Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 177 Impianti di distribuzione carburanti

1. Nei nuovi impianti o in caso di eventuali modifiche di quelli esistenti dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.

2. Per i locali a servizio del mezzo è ammessa una altezza massima di 4,50 ml. e non potranno svilupparsi per più di un piano fuori terra; per i locali destinati ad attività commerciali o a servizio della persona sono ammessi due piani; l'altezza massima delle pensiline non deve superare i 7,00 ml. (misurata all'estradosso).

3. Tutti i locali, qualsiasi destinazione essi abbiano, dovranno:

  • - essere posti ad una distanza di almeno 10 ml. dalla strada;
  • - avere un rapporto di copertura minore del 15% e comunque una Superficie edificata massima di 500 mq.;

4. In caso di attività commerciali dovranno essere previsti parcheggi nella misura minima stabilita dal Regolamento di attuazione della L.R. 17.5.1999 n. 28, n. 4 del 26 luglio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto di quanto precisato al precedente art. 176.

5. Nelle aree destinate a distribuzione carburanti e servizi connessi sono consentiti, interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia. Non sono consentiti interventi di ampliamento o di completamento che compromettano le visuali verso le risorse storiche e/o architettoniche, ree con paesaggi a maggiore caratterizzazione storico-culturale. A tale proposito il progetto deve essere preceduto dalla approvazione dello studio del paesaggio, che costituisce strumento propedeutico alla sua presentazione.