Norme Tecniche del Piano Operativo

Titolo I CONTENUTI DEL PIANO E LIVELLI DI PRESCRIZIONE

Art. 1 Documenti del Piano Operativo

1. Il Piano Operativo è l'atto di governo del territorio con il quale il Comune disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale, ai sensi dell'art. 95 della L.R.10/11/2014, n. 65 come modificata dalla L.R. 08/07/2016 n. 43.

2. Il Piano Operativo del Comune di Bucine è costituito dai seguenti documenti:

  • - Relazione illustrativa;
  • - Norme tecniche di attuazione;
  • - Allegato 1 alle n.t.a. - Schede normative di edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio, edifici di valore storico artistico in ambito urbano, aggregati extraurbani ed urbani;
  • - Relazione geologica;
  • - Schede di fattibilità;
  • - Tavole di progetto:
    • Tavole da a1 a a4 Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione: il territorio extraurbano (scala 1:10.000);
    • Tavole da b1 a b14 Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione: il territorio urbanizzato (scala 1:2.000);
    • Tavole da b01F a b14F Carta della fattibilità geologica sismica e idraulica (scala 1:2.000);
  • - Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 2 Livelli di prescrizione

1. Le norme e prescrizioni del Piano Operativo sono rivolte sia a soggetti pubblici che a soggetti privati ed agiscono sull'intero territorio comunale a due livelli:

  • - a livello generale, definendo i criteri per la salvaguardia delle risorse naturali (acqua, suolo e sottosuolo, ecosistemi della fauna e della flora);
  • - a livello specifico, definendo gli usi del suolo, i principi insediativi e le modalità di intervento e di attuazione, indicando cioè il complesso delle funzioni previste ed ammesse in ogni singola parte del territorio, le modalità per il recupero del patrimonio edilizio esistente e per gli interventi di trasformazione.

2. Le norme di livello generale contenute nella Parte Seconda corrispondono alla Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 95 della L.R. 10/11/2014, n. 65 come modificata dalla L.R. 08/07/2016 n. 43.

3. Le norme di livello specifico contenute nella Parte Terza corrispondono alla Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 95 della L.R. 10/11/2014, n. 65 come modificata dalla L.R. 08/07/2016 n. 43, le cui previsioni ed i conseguenti vincoli preordinati all'espropriazione perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del presente Piano Operativo o dalla modifica che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi, come previsto dai commi 9 e 10 dell'art. 95 della L.R. 10/11/2014, n. 65 come modificata dalla L.R. 08/07/2016 n. 43.

Art. 3 Valore prescrittivo degli elementi costitutivi

1. Il Piano Operativo traduce le direttive e gli indirizzi del Piano Strutturale, in norme e prescrizioni.

2. Tutti i documenti costitutivi del Piano, di cui al precedente comma 2 dell'art. 1 risultano nel loro insieme elementi indispensabili alla corretta lettura ed interpretazione del Piano Operativo del Comune di Bucine.

3. Il Quadro conoscitivo documenta caratteristiche, condizioni e funzioni in atto del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.

4. La Relazione illustrativa riporta i principi generali che sono stati assunti nella redazione del Piano Operativo ed evidenzia le principali scelte proposte dal piano.

5. Le Norme Tecniche di Attuazione hanno carattere prescrittivo e vincolante.

6. Le Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" contengono segni grafici, sigle e simboli, il cui carattere prescrittivo è precisato ai successivi comma.

7. Ogni area perimetrata con linea continua nera rappresenta una parte di territorio per la quale valgono determinate e specifiche prescrizioni, il cui riferimento normativo è costituito da un gruppo di sigle disposte ed organizzate secondo il seguente schema fisso e ricorrente:

  • - la sigla nella parte in alto a sinistra riporta il Sottosistema o Ambito di appartenenza le cui norme di riferimento sono riportate ai Titoli IX;XII;XIII;XIV;XV;
  • - la sigla in alto a destra indica la destinazione d'uso esclusiva, le cui norme di riferimento sono riportate al Titolo VIII - Distribuzione e localizzazione delle funzioni;
  • - la sigla in basso a destra riporta il tipo specifico di intervento per il patrimonio edilizio esistente le cui norme di riferimento sono riportate al Titolo VII;
  • - la sigla in basso a sinistra indica la zona omogenea di cui al Titolo III.

