore del PS, risultino dotate di progetti definitivi approvati.
6.2. Tali deroghe sono concesse dal Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, a seguito di congrue motivazioni e sulla base di apposite integrazioni progettuali, atte a definire specifiche misure di mitigazione e di compensazione laddove non risulti praticabile un corretto inserimento paesaggistico.
Per misure di mitigazione si intendono quelle atte a ridurre l'intensità e la diffusione degli effetti critici degli interventi progettati. Per misure di compensazione si intendono quelle atte a bilanciare il consumo, qualitativo e quantitativo, del paesaggio e/o il peggioramento delle sue relazioni funzionali.
100. Articolo 25 "Suolo"
101. Articolo 39 "Categorie di riferimento del paesaggio"
102. Articolo 24 "Acqua"
103. Articolo 26 "Risorse naturali", punto 2 "Sistema dei boschi"
104. Vedi articolo 45 delle presenti norme, "Invarianza insediativa"
105. Vedi articolo 45, punto 2.2. delle presenti norme, "Invarianza insediativa"
106. Vedi Allegato 1 "Specie arboree e arbustive autoctone"
107. Vedi Allegato 1 "Specie arboree e arbustive autoctone"
Art. 47 Invarianti strutturali del PTC della Provincia di Firenze
1. Il PS recepisce le invarianti strutturali individuate dal Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze (PTCP)108 e le disciplina definendone le relative prestazioni qualitative.
2. Dette invarianti sono riferite a specifici areali del territorio comunale, appositamente individuati dalla Tavola n. 1.4.4, e riguardano:
2.1. Aree sensibili di fondovalle:
- a. Sono aree che, secondo il PTCP, "... sono caratterizzate da reti naturali o artificiali di drenaggio superficiale, quali fiumi, torrenti, corsi e corpi d'acqua, canali, che nell'insieme costituiscono una componente strutturale di primaria importanza per il territorio provinciale".
- b. Il Piano strutturale riconosce le suddette aree come ambiti di pertinenza ambientale, paesaggistica e territoriale dell'Arno nel tratto compreso tra Pian dell'Isola e il capoluogo,
- c. Esse concorrono alla valorizzazione dei corsi d'acqua e alla riqualificazione delle rive e presuppongono attività compatibili con le esigenze di regimazione, di salvaguardia della qualità delle acque, di accessibilità e di fruizione sociale, di coerenza e di sostenibilità paesaggistica.
- d. Al loro interno, nel rispetto della disciplina del PTCP109, sono consentiti i seguenti interventi, che il RU provvederà a disciplinare specificatamente anche attraverso una più puntuale perimetrazione delle aree:
- d.1. miglioramento delle condizioni fisiche e ambientali nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene concorrendo alla riduzione del rischio idraulico;
- d.2 fruizione della riva e delle acque fluviali ai fini ricreativi ed escursionistici;
- d.3. navigabilità del corrispondente tratto fluviale ai fini sportivi e turistici.
2.2. Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale:
- a. Sono ambiti, secondo il PTCP, "...caratterizzati da singolarità naturale, geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria, ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà".
- b. Il Piano strutturale riconosce i suddetti ambiti come comprensivi dei principali serbatoi di naturalità esistenti nel territorio comunale, legati soprattutto all'alternanza di boschi, cespuglieti e altri spazi aperti presenti nella dorsale occidentale.
- c. Al loro interno e/o al loro intorno:
- c.1. sulla base del Quadro conoscitivo di riferimento e dello Statuto del territorio, le strategie del Piano strutturale prevedono la creazione di un Parco fluviale lungo le aree rivierasche dell'Arno.
- c.2. sulla base del Quadro conoscitivo di riferimento e dello Statuto del territorio, le Strategie del Piano strutturale prevedono che l'Amministrazione Comunale, in accordo con i comuni limitrofi, avvii le procedure per l'istituzione di un'area naturale protetta di interesse locale e di carattere sovracomunale nel Poggio Firenze
- d. Il RU consente interventi di trasformazione territoriale e urbanistica congruenti con le caratteristiche delle aree, differenziandone la disciplina, sulla base della strategia definita dal Piano strutturale per favorire la qualità e la funzionalità ecosistemica del territorio comunale (biodiversità, connettività, sostenibilità)110, in relazione a:
- d.1. serbatoi di naturalità di Poggio Firenze e dell'alto bacino del Fosso di Castiglionchio, al cui interno sono da conservare le condizioni di biodiversità che garantiscono l'elevato valore ambientale delle aree;
- d.2. corridoi di connessione ecologica territoriale (corridoio boscato della dorsale occidentale; corridoio fluviale dell'Arno; corridoi dei corsi d'acqua minori di Troghi / Formiche / Salceto, Ricciofani, Castiglionchio), al cui interno sono da conservare e potenziare le aree naturali continue e l'alternanza di boschi, prati e cespuglieti;
- d.3. tessuto connettivo delle aree agricole, al cui interno, soprattutto in presenza di coltivazioni intensive, è da sostenere la diversità ambientale e la conservazione attiva di condizioni di naturalità.
2.3. Aree di protezione storico ambientale
- a. Sono parti del territorio provinciale che, secondo il PTCP; "... conservano le caratteristiche della struttura insediativa originaria sia nelle forme di organizzazione territoriale sia in quelle tipologiche dei manufatti e degli spazi liberi di pertinenza, nonché particolari aree di singolare bellezza o importanza ...". Nel territorio comunale costituiscono spesso aree di pertinenza paesaggistica degli edifici matrice, componendo con essi sistemi organici a forte caratterizzazione storico-culturale e ad alta qualità visuale.
- b. Concorrono specificatamente a valorizzare l'identità paesaggistica e culturale del territorio comunale ed ammettono forme di utilizzazione coerenti con la conservazione dei caratteri territoriali storicizzati.
- c. Al loro interno il RU definisce una specifica disciplina fondata sui seguenti criteri:
- c.1. divieto di nuove costruzioni, con l'eccezione degli impianti tecnologici di pubblica utilità e dei manufatti agricoli, necessari secondi i programmi aziendali, per i quali non sia possibile la localizzazione in altre aree;
- c.2. divieto di utilizzare i terreni per depositi che non siano connessi a esigenze di carattere transitorio;
- c.3. ampliamento degli edifici esistenti, purché diversi dagli edifici matrice di cui all'articolo 23 delle presenti norme, nei limiti consentiti dalla vigente normativa regionale e comunque non oltre il 10% della volumetria esistente.
108. Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze, approvato con Del CP n. 1 del 10.01.2013
109. PTC della Provincia di Firenze, Norme di attuazione, articolo 3
110. Vedi articolo 55 delle presenti norme "Sistema ambientale" e tavola di progetto n. 2.1.1. "Strategia integrata e strategia sistemi ambientale, insediativo, infrastrutturale"
Titolo V Principi per il governo del territorio
Art. 48 Definizione
1. Ferme restando le altre disposizioni dello Statuto del territorio, di cui alla Parte Seconda, Titoli I, II, III e IV, i principi per il governo del territorio stabiliscono le regole di base per l'attuazione degli interventi definiti dalle Strategie per lo sviluppo durevole del territorio, contenute nella Parte Terza delle presenti norme.
2. Tali principi costituiscono riferimento ineludibile per gli atti di governo del territorio, con particolare riguardo all'applicazione delle disposizioni che regolano le Unità territoriali organiche elementari, di cui alla Parte Terza, Titolo II delle presenti norme.
3. Le trasformazioni territoriali previste dal PS perseguono lo sviluppo durevole del territorio comunale nell'ambito della tutela ambientale, della qualità paesaggistica, della coesione sociale, della promozione culturale, della valorizzazione del lavoro e dell'impresa. In particolare, le trasformazioni inerenti il sistema insediativo presuppongono il sostegno all'edilizia sociale, quale condizione per garantire il diritto all'abitazione per le fasce sociali più deboli, nonché il potenziamento delle dotazioni urbane e territoriali, costituite da infrastrutture e servizi pubblici o di pubblica utilità, quale condizione per garantire la compiutezza, la qualità e la vivibilità del sistema insediativo, soprattutto accentrato negli ambiti urbani.
A tali fini il RU recepisce i principi per il governo del territorio di cui al presente Titolo V.
Art. 49 Disposizioni relative al sistema insediativo urbano
1. Il sistema insediativo urbano è costituito da porzioni del territorio comunale dove l'accentramento, la densità e la continuità dell'edificazione, organicamente associata alla presenza di spazi pubblici, infrastrutture e attrezzature collettiva, dà luogo a sistemi morfologici e funzionali complessi, nei quali la residenza si lega generalmente a funzioni produttive e/o terziarie.
2. Il sistema insediativo urbano è composto specificatamente dai seguenti centri abitati, individuati dalle Tavole. 1.2.2, 1.4.2 e 2.2.1 del PS:
- a. centro abitato di Rignano sull'Arno, che si configura quale caposaldo principale del sistema insediativo, sede dei servizi pregiati di livello comunale e dei servizi di base a supporto della UTOE di appartenenza;
- b. centri abitati minori di Troghi-Cellai, Rosano e San Donato in Collina, che si configurano quali capisaldi secondari del sistema insediativo, sede dei servizi di base a supporto delle UTOE di appartenenza.
3. I suddetti centri abitati sono costituiti dai tessuti urbani esistenti, nonché dalle aree di riorganizzazione urbana e di nuovo impianto, previste dalla previgente strumentazione comunale per il governo del territorio e non ancora attuate, ma oggetto di progetti approvati e convenzionati, ovvero fatte salve dal presente PS così come specificato all'articolo 67 delle presenti norme.
4. All'interno dei centri abitati il RU, nel rispetto delle disposizioni del PS, definisce la disciplina per la riqualificazione e il completamento dei tessuti urbani esistenti, il sistema delle aree verdi di rigenerazione urbana e di connessione con il territorio rurale, il sistema delle infrastrutture per la mobilità e per la sosta, il sistema dei servizi pregiati e di base, il sistema degli spazi pubblici e delle centralità urbane, le attività insediabili.
5. Il RU definisce altresì, nel rispetto dello Statuto del territorio, le addizioni ai tessuti urbani esistenti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati, evitando di interessare le aree che costituiscono invariante strutturale ai sensi dell'articolo 47111 e privilegiando le aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria e le frange urbane necessitanti di riorganizzazione e di riqualificazione.
Ai fini delle presenti norme, l'insieme composto dal centro abitato e dalle suddette addizioni costituisce l'ambito urbano.
6. Nella localizzazione di nuovi insediamenti attrattori e generatori di traffico, il RU considera prioritariamente le condizioni di accessibilità ciclopedonale e carrabile in relazione alle linee e alle fermate, esistenti o di progetto, del servizio di trasporto pubblico integrato, con particolare riferimento al trasporto ferroviario.
7. Il RU dispone che tutti i nuovi insediamenti, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, ma con una diversa gradazione in funzione della loro consistenza:
- a. siano attuati sulla base di uno studio urbanistico e paesaggistico esteso alle aree limitrofe, in modo da concorrere alla qualificazione e al completamento delle aree di frangia e della struttura urbana, nonché al raccordo ecologico, formale e funzionale con il sistema urbano e territoriale; tale studio fa riferimento al Quadro conoscitivo di riferimento del PS, provvedendo alla sua eventuale implementazione e specificazione, e alla disciplina del paesaggio, evidenziando il rispetto delle salvaguardie inerenti la conformazione paesaggistica profonda del territorio e dei criteri inerenti la conformazione paesaggistica consolidata o critica del territorio;
- b. siano subordinati a una verifica preventiva dell'adeguatezza dell'approvvigionamento idrico, del sistema di smaltimento e di depurazione dei reflui (anche con riferimento alle linee guida predisposte dal competente AATO112), delle condizioni di accessibilità e di sosta, del sistema dei servizi di base, prevedendo, se del caso, opere contestuali di adeguamento e subordinando i nuovi insediamenti alla realizzazione delle suddette opere; c. prevedano la realizzazione prioritaria delle opere di urbanizzazione.
7. Il RU potrà disporre altresì che i nuovi insediamenti, con l'eccezione di quelli destinati ad ospitare servizi pubblici o di pubblica utilità, siano subordinati alla realizzazione di opere pubbliche necessarie a garantire la funzionalità e/o la qualità della struttura urbana, alla realizzazione di edilizia sociale (in presenza di nuovi insediamenti a carattere residenziale), ovvero alla cessione gratuita alla Amministrazione Comunale di aree per la realizzazione di edilizia sociale o di altre dotazioni, urbane e/o territoriali, di pubblica utilità.
111. Articolo 47: Invarianti strutturali del PTC della Provincia di Firenze
112. Linee guida per la regolamentazione dei rapporti fra il servizio idrico integrato e gli interventi che comportano un maggior carico urbanistico, AATO3, Deliberazione 29 luglio 2008, n. 4.
Art. 50 Disposizioni relative al sistema rurale
1. Stante la caratterizzazione rurale del territorio comunale e la necessità di integrare le attività agricole con altre forme di tutela e di valorizzazione delle risorse territoriali, il PS, in attuazione della vigente normativa regionale, definisce il territorio rurale esterno agli ambiti urbani, di cui all'articolo 49 delle presenti norme, come area a prevalente funzione agricola.
