Allegato 1 Specie arboree e arbustive autoctone
nome italiano | nome scientifico | sistemi territoriali |
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Acero campestre | Acer campestris | 1,2,3,4,5 |
Agrifoglio | Ilex aquifolium | 5 |
Alaterno | Rhamnus alaternus | 2 |
Albero di Giuda | Cercis siliquastrum | 1,2,3 |
Alloro | Laurus nobilis | 1,2,3,4,5 |
Berretta del prete | Euonymus europaeus | 1,2,3,4,5 |
Biancospino | Crataegus monogyna | 1,2,3,4,5 |
Caprifoglio | Lonicera caprifolium | 1,2,3,4,5 |
Caprifoglio etrusco | Lonicera etrusca | 1,2,3,4,5 |
Carpino nero | Ostrya carpinfolia | 1,2,3,4,5 |
Carpino bianco | Carpinus betulus | 4,5 |
Castagno | Castanea sativa | 5 |
Cerro | Quercus cerris | 2,3,4,5 |
Cerrosughera | Quercus crenata | 5 |
Ciliegio | Prunus avium | 1,2,3,4,5 |
Cisto | Cistus salvifolius | 1,2,3,4 |
Corbezzolo | Arbutus unedo | 1,2,3,4 |
Corniolo | Cornus mas | 5 |
Edera | Hedera helix | 1,2,3,4,5 |
Erica arborea | Erica arborea | 2,4,5 |
Erica scoparia | Erica scoparia | 2,4,5 |
Farnia | Quercus robur | 1,3 |
Fillirea | Phillyrea latifolia | 2,3,4 |
Frangula | Frangula alnus | 1 |
Frassino maggiore | Fraxinus excelsior | 5 |
Ginepro comune | Juniperus communis | 1,2,3,4,5 |
Ginestra dei carbonai | Cytisus scoparius | 5 |
Ginestra odorosa | Spartium junceum | 1,2,3,4 |
Ginestrone | Ulex europaeus | 5 |
Lavanda | Lavandula officinalis | 3,4 |
Leccio | Quercus ilex | 2,3,4 |
Lentisco | Pistacia lentiscus | 3,4 |
Ligustro | Ligustrum vulgare | 1,2,3,4 |
Maggiociondolo | Laburnum anagyroides | 5 |
Melo selvatico | Malus florentina | 4,5 |
Mirto | Myrtus communis | 2,3 |
Nocciolo | Corylus avellana | 1,2,3,4,5 |
Olmo campestre | Ulmus minor | 1,2,3,4,5 |
Ontano nero | Alnus glutinosa | 1,2,3,4,5 |
Orniello | Fraxinus ornus | 1,2,3,4 |
Pero selvatico | Pirus pyraster | 2,3,4,5 |
Pino marittimo | Pinus pinaster | 2,3,4 |
Pino domestico | Pinus pinea | 1,2,3,4 |
Pioppo bianco | Populus alba | 1,2,3 |
Pioppo nero | Populus nigra | 1,2,3 |
Pioppo tremulo | Populus tremula | 5 |
Prugnolo | Prunus spinosa | 1,2,3,4,5 |
Pungitopo | Ruscus aculeatus | 4,5 |
Rosmarino | Rosmarinus officinalis | 2,3,4 |
Rovere | Quercus petraea | 2,3,4 |
Roverella | Quercus pubescens | 1,2,3,4,5 |
Rovo | Rubus ulmifolius | 1,2,3,4,5 |
Rubia | Rubia peregrina | 1,2,3,4,5 |
Salice bianco | Salix alba | 1,2,3,4,5 |
Salicone | Salix caprea | 5 |
Salice trianda | Salix triandra | 1,2,3,4,5 |
Salice cenerino | Salix cinerea | 1,2,3,4,5 |
Sambuco nero | Sambucus nigra | 1,2,3,4,5 |
Sanguinella | Cornus sanguinea | 1,2,3,4,5 |
Sorbo domestico | Sorbus domestica | 2,3,4,5 |
Sorbo torminale | Sorbus torminalis | 1,2,3,4 |
Tiglio cordato | Tilia cordata | 5 |
Tiglio platifillo | Tilia platyphyllos | 1,2,3,4,5 |
Viburno | Viburnum tinus | 1,2,3,4 |
Allegato 2 Pit Con Valenza Di Piano Paesaggistico - Ricognizione delle prescrizioni relative ai beni paesaggistici di cui al Dlgs 42/2004, articolo 134
Premessa
Per una compiuta lettura delle prescrizioni contenute nel PIT con valenza di piano paesaggistico si rinvia a:
- - immobili e aree di notevole interesse pubblico: Allegato 3B, Sezione 4 delle relative schede198, che, definendo anche gli obiettivi di qualità paesaggistica, consentono di comprendere meglio le prescrizioni di seguito riportate;
- - aree tutelate per legge: Allegato 8B, Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli articoli 134 e 157 del DLgs 42/2004
198. PIT con valenza di piano paesaggistico , adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale 2 luglio 2014, n. 58: Allegato 3B, "Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico"
1. Immobili e aree di notevole interesse pubblico:
1.1. Vincolo dell'Autostrada
Vincolo 182/1967 DM 23.06.1967 "Zona ai lati dell'Autostrada del Sole nei comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Incisa Val d'Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d'Arno, Scandicci, Firenze" Motivazione: "... la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, per le più varie formazioni orografiche, agrarie e forestali, unite a ricordi storici, alle espressioni architettoniche dei secoli passati che lasciarono nelle costruzioni, sia modeste che monumentali, documenti insostituibili della nostra vita nazionale, forma una serie di quadri naturali di compiuta bellezza godibili dall'intero percorso dell'Autostrada del Sole che l'attraversa."
Struttura del paesaggio e relative componenti | C. prescrizioni |
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1 - Struttura idrogeomorfologica
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2 - Struttura eco sistemica/ambientale
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Conservare il mosaico di agroecosistemi e boschi caratteristico dell'area di vincolo. Tutelare la vegetazione ripariale e l'integrità degli ecosistemi torrentizi intersecati dall'asse stradale. Ridurre l'effetto di barriera ecologica realizzato dall'asse stradale e mitigare l'impatto dell'asse stradale su aree umide di pianura e su habitat forestali appenninici. Conservare i valori naturalistici ed i caratteri costitutivi del sistema di Siti Natura 2000 ed ANPIL presenti nell'area buffer vincolata.
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3 - Struttura antropica
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Tutelare gli assetti figurativi del paesaggio agrario tradizionale
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4 - Elementi della percezione
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Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono dell'Autostrada del Sole verso le più varie formazioni orografiche, agrarie e forestali e verso il paesaggio silvano arricchito da borghi o emergenze o semplici costruzioni rurali, che rappresentano documenti insostituibili della nostra vita nazionale.
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1.2. Vincolo di Via Aretina
Vincolo 182/1967 DM 23.06.1967 "Zona ai lati della Strada Provinciale Aretina nel Comune di Rignano sull'Arno"
Motivazione: "... la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché la strada provinciale che si svolge sulle colline meridionali ed in riva sinistra dell'Arno, è per tutto il suo percorso un belvedere costruito dall'uomo sullo scenario della valle fiorentina e sul medio corso del fiume. La strada si snoda quasi sul culmine dei dossi, e quindi offre dai due lati la vista sulle valli laterali. Percorrendo la strada verso Arezzo, dopo aver sorpassato il paese di S. Donato in Collina, e l'antica villa di Torre a Cona, lo scenario più interessante è dato dalle alture appenniniche del Pratomagno e della Vallombrosa che appaiono a sinistra del viaggiatore."
Struttura del paesaggio e relative componenti | C. prescrizioni |
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1 - Struttura idrogeomorfologica
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2 - Struttura eco sistemica/ambientale
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3 - Struttura antropica
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Conservare e valorizzare i percorsi della viabilità storica, quali elementi di connessione tra insediamenti, beni culturali, ed il territorio aperto, con particolare riferimento alla via Aretina.
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4 - Elementi della percezione
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Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono dalla via Aretina verso la valle fiorentina, il medio corso dell'Arno, la Villa di Torre a Cona con parco, il Convento di Rosano, il Pratomagno e la Vallombrosa.
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1.2. Vincolo di Bombone, Pagnana e Volognano
Vincolo 286/1974b DM 30.07.1974 "Area panoramica verso la media Valle dell'Arno e verso il Pratomagno nel Comune di Rignano sull'Arno"
Motivazione: "La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché presenta varietà di colture avendosi a contatto zone boscose e zone agricole, esistendo in essa monumenti insigni per nobiltà di forme la Villa di Torre a Cona ed il suo parco, o luoghi di eccezionale interesse storico quale il convento di Rosano legato alle vicende toscane dei secoli primi del Medioevo. Trattasi di un'ampia vallata che si apre a ventaglio: il terreno è mosso da lievi ondulazioni e solcato dagli impluvi dei torrentelli che confluiscono al fiume sottostante. Gran parte del terreno è utilizzato per colture agricole, vigna per lo più, ma vi sono anche larghe superfici ad oliveto, mentre le zone meno fertili e più acclivi sono coperte di ceduo di roverella, cerro con qualche pino marittimo e cipresso. La zona inoltre presenta la caratteristica di costituire un belvedere verso la media valle dell'Arno di cui scopre la quasi totalità e offre il godimento della totale vista verso il Pratomagno che le si stende di fronte"
Struttura del paesaggio e relative componenti | C. prescrizioni |
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1 - Struttura idrogeomorfologica
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2 - Struttura eco sistemica/ambientale
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Conservare gli agroecosistemi caratterizzati da elevato valore naturalistico e paesaggistico. Tutelare e migliorare il valore ecologico della matrice forestale. Conservare il caratteristico rapporto tra ambienti forestali ed agroecosistemi. Mantenere la vegetazione igrofila ripariale e l'integrità degli ecosistemi torrentizi e fluviali. Conservare il paesaggio agricolo e l'integrità della pianura alluvionale delFiume Arno presso Rosarno.
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3 - Struttura antropica
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Tutelare gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico e architettonico ivi inclusa l'edilizia rurale sparsa.
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4 - Elementi della percezione
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Conservare l'integrità percettiva degli scenari che si aprono dalla rete viaria verso la media valle dell'Arno e verso il Pratomagno.
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2. Immobili e aree di notevole interesse pubblico:
2.1. I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua
iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
Prescrizioni
- a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:
- 1) non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
- 2) non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
- 3) non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
- 4) non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico - identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.
- b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.
- c - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi ove consentiti, sono ammessi a condizione che:
- 1) mantengano la relazione tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza;
- 2) siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;
- 3) non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
- 4) non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
- 5) non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.
- d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano paesaggistico e il minor impatto visivo possibile
- e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali eco - compatibili evitando l'utilizzo di nuove strutture in muratura;
- f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non compromettano la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, non comportino l'impermeabilizzazione del suolo e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate;
- g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di attività produttive industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura ad eccezione di quelli esito di soluzioni progettuali integrate e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, di impianti per la produzione di energia, ad esclusione di quelli idroelettrici, di impianti per smaltimento dei rifiuti e per di depurazione di acque reflue, ad eccezione di quelli realizzati con sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;
- h - Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche.
2.2. I territori coperti da foreste e da boschi
ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
Prescrizioni
- a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:
- 1) non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici;
- 2) non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);
- 3) garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.
- b - Non sono ammessi:
- 1) nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere, in quelle che "caratterizzano figurativamente" il territorio e in quelle planiziarie, così come individuate dal Piano Paesaggistico ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;
- 2) l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche.
2.3. Le zone di interesse archeologico
Prescrizioni
- a - Non sono ammessi interventi di trasformazione territoriale, compresi quelli urbanistici ed edilizi, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.
- b - Nelle aree e nei parchi archeologici le attrezzature, gli impianti e le strutture necessari alla fruizione e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi ed assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico.
- c - Per i beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i. restano ferme tutte le disposizioni ivi previste.
15.4. Nelle zone di cui all'art. 11.3, lettere a) e b) del documento denominato "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea all'identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice ", allegato 7B alla disciplina del piano oltre a quanto previsto ai punti 15.1, 15.2 e 15.3 del presente articolo, si perseguono gli obiettivi, si applicano le direttive, si rispettano le prescrizioni di cui alle singole schede dell'Allegato H, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente disciplina.
Allegato H Zone di interesse archeologico
Nel territorio del Comune di Rignano sull'Arno, Risulta cartografata la seguente area: Codice FI9 - "Zona comprendente viabilità antica di epoca etrusca e siti archeologici di età protostorica, etrusca e romana in prossimità e a controllo della viabilità stessa"
L'area in questione rientra nella tipologia delle aree archeologiche ex 431/1985. È ricompresa interamente all'interno del Sistema territoriale n. 5 "Alta collina di Poggio Casalmonte e Poggio Firenze, a prevalente copertura boschiva, con insediamenti episodici di impianto storico ed elevato valore naturalistico"
Prescrizioni derivanti dal Piano Paesaggistico:
- 1c - Non sono ammesse le trasformazioni territoriali che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema costituito dalla viabilità antica, dal sito rupestre del Sasso scritto e dai siti archeologici collocati in prossimità della strada e siti d'altura a controllo della strada stessa.
- 2c - Gli interventi sulla viabilità antica di epoca etrusca sono ammessi a condizione che:
- - siano conservati i tracciati nella loro consistenza materiale e configurazione, evitando modifiche degli sviluppi longitudinali e trasversali;
- - siano conservate le opere e i manufatti di corredo di valore storico culturale e documentale;
- - sia mantenuto l'assetto figurativo delle aree a margine dei tracciati antichi e le alberature a corredo d i valore paesaggistico, verificandone la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica.
- 3c - L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle "Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs. 42/2004" (quale mera estrapolazione, dal documento avente come oggetto:
"Collaborazione nella definizione di atti in materia di installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Contributo della Direzione Regionale MiBAC, Allegato alla nota prot. 5169 del 23/03/2012 e nota prot.5656 del 30/03/2012"). - 4c - Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla parte seconda del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.