8. Le aree con specifico perimetro come da legenda (linea viola) individuate con un numero o con una denominazione dello stesso colore indicano gli ambiti di pertinenza degli edifici specialistici, delle ville e dell'edilizia rurale di pregio, degli aggregati e degli edifici di valore storico artistico in ambito urbano, per i quali si deve fare riferimento a specifiche schede normative, così come riportato al Titolo XI. I perimetri di tali aree di pertinenza, pur essendo prescrittivi, individuano un contesto di riferimento per la definizione, in sede progettuale di dettaglio, dei limiti effettivi del contesto di pertinenza; sono perciò consentiti aggiustamenti e variazioni geometriche non sostanziali dei perimetri i quali dovranno comunque corrispondere, di norma, ad elementi fisici o di divisione esistenti.

9. Le aree con specifica campitura come da legenda (retino a righe verticali di colore blu) con la sigla ne oppure se individuano gli interventi di completamento; il numero che affianca la sigla ne oppure se rimanda alle prescrizioni contenute nell'abaco dei tipi insediativi di cui al Titolo XVII.

10. Le aree con specifico perimetro come da legenda (linea continua di colore rosso) rappresentano gli interventi di Trasformazione, per le quali si deve fare riferimento a specifiche schede normative, così come riportato al Titolo XVI.

11. Le indicazioni relative al progetto di suolo definiscono i trattamenti del suolo delle aree pubbliche o collettive i confini dei quali sono indicativi. I confini relativi alle differenti modalità di trattamento degli spazi scoperti sono indicativi, ma restano vincolanti le loro sequenze ed i loro rapporti dimensionali; per tali aree si deve fare riferimento a quanto riportato ai Titoli XVIII e Titolo XIX.

Gli stessi criteri si applicano agli spazi aperti destinati a standard urbanistici negli interventi di Trasformazione, fermo restando il rispetto delle specifiche prescrizioni riportate al Titolo XVI.

12. L'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano Operativo ed in particolare quelle riferite al patrimonio edilizio esistente presuppone, quale requisito essenziale, la legittimità dei fabbricati oggetto dell'intervento. In assenza di tale requisito tali disposizioni perdono efficacia.

13. Le costruzioni realizzate sulla base di titoli conseguenti a strumenti urbanistici che vengano e/o siano stati successivamente annullati dal Giudice amministrativo e per le quali il procedimento di annullamento del titolo edilizio previsto dalla legge abbia dato o dia esito negativo sono ricomprese nel patrimonio edilizio esistente in quanto sono state espressamente considerate sia negli strumenti della pianificazione territoriale sia negli atti di governo del territorio.

Titolo II SISTEMI, SOTTOSISTEMI ED AMBITI

Art. 4 Disposizioni generali

1. I sistemi individuano parti del territorio cui viene riconosciuta una comune identità e con insiemi di funzioni e di materiali urbani compatibili con il ruolo specifico che esse hanno nel territorio; i sistemi si articolano in sottosistemi, i quali si differenziano tra loro per dimensione, principio insediativo, tipi edilizi, spazi aperti o modi d'uso; gli ambiti costituiscono una possibile ed ulteriore suddivisione del sottosistema, utilizzata per precisare e differenziare eventuali specificità del sottosistema stesso, relative ad alcune caratteristiche che contraddistinguono i singoli luoghi.

2. Attraverso l'individuazione di sistemi, sottosistemi ed ambiti, quindi, il Piano Operativo disciplina per aree omogenee le destinazioni d'uso e le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, cioè gli interventi di conservazione e riqualificazione riferiti all'intero territorio comunale e gli interventi di completamento all'interno dei centri abitati.

Art. 5 Usi caratterizzanti, consentiti od esclusi

1. Per ciascun sottosistema in cui risulta suddiviso il territorio comunale, sono stabilite norme specifiche relative agli usi del territorio, riferite sia agli spazi aperti che agli edifici.

2. Gli usi caratterizzanti il sottosistema, quelli consentiti od esclusi, fanno riferimento alle destinazioni d'uso principali ed alle relative loro articolazioni così come definite al Titolo VIII - Distribuzione e localizzazione delle funzioni delle presenti norme.

3. Le destinazioni d'uso principali o singole loro articolazioni non esplicitamente previste o ammesse nei singoli sottosistemi si intendono escluse, se non diversamente specificato nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" oppure nelle schede normative riferite agli ambiti di pertinenza degli edifici specialistici, delle ville e dell'edilizia rurale di pregio.

4. Le percentuali, riferite alla Superficie edificabile (o edificata) (SE), dovranno essere verificate sulla superficie complessiva dell'immobile o degli immobili oggetto dell'intervento implicante il cambiamento di destinazione d'uso; tale parametro dovrà essere verificato anche nel caso di cambiamento di destinazione d'uso senza opere.

Titolo III ZONE OMOGENEE E STANDARD URBANISTICI

Art. 6 Zone omogenee

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" sono individuate le seguenti Zone territoriali omogenee, così come definite all'art. 2 del citato D.M.:

  • - Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolar e pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • - Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
  • - Zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alle precedenti zone B;
  • - Zone D: le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati;
  • - Zone E le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C e ad essi assimilabili;
  • - Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Art. 7 Disposizioni generali relative agli standard urbanistici ed ai servizi di uso pubblico

1. Ai fini del calcolo degli Standard urbanistici, se ne è garantito l'uso pubblico, sono considerati spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, le seguenti destinazioni d'uso:

  • - Sa: servizi amministrativi;
  • - Sb: servizi per l'istruzione di base;
  • - Sd: servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sh: servizi per l'assistenza socio sanitaria;
  • - Sr: servizi religiosi;
  • - Ss: servizi sportivi coperti;
  • - Vg: giardini;
  • - Va: verde attrezzato;
  • - Vp: parchi;
  • - Pp: parcheggi scoperti;
  • - Ps: campi sportivi scoperti;
  • - Pz: piazze;
  • - Pc: area sosta camper;
  • - Mp: parcheggi coperti.

2. Le aree individuate nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" con specifica sigla, riferita alle destinazioni d'uso elencate al precedente comma 1 devono essere assunte quale dotazione minima inderogabile.

3. All'interno dei servizi e delle attrezzature di uso pubblico e degli spazi scoperti di uso pubblico è ammessa la realizzazione di chioschi, edicole, ritrovi, punti di vendita, spogliatoi, servizi igienici ecc. se costituiti da manufatti anche chiusi in legno o altro materiale leggero e privi di fondazione, escluso il solo ancoraggio, previa sottoscrizione di apposita convenzione che ne regoli la durata e le modalità di realizzazione, dimensionamento e gestione degli spazi adiacenti; la realizzazione di manufatti in muratura o con fondazione potrà essere eventualmente ammessa in conformità alla classificazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica,

4. All'interno dei servizi sportivi coperti sono consentite anche attività commerciali (Tc1) e servizi culturali, sociali e ricreativi (Sd) fino ad un massimo del 25% della SE complessiva, esclusa la superficie dei locali tecnici e quella destinata ai campi di gioco.

5. Per quanto riguarda gli spazi pubblici o di uso pubblico Vg, Va, Ps, Pz, Pp e Mp si fa riferimento alle norme specifiche di cui al Titolo XIX.

6. Nelle aree Va, Vg, Vp, Ps possono essere inclusi i parcheggi di pertinenza a servizio delle attività svolte, senza una specifica individuazione dell'uso per la sosta nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione".

Titolo IV PARAMETRI URBANISTICI

Art. 8 Definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi

1. Le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi ai fini dell'applicazione del presente strumento nel contesto territoriale del Comune di Bucine sono quelle indicate nel vigente Regolamento regionale n. 39/R/2018.

2. Sono escluse dal computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) le tipologie indicate nel predetto regolamento con le seguenti precisazioni:

  • - a) non concorrono alla determinazione della SE i locali interrati o fuori terra per il ricovero autovetture al servizio delle unità immobiliari nel rispetto dei limiti dimensionali minimi previsti dalla normativa vigente e dal presente strumento; nel caso di locali fuori terra, essi non dovranno presentare caratteristiche idonee all'abitabilità, con un'altezza inferiore a ml. 2,40:
  • - b) i manufatti di servizio utili ad una migliore qualità dell'insediamento, privi di caratteristiche da consentirne una fruibilità abitativa o produttiva, quali legnaie ricoveri di minute attrezzature, di animali da affezione, entro i limiti del 20% del volume dell'edificio principale. I predetti manufatti dovranno essere realizzati in legno o altro materiale leggero e privi di fondazione, ad un solo livello e di altezza media non superiore a ml. 2,40 e complessivamente di superficie inferiore a 20 mq computando anche entità preesistenti della medesima natura e funzione. È vietata ogni forma di trasformazione delle opere sopra descritte. Rientrano in tale categoria anche le strutture di sostegno per impianti fotovoltaici.
  • - c) i locali che accolgono gli impianti tecnologici delle attrezzature sportive private (piscine, campi da tennis, ecc.);
  • - d) manufatti di servizio non accessibili o non praticabili quali ad esempio forni esterni, barbecue, ecc.
  • - e) i vani ascensori quando necessari al superamento delle barriere architettoniche;
  • - f) le serre solari purché limitate a non più di due fronti nel caso di installazione in edifici esistenti.

Art. 9 Distanze

1. Le distanze minime tra i fabbricati sono disciplinate dal D.M. 02/04/1968 nº1444 così come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale nº134/2014.

La distanza minima dal confine di proprietà per le nuove edificazioni o ampliamenti non può essere inferiore a ml 5, fatta salva la possibilità di realizzazione anche sul confine di proprietà previa stipula di una convenzione registrata e trascritta nei pubblici registri con il proprietario confinante.

Si applicano le deroghe al D.M. nº1444/1968 previste dall'art. 140, comma 4-5-6 della L.R.T. nº65/2014.

Nel caso dei manufatti di servizio di cui all'art. 8 comma 2 lett. b delle presenti Norme è richiesto il rispetto del solo limite minimo previsto dal Codice Civile.

2. Fuori dai centri abitati debbono osservarsi le fasce di rispetto previste dal DPR 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con le seguenti precisazioni:

  • - all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal presente piano, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
    • - a) 10 ml. per le strade di tipo C;
    • - b) 5 ml. per le strade di tipo F.
  • - all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal presente piano, le distanze dal confine stradale da rispettare per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
    • - a) 3 ml. per le strade di tipo C;
    • - b) 0,9 ml. per le strade di tipo F.

Per le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade all'interno dei centri abitati, si applicano le seguenti disposizioni:

  • - 5 ml. per le strade di tipo C e F.

Laddove esistano allineamenti omogenei dei fabbricati lungo strada, nuovi edifici o manufatti potranno essere realizzati seguendo tale allineamento, previa verifica, nei casi richiesti, del parere dell'Autorità Competente.

La distanza delle costruzioni dalla viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici od insediamenti è di ml 3.

Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso dei manufatti di cui all'art. 8 comma 2 delle presenti Norme.

Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

  • - 0,9 ml. per le strade di tipo F.

3. La distanza dai cimiteri è disciplinata dall'art. 338 del R.D. nº 1265 del 27 luglio 1934 e ss.mm.ii.

4. La distanza dai pozzi è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Titolo V FATTIBILITÀ GEOLOGICA, IDRAULICA E SISMICA

Art. 10 Disposizioni generali

1. Per quanto riguarda la parte geomorfologica, lo Strumento Urbanistico Generale è stato adeguato al PAI attraverso l'aggiornamento del quadro conoscitivo.

Per la parte idraulica le NTA di PAI saranno sostituite da quelle di PGRA a seguito dell'entrata in vigore dello stesso Piano Gestione Rischio Alluvioni.

Nell'attuazione del Piano Operativo, la fattibilità idraulica di ogni intervento di trasformazione del territorio e/o di previsione urbanistica è sempre subordinata alle norme e alla cartografia del PAI che restano in vigore fino all'approvazione definitiva del nuovo PGRA dell'Autorità di bacino del fiume Arno e del fiume Tevere.

Nell'attuazione del Piano Operativo, la fattibilità geologica di ogni intervento di trasformazione del territorio e/o di previsione urbanistica è sempre subordinata alle norme e alla cartografia del PAI ed ai successivi aggiornamenti in vigore con l'emanazione del Decreto del Segretario dell'Autorità di bacino.

Gli elaborati di cui al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) sono consultabili sui rispettivi siti dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno e Tevere.

2. La fattibilità di ciascun intervento può essere attribuita seguendo nº2 procedure:

  • - Procedimento 1º: formulazione di scheda di fattibilità dello specifico intervento:
    all'interno della disciplina degli insediamenti, sono state prodotte le singole schede di fattibilità in cui sono definite le relative fattibilità geologica, sismica e idraulica e le indicazioni, misure preventive di attenuazione del rischio, piani d'indagini di dettaglio da eseguire preventivamente o contestualmente all'approvazione dello strumento attuativo o del progetto; l'attuazione degli interventi è sempre subordinata ai condizionamenti e prescrizioni contenuti nelle schede.
  • - Procedimento 2º: l'assegnazione della classe di fattibilità mediante abaco
    L'abaco di fattibilità permette l'assegnazione delle classi di fattibilità sia alle aree di tessuto insediativo del territorio urbanizzato che in quelle del territorio aperto senza che attualmente vi sia una già definita tipologia d'intervento.

Al fine di poter regolamentare l'attuazione di tali trasformazioni è stata definita una matrice dalla quale è possibile risalire, tramite l'intersezione tra classe di pericolosità esistente e la tipologia d'intervento prevista, alla relativa classe di fattibilità (vedi "abaco" tab. 1, tab. 2 e tab. 3).

CAPO I FATTIBILITÀ GEOLOGICA

Art. 11 Tab. 1 - tabella guida per l'assegnazione delle classi di fattibilità geologica

(°) sarà in ogni caso cura del progettista valutare se anche scavi o riporti di altezza inferiore a 3,00 ml comportino o meno problematiche di instabilità per cui attenersi alla scelta della classe di fattibilità seguendo i criteri previsti per gli sbancamenti e/o rinterri di altezza > di 3,00 ml.
TIPO DI INTERVENTO: EDILIZIO/ URBANISTICO... territorio aperto e UTOE
GRADO DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA
1 2 3 4
Scavi e rinterri di qualsiasi genere connessi alle opere di cui al presente abaco: I II III IV
Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di conservazione e/o ripristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto ed altri interventi che non comportino sovraccarichi sulle fondazioni. I I I I
Ampliamenti, sopraelevazioni, ed altri interventi che comportino modesti sovraccarichi sulle fondazioni o nuovi modesti carichi. I II II III
Consistenti ampliamenti o sopraelevazioni, nuovi edifici, demolizione e ricostruzione ed altri