Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 92 Disposizioni generali

1. Fanno parte del sistema della produzione i luoghi dedicati alle lavorazioni industriali, artigianali ed alle attività terziarie, comprendendo con tale termine gli edifici, gli spazi scoperti, la viabilità, al servizio della produzione.

2. Il sistema della produzione è caratterizzato dai seguenti usi principali:

  • - Attività industriali e artigianali
  • - Attività terziarie, corrispondenti ad attività commerciali, attività commerciali all'ingrosso e depositi ed attività direzionali.

3. Il sistema della produzione risulta suddiviso in due sottosistemi:

  • - P1: produttivo industriale
  • - P2: aree produttive e terziario
  • - P3: aree produttive miste.

Art. 93 Sottosistema P1: produttivo industriale

1. Sono zone produttive che corrispondono agli insediamenti di dimensioni più cospicue, esito sia di strumenti di pianificazione attuativa che di singoli interventi; essi rappresentano i capisaldi del sistema produttivo, parte dell'importante sistema produttivo del Valdarno; sono di preferenza localizzate in prossimità delle principali direttrici di traffico.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività industriali e artigianali;
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi.

3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso, in quanto complementari a quella produttiva:

  • - attività direzionali;
  • - servizi e le attrezzature di uso pubblico;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

Le destinazioni d'uso per attività commerciali sono consentite limitatamente a quelle comprese nell'articolazione Tc1 e per una percentuale complessivamente non superiore al 20% della SE.

4. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione e di completamento.

5. Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, gli interventi come definiti dall'art. 39 delle presenti norme di:

  • - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva, sostituzione edilizia degli edifici esistenti, anche con contestuale incremento volumetrico nei limiti di seguito specificati, interventi pertinenziali per un massimo di SE di 40 mq;
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, o sostituzione edilizia con contestuale incremento volumetrico, per un massimo del 20% della SE esistente;

Gli interventi che eccedano la ristrutturazione edilizia sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. rispetto delle norme sovraordinate e di settore che regolano le singole attività,
  • b. coerenza e raccordi paesaggistici, ambientali e urbanistici con il contesto territoriale di riferimento;
  • c. Rc massima pari a 60%
  • d. Altezza massima: due piani ovvero l'altezza massima degli edifici presenti nella zona omogenea.

Sono altresì consentiti gli interventi di:

  • - frazionamento ed incremento del numero di unità immobiliari, con superficie edificata (SE) non inferiore a 150 mq;
  • - realizzazione di edifici secondari di pertinenza fuori terra (locali di servizio, tettoie, volumi tecnici, autorimesse etc.) anche in aggiunta alle consistenze legittime esistenti, fino ad un massimo di 30 mq;
  • - frazionamento di edifici a destinazione industriale ed artigianale ai sensi dell'art. 139 della L.R.T. nº 65/2014;
  • - realizzazione di volumi tecnici interrati;
  • - pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o riqualificazione estetico-architettonica.

6. Il sottosistema P1 si articola nei seguenti ambiti:

  • - Ambito P1.1: area produttiva di Pianacci.

Art. 94 Ambito P1.1: area produttiva di Pianacci

1. Queste aree sono assimilabili a quelle produttive per modalità e tipologie insediative, sono situate in una zona con un minore livello di accessibilità e più delicata dal punto di vista dell'impatto sul paesaggio, corrispondente alle grandi aree agricole dell'altopiano. Il requisito prioritario è rappresentato dalla disponibilità di spazi scoperti eventualmente attrezzati secondo le specifiche esigenze, essendo individuate come aree caratterizzate da bassa densità.

2. Gli usi ammessi sono esclusivamente quelli connotati dal legame con il settore primario e con il contesto rurale, come nel caso di aziende legate alla trasformazione dei prodotti agricoli ed al florovivaismo, escludendo l'introduzione di attività commerciali al dettaglio o all'ingrosso.

3. Sono ammesse destinazioni d'uso diverse da quelle di cui al comma precedente solo se attività già esistenti alla data di approvazione del presente Piano Operativo; in tali casi sono consentiti anche per tali attività gli interventi di cui al successivo comma 4.

4. In queste aree sono consentiti interventi di cui all'art. 39 delle presenti norme, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento.

Gli interventi che eccedano la ristrutturazione edilizia sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. Rc massima pari a 50%
  • b. Altezza massima: un piano ovvero l'altezza massima degli edifici presenti nella zona omogenea.

Art. 95 Sottosistema P2: aree produttive e terziario

1. Sono aree attualmente occupate sia da attività produttive che da attività commerciali e depositi, con presenza a volte anche di funzioni residenziali; si tratta in prevalenza di insediamenti recenti, esito dell'individuazione da parte degli strumenti urbanistici di zone di espansione. Sono di preferenza collegate alle principali direttrici di traffico, che ne garantiscono buoni livelli di accessibilità in considerazione della loro capacità attrattiva alla quale però deve anche corrispondere una adeguata dotazione di spazi di sosta.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività industriali e artigianali, con esclusione di impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti non pericolosi (Ii) e di impianti per autodemolizioni e recupero rifiuti (Ir);
  • - attività commerciali;
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi;
  • - attività direzionali.

3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso, in quanto complementari a quella produttiva:

  • - servizi e le attrezzature di uso pubblico;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

Art. 96 Ambito P2.1: aree dell'artigianale e del terziario

1. Sono aree che per caratteristiche tipologiche e per localizzazione sono principalmente vocate all'insediamento di funzioni produttive di tipo artigianale e commerciale/direzionale.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione.

3. Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, gli interventi come definiti dall'art. 39 delle presenti norme di:

  • - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva, sostituzione edilizia degli edifici esistenti, anche con contestuale incremento volumetrico nei limiti di seguito specificati, interventi pertinenziali per un massimo di SE di 40 mq;
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, per un massimo del 40% della SE esistente, comunque per una dimensione massima di 60 mq di SE in caso di superficie residenziale.

Gli interventi che eccedano la ristrutturazione edilizia conservativa sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. Rc massima pari a 60%
  • b. Altezza massima: un piano di altezza non eccedente quella degli edifici presenti nella zona omogenea.

4. Non sono ammesse attività commerciali comprese nell'articolazione Tc1.

Art. 97 Ambito P2.2: aree dell'artigianale e del terziario con residenza

1. Si tratta di contesti dove presenti in maniera anche significativa funzioni residenziali generalmente collegate alle attività produttive insediate.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione.

Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, gli interventi come definito dall'art. 39 delle presenti norme:

  • - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva, sostituzione edilizia degli edifici esistenti, anche con contestuale incremento volumetrico nei limiti di seguito specificati, interventi pertinenziali per un massimo di SE di 40 mq.
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, per un massimo del 40% della SE esistente, comunque per una dimensione massima di 60 mq di SE in caso di superficie residenziale.

Gli interventi che eccedano la ristrutturazione edilizia conservativa sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

  • c. Rc massima pari a 50%
  • d. Altezza massima: un piano ovvero l'altezza massima degli edifici presenti nella zona omogenea.

3. All'uso residenziale non potrà essere in ogni caso destinata una percentuale complessivamente superiore al 50% della SE.

4. Non sono ammesse attività commerciali nel caso di grandi strutture di vendita Tc3 e delle medie strutture di vendita in forma aggregata; è consentito l'insediamento di esercizi di vicinato (Tc1) esclusivamente nel caso di interventi di sostituzione edilizia, tali attività commerciali non potranno prevedere accessi diretti dalle strade appartenenti al Sistema della Mobilità.

Art. 98 Sottosistema P3: aree produttive miste

1. La mescolanza funzionale connota alcune aree, in alcuni casi dando luogo a tipologie ibride specifiche, in altri senza alcun riscontro sulla morfologia degli edifici; in particolare si tratta di compresenza di attività produttive di tipo artigianale con residenza, accentuando un fenomeno comunque diffuso in tutti i centri di fondovalle e dell'altopiano. Queste aree risultano spesso meno facilmente accessibili.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività industriali e artigianali, con esclusione di impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti non pericolosi (Ii) e di impianti per autodemolizioni e recupero rifiuti (Ir);
  • - attività commerciali, con esclusione di medie e grandi strutture di vendita (Tc2-3);
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi.

3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso, in quanto complementari a quella produttiva:

  • - attività direzionali;
  • - servizi e le attrezzature di uso pubblico;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

4. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso per una percentuale complessivamente non superiore al 50%:

  • - residenza (limitatamente alle residenze urbane).

5. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione:

Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, gli interventi come definito dall'art. 39 delle presenti norme:

  • - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva, sostituzione edilizia degli edifici esistenti, anche con contestuale le incremento volumetrico nei limiti di seguito specificati, interventi pertinenziali per un massimo di SE di 40 mq.
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, per un massimo del 40% della SE esistente, comunque per una dimensione massima di 60 mq di SE in caso di superficie residenziale.

Gli interventi che eccedano la ristrutturazione edilizia sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. rispetto delle norme sovraordinate che regalano le singole attività;
  • b. rapporto di copertura: 50%;
  • c. altezza massima non superiore all'esistente;
  • d. parcheggi nei limiti di cui all'art. 176 delle presenti norme.

Gli interventi dovranno in ogni caso garantire il rispetto delle disposizioni generali in materia di contenimento del rischio e tutela dell'ambiente, delle pertinenti condizioni di fattibilità idraulica, geologia e sismica, nonché le leggi specifiche sulle attività commerciali.