2. Nel territorio rurale si persegue prioritariamente lo sviluppo produttivo delle attività agricole e in modo particolare di quelle che operano negli ordinamenti colturali tipici locali (olivicoltura, viticoltura), garantendo l'integrità fisica del territorio, la qualità delle risorse patrimoniali e del paesaggio in coerenza con quanto disposto dalla Parte Seconda, Titoli III e IV, delle presenti norme, il carattere polifunzionale dell'agricoltura, il sostegno al lavoro e all'impresa.
Al suo interno sono consentite, accanto alle attività agricole e forestali, alle attività di trasformazione e di promozione dei prodotti agricoli aziendali e all'agriturismo, il turismo rurale, le attività culturali, scientifiche, formative, sociali, ricreative, direzionali, sportive, escursionistiche. Sono altresì consentiti la residenza (con le limitazioni di cui alle presenti norme per la residenza non agricola), l'artigianato di servizio, il commercio, gli esercizi di ristoro, la produzione di energie rinnovabili.
3. Il RU, in coerenza con lo Statuto del territorio e con le Strategie per lo sviluppo durevole del territorio del PS, nonché con i principi d'uso del territorio contenuti nel Titolo II dello "Statuto del territorio e strategie di politica territoriale" del PTCP:
- a. individua specificatamente il territorio rurale all'intorno degli ambiti urbani di cui all'articolo 49 delle presenti norme;
- b. disciplina le aree a prevalente funzione agricola, anche con riferimento ai sistemi territoriali e alle invarianti strutturali;
- c. individua aree di influenza urbana al margine dei centri abitati, al cui interno inibisce, se del caso, nuove costruzioni e favorisce interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica;
- d. individua e disciplina specificatamente i borghi rurali e gli insediamenti accentrati del territorio rurale, favorendone la qualificazione paesaggistica e funzionale;
- e. individua aree con destinazioni d'uso diverse da quella agricola che, per consistenza e rilevanza delle funzioni, richiedono specifiche disposizioni di raccordo ai caratteri strutturali e funzionali del territorio e del paesaggio rurale.
4. Nelle aree agricole sono consentite, nelle forme di legge e sulla base delle unità colturali minime definite dal PTC della Provincia di Firenze, nuove costruzioni, stabili e/o precarie, ad uso degli imprenditori agricoli, con l'eccezione di quelle ad uso residenziale, nonché l'installazione di manufatti agricoli in materiali leggeri ad uso degli agricoltori amatoriali. Il RU, per salvaguardare la qualità del paesaggio, inibisce l'installazione dei suddetti manufatti quanto meno nelle aree di protezione storico ambientale, nonché nelle altre aree a disciplina speciale appositamente individuate, e la favorisce, di contro, nelle aree periurbane con ridotta fragilità visuale, attraverso progetti unitari di iniziativa pubblica o privata che potranno anche consentire la realizzazione di orti sociali concepiti secondo criteri di qualità ecologica e paesaggistica.
5. Fermo restando il dimensionamento del PS, così come articolato per le singole UTOE dalla Parte Terza delle presenti norme, il cambio di destinazione d'uso di costruzioni esistenti è consentito, nelle forme di legge, in favore di attività che presuppongano, fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 6 del presente articolo, il lavoro e l'impresa, secondo le modalità che saranno definite dal RU. In presenza di costruzioni prefabbricate non precarie e comunque prive di qualità architettonica e paesaggistica, il RU può subordinare il cambio di destinazione d'uso a interventi di demolizione e ricostruzione effettuati nel rispetto delle regole definite dallo Statuto del territorio, con particolare riferimento alle disposizioni che regolano l'invarianza della qualità paesaggistica, consentendo il recupero, in tutto o in parte, della superficie utile lorda delle costruzioni esistenti. In presenza di cambi di destinazione d'uso in favore di attività agricole o connesse all'agricoltura, nonché di attività culturali, scientifiche, formative, sociali e/o finalizzate alla produzione di energie rinnovabili è consentito, di norma, il recupero integrale della superficie utile lorda esistente.
6. Fermo restando il dimensionamento per la residenza previsto dal PS in relazione alle singole Unità territoriali organiche elementari, il RU provvede a limitare la proliferazione delle residenze ottenute attraverso il cambio di destinazione d'uso nel territorio rurale, non consentendolo allorché crei pregiudizio ai caratteri paesaggistici e identitari del sistema insediativo storicizzato. Il RU consente invece, sulla base di specifiche modalità procedurali e a meno di specifiche esigenze connesse alla salvaguardia del territorio e del paesaggio:
- a. di mutare la destinazione d'uso delle residenze agricole;
- b. di ampliare le residenze esistenti attraverso l'accorpamento di locali destinati ad altri usi;
- c. di ricavare, attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, residenze per i gestori di attività consentite nel territorio rurale e intraprese in costruzioni che abbiano modificato la loro destinazione d'uso dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, in favore di attività che presuppongano il lavoro e l'impresa. In tali casi, ferme restando le ulteriori disposizioni dettate dal RU, anche per garantire l'inscindibilità commerciale e la gestione unitaria dei locali ad uso residenziale e dei locali utilizzati per le suddette attività, potrà essere ricavata una residenza a supporto della attività intrapresa.
7. Il RU dispone che le nuove costruzioni, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, ma con una diversa gradazione in funzione della loro consistenza:
- a. siano realizzate sulla base di uno studio paesaggistico esteso alle aree limitrofe, in modo da garantire il raccordo ecologico, formale e funzionale con il sistema territoriale di riferimento; tale studio farà riferimento al Quadro conoscitivo del PS, provvedendo alla sua implementazione e specificazione, e alla disciplina del paesaggio contenuta nello Statuto del territorio, evidenziando il rispetto delle salvaguardie inerenti la conformazione paesaggistica profonda del territorio e dei criteri inerenti la conformazione paesaggistica consolidata o critica del territorio;
- b. siano subordinati a una verifica preventiva dell'adeguatezza dell'approvvigionamento idrico, del sistema di smaltimento e di depurazione dei reflui, delle condizioni di accessibilità e di sosta, disponendo, se del caso, opere contestuali di adeguamento e subordinando gli interventi alla realizzazione delle suddette opere.
Art. 51 Disposizioni relative al sistema infrastrutturale della mobilità
1. Il sistema infrastrutturale della mobilità è costituito dalle linee ferroviarie, dalle strade, dai percorsi ciclopedonali, dalle aree per la sosta delle auto e delle biciclette. Le infrastrutture con carattere strategico sono schematicamente individuate nella Tavola n. 1.2.3 dello Statuto del territorio e sono descritte nella Parte Seconda, Titolo II, delle presenti norme113.
2. Il RU provvede alla classificazione delle strade esistenti ai sensi del Nuovo Codice della strada, definendo le fasce di rispetto anche in relazione al perimetro aggiornato dei centri abitati. Specifica altresì la localizzazione e la disciplina attuativa delle nuove infrastrutture sulla base delle disposizioni del presente articolo, così come integrate dalle disposizioni di cui alla Parte Seconda, Titoli III e IV, e alla Parte Terza delle presenti norme.
Il RU definisce altresì le condizioni per la ricostruzione, nei limiti delle consistenze dimensionali e dei carichi urbanistici esistenti, degli edifici eventualmente demoliti o fortemente compromessi per la realizzazione della terza corsia dell'Autostrada A1, prevedendo comunque il rispetto dello Statuto del territorio e la coerenza con le strategie del PS.
3. Le infrastrutture della mobilità garantiscono, accanto all'efficienza degli spostamenti, la sicurezza dei siti attraversati, il contenimento degli inquinamenti prodotti entro le soglie di legge, la qualità paesaggistica dei luoghi, la salvaguardia e la valorizzazione degli scorci e delle visuali panoramiche.
A tale scopo la realizzazione di nuove infrastrutture e/o l'adeguamento di quelle esistenti è preceduta da uno specifico studio che consenta, in coerenza con quanto disposto nella Parte Seconda, Titoli III e IV delle presenti norme, di concepire l'infrastruttura come una componente integrata nell'ambiente e nel paesaggio, concorrendo alla loro qualificazione evolutiva e contenendo, di contro, gli effetti di frammentazione e/o di mera sovrapposizione. Tale studio, concepito secondo un approccio olistico all'ambiente e al paesaggio, considera esplicitamente, con diversa gradazione in riferimento all'entità dell'opera, quanto meno gli aspetti geologici, idraulici, vegetazionali, faunistici, storico-culturali, semiologici e visuali, individuando, a fronte di prevedibili impatti problematici, adeguate opere di mitigazione e di compensazione, ovvero soluzioni progettuali differenziate, ivi inclusi tracciati e/o localizzazioni alternative, che saranno oggetto di una valutazione preventiva anche attraverso forme di partecipazione della comunità locale.
113. Parte Seconda, Titolo II, Articolo 17 "Sistema infrastrutturale"