Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Allegato 1 Specie arboree e arbustive autoctone

nome italiano nome scientifico sistemi territoriali
Acero campestreAcer campestris1,2,3,4,5
AgrifoglioIlex aquifolium5
AlaternoRhamnus alaternus2
Albero di GiudaCercis siliquastrum1,2,3
AlloroLaurus nobilis1,2,3,4,5
Berretta del preteEuonymus europaeus1,2,3,4,5
Biancospino Crataegus monogyna1,2,3,4,5
CaprifoglioLonicera caprifolium1,2,3,4,5
Caprifoglio etruscoLonicera etrusca1,2,3,4,5
Carpino nero Ostrya carpinfolia1,2,3,4,5
Carpino biancoCarpinus betulus4,5
CastagnoCastanea sativa5
CerroQuercus cerris2,3,4,5
CerrosugheraQuercus crenata5
CiliegioPrunus avium1,2,3,4,5
CistoCistus salvifolius1,2,3,4
CorbezzoloArbutus unedo1,2,3,4
CornioloCornus mas5
EderaHedera helix1,2,3,4,5
Erica arboreaErica arborea2,4,5
Erica scopariaErica scoparia2,4,5
FarniaQuercus robur1,3
FillireaPhillyrea latifolia2,3,4
FrangulaFrangula alnus1
Frassino maggioreFraxinus excelsior5
Ginepro comuneJuniperus communis1,2,3,4,5
Ginestra dei carbonaiCytisus scoparius5
Ginestra odorosaSpartium junceum1,2,3,4
GinestroneUlex europaeus5
LavandaLavandula officinalis3,4
LeccioQuercus ilex2,3,4
LentiscoPistacia lentiscus3,4
LigustroLigustrum vulgare1,2,3,4
MaggiociondoloLaburnum anagyroides5
Melo selvatico Malus florentina4,5
MirtoMyrtus communis2,3
NoccioloCorylus avellana1,2,3,4,5
Olmo campestreUlmus minor1,2,3,4,5
Ontano neroAlnus glutinosa1,2,3,4,5
OrnielloFraxinus ornus1,2,3,4
Pero selvaticoPirus pyraster2,3,4,5
Pino marittimoPinus pinaster2,3,4
Pino domesticoPinus pinea1,2,3,4
Pioppo biancoPopulus alba1,2,3
Pioppo neroPopulus nigra1,2,3
Pioppo tremuloPopulus tremula5
PrugnoloPrunus spinosa1,2,3,4,5
PungitopoRuscus aculeatus4,5
RosmarinoRosmarinus officinalis2,3,4
RovereQuercus petraea2,3,4
RoverellaQuercus pubescens1,2,3,4,5
RovoRubus ulmifolius1,2,3,4,5
RubiaRubia peregrina1,2,3,4,5
Salice biancoSalix alba1,2,3,4,5
SaliconeSalix caprea5
Salice triandaSalix triandra1,2,3,4,5
Salice cenerinoSalix cinerea1,2,3,4,5
Sambuco neroSambucus nigra1,2,3,4,5
SanguinellaCornus sanguinea1,2,3,4,5
Sorbo domesticoSorbus domestica2,3,4,5
Sorbo torminaleSorbus torminalis1,2,3,4
Tiglio cordatoTilia cordata5
Tiglio platifilloTilia platyphyllos1,2,3,4,5
ViburnoViburnum tinus1,2,3,4

Allegato 2 Pit Con Valenza Di Piano Paesaggistico - Ricognizione delle prescrizioni relative ai beni paesaggistici di cui al Dlgs 42/2004, articolo 134

ALLEGATO 2 - PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO Ricognizione delle prescrizioni relative ai beni paesaggistici di cui al Dlgs 42/2004, articolo 134

Premessa

Per una compiuta lettura delle prescrizioni contenute nel PIT con valenza di piano paesaggistico si rinvia a:

  • - immobili e aree di notevole interesse pubblico: Allegato 3B, Sezione 4 delle relative schede198, che, definendo anche gli obiettivi di qualità paesaggistica, consentono di comprendere meglio le prescrizioni di seguito riportate;
  • - aree tutelate per legge: Allegato 8B, Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli articoli 134 e 157 del DLgs 42/2004

198. PIT con valenza di piano paesaggistico , adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale 2 luglio 2014, n. 58: Allegato 3B, "Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico"

1. Immobili e aree di notevole interesse pubblico:

1.1. Vincolo dell'Autostrada

Vincolo 182/1967 DM 23.06.1967 "Zona ai lati dell'Autostrada del Sole nei comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Incisa Val d'Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d'Arno, Scandicci, Firenze" Motivazione: "... la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, per le più varie formazioni orografiche, agrarie e forestali, unite a ricordi storici, alle espressioni architettoniche dei secoli passati che lasciarono nelle costruzioni, sia modeste che monumentali, documenti insostituibili della nostra vita nazionale, forma una serie di quadri naturali di compiuta bellezza godibili dall'intero percorso dell'Autostrada del Sole che l'attraversa."

Struttura del paesaggio e relative componenti C. prescrizioni
1 - Struttura idrogeomorfologica
  • - Geomorfologia
  • - Idrografia naturale
  • - Idrografia artificiale
2 - Struttura eco sistemica/ambientale
  • - Componenti Naturalistiche
  • - Aree di riconosciuto valore naturalistico (Aree Protette e Siti Natura 2000)
Conservare il mosaico di agroecosistemi e boschi caratteristico dell'area di vincolo.
Tutelare la vegetazione ripariale e l'integrità degli ecosistemi torrentizi intersecati dall'asse stradale.
Ridurre l'effetto di barriera ecologica realizzato dall'asse stradale e mitigare l'impatto dell'asse stradale su aree umide di pianura e su habitat forestali appenninici.
Conservare i valori naturalistici ed i caratteri costitutivi del sistema di Siti Natura 2000 ed ANPIL presenti nell'area buffer vincolata.
  1. 2.c.1. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con la specifica normativa in materia.
    Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.
  2. 2.c.2. Eventuali azioni di manutenzione ed ampliamento dell'asse stradale sono vincolati alla realizzazione di opportuni interventi di mitigazione degli effetti negativi sulla continuità ecologica.
  3. 2.c.3. Non sono ammessi interventi che compromettano l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze).
  4. 2.c.4. Non sono ammessi interventi in contrasto con:
    • - le misure di conservazione riguardo la normativa vigente definite per le ZPS e ZSC;
    • - la disciplina dei Regolamenti delle ANPIL interessate.
3 - Struttura antropica
  • - Insediamenti storici
  • - Insediamenti contemporanei
  • - Viabilità storica
  • - Viabilità contemporanea, impianti ed Infrastrutture
  • - Paesaggio agrario
Tutelare gli assetti figurativi del paesaggio agrario tradizionale
  1. 3.c.1. Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:
    • - sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da elementi vegetali lineari, (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze);
    • - siano evitati i rimodellamenti orografici che possono provocare il danneggiamento delle opere di sistemazione e regimazione dei suoli.
  2. 3.c.2. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle relative aree pertinenziali sono ammessi a condizione che:
    • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
    • - sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni fisiche, con pavimentazioni non omogenee;
    • - nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l'edificato e con il contesto.
  3. 3.c.3. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione.
  4. 3.c.4. Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti temporanei in volumetrie edificate.
Garantire che gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia non compromettano la leggibilità dei quadri naturali godibili dall'intero percorso dell'Autostrada del Sole e i valori da essi espressi assicurino qualità architettonica e rappresentino progetti di integrazione paesaggistica.
  1. 3.c.5. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:
    • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
    • - siano mitigati gli effetti di frattura sul paesaggio indotti dagli interventi infrastrutturali;
    • - siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale.
  2. 3.c.6. Non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione.
4 - Elementi della percezione
  • - Visuali panoramiche 'da' e 'verso' (percorsi e punti di vista), percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere
  • - Strade di valore paesaggistico
Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono dell'Autostrada del Sole verso le più varie formazioni orografiche, agrarie e forestali e verso il paesaggio silvano arricchito da borghi o emergenze o semplici costruzioni rurali, che rappresentano documenti insostituibili della nostra vita nazionale.
  1. 4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che:
    • - non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio;
    • - recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico;
    • - riqualifichino le aree di pertinenza delle strutture commerciali e industriali che fiancheggiano l'infrastruttura autostradale;
    • - gli interventi volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati siano realizzati evitando sbancamenti di terreno tali da alterare la tipologia dell'edificio, la corografia dei luoghi e l'aumento dei piani visibili dell'edificio, pur in assenza di un innalzamento della quota assoluta;
    • - i cartelloni, i totem e le altre strutture di varia tipologia a carattere pubblicitario non interferiscano negativamente con le visuali principali e/o panoramiche e non siano collocati in prossimità dei beni architettonici tutelati;
    • - la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano compatibili (per dimensione, tipologia e materiali) coi caratteri dei luoghi, garantendo il mantenimento e il miglioramento delle visuali principali e/o panoramiche;
    • - i sistemi e i metodi di illuminazione pubblica e privata prospicienti la pubblica via e gli spazi pubblici in generale garantiscano la qualità e la compatibilità con il contesto.
  2. 4.c.2. Gli interventi che prevedono la realizzazione di nuove addizioni edilizie e/o espansione edilizie sono ammessi a condizione che:
    • - siano mantenuti e riqualificati i contesti interessati dall'intervento, evitando la modifica dei caratteri connotativi della trama viaria, del patrimonio edilizio, dei manufatti che costituiscono valore storico- culturale;
    • - siano caratterizzati da una qualità progettuale adeguata ai valori paesaggistici di riferimento;
    • - eventuali impianti fotovoltaici con funzione di frangisole siano parte integrante di progetti architettonici integrati di autosufficienza complessiva del fabbricato, di alta qualità tecnologica, con l'esclusione dei criteri di mera sovrapposizione e/o aggiunta, con preferenza per quelli di tipo orientabile e/o aderenti alle superfici dei fronti.
  3. 4.c.3. Non sono consentiti interventi che:
    • - comportino la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, ad eccezione di quelli esito di soluzioni progettuali integrate o riconducibili ad attività di cantiere.
    • - comportino l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale, con particolare riferimento a quelle luminosa) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche che si aprono verso le aree a maggiore intervisibilità e le emergenze di valore storico-architettonico;
    • - trasformino le serre esistenti e i manufatti temporanei in volumetrie edificate;
    • - prevedano interventi di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato;
    • - prevedano l'inserimento di muri di recinzione o altre barriere visive, tali da occludere i varchi visuali verso le emergenze valoriali riconosciute dalla scheda di vincolo.
  4. 4.c.4. Le barriere antirumore di nuova previsione devono essere realizzate con soluzioni tecnologiche innovative, che consentano di minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, garantendo altresì l'ottimizzazione delle prestazioni antirumore, con priorità per l'impiego di materiali trasparenti.
  5. 4.c.5. I progetti relativi agli interventi infrastrutturali e alle opere connesse devono garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e alla trama consolidata della rete viaria esistente, minimizzando l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, anche attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche e di materiali innovativi in grado di favorire la maggiore armonizzazione delle opere con il contesto.

1.2. Vincolo di Via Aretina

Vincolo 182/1967 DM 23.06.1967 "Zona ai lati della Strada Provinciale Aretina nel Comune di Rignano sull'Arno"

Motivazione: "... la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché la strada provinciale che si svolge sulle colline meridionali ed in riva sinistra dell'Arno, è per tutto il suo percorso un belvedere costruito dall'uomo sullo scenario della valle fiorentina e sul medio corso del fiume. La strada si snoda quasi sul culmine dei dossi, e quindi offre dai due lati la vista sulle valli laterali. Percorrendo la strada verso Arezzo, dopo aver sorpassato il paese di S. Donato in Collina, e l'antica villa di Torre a Cona, lo scenario più interessante è dato dalle alture appenniniche del Pratomagno e della Vallombrosa che appaiono a sinistra del viaggiatore."

Struttura del paesaggio e relative componenti C. prescrizioni
1 - Struttura idrogeomorfologica
  • - Geomorfologia
  • - Idrografia naturale
  • - Idrografia artificiale
2 - Struttura eco sistemica/ambientale
  • - Componenti Naturalistiche
  • - Aree di riconosciuto valore naturalistico (Aree Protette e Siti Natura 2000)
3 - Struttura antropica
  • - Insediamenti storici
  • - Insediamenti contemporanei
  • - Viabilità storica
  • - Viabilità contemporanea, impianti ed Infrastrutture
  • - Paesaggio agrario
Conservare e valorizzare i percorsi della viabilità storica, quali elementi di connessione tra insediamenti, beni culturali, ed il territorio aperto, con particolare riferimento alla via Aretina.
  1. 3.c.1. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica, sono ammessi a condizione che:
    • - non alterino o compromettano l'intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per l'eventuale messa in sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, sia privilegiato l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici;
    • - siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli,...) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale;
    • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento ai filari alberati;
    • - la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile;
    • - il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con il valore paesaggistico del contesto;
    • - la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri di ruralità dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
4 - Elementi della percezione
  • - Visuali panoramiche 'da' e 'verso' (percorsi e punti di vista), percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere
  • - Strade di valore paesaggistico
Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono dalla via Aretina verso la valle fiorentina, il medio corso dell'Arno, la Villa di Torre a Cona con parco, il Convento di Rosano, il Pratomagno e la Vallombrosa.
  1. 4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che:
    • - non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio;
    • - recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico, quali la valle fiorentina, il medio corso dell'Arno, la Villa di Torre a Cona con parco, il Convento di Rosano, il Pratomagno e la Vallombrosa;
    • - non incrementino l'attuale ingombro visivo nell'ambito degli interventi edilizi con particolare riferimento alle demolizioni e ricostruzioni.
  2. 4.c.2. I progetti relativi agli interventi infrastrutturali e alle opere connesse devono garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e alla trama consolidata della rete viaria esistente, minimizzando l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo.
  3. 4.c.2.1. Inoltre si fa condizione che:
    • - i cartelloni, i totem e le altre strutture di varia tipologia a carattere pubblicitario non interferiscano negativamente con le visuali principali e/o panoramiche e non devono essere collocati in prossimità dei beni architettonici tutelati;
    • - la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano compatibili (per dimensione, tipologia e materiali) coi caratteri dei luoghi, garantendo il mantenimento e il miglioramento delle visuali principali e/o panoramiche;
    • - i sistemi e i metodi di illuminazione pubblica e privata prospicienti la pubblica via e gli spazi pubblici in generale garantiscano la qualità e la compatibilità con il contesto evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa.
  4. 4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino:
    • - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche che si aprono da e verso le colline e la campagna;
    • - la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili e godibili alla pubblica fruizione;
    • - la trasformazione delle serre esistenti e dei manufatti temporanei in volumetrie edificate;
    • - la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, ad eccezione di quelli esito di soluzioni progettuali integrate o riconducibili ad attività di cantiere.
  5. 4.c.4. Sono da escludere inoltre gli interventi di trasformazione, compresi i muri di recinzione o altre barriere visive, tali da occludere i varchi visuali verso le emergenze valoriali riconosciute dalla scheda di vincolo.

1.2. Vincolo di Bombone, Pagnana e Volognano

Vincolo 286/1974b DM 30.07.1974 "Area panoramica verso la media Valle dell'Arno e verso il Pratomagno nel Comune di Rignano sull'Arno"

Motivazione: "La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché presenta varietà di colture avendosi a contatto zone boscose e zone agricole, esistendo in essa monumenti insigni per nobiltà di forme la Villa di Torre a Cona ed il suo parco, o luoghi di eccezionale interesse storico quale il convento di Rosano legato alle vicende toscane dei secoli primi del Medioevo. Trattasi di un'ampia vallata che si apre a ventaglio: il terreno è mosso da lievi ondulazioni e solcato dagli impluvi dei torrentelli che confluiscono al fiume sottostante. Gran parte del terreno è utilizzato per colture agricole, vigna per lo più, ma vi sono anche larghe superfici ad oliveto, mentre le zone meno fertili e più acclivi sono coperte di ceduo di roverella, cerro con qualche pino marittimo e cipresso. La zona inoltre presenta la caratteristica di costituire un belvedere verso la media valle dell'Arno di cui scopre la quasi totalità e offre il godimento della totale vista verso il Pratomagno che le si stende di fronte"

Struttura del paesaggio e relative componenti C. prescrizioni
1 - Struttura idrogeomorfologica
  • - Geomorfologia
  • - Idrografia naturale
  • - Idrografia artificiale
2 - Struttura eco sistemica/ambientale
  • - Componenti Naturalistiche
  • - Aree di riconosciuto valore naturalistico (Aree Protette e Siti Natura 2000)
Conservare gli agroecosistemi caratterizzati da elevato valore naturalistico e paesaggistico.
Tutelare e migliorare il valore ecologico della matrice forestale. Conservare il caratteristico rapporto tra ambienti forestali ed agroecosistemi.
Mantenere la vegetazione igrofila ripariale e l'integrità degli ecosistemi torrentizi e fluviali.
Conservare il paesaggio agricolo e l'integrità della pianura alluvionale delFiume Arno presso Rosarno.
  1. 2.c.1. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.
  2. 2.c.2. Gli eventuali interventi in ambito agricolo sono vincolati alla realizzazione di interventi di ricostituzione degli elementi lineari e puntuali del paesaggio agricolo (siepi, siepi alberate, boschetti, filari alberati).
  3. 2.c.3. Divieto di abbattimento o danneggiamento degli alberi e del complessivo disegno dei parchi storici, ad eccezione degli interventi legati a problematiche di stabilità o fitosanitarie. Nei parchi storici sono ammessi interventi volti alla sostituzione degli individui arborei certificati come staticamente pericolosi o morti con esemplari adulti di identica specie.
3 - Struttura antropica
  • - Insediamenti storici
  • - Insediamenti contemporanei
  • - Viabilità storica
  • - Viabilità contemporanea, impianti ed Infrastrutture
  • - Paesaggio agrario
Tutelare gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico e architettonico ivi inclusa l'edilizia rurale sparsa.
  1. 3.c.1. Gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l'edilizia rurale, sono ammessi a condizione che:
    • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti e mantenendo l'unitarietà delle aree libere; inoltre siano preservate le opere complementari (percorsi, serre, limonaie, grotte, fontane, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimentazione delle acque, aiuole, giardini, annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
    • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
    • - gli interventi per il miglioramento del risparmio energetico, con particolare riferimento ai fronti e alle falde di copertura con orditura lignea, siano realizzati nel rispetto dei profili e quote iniziali, privilegiando soluzioni che inseriscano i nuovi spessori a ridosso di pareti interne e all'intradosso di solai;
    • - in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni fisiche, con pavimentazioni non omogenee, e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
  2. 3.c.2. Gli interventi volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati siano realizzati evitando sbancamenti di terreno tali da alterare la tipologia dell'edificio, la corografia dei luoghi e l'aumento dei piani visibili dell'edificio, pur in assenza di un innalzamento della quota assoluta.
  3. 3.c.3. Le serre solari e le verande non alterino le caratteristiche tipologiche e la qualità architettonica degli immobili, non siano poste a chiusura di logge o porticati di elevato valore architettonico, non interferiscano con visuali di particolare pregio e quindi con i valori paesaggistici.
Conservare i caratteri morfologici, tipologici, architettonici delle ville e dei complessi monumentali, nelle loro configurazioni storiche, quali eccellenze di valore universalmente riconosciuto, e conservare altresì l'intorno territoriale ad essi adiacente mantenendo inalterati la leggibilità dell'impianto morfologico, il sistema degli accessi e le relazioni con l'intorno territoriale.
  1. 3.c.4. Gli interventi che interessano le ville, i complessi monumentali e relativi parchi, orti e giardini di valore storico-architettonico, compresi gli edifici storici di pertinenza quali fattorie, case coloniche e annessi agricoli, sono ammessi a condizione che:
    • - sia garantita la compatibilità tra destinazioni d'uso prescelta con il valore storico-architettonico dell'immobile;
    • - sia mantenuta l'unitarietà delle aree libere e degli spazi pertinenziali;
    • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti e mantenendo l'unitarietà delle aree libere; inoltre siano preservate le opere complementari (percorsi, serre, limonaie, grotte, fontane, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimentazione delle acque, aiuole, giardini, annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
    • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
    • - gli interventi per il miglioramento del risparmio energetico, con particolare riferimento ai fronti e alle falde di copertura con orditura lignea, siano realizzati nel rispetto dei profili e quote iniziali, privilegiando soluzioni che inseriscano i nuovi spessori a ridosso di pareti interne e all'intradosso di solai;
    • - in presenza di parco o giardino o resede, originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni fisiche, con pavimentazioni non omogenee, e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
    • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica
  2. 3.c.5. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione;
  3. 3.c.6. Gli interventi volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati siano realizzati evitando sbancamenti di terreno tali da alterare la tipologia dell'edificio, la corografia dei luoghi e l'aumento dei piani visibili dell'edificio, pur in assenza di un innalzamento della quota assoluta.
  4. 3.c.7. Le serre solari e le verande non alterino le caratteristiche tipologiche e la qualità architettonica degli immobili, non siano poste a chiusura di logge o porticati di elevato valore architettonico, non interferiscano con visuali di particolare pregio e quindi con i valori paesaggistici;
Garantire che gli interventi di trasformazione urbanistica e edilizia non compromettano la leggibilità della forma e l'immagine degli insediamenti storici presenti e concorrano alla riqualificazione del sistema insediativo, assicurino qualità architettonica e rappresentino progetti di integrazione paesaggistica.
  1. 3.c.8. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:
    • - siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
    • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
    • - siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio;
    • - siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
    • - le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, non compromettano l'integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili;
    • - sia garantita qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
    • - eventuali impianti fotovoltaici con funzione di frangisole sono consentiti solo quando sono parte integrante di progetti architettonici integrati di autosufficienza complessiva del fabbricato, di alta qualità tecnologica, con l'esclusione dei criteri di mera sovrapposizione e/o aggiunta, con preferenza per quelli di tipo orientabile e/o aderenti alle superfici dei fronti.
  2. 3.c.9. Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti temporanei in volumetrie edificate.
  3. 3.c.10. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.;
Salvaguardare e valorizzare l'integrità visiva e l'elevato valore culturale del paesaggio agrario espressione della stretta relazione con un insediamento storico diffuso e di eccellenza (ville, case coloniche, fattorie e poderi sparsi o in forma aggregata).
  1. 3.c.11. Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:
    • - garantiscano l'assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento;
    • - sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale; gli eventuali nuovi percorsi dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non compatibili con il contesto rurale di riferimento;
    • - siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente, che possano provocare l'eliminazione delle opere di sistemazione e regimazione dei suoli.
  2. 3.c.12. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle relative aree pertinenziali sono ammessi a condizione che:
    • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento (piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa-fattoria,...) e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
    • - eventuali progetti di recupero devono garantire la conservazione dei valori della tipologia storica di riferimento;
    • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti e mantenendo l'unitarietà delle aree libere; inoltre siano preservate le opere complementari, compresi gli annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
    • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
    • - gli interventi per il miglioramento del risparmio energetico, con particolare riferimento ai fronti e alle falde di copertura con orditura lignea, siano realizzati nel rispetto dei profili e quote iniziali, privilegiando soluzioni che inseriscano i nuovi spessori a ridosso di pareti interne e all'intradosso di solai;
    • - nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l'edificato e con il contesto.
    • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate; interessi falde di copertura secondarie; non preveda il mero appoggio di elementi sulla copertura, a favore di una confacente integrazione, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, predisponendo la mascheratura di eventuali telai, con la priorità per forme e materiali di adeguata valenza estetica; i serbatoi o altri accessori siano posti all'interno dei volumi costruiti;
    • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica.
  3. 3.c.13. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati:
    • - in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi;
    • - privilegiando la semplicità delle soluzioni d'impianto, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali e assecondando la morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento, privilegiando l'utilizzo della viabilità esistente.
  4. 3.c.14. I nuovi annessi agricoli, compresi quelli per l'agricoltura amatoriale, siano realizzati:
    • - assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento;
    • - non interferendo visivamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro aree di pertinenza;
    • - con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia ecocompatibile e favorendo la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.
  5. 3.c.15. Gli interventi volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati siano realizzati evitando sbancamenti di terreno tali da alterare la tipologia dell'edificio, la corografia dei luoghi e l'aumento dei piani visibili dell'edificio, pur in assenza di un innalzamento della quota assoluta.
  6. 3.c.16. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione;
4 - Elementi della percezione
  • - Visuali panoramiche 'da' e 'verso' (percorsi e punti di vista), percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere
  • - Strade di valore paesaggistico
Conservare l'integrità percettiva degli scenari che si aprono dalla rete viaria verso la media valle dell'Arno e verso il Pratomagno.
  1. 4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.
  2. 4.c.1.1. Inoltre si fa condizione che:
    • - i cartelloni, i totem e le altre strutture di varia tipologia a carattere pubblicitario non interferiscano con le visuali principali e/o panoramiche e non devono essere collocati in prossimità dei beni architettonici tutelati;
    • - la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano compatibili (per dimensione, tipologia e materiali) coi caratteri dei luoghi, garantendo il mantenimento e il miglioramento delle visuali principali e/o panoramiche;
    • - i sistemi e i metodi di illuminazione pubblica e privata prospicienti la pubblica via e gli spazi pubblici in generale garantiscano la qualità e la compatibilità con il contesto evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa.
  3. 4.c.2. Non sono consentiti interventi che comportino:
    • - la rimozione lungo tutti i percorsi storici, dei muri di pietrame a secco e di tutte le sistemazioni di varia natura di matrice storica rilevante, compresi i manufatti di corredo, quali elementi fondamentali di caratterizzazione degli assetti paesaggistici;
    • - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche che si aprono che si aprono dai principali tracciati verso la valle di Reggello e le primi pendici del Pratomagno;
    • - la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili e godibili alla pubblica fruizione;
    • - la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, ad eccezione di quelli esito di soluzioni progettuali integrate o riconducibili ad attività di cantiere.
  4. 4.c.3. Sono da escludere interventi di trasformazione, compresi i muri di recinzione o altre barriere visive, tali da occludere i varchi visuali verso le emergenze valoriali riconosciute dalla scheda di vincolo.
  5. 4.c.4. La realizzazione di piscine potrà avvenire solo in spazi liberi o comunque privi di alberature d'alto fusto di pregio, dovrà prevedere l'impiego di materiali tradizionali, di interventi di mitigazione; gli apparati tecnici dovranno essere completamente interrati.

2. Immobili e aree di notevole interesse pubblico:

2.1. I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua

iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

Prescrizioni

  1. a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:
    1. 1) non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
    2. 2) non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
    3. 3) non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
    4. 4) non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico - identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.
  2. b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.
  3. c - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi ove consentiti, sono ammessi a condizione che:
    1. 1) mantengano la relazione tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza;
    2. 2) siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;
    3. 3) non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
    4. 4) non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
    5. 5) non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.
  4. d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano paesaggistico e il minor impatto visivo possibile
  5. e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali eco - compatibili evitando l'utilizzo di nuove strutture in muratura;
  6. f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non compromettano la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, non comportino l'impermeabilizzazione del suolo e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate;
  7. g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di attività produttive industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura ad eccezione di quelli esito di soluzioni progettuali integrate e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, di impianti per la produzione di energia, ad esclusione di quelli idroelettrici, di impianti per smaltimento dei rifiuti e per di depurazione di acque reflue, ad eccezione di quelli realizzati con sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;
  8. h - Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche.

2.2. I territori coperti da foreste e da boschi

ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227

Prescrizioni

  1. a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:
    1. 1) non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici;
    2. 2) non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);
    3. 3) garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.
  2. b - Non sono ammessi:
    1. 1) nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere, in quelle che "caratterizzano figurativamente" il territorio e in quelle planiziarie, così come individuate dal Piano Paesaggistico ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;
    2. 2) l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche.

2.3. Le zone di interesse archeologico

Prescrizioni

  1. a - Non sono ammessi interventi di trasformazione territoriale, compresi quelli urbanistici ed edilizi, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.
  2. b - Nelle aree e nei parchi archeologici le attrezzature, gli impianti e le strutture necessari alla fruizione e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi ed assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico.
  3. c - Per i beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i. restano ferme tutte le disposizioni ivi previste.

15.4. Nelle zone di cui all'art. 11.3, lettere a) e b) del documento denominato "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea all'identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice ", allegato 7B alla disciplina del piano oltre a quanto previsto ai punti 15.1, 15.2 e 15.3 del presente articolo, si perseguono gli obiettivi, si applicano le direttive, si rispettano le prescrizioni di cui alle singole schede dell'Allegato H, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente disciplina.

Allegato H Zone di interesse archeologico

Nel territorio del Comune di Rignano sull'Arno, Risulta cartografata la seguente area: Codice FI9 - "Zona comprendente viabilità antica di epoca etrusca e siti archeologici di età protostorica, etrusca e romana in prossimità e a controllo della viabilità stessa"

L'area in questione rientra nella tipologia delle aree archeologiche ex 431/1985. È ricompresa interamente all'interno del Sistema territoriale n. 5 "Alta collina di Poggio Casalmonte e Poggio Firenze, a prevalente copertura boschiva, con insediamenti episodici di impianto storico ed elevato valore naturalistico"

Prescrizioni derivanti dal Piano Paesaggistico:

  1. 1c - Non sono ammesse le trasformazioni territoriali che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema costituito dalla viabilità antica, dal sito rupestre del Sasso scritto e dai siti archeologici collocati in prossimità della strada e siti d'altura a controllo della strada stessa.
  2. 2c - Gli interventi sulla viabilità antica di epoca etrusca sono ammessi a condizione che:
    • - siano conservati i tracciati nella loro consistenza materiale e configurazione, evitando modifiche degli sviluppi longitudinali e trasversali;
    • - siano conservate le opere e i manufatti di corredo di valore storico culturale e documentale;
    • - sia mantenuto l'assetto figurativo delle aree a margine dei tracciati antichi e le alberature a corredo d i valore paesaggistico, verificandone la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica.
  3. 3c - L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle "Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs. 42/2004" (quale mera estrapolazione, dal documento avente come oggetto:
    "Collaborazione nella definizione di atti in materia di installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Contributo della Direzione Regionale MiBAC, Allegato alla nota prot. 5169 del 23/03/2012 e nota prot.5656 del 30/03/2012").
  4. 4c - Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla parte seconda del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.