Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 170 Percorsi pedonali, ciclabili e ciclo-pedonali

1. I percorsi sono prevalentemente destinati alla fruizione da parte di pedoni e ciclisti, per il collegamento tra località e luoghi di interesse collettivo - anche come alternativa alla mobilità veicolare - e per il tempo libero o lo sport. L'esclusivo uso pedonale/e/o ciclabile dei percorsi e delle piste è garantito da apposite soluzioni di arredo ed evidenziato da adeguati accorgimenti segnaletici.

2. La pavimentazione dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili rispetta le seguenti caratteristiche e privilegia l'uso di inerti riciclati certificati:

  • - territorio rurale: fondo bianco o trattato con stabilizzanti che utilizzino l'inerte locale (terre stabilizzate)
  • - ambiti urbani: pietra, autobloccanti in cls, stabilizzanti che utilizzino l'inerte locale. Il ricorso a pavimentazioni in asfalto è da limitare ai percorsi adiacenti strade asfaltate e ai casi per i quali l'Amministrazione Comunale appuri l'impossibilità di ricorrere a soluzioni diverse.

3. Gli elementi di ingombro (alberi isolati, impianti per l'illuminazione, sedute, cabine telefoniche, impianti tecnologici, pubblicità e informazione, punti di raccolta dei rifiuti) ove possibile dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante.

4. Tutti i percorsi e le eventuali rampe inclinate dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.

5. I nuovi percorsi pedonali dovranno garantire il passaggio e la sosta di persone e carrozzine; in ambito urbano dovranno inoltre consentire, ove possibile, anche il transito lento di automezzi di emergenza.

6. La larghezza delle piste ciclabili non può essere inferiore a 1,50 ml. se a senso unico, a 2,50 ml. se a doppio senso; esse dovranno comunque essere realizzate tenendo conto dei "Principali criteri e standard progettuali per le piste ciclabili" pubblicati dal Ministero delle aree urbane con circolare n. 432 del 31/03/93 e delle "Linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili" emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

7. La realizzazione di percorsi pedonali e di piste ciclabili è sempre consentita, ancorché non espressamente prevista dagli elaborati grafici del PO, e non presuppone variante urbanistica.