Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 96 Ambito P2.1: aree dell'artigianale e del terziario

1. Sono aree che per caratteristiche tipologiche e per localizzazione sono principalmente vocate all'insediamento di funzioni produttive di tipo artigianale e commerciale/direzionale.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione.

3. Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, gli interventi come definiti dall'art. 39 delle presenti norme di:

  • - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva, sostituzione edilizia degli edifici esistenti, anche con contestuale incremento volumetrico nei limiti di seguito specificati, interventi pertinenziali per un massimo di SE di 40 mq;
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, per un massimo del 40% della SE esistente, comunque per una dimensione massima di 60 mq di SE in caso di superficie residenziale.

Gli interventi che eccedano la ristrutturazione edilizia conservativa sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. Rc massima pari a 60%
  • b. Altezza massima: un piano di altezza non eccedente quella degli edifici presenti nella zona omogenea.

4. Non sono ammesse attività commerciali comprese nell'articolazione Tc1.