Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 67 Nuovi annessi agricoli "stabili"

1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero dei manufatti esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi annessi da parte di imprenditori agricoli è consentita in coerenza con le disposizioni del presente piano, previa approvazione di specifico Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla vigente Legge Regionale e dal Regolamento di attuazione nº 63/R/2016.

2. Gli interventi di nuova edificazione previa approvazione del P.A.P.M.A.A. nel territorio rurale sono consentiti all'imprenditore agricolo professionale anche per la detenzione di cani con un limite dimensionale di mq 60 (sessanta) di SE.

3. Nella costruzione dei nuovi annessi agricoli, relativamente alla definizione dei materiali, agli elementi tipologici, ai criteri localizzativi da utilizzare ed alle caratteristiche dimensionali, dovranno rispettarsi le indicazioni riportate al precedente art. 65.

4. Gli annessi agricoli stabili sono costruzioni destinate in via esclusiva ad usi agricoli-produttivi o di supporto alle attività aziendali, ivi comprese quelle agrifaunistico e faunistico-venatorie prive di dotazioni idonee ad utilizzo abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.