Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 175 Parcheggi scoperti e coperti

1. I parcheggi scoperti devono essere dotati di alberature di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 2 posti auto; nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali; sono concesse deroghe, in sede di approvazione dei progetti, solo per motivi di tutela storica ed ambientale.

2. La realizzazione dei parcheggi scoperti dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

  • - sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
  • - pavimentazione con materiali antisdrucciolevoli;
  • - pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata privilegiando soluzioni - permeabili;
  • - delimitazione dei posti macchina con apposita segnalazione orizzontale o verticale a verde;
  • - illuminazione ad ampio spettro;
  • - percorsi pedonali protetti;
  • - eliminazione delle barriere architettoniche;
  • - posti riservati ai portatori di handicap nella misura prevista dalle normative vigenti;
  • - sistemi per la raccolta dei rifiuti.

3. Per i parcheggi scoperti e coperti con più di 100 posti auto dovranno inoltre essere previsti:

  • - attrezzature per l'informazione;
  • - posteggi per le biciclette;
  • - servizi igienici.

4. Nei parcheggi scoperti è consentita la collocazione di isole ecologiche, previa verifica di inserimento nell'impianto spaziale complessivo.