Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 39 Interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. Gli interventi edilizi ed urbanistici sono definiti dalla L.R.T. n.65/2014 come modificata dalla L.R.T. nº 43/2016, puntualmente dettagliati nel sistema delle norme che seguono da intendersi di generale applicazione nel contesto del Piano Operativo.

2. Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli riguardanti la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; devono riguardare solo gli elementi di finitura e quelli tecnici, senza alterare gli elementi strutturali e architettonici, la divisione dei locali, le caratteristiche originarie e la destinazione.

3. Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva dell'edificio e la sagoma e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

È sempre consentito il frazionamento in unità immobiliari di edifici a destinazione industriale e artigianale, senza necessità di variare il presente strumento, a condizione che sia mantenuta la medesima destinazione d'uso e che l'intervento non comporti aumento di superficie edificata o di volume edificato complessivo degli edifici.

4. Sono interventi di restauro e di risanamento conservativo (re) quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
l'intervento di cui al presente comma è meglio definito con le seguenti precisazioni riferite agli elementi costitutivi degli edifici:

  • - a) elementi strutturali:
    • - a1. gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti;
    • - a2. negli edifici con struttura portante in muratura gli orizzontamenti dovranno essere realizzati in legno o acciaio, con elementi dell'orditura principale ben inseriti nelle murature portanti e ad esse collegati mediante legature metalliche o bolzoni; le tecniche impiegate per l'impalcato dovranno garantire, oltre a una sufficiente rigidezza, la massima leggerezza;
    • - a3. la realizzazione di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue; tale indicazione vale anche per i soppalchi che potranno essere realizzati per una superficie complessiva massima pari al 50% della superficie del locale nel quale si realizza l'intervento;
    • - a4. gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare modifiche sostanziali del sistema dei collegamenti verticali;
    • - a5. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo comprendono il consolidamento e la ricostruzione delle parti crollate o demolite;
  • - b) elementi complementari interni:
    • - b1. gli interventi sugli elementi complementari interni potranno prevedere la parziale o completa sostituzione e la nuova realizzazione delle singole parti o dell'insieme di esse;
  • - c) elementi complementari esterni e di finitura:
    • - c1. gli interventi sugli elementi complementari esterni e di finitura degli edifici esistenti potranno comportare operazioni di pulizia, protezione, rifacimento e consolidamento;
    • - c2. si ammettono inoltre il ripristino dei materiali originali nelle parti degli edifici esistenti dove siano stati sostituiti in interventi successivi da materiali non tradizionali, scadenti e/o estranei oppure la sostituzione di materiali con tali caratteristiche quando impiegati nella realizzazione di superfetazioni ed aggiunte posteriori che risultino incongrue rispetto al complesso edilizio ed al contesto;
    • - c3. gli interventi sugli elementi complementari e di finitura dovranno comportare la salvaguardia dei fronti e prospetti di carattere unitario e compiuto per i quali saranno da escludere nuove aperture e/o modifiche alla forma ed alle dimensioni di quelle esistenti; nel caso di fronti e prospetti di carattere non unitario e compiuto tali interventi saranno consentiti se salvaguardate l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche del complesso (forme e dimensioni analoghe e proporzioni conformi a quelle esistenti, senza alterare sostanzialmente l'impaginato presente sia esso regolare o irregolare) nei seguenti casi:
      • - consentire l'abitabilità di uno o più locali originariamente non adibiti a residenza;
      • - rispettare requisiti per lo svolgimento di attività compatibili con la riqualificazione dei manufatti originari e diverse dalla residenza.
        Tale disposizione non si applica ai locali igienici sanitari ed in genere a tutti i locali di servizio e/o accessori della residenza;
      • - sono invece consentiti gli interventi di riapertura di finestre e porte tamponate;
    • - c4. nel rifacimento, nel ripristino e nella sostituzione con materiali tradizionali in pietra o laterizio dovrà essere impiegata una percentuale almeno pari al 50% di materiali di recupero o del tipo fatti a mano;
  • - d) elementi tecnici:
    • - d1. gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici potranno comportare l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti tecnologici senza alterare i volumi esistenti, la superficie edificata e la quota degli orizzontamenti e della copertura; è comunque ammessa l'introduzione di elementi di isolamento per quanto riguarda le murature perimetrali e le coperture e di impianti di riscaldamento con pannelli radianti a pavimento o a parete; un modesto abbassamento della quota di calpestio al piano terra, nel caso di edifici privi di locali interrati o seminterrati, è consentito purché siano adottate misure idonee a garantire la salubrità degli spazi;
  • - e) spazi aperti:
    • - e1. gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale, tenendo altresì conto delle indicazioni riferite a sottosistemi ed ambiti.
    • - e2. non è consentita la realizzazione di annessi a servizio della residenza come definiti all'art. 8 comma 2 lett. b).
    • - e3. per la realizzazione di piscine scoperte o di altre attrezzature sportive private dovrà essere verificata la compatibilità sulla base di un progetto complessivo della sistemazione esterna.

5. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli definiti dagli artt. 134 comma 1 lett. h) e 135 comma 2 lett. d) della L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i. e non comprendono la realizzazione di addizioni volumetriche e di interventi pertinenziali.
Nella realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa (ri-c) si applicano le specifiche seguenti:

  • - a) elementi strutturali:
    • - a1. gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti;
    • - a2. negli edifici con struttura portante in muratura gli orizzontamenti dovranno essere realizzati in legno o acciaio, con elementi dell'orditura principale ben inseriti nelle murature portanti e ad esse collegati mediante legature metalliche o bolzoni; le tecniche impiegate per l'impalcato dovranno garantire, oltre a una sufficiente rigidezza, la massima leggerezza;
    • - a3. la realizzazione di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue; tale indicazione vale anche per i soppalchi che potranno essere realizzati per una superficie complessiva massima pari al 50% della superficie del locale nel quale si realizza l'intervento;
    • - a4. gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare, di norma, modifiche sostanziali del sistema dei collegamenti verticali;
  • - b) sarà consentita la realizzazione dei manufatti che non comportino aumenti della superficie edificabile (SE), di cui all'art. 10 del Regolamento regionale n. 39/R/2018, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

Nella realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva (ri-r) si applicano le seguenti specifiche:

  • è richiesta la produzione, da parte dell'avente titolo, di attendibile documentazione in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario, nonché di documentazione grafica idonea ad attestare l'articolazione dimensionale e la localizzazione anche delle parti crollate oggetto di ricostruzione, comunque catastalmente documentabili.
  • Le funzioni ammesse sono quelle del tessuto in cui il rudere ricade o quelle stabilite per il territorio rurale se ricadente in territorio aperto.
  • L'intervento non può comportare significative traslazioni del fabbricato originario.
  • Con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

6. Interventi pertinenziali
Gli interventi pertinenziali sono definiti dall'art. 135, comma 2, lett. e) della L.R. T. n. 65/2014 e s.m.i. Essi comportano la realizzazione di un volume aggiuntivo accessorio, all'interno del resede di un edificio, non superiore al 20% del volume edificato dell'edificio principale esistente alla data di adozione del presente Piano; la quota massima del 20% è da intendersi comprensiva di eventuali volumi secondari esistenti, che potranno essere oggetto di demolizione e ricostruzione anche con diversa collocazione e configurazione. Sono ammessi laddove espressamente previsti dalla disciplina dei tessuti, nel rispetto delle seguenti condizioni congiuntamente intese:

  • - senza incremento del carico urbanistico;
  • - con destinazione d'uso accessoria a quella del fabbricato principale;
  • - determinino un oggettivo miglioramento della vivibilità e delle condizioni di utilizzo degli immobili arricchiti;
  • - possano collocarsi nel lotto di riferimento ovvero nella pertinenza edilizia;
  • - possono essere realizzati in aderenza all'edificio principale solo se per quest'ultimo il Piano Operativo non prevede interventi fino al restauro e risanamento conservativo o alla ristrutturazione edilizia conservativa.

Gli interventi pertinenziali possono assolvere alla funzione di determinare il superamento delle barriere architettoniche anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.

7. Interventi di addizione volumetrica
Gli interventi di addizione volumetrica consentono un ampliamento una tantum degli edifici esistenti al fine di migliorare la capacità abitativa mediante costruzioni in aderenza o mediante sopraelevazione, fermo restando il rispetto delle norme sulla staticità e sicurezza. Sono consentite solo ove espressamente previste nell'ambito della specifica disciplina dei tessuti sugli immobili esistenti alla data di adozione del presente Piano, in conformità ai limiti ed i parametri edilizi ed urbanistici fissati dal Piano Operativo nel contesto di appartenenza.
Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari è consentita la realizzazione di interventi autonomi, calcolati in riferimento al volume edificato della singola unità immobiliare.
Tale intervento non è consentito su edifici pertinenziali accessori dell'edificio principale. Tali interventi non sono consentiti all'interno delle aree comprese nelle schede normative, se non diversamente disciplinato.

8. Interventi di sostituzione edilizia
La sostituzione edilizia definita dall'art. 134 comma 1 lett. l) della L.R.T. nº 65/2014 così come modificata dall'art. 54 comma 3 della L.R.T. nº 43/2016 è di regola consentita, con esclusione delle aree di tutela dei centri antichi, degli aggregati delle ville e degli edifici specialistici, così come individuate dal Piano Strutturale. Qualora comporti la demolizione di manufatti incongrui, legittimamente esistenti, contestualmente all'intervento di sostituzione edilizia potrà essere realizzato, se richiesto, un incremento volumetrico fino al 20%, nel rispetto della disciplina vigente nel luogo di nuova collocazione.
Nel territorio urbanizzato la sostituzione edilizia, fermi restando i presupposti delle norme che la disciplinano, può avvenire all'interno del medesimo perimetro ove insiste il manufatto da sostituire verso il luogo più prossimo nella disponibilità del richiedente e in coerenza con le norme vigenti nel luogo di nuova collocazione.
Nel territorio agricolo la sostituzione edilizia può avvenire all'interno della stessa zona, entro la distanza massima di 50 ml, misurata in senso radiale dall'esterno delle murature portanti al perimetro del nuovo edificio, al lordo dello spessore dei muri perimetrali.
Tale limite può essere superato qualora l'intervento preveda il trasferimento del volume edificato all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come individuato dal Piano Strutturale.
La distanza massima è di 500 ml qualora si preveda il trasferimento di edifici o porzioni di essi con cambio d'uso, a residenziale, in aggregazione ad insediamenti residenziali consolidati, ai sensi dell'ultimo capoverso del presente comma. Per tali interventi è prescritta la realizzazione di non più di due unità abitative fino al 50% della superficie originaria e comunque non oltre mq 150 di superficie edificabile complessiva.
Qualora l'intervento comporti la realizzazione di una nuova unità abitativa, la medesima dovrà rispettare la dimensione minima di 45 mq di SE. Gli interventi di cui sopra sono realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile, che garantiscano, almeno con riferimento alla climatizzazione, la classe "A" per l'edificio oggetto di intervento e di tipo "B" per gli impianti, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.

Norme puntuali
Qualora il richiedente disponga di più manufatti da sostituire, dovranno essere privilegiati quelli che versano in stato di maggiore degrado, valutato nel contesto ove insistono e con riferimento all'armonia del tessuto edificato.
Nel periodo di efficacia del presente Piano Operativo, così come definito dall'art. 95 comma 1 lett. b) della L.R.T. nº 65/2014 e s.m.i., gli insediamenti esistenti non possono subire, per effetto degli interventi di sostituzione edilizia, un incremento superiore alla consistenza volumetrica, riferita al medesimo contesto temporale. Il nuovo manufatto dovrà essere collocato in continuità territoriale con gli edifici esistenti ad una distanza non maggiore di 50 ml.
I manufatti primitivi oggetto di sostituzione debbono essere completamente rimossi.
Le superfici di risulta conseguenti alle demolizioni debbono essere bonificate, previa verifica dei coefficienti di cui al comma 2 del D.Lgvo nº 152/2006.
Nei casi di interventi di sostituzione edilizia con accorpamento di volumi esistenti ad insediamenti ubicati in zona agricola, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione esistenti ed eventualmente adeguate, ai sensi dell'art. 134 comma 1 lett. l) così come modificato dall'art. 54 comma 3 della L.R.T. nº 43/2016, sarà completamente a carico dei proprietari o titolari di diritti reali sugli immobili serviti.
Gli interventi di adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti, ai sensi della norma citata al precedente punto, debbono essere realizzati nel rispetto delle migliori tecniche operative valutate dall'ufficio comunale competente.
Gli interventi sopra descritti sono da intendersi una-tantum. Ai volumi realizzati con trasferimento in aggregazione non si applica l'intervento di addizione volumetrica.
Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente piano e ad ogni effetto, fatta salva la disciplina contenuta nell'art. 65 della L.R.T. nº 65/2014, insediamento residenziale consolidato deve intendersi la concentrazione stabile in un determinato contesto territoriale, di edifici legittimamente esistenti, con destinazione d'uso anche diversa fra loro, in un numero non inferiore a tre, risalente ad epoca anteriore alla data di adozione del Piano Operativo, dotati di urbanizzazione primaria.

9. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono disciplinati dall'art. 134 comma 1 lett. f) della L.R.T. nº 65/2014 e s.m.i.

10. Gli interventi di nuova edificazione sono disciplinati dall'art. 134 comma 1 lett. a) della L.R.T. nº 65/2014 e s.m.i.

11. L'addizione volumetrica e gli interventi pertinenziali legati agli interventi di sostituzione edilizia non sono cumulabili e sono da intendersi come interventi "una tantum".