Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 74 Ambito R1.1: i nuclei antichi

1. Corrispondono alle parti riconoscibili come nuclei di antico impianto, attorno ai quali si sono successivamente sviluppati gli insediamenti recenti dei centri principali (Torre, Bucine, Ambra, Badia Agnano, Badia a Ruoti e Pietraviva); sono i tessuti storici meno trasformati, caratterizzati da cortine edilizie con corti interne o giardini sul retro; questi contesti hanno mantenuto una forte identità grazie al permanere della residenza stabile che li rende tutt'oggi luoghi vivi e privi di situazioni di degrado legate all'abbandono.
Queste aree sono da assoggettare ad interventi di conservazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo e delle tipologie. Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti nel rispetto della disciplina puntuale contenuta nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione", interventi così come definiti nel presente piano, di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria anche con frazionamento ed incremento del numero di unità abitative; sono frazionabili unità abitative di SE => 100 mq nel limite di una nuova unità per ogni unità esistente, nel rispetto dei minimi dimensionali di cui al decreto 5/07/1975;
  • - restauro e risanamento conservativo.

Sono esclusi gli interventi di addizione volumetrica e pertinenziali.
Sono ammessi interventi di eliminazione di tettoie e superfetazioni mediante demolizione senza ricostruzione.
Non è consentita la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate e fuori terra, come pure la variazione degli interpiani, fermo restando eventuali deroghe stabilite dalla disciplina nazionale.

2. Salvo ove diversamente indicato, dovranno essere conservate, mantenute ed eventualmente rinnovate o ripristinate le sistemazioni degli spazi aperti costituite da pavimentazioni in pietra di strade, vicoli, piazze e slarghi, tenendo conto in particolare anche di quanto stabilito al Titolo XIX.

3. Le seguenti destinazioni d'uso sono consentite per una percentuale complessivamente non superiore al 50% della SE da localizzare preferibilmente al piano terra:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, limitatamente a quelle comprese nell'articolazione Tc1.

4. Gli interventi su tali edifici e sulle aree pertinenziali degli stessi occorre siano supportati da adeguata documentazione fotografica, analisi storica e tipologica, valutazione circa l'interferenza degli interventi rispetto agli elementi di valore e tutela individuati, nonché da studio delle essenze vegetazionali di nuovo impianto e delle sistemazioni esterne.