Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 8 Definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi

1. Le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi ai fini dell'applicazione del presente strumento nel contesto territoriale del Comune di Bucine sono quelle indicate nel vigente Regolamento regionale n. 39/R/2018.

2. Sono escluse dal computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) le tipologie indicate nel predetto regolamento con le seguenti precisazioni:

  • - a) non concorrono alla determinazione della SE i locali interrati o fuori terra per il ricovero autovetture al servizio delle unità immobiliari nel rispetto dei limiti dimensionali minimi previsti dalla normativa vigente e dal presente strumento; nel caso di locali fuori terra, essi non dovranno presentare caratteristiche idonee all'abitabilità, con un'altezza inferiore a ml. 2,40:
  • - b) i manufatti di servizio utili ad una migliore qualità dell'insediamento, privi di caratteristiche da consentirne una fruibilità abitativa o produttiva, quali legnaie ricoveri di minute attrezzature, di animali da affezione, entro i limiti del 20% del volume dell'edificio principale. I predetti manufatti dovranno essere realizzati in legno o altro materiale leggero e privi di fondazione, ad un solo livello e di altezza media non superiore a ml. 2,40 e complessivamente di superficie inferiore a 20 mq computando anche entità preesistenti della medesima natura e funzione. È vietata ogni forma di trasformazione delle opere sopra descritte. Rientrano in tale categoria anche le strutture di sostegno per impianti fotovoltaici.
  • - c) i locali che accolgono gli impianti tecnologici delle attrezzature sportive private (piscine, campi da tennis, ecc.);
  • - d) manufatti di servizio non accessibili o non praticabili quali ad esempio forni esterni, barbecue, ecc.
  • - e) i vani ascensori quando necessari al superamento delle barriere architettoniche;
  • - f) le serre solari purché limitate a non più di due fronti nel caso di installazione in edifici esistenti.

Art. 9 Distanze

1. Le distanze minime tra i fabbricati sono disciplinate dal D.M. 02/04/1968 nº1444 così come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale nº134/2014.

La distanza minima dal confine di proprietà per le nuove edificazioni o ampliamenti non può essere inferiore a ml 5, fatta salva la possibilità di realizzazione anche sul confine di proprietà previa stipula di una convenzione registrata e trascritta nei pubblici registri con il proprietario confinante.

Si applicano le deroghe al D.M. nº1444/1968 previste dall'art. 140, comma 4-5-6 della L.R.T. nº65/2014.

Nel caso dei manufatti di servizio di cui all'art. 8 comma 2 lett. b delle presenti Norme è richiesto il rispetto del solo limite minimo previsto dal Codice Civile.

2. Fuori dai centri abitati debbono osservarsi le fasce di rispetto previste dal DPR 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con le seguenti precisazioni:

  • - all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal presente piano, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
    • - a) 10 ml. per le strade di tipo C;
    • - b) 5 ml. per le strade di tipo F.
  • - all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal presente piano, le distanze dal confine stradale da rispettare per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
    • - a) 3 ml. per le strade di tipo C;
    • - b) 0,9 ml. per le strade di tipo F.

Per le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade all'interno dei centri abitati, si applicano le seguenti disposizioni:

  • - 5 ml. per le strade di tipo C e F.

Laddove esistano allineamenti omogenei dei fabbricati lungo strada, nuovi edifici o manufatti potranno essere realizzati seguendo tale allineamento, previa verifica, nei casi richiesti, del parere dell'Autorità Competente.

La distanza delle costruzioni dalla viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici od insediamenti è di ml 3.

Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso dei manufatti di cui all'art. 8 comma 2 delle presenti Norme.

Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

  • - 0,9 ml. per le strade di tipo F.

3. La distanza dai cimiteri è disciplinata dall'art. 338 del R.D. nº 1265 del 27 luglio 1934 e ss.mm.ii.

4. La distanza dai pozzi è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge.