Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 57 Sottosistema V4: l'altopiano coltivato

1. Trattasi di aree agricole diversamente caratterizzate, prevalentemente pianeggianti, comprese tra i principali centri urbani e i territori non antropizzati, a cui è demandata la funzione di proteggere l'unicità e la specificità della relazione dei centri con la campagna circostante; si presentano diversamente connotate nei diversi aspetti: dagli assetti agricoli tradizionali, ai livelli di produttività e al ruolo che svolgono nel contesto del sistema ambientale che, diversamente interrelati, debbono coniugare la permanenza dei caratteri storico-ambientali con le necessità di interventi di riordino e riqualificazione agraria.

2. Fanno parte del Sottosistema V4 i seguenti tipi e varianti del paesaggio agrario:

  • - a. fondovalle stretti, per i quali è prescritto il mantenimento dell'efficienza delle sistemazioni della bonifica e della rete scolante, della viabilità campestre, delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, delle alberature a filare, a gruppi ed isolate, della vegetazione della ripa;
  • - b. pianalti, per i quali è prevista la tutela dell'articolazione colturale.

3. Per le parti del Sottosistema V4 individuate come aree boscate collinari ed altocollinari (V4c) è prescritta la conservazione come risorsa ambientale e territoriale; le attività agricole presenti dovranno comunque garantire la salvaguardia dei boschi.

4. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività agricole e le altre attività alla stessa connesse di cui al precedente articolo 49;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

5. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - residenza;
  • - attività turistico ricettive con l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza;
  • - attività commerciali, limitatamente ad esercizi di vicinato, bar e ristoranti, laboratori artistici e botteghe artigiane (Tc1).

6. Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno sere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

7. Sono da prevedersi interventi finalizzati a favorire il disinquinamento e la salvaguardia del reticolo idrografico e dei suoli agricoli ed il recupero delle aree degradate, incolte e abbandonate, limitando gli attingimenti dalla falda e salvaguardando le fasce di vegetazione riparia e le siepi alberate e la trama degli scoli per il deflusso naturale delle acque di superficie.

8. Per gli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione sono prescritti:

  • - l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • - la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • - il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • - la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc.);
  • - il ripristino dei luoghi degradati o trasformati.