Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 6 Zone omogenee

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" sono individuate le seguenti Zone territoriali omogenee, così come definite all'art. 2 del citato D.M.:

  • - Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolar e pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • - Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
  • - Zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alle precedenti zone B;
  • - Zone D: le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati;
  • - Zone E le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C e ad essi assimilabili;
  • - Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Art. 7 Disposizioni generali relative agli standard urbanistici ed ai servizi di uso pubblico

1. Ai fini del calcolo degli Standard urbanistici, se ne è garantito l'uso pubblico, sono considerati spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, le seguenti destinazioni d'uso:

  • - Sa: servizi amministrativi;
  • - Sb: servizi per l'istruzione di base;
  • - Sd: servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sh: servizi per l'assistenza socio sanitaria;
  • - Sr: servizi religiosi;
  • - Ss: servizi sportivi coperti;
  • - Vg: giardini;
  • - Va: verde attrezzato;
  • - Vp: parchi;
  • - Pp: parcheggi scoperti;
  • - Ps: campi sportivi scoperti;
  • - Pz: piazze;
  • - Pc: area sosta camper;
  • - Mp: parcheggi coperti.

2. Le aree individuate nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" con specifica sigla, riferita alle destinazioni d'uso elencate al precedente comma 1 devono essere assunte quale dotazione minima inderogabile.

3. All'interno dei servizi e delle attrezzature di uso pubblico e degli spazi scoperti di uso pubblico è ammessa la realizzazione di chioschi, edicole, ritrovi, punti di vendita, spogliatoi, servizi igienici ecc. se costituiti da manufatti anche chiusi in legno o altro materiale leggero e privi di fondazione, escluso il solo ancoraggio, previa sottoscrizione di apposita convenzione che ne regoli la durata e le modalità di realizzazione, dimensionamento e gestione degli spazi adiacenti; la realizzazione di manufatti in muratura o con fondazione potrà essere eventualmente ammessa in conformità alla classificazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica,

4. All'interno dei servizi sportivi coperti sono consentite anche attività commerciali (Tc1) e servizi culturali, sociali e ricreativi (Sd) fino ad un massimo del 25% della SE complessiva, esclusa la superficie dei locali tecnici e quella destinata ai campi di gioco.

5. Per quanto riguarda gli spazi pubblici o di uso pubblico Vg, Va, Ps, Pz, Pp e Mp si fa riferimento alle norme specifiche di cui al Titolo XIX.

6. Nelle aree Va, Vg, Vp, Ps possono essere inclusi i parcheggi di pertinenza a servizio delle attività svolte, senza una specifica individuazione dell'uso per la sosta nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione".