Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 94 Ambito P1.1: area produttiva di Pianacci

1. Queste aree sono assimilabili a quelle produttive per modalità e tipologie insediative, sono situate in una zona con un minore livello di accessibilità e più delicata dal punto di vista dell'impatto sul paesaggio, corrispondente alle grandi aree agricole dell'altopiano. Il requisito prioritario è rappresentato dalla disponibilità di spazi scoperti eventualmente attrezzati secondo le specifiche esigenze, essendo individuate come aree caratterizzate da bassa densità.

2. Gli usi ammessi sono esclusivamente quelli connotati dal legame con il settore primario e con il contesto rurale, come nel caso di aziende legate alla trasformazione dei prodotti agricoli ed al florovivaismo, escludendo l'introduzione di attività commerciali al dettaglio o all'ingrosso.

3. Sono ammesse destinazioni d'uso diverse da quelle di cui al comma precedente solo se attività già esistenti alla data di approvazione del presente Piano Operativo; in tali casi sono consentiti anche per tali attività gli interventi di cui al successivo comma 4.

4. In queste aree sono consentiti interventi di cui all'art. 39 delle presenti norme, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento.

Gli interventi che eccedano la ristrutturazione edilizia sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. Rc massima pari a 50%
  • b. Altezza massima: un piano ovvero l'altezza massima degli edifici presenti nella zona omogenea.