Art. 18 Definizione
1. Costituiscono risorse patrimoniali le componenti fisico-naturali e le componenti storico-culturali che concorrono, in proprio e attraverso reciproche relazioni, alla definizione identitaria del paesaggio nel territorio comunale. Sono identificate dalle tavole nn. 1.3.1 e 1.3.2 dello Statuto del territorio.
2. Per componenti fisico-naturali si intendono l'aria, l'acqua, il suolo, la vegetazione e la fauna. L'acqua e il suolo, oltre che dalla specifica disciplina di salvaguardia loro inerente, sono interessate dalla disciplina per la tutela dell'integrità fisica del territorio.
3. Per componenti storico-culturali si intendono i siti archeologici, il sistema insediativo di impianto storico (accentrato, sparso e comprensivo della viabilità di impianto storico e degli elementi complementari minori, quali giardini, tabernacoli, ponti, muri, ecc.), le sistemazioni idraulico-agrarie, i soprassuoli a maggiore permanenza di componenti colturali tradizionali.
4. Il paesaggio, quale prodotto storico delle relazioni tra componenti fisico-naturali e componenti storico-culturali, viene inteso come risorsa patrimoniale complessa, caratterizzata, oltre che dalla qualità delle singole componenti, dalla coerenza strutturale delle relazioni.
Art. 19 Atlante partecipato delle risorse patrimoniali.
1. L'atlante partecipato delle risorse patrimoniali è lo strumento dinamico, interattivo, aggiornabile, attraverso cui la comunità locale riconosce, nel tempo, il proprio patrimonio territoriale e riferisce ad esso le politiche di governo del territorio.
2. Esso è costituito, in prima istanza, dalle tavole nn. 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3 dello Statuto del territorio e dalle disposizioni di cui alla Parte Seconda delle presenti norme.
3. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le associazioni di base e con altri soggetti della società locale, pubblica l'Atlante sul portale del Comune di Rignano sull'Arno e lo rende suscettibile di aggiornamento e/o di integrazione con tutte le informazioni che si renderanno disponibili nel tempo. Tali informazioni, se del caso accompagnate da cartografie, iconografie e schede descrittive dei beni che compongono il patrimonio territoriale, potranno essere acquisite a seguito di iniziative scientifiche e culturali, attraverso specifiche elaborazioni tecniche allegate ai progetti che interessano, direttamente o indirettamente, le risorse patrimoniali, ovvero attraverso proposte avanzate, anche online, in forma libera da chiunque.
4. Ogni cinque anni l'Amministrazione Comunale verifica le proposte di aggiornamento e/o di integrazione pervenute e, se del caso, aggiorna lo Statuto del territorio valutando, conseguentemente, la coerenza delle Strategie definite dal Piano strutturale.
5. La suddetta verifica costituisce azione di monitoraggio del PS ai sensi dell'articolo 7 delle presenti norme18.
18. Articolo 7 "Monitoraggio"
Art. 20 Gerarchia della disciplina
1. La disciplina per l'uso durevole delle risorse patrimoniali è definita a partire dalla disciplina per la tutela dell'integrità fisica del territorio e della qualità dell'aria, delle acque e del suolo.
2. La disciplina per l'uso durevole delle risorse patrimoniali prevale, in caso di contrasto, sulle altre disposizioni dettate dalle presenti norme. Al suo interno, le disposizioni inerenti la tutela dell'integrità fisica del territorio, nonché la qualità dell'aria, delle acque e del suolo, prevalgono, in caso di contrasto, sulle altre disposizioni dello Statuto del territorio e sulle disposizioni che definiscono le Strategie per lo sviluppo durevole del territorio.