Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 106 Disposizioni generali

1. Le Aree di Trasformazione, individuate dalla frazione e dalla viabilità che ne descrive la localizzazione, sono identificate da un numero progressivo preceduto da una sigla con un numero che rappresenta l'U.T.O.E. di appartenenza. Le U.T.O.E. sono così distinte:

  • - 1 Levane
  • - 2 Bucine, Pogi, Mercatale, Capannole
  • - 3 Ambra, Pietraviva, Badia a Ruoti
  • - 4 Badia Agnano
  • - 5 Chianti, San Pancrazio, Montozzi.

Le Aree di Trasformazione sono riportate con perimetro ed identificativo nelle tavole di "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione".

2. In sede di elaborazione del progetto attuativo qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro e/o le suddivisioni interne cadano in prossimità ma non coincidano con elementi reali di suddivisione del territorio rilevabili sul posto o su mappe a scala di maggiore dettaglio, dette linee grafiche di perimetrazione e di suddivisione possono essere portate a combaciare con i corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio; in tali casi la corrispondente rettifica non comporta variante al Piano Operativo.

3. La disciplina specifica di ciascuna Area di Trasformazione è riportata ai successivi articoli, nei quali sono definiti gli obiettivi, le destinazioni d'uso, le modalità di attuazione, il dimensionamento per gli interventi privati e per gli spazi pubblici, le disposizioni specifiche e le prescrizioni integrative da osservare nell'attuazione del progetto per garantire il corretto inserimento paesistico e la sostenibilità ambientale.

La progettazione degli spazi pubblici o di uso pubblico e per le attività di servizio dovrà rispettare i criteri e le regole generali definiti Titolo XIX delle presenti Norme.
Per i parcheggi la superficie minima di ciascun posto auto non potrà essere inferiore a mq. 12.
Nel caso in cui venga edificata una quantità di SE inferiore al 60% di quella massima ammessa le opere ed attrezzature pubbliche da realizzare sono calcolate sulla base della SE effettiva in attuazione, fermo restando l'obbligo di cessione completa di ulteriori aree e di realizzazione di ulteriori opere esplicitamente individuate dalla disciplina specifica delle Aree di Trasformazione.

4. I Progetti unitari convenzionati individuano gli interventi di modesta dimensione che si configurano generalmente come integrazione/reintegrazione del tessuto urbanizzato esistente anche attraverso il miglioramento delle dotazioni di interesse pubblico ad esse richiesto.
I Piani Attuativi individuano interventi che consistono nella realizzazione di complessi edilizi in aree libere oppure nella riconfigurazione funzionale e morfologica di parti del territorio urbanizzato e di parti del territorio rurale e nella realizzazione di nuovi tracciati di viabilità e infrastrutture.

5. Nelle Aree di Trasformazione fino all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Operativo su edifici e spazi aperti sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; non sono pertanto ammessi, in particolare, il cambio di destinazione d'uso e la suddivisione delle unità immobiliari.

6. Ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti dal Piano Operativo, per gli edifici e le aree di pertinenza comprese nelle Aree di Trasformazione saranno ammessi interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, fatto salvo quanto eventualmente disciplinato per edifici di particolare pregio.

7. Per le seguenti Aree di Trasformazione, per le quali sono già stati approvati o adottati dall'Amministrazione Comunale specifici strumenti urbanistici attuativi, si rimanda alle previsioni ed ai contenuti di tali piani:

  • - AT1_PA01 Levane C3 comparto 6;
  • - AT2_PA01 Bucine C3 comparto 2a-b;
  • - AT2_PA02 Pogi C3 comparto 16;
  • - AT2_PA03 Mercatale C3 comparto 3;
  • - AT3_PA01 Ambra C3 comparto 4a;
  • - AT3_PA02 Ambra C3 comparto 6b.