Art. 48 Definizione
1. Ferme restando le altre disposizioni dello Statuto del territorio, di cui alla Parte Seconda, Titoli I, II, III e IV, i principi per il governo del territorio stabiliscono le regole di base per l'attuazione degli interventi definiti dalle Strategie per lo sviluppo durevole del territorio, contenute nella Parte Terza delle presenti norme.
2. Tali principi costituiscono riferimento ineludibile per gli atti di governo del territorio, con particolare riguardo all'applicazione delle disposizioni che regolano le Unità territoriali organiche elementari, di cui alla Parte Terza, Titolo II delle presenti norme.
3. Le trasformazioni territoriali previste dal PS perseguono lo sviluppo durevole del territorio comunale nell'ambito della tutela ambientale, della qualità paesaggistica, della coesione sociale, della promozione culturale, della valorizzazione del lavoro e dell'impresa. In particolare, le trasformazioni inerenti il sistema insediativo presuppongono il sostegno all'edilizia sociale, quale condizione per garantire il diritto all'abitazione per le fasce sociali più deboli, nonché il potenziamento delle dotazioni urbane e territoriali, costituite da infrastrutture e servizi pubblici o di pubblica utilità, quale condizione per garantire la compiutezza, la qualità e la vivibilità del sistema insediativo, soprattutto accentrato negli ambiti urbani.
A tali fini il RU recepisce i principi per il governo del territorio di cui al presente Titolo V.
Art. 49 Disposizioni relative al sistema insediativo urbano
1. Il sistema insediativo urbano è costituito da porzioni del territorio comunale dove l'accentramento, la densità e la continuità dell'edificazione, organicamente associata alla presenza di spazi pubblici, infrastrutture e attrezzature collettiva, dà luogo a sistemi morfologici e funzionali complessi, nei quali la residenza si lega generalmente a funzioni produttive e/o terziarie.
2. Il sistema insediativo urbano è composto specificatamente dai seguenti centri abitati, individuati dalle Tavole. 1.2.2, 1.4.2 e 2.2.1 del PS:
- a. centro abitato di Rignano sull'Arno, che si configura quale caposaldo principale del sistema insediativo, sede dei servizi pregiati di livello comunale e dei servizi di base a supporto della UTOE di appartenenza;
- b. centri abitati minori di Troghi-Cellai, Rosano e San Donato in Collina, che si configurano quali capisaldi secondari del sistema insediativo, sede dei servizi di base a supporto delle UTOE di appartenenza.
3. I suddetti centri abitati sono costituiti dai tessuti urbani esistenti, nonché dalle aree di riorganizzazione urbana e di nuovo impianto, previste dalla previgente strumentazione comunale per il governo del territorio e non ancora attuate, ma oggetto di progetti approvati e convenzionati, ovvero fatte salve dal presente PS così come specificato all'articolo 67 delle presenti norme.
4. All'interno dei centri abitati il RU, nel rispetto delle disposizioni del PS, definisce la disciplina per la riqualificazione e il completamento dei tessuti urbani esistenti, il sistema delle aree verdi di rigenerazione urbana e di connessione con il territorio rurale, il sistema delle infrastrutture per la mobilità e per la sosta, il sistema dei servizi pregiati e di base, il sistema degli spazi pubblici e delle centralità urbane, le attività insediabili.
5. Il RU definisce altresì, nel rispetto dello Statuto del territorio, le addizioni ai tessuti urbani esistenti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati, evitando di interessare le aree che costituiscono invariante strutturale ai sensi dell'articolo 47111 e privilegiando le aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria e le frange urbane necessitanti di riorganizzazione e di riqualificazione.
Ai fini delle presenti norme, l'insieme composto dal centro abitato e dalle suddette addizioni costituisce l'ambito urbano.
6. Nella localizzazione di nuovi insediamenti attrattori e generatori di traffico, il RU considera prioritariamente le condizioni di accessibilità ciclopedonale e carrabile in relazione alle linee e alle fermate, esistenti o di progetto, del servizio di trasporto pubblico integrato, con particolare riferimento al trasporto ferroviario.
7. Il RU dispone che tutti i nuovi insediamenti, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, ma con una diversa gradazione in funzione della loro consistenza:
- a. siano attuati sulla base di uno studio urbanistico e paesaggistico esteso alle aree limitrofe, in modo da concorrere alla qualificazione e al completamento delle aree di frangia e della struttura urbana, nonché al raccordo ecologico, formale e funzionale con il sistema urbano e territoriale; tale studio fa riferimento al Quadro conoscitivo di riferimento del PS, provvedendo alla sua eventuale implementazione e specificazione, e alla disciplina del paesaggio, evidenziando il rispetto delle salvaguardie inerenti la conformazione paesaggistica profonda del territorio e dei criteri inerenti la conformazione paesaggistica consolidata o critica del territorio;
- b. siano subordinati a una verifica preventiva dell'adeguatezza dell'approvvigionamento idrico, del sistema di smaltimento e di depurazione dei reflui (anche con riferimento alle linee guida predisposte dal competente AATO112), delle condizioni di accessibilità e di sosta, del sistema dei servizi di base, prevedendo, se del caso, opere contestuali di adeguamento e subordinando i nuovi insediamenti alla realizzazione delle suddette opere; c. prevedano la realizzazione prioritaria delle opere di urbanizzazione.
7. Il RU potrà disporre altresì che i nuovi insediamenti, con l'eccezione di quelli destinati ad ospitare servizi pubblici o di pubblica utilità, siano subordinati alla realizzazione di opere pubbliche necessarie a garantire la funzionalità e/o la qualità della struttura urbana, alla realizzazione di edilizia sociale (in presenza di nuovi insediamenti a carattere residenziale), ovvero alla cessione gratuita alla Amministrazione Comunale di aree per la realizzazione di edilizia sociale o di altre dotazioni, urbane e/o territoriali, di pubblica utilità.
111. Articolo 47: Invarianti strutturali del PTC della Provincia di Firenze
112. Linee guida per la regolamentazione dei rapporti fra il servizio idrico integrato e gli interventi che comportano un maggior carico urbanistico, AATO3, Deliberazione 29 luglio 2008, n. 4.
Art. 50 Disposizioni relative al sistema rurale
1. Stante la caratterizzazione rurale del territorio comunale e la necessità di integrare le attività agricole con altre forme di tutela e di valorizzazione delle risorse territoriali, il PS, in attuazione della vigente normativa regionale, definisce il territorio rurale esterno agli ambiti urbani, di cui all'articolo 49 delle presenti norme, come area a prevalente funzione agricola.
2. Nel territorio rurale si persegue prioritariamente lo sviluppo produttivo delle attività agricole e in modo particolare di quelle che operano negli ordinamenti colturali tipici locali (olivicoltura, viticoltura), garantendo l'integrità fisica del territorio, la qualità delle risorse patrimoniali e del paesaggio in coerenza con quanto disposto dalla Parte Seconda, Titoli III e IV, delle presenti norme, il carattere polifunzionale dell'agricoltura, il sostegno al lavoro e all'impresa.
Al suo interno sono consentite, accanto alle attività agricole e forestali, alle attività di trasformazione e di promozione dei prodotti agricoli aziendali e all'agriturismo, il turismo rurale, le attività culturali, scientifiche, formative, sociali, ricreative, direzionali, sportive, escursionistiche. Sono altresì consentiti la residenza (con le limitazioni di cui alle presenti norme per la residenza non agricola), l'artigianato di servizio, il commercio, gli esercizi di ristoro, la produzione di energie rinnovabili.
3. Il RU, in coerenza con lo Statuto del territorio e con le Strategie per lo sviluppo durevole del territorio del PS, nonché con i principi d'uso del territorio contenuti nel Titolo II dello "Statuto del territorio e strategie di politica territoriale" del PTCP:
- a. individua specificatamente il territorio rurale all'intorno degli ambiti urbani di cui all'articolo 49 delle presenti norme;
- b. disciplina le aree a prevalente funzione agricola, anche con riferimento ai sistemi territoriali e alle invarianti strutturali;
- c. individua aree di influenza urbana al margine dei centri abitati, al cui interno inibisce, se del caso, nuove costruzioni e favorisce interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica;
- d. individua e disciplina specificatamente i borghi rurali e gli insediamenti accentrati del territorio rurale, favorendone la qualificazione paesaggistica e funzionale;
- e. individua aree con destinazioni d'uso diverse da quella agricola che, per consistenza e rilevanza delle funzioni, richiedono specifiche disposizioni di raccordo ai caratteri strutturali e funzionali del territorio e del paesaggio rurale.
4. Nelle aree agricole sono consentite, nelle forme di legge e sulla base delle unità colturali minime definite dal PTC della Provincia di Firenze, nuove costruzioni, stabili e/o precarie, ad uso degli imprenditori agricoli, con l'eccezione di quelle ad uso residenziale, nonché l'installazione di manufatti agricoli in materiali leggeri ad uso degli agricoltori amatoriali. Il RU, per salvaguardare la qualità del paesaggio, inibisce l'installazione dei suddetti manufatti quanto meno nelle aree di protezione storico ambientale, nonché nelle altre aree a disciplina speciale appositamente individuate, e la favorisce, di contro, nelle aree periurbane con ridotta fragilità visuale, attraverso progetti unitari di iniziativa pubblica o privata che potranno anche consentire la realizzazione di orti sociali concepiti secondo criteri di qualità ecologica e paesaggistica.
5. Fermo restando il dimensionamento del PS, così come articolato per le singole UTOE dalla Parte Terza delle presenti norme, il cambio di destinazione d'uso di costruzioni esistenti è consentito, nelle forme di legge, in favore di attività che presuppongano, fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 6 del presente articolo, il lavoro e l'impresa, secondo le modalità che saranno definite dal RU. In presenza di costruzioni prefabbricate non precarie e comunque prive di qualità architettonica e paesaggistica, il RU può subordinare il cambio di destinazione d'uso a interventi di demolizione e ricostruzione effettuati nel rispetto delle regole definite dallo Statuto del territorio, con particolare riferimento alle disposizioni che regolano l'invarianza della qualità paesaggistica, consentendo il recupero, in tutto o in parte, della superficie utile lorda delle costruzioni esistenti. In presenza di cambi di destinazione d'uso in favore di attività agricole o connesse all'agricoltura, nonché di attività culturali, scientifiche, formative, sociali e/o finalizzate alla produzione di energie rinnovabili è consentito, di norma, il recupero integrale della superficie utile lorda esistente.
6. Fermo restando il dimensionamento per la residenza previsto dal PS in relazione alle singole Unità territoriali organiche elementari, il RU provvede a limitare la proliferazione delle residenze ottenute attraverso il cambio di destinazione d'uso nel territorio rurale, non consentendolo allorché crei pregiudizio ai caratteri paesaggistici e identitari del sistema insediativo storicizzato. Il RU consente invece, sulla base di specifiche modalità procedurali e a meno di specifiche esigenze connesse alla salvaguardia del territorio e del paesaggio:
- a. di mutare la destinazione d'uso delle residenze agricole;
- b. di ampliare le residenze esistenti attraverso l'accorpamento di locali destinati ad altri usi;
- c. di ricavare, attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, residenze per i gestori di attività consentite nel territorio rurale e intraprese in costruzioni che abbiano modificato la loro destinazione d'uso dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, in favore di attività che presuppongano il lavoro e l'impresa. In tali casi, ferme restando le ulteriori disposizioni dettate dal RU, anche per garantire l'inscindibilità commerciale e la gestione unitaria dei locali ad uso residenziale e dei locali utilizzati per le suddette attività, potrà essere ricavata una residenza a supporto della attività intrapresa.
7. Il RU dispone che le nuove costruzioni, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, ma con una diversa gradazione in funzione della loro consistenza:
- a. siano realizzate sulla base di uno studio paesaggistico esteso alle aree limitrofe, in modo da garantire il raccordo ecologico, formale e funzionale con il sistema territoriale di riferimento; tale studio farà riferimento al Quadro conoscitivo del PS, provvedendo alla sua implementazione e specificazione, e alla disciplina del paesaggio contenuta nello Statuto del territorio, evidenziando il rispetto delle salvaguardie inerenti la conformazione paesaggistica profonda del territorio e dei criteri inerenti la conformazione paesaggistica consolidata o critica del territorio;
- b. siano subordinati a una verifica preventiva dell'adeguatezza dell'approvvigionamento idrico, del sistema di smaltimento e di depurazione dei reflui, delle condizioni di accessibilità e di sosta, disponendo, se del caso, opere contestuali di adeguamento e subordinando gli interventi alla realizzazione delle suddette opere.
Art. 51 Disposizioni relative al sistema infrastrutturale della mobilità
1. Il sistema infrastrutturale della mobilità è costituito dalle linee ferroviarie, dalle strade, dai percorsi ciclopedonali, dalle aree per la sosta delle auto e delle biciclette. Le infrastrutture con carattere strategico sono schematicamente individuate nella Tavola n. 1.2.3 dello Statuto del territorio e sono descritte nella Parte Seconda, Titolo II, delle presenti norme113.
2. Il RU provvede alla classificazione delle strade esistenti ai sensi del Nuovo Codice della strada, definendo le fasce di rispetto anche in relazione al perimetro aggiornato dei centri abitati. Specifica altresì la localizzazione e la disciplina attuativa delle nuove infrastrutture sulla base delle disposizioni del presente articolo, così come integrate dalle disposizioni di cui alla Parte Seconda, Titoli III e IV, e alla Parte Terza delle presenti norme.
Il RU definisce altresì le condizioni per la ricostruzione, nei limiti delle consistenze dimensionali e dei carichi urbanistici esistenti, degli edifici eventualmente demoliti o fortemente compromessi per la realizzazione della terza corsia dell'Autostrada A1, prevedendo comunque il rispetto dello Statuto del territorio e la coerenza con le strategie del PS.
3. Le infrastrutture della mobilità garantiscono, accanto all'efficienza degli spostamenti, la sicurezza dei siti attraversati, il contenimento degli inquinamenti prodotti entro le soglie di legge, la qualità paesaggistica dei luoghi, la salvaguardia e la valorizzazione degli scorci e delle visuali panoramiche.
A tale scopo la realizzazione di nuove infrastrutture e/o l'adeguamento di quelle esistenti è preceduta da uno specifico studio che consenta, in coerenza con quanto disposto nella Parte Seconda, Titoli III e IV delle presenti norme, di concepire l'infrastruttura come una componente integrata nell'ambiente e nel paesaggio, concorrendo alla loro qualificazione evolutiva e contenendo, di contro, gli effetti di frammentazione e/o di mera sovrapposizione. Tale studio, concepito secondo un approccio olistico all'ambiente e al paesaggio, considera esplicitamente, con diversa gradazione in riferimento all'entità dell'opera, quanto meno gli aspetti geologici, idraulici, vegetazionali, faunistici, storico-culturali, semiologici e visuali, individuando, a fronte di prevedibili impatti problematici, adeguate opere di mitigazione e di compensazione, ovvero soluzioni progettuali differenziate, ivi inclusi tracciati e/o localizzazioni alternative, che saranno oggetto di una valutazione preventiva anche attraverso forme di partecipazione della comunità locale.
113. Parte Seconda, Titolo II, Articolo 17 "Sistema infrastrutturale"