Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 90 Disposizioni generali

1. Fanno parte del sistema dei luoghi centrali gli spazi di incontro collettivo che attraggono flussi di persone, anche da grandi distanze, compresi gli edifici, le aree scoperte, la viabilità al servizio dei luoghi centrali.

2. Nei luoghi centrali si ha concentrazione di servizi e di attività commerciali; sono i luoghi dello stare, dell'incontrarsi, del vedere e del divertimento e spesso assumono un ruolo ed un valore simbolico per l'intera collettività.

3. Il sistema dei luoghi centrali risulta suddiviso nei seguenti sottosistemi:

  • - L1: luoghi centrali di interesse comunale;.

Art. 91 Sottosistema L1: Luoghi centrali di interesse comunale

1. Comprende gli spazi aperti e edificati, quali piazze, sedi istituzionali ed amministrative ed altri servizi di interesse collettivo, attrezzature commerciali oppure teatri, chiese, scuole di base, cinema, luoghi di svago ed intrattenimento; rappresentano spesso luoghi meno connotati da una precisa destinazione ma vaghi e flessibili, che possono ospitare molte attività differenti.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - spazi scoperti di uso pubblico.
  • - servizi e attrezzature di uso pubblico.

Gli usi caratterizzanti sono altresì integrati dalle attività direzionali e commerciali localizzate nelle aree che si affacciano sui luoghi centrali.

3. Sono consentiti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

  • - attività terziarie corrispondenti ad attività commerciali, con esclusione delle grandi strutture di vendita (Tc3) e delle medie strutture di vendita in forma aggregata, e attività direzionali.

4. In queste aree sono previsti, oltre agli interventi di mantenimento della situazione attuale e di potenziamento delle funzioni insediate, privilegiando il transito pedonale e quello ciclabile, interventi di addizione volumetrica, ad esclusione degli edifici sottoposti a vincoli storico-artistici, per una percentuale complessivamente non superiore al 20% del volume edificato esclusi eventuali volumi per adeguamenti igienico-sanitari nella misura strettamente richiesta da normative di settore; tali interventi dovranno garantire un'adeguata sistemazione paesistica degli spazi aperti.

5. Sono altresì ammessi, per le attività commerciali e direzionali, interventi di sostituzione edilizia e di addizione volumetrica fino al 20% del volume edificato.

6. Per i servizi e le attrezzature di uso pubblico di nuova realizzazione sono ammessi gli interventi necessari allo svolgimento delle funzioni ospitate e da ospitare, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad uno specifico tipo di intervento.

7. Ove esplicitamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sono ammesse attività turistico-ricettive limitatamente a campeggi (Tr2).

In tali casi oltre agli interventi di addizione volumetrica definiti al comma 4, è consentita l'installazione di manufatti realizzati in legno o in altri materiali leggeri e facilmente smontabili, senza alcuna parte in muratura, semplicemente appoggiati a terra ed eventualmente ancorati, senza opere di fondazione, per una superficie complessiva di ingombro non superiore a 150 mq.