Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 71 Disposizioni generali per gli interventi

1. Nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sono individuati (con sigla Snº) i perimetri delle aree di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio, degli aggregati in ambito extraurbano ed urbano, delle aree di pertinenza degli edifici di valore storico artistico in ambito urbano; gli interventi per essi consentiti sono indicati attraverso le Schede Normative riportate all'allegato 1.

2. All'interno delle aree di cui al comma precedente non sono realizzabili nuovi edifici rurali.

3. Nelle aree di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio gli interventi si attuano attraverso intervento edilizio diretto oppure attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata.

4. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio si dovranno rispettare le prescrizioni di cui all'art. 59, oltre alle indicazioni specifiche riportate nelle singole schede normative le quali prevalgono eventualmente su queste ultime assieme a quanto stabilito dalla disciplina di sistemi, sottosistemi ed ambiti di appartenenza; per tali ambiti valgono inoltre le seguenti prescrizioni specifiche:

  • - a) nel caso in cui sia consentito realizzare nuove aperture o modificare quelle esistenti, queste dovranno avere forme e dimensioni analoghe a quelle degli edifici preesistenti e proporzioni conformi a quelle dell'edilizia circostante (di norma rettangolari con asse maggiore verticale); non dovrà essere alterato sostanzialmente l'impaginato presente (sia esso regolare o irregolare) e dovrà essere garantito il mantenimento di adeguati maschi murari; le nuove aperture non dovranno comunque interessare parti staticamente rilevanti delle murature (cantonali, incroci a T, ecc.):
  • - b) le griglie in laterizi solitamente presenti nelle aperture dei fienili dovranno essere mantenute; sarà comunque consentito il tamponamento parziale o totale all'interno, purché ciò non renda necessaria la realizzazione di nuove aperture indispensabili al rispetto degli standard igienico sanitari:
  • - c) le grandi aperture dei fienili, delle carraie e delle parate non potranno di norma essere chiuse, con l'eccezione di quelle che occupano una superficie inferiore al 30% della parete del vano al quale appartengono, in strutture comunque chiuse su tre lati: in tal caso è ammessa l'introduzione di un serramento con infisso allineato al filo interno della muratura;
  • - d) gli aggetti dei tetti non potranno essere modificati alterando la sporgenza preesistente; i manti di copertura dovranno essere realizzati con elementi in laterizio;
  • - e) di norma non sono ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali o elementi:
    • - architravi in cemento nelle aperture;
    • - intonaco di cemento;
    • - canne fumarie in cemento o altro materiale con finitura analoga;
    • - gradini in cemento o rivestiti in marmo nelle scale esterne;
    • - infissi in alluminio anodizzato ed in plastica o altro materiale con finitura analoga;
    • - persiane in legno naturale o in alluminio anodizzato e verniciato o altro materiale con finitura analoga;
    • - avvolgibili e rotolanti;
  • f) in caso di interventi di recupero (cioè esclusi quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione dei fabbricati) non è ammessa l'eliminazione della finitura ad intonaco negli edifici dove è presente, anche se in tracce; inoltre i materiali e gli elementi in contrasto elencati alla precedente lettera e), se presenti, dovranno essere rimossi e sostituiti.

5. Eventuali annessi minori pertinenziali appartenenti al complesso edilizio, se di valore storico-testimoniale (ad esempio forni, vasche, pozzi), devono essere mantenuti o ripristinati nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive originarie.

I manufatti pertinenziali di nessun valore, sempreché legittimi, possono essere demoliti a e ricostruiti come superficie accessoria (SA), a parità di volume (VE), nell'ambito di pertinenza, anche in diversa collocazione, purché finalizzata alla complessiva razionalizzazione ed al riordino degli spazi e delle funzioni pertinenziali; non è comunque consentita la ricostruzione dei manufatti pertinenziali in aderenza agli edifici per i quali siano previsti interventi di restauro e risanamento conservativo (re).

6. La realizzazione degli interventi pertinenziali, così come definiti al comma 6 dell'art. 39 delle presenti Norme, è consentita nel territorio rurale per una Superficie Coperta massima comunque non superiore a 30 mq. e purché non in aderenza ad edifici principali.

Nel caso di edifici a destinazione d'uso agricola per i quali siano ammessi interventi diversi da restauro e risanamento conservativo (re) e ristrutturazione edilizia conservativa (ri-c) in alternativa agli interventi pertinenziali sopra descritti è consentita la realizzazione delle addizioni volumetriche indicate al comma 1 bis dell'art. 71 della L.R. 65/2014 alle condizioni stabilite nel medesimo articolo.

7. Non è comunque consentita la realizzazione di strutture di sostegno per impianti fotovoltaici, come definite all'art. 8 comma 2 lett. b delle presenti norme.