Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 97 Ambito P2.2: aree dell'artigianale e del terziario con residenza

1. Si tratta di contesti dove presenti in maniera anche significativa funzioni residenziali generalmente collegate alle attività produttive insediate.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione.

Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, gli interventi come definito dall'art. 39 delle presenti norme:

  • - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva, sostituzione edilizia degli edifici esistenti, anche con contestuale incremento volumetrico nei limiti di seguito specificati, interventi pertinenziali per un massimo di SE di 40 mq.
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, per un massimo del 40% della SE esistente, comunque per una dimensione massima di 60 mq di SE in caso di superficie residenziale.

Gli interventi che eccedano la ristrutturazione edilizia conservativa sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

  • c. Rc massima pari a 50%
  • d. Altezza massima: un piano ovvero l'altezza massima degli edifici presenti nella zona omogenea.

3. All'uso residenziale non potrà essere in ogni caso destinata una percentuale complessivamente superiore al 50% della SE.

4. Non sono ammesse attività commerciali nel caso di grandi strutture di vendita Tc3 e delle medie strutture di vendita in forma aggregata; è consentito l'insediamento di esercizi di vicinato (Tc1) esclusivamente nel caso di interventi di sostituzione edilizia, tali attività commerciali non potranno prevedere accessi diretti dalle strade appartenenti al Sistema della Mobilità.