Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 66. Nuovi edifici ad uso abitativo

1. Ferma restando la preliminare verifica dell'impossibilità di recuperare il patrimonio edilizio esistente a fini abitativi, anche mediante interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione, che costituisce presupposto essenziale dell'istanza, la realizzazione di nuovi edifici è consentita solo alle condizioni di cui all'art. 73 comma 2 della L.R.T. nº 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016, nel rispetto di tutte le norme contenute nel predetto articolo e nel successivo art. 74, dal Regolamento di attuazione nº 63/R/2016, nonché nell'art. 65 del presente Piano Operativo con le seguenti precisazioni:

  • - la superficie massima ammissibile di ogni unità abitativa è stabilita in 150 mq. di superficie edificabile; da tale quantità massima sono esclusi i locali disposti ad un eventuale livello interrato, per una superficie non eccedente la sagoma del volume edificato fuori terra.