Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 9 Distanze

1. Le distanze minime tra i fabbricati sono disciplinate dal D.M. 02/04/1968 nº1444 così come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale nº134/2014.

La distanza minima dal confine di proprietà per le nuove edificazioni o ampliamenti non può essere inferiore a ml 5, fatta salva la possibilità di realizzazione anche sul confine di proprietà previa stipula di una convenzione registrata e trascritta nei pubblici registri con il proprietario confinante.

Si applicano le deroghe al D.M. nº1444/1968 previste dall'art. 140, comma 4-5-6 della L.R.T. nº65/2014.

Nel caso dei manufatti di servizio di cui all'art. 8 comma 2 lett. b delle presenti Norme è richiesto il rispetto del solo limite minimo previsto dal Codice Civile.

2. Fuori dai centri abitati debbono osservarsi le fasce di rispetto previste dal DPR 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con le seguenti precisazioni:

  • - all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal presente piano, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
    • - a) 10 ml. per le strade di tipo C;
    • - b) 5 ml. per le strade di tipo F.
  • - all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal presente piano, le distanze dal confine stradale da rispettare per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
    • - a) 3 ml. per le strade di tipo C;
    • - b) 0,9 ml. per le strade di tipo F.

Per le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade all'interno dei centri abitati, si applicano le seguenti disposizioni:

  • - 5 ml. per le strade di tipo C e F.

Laddove esistano allineamenti omogenei dei fabbricati lungo strada, nuovi edifici o manufatti potranno essere realizzati seguendo tale allineamento, previa verifica, nei casi richiesti, del parere dell'Autorità Competente.

La distanza delle costruzioni dalla viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici od insediamenti è di ml 3.

Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso dei manufatti di cui all'art. 8 comma 2 delle presenti Norme.

Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

  • - 0,9 ml. per le strade di tipo F.

3. La distanza dai cimiteri è disciplinata dall'art. 338 del R.D. nº 1265 del 27 luglio 1934 e ss.mm.ii.

4. La distanza dai pozzi è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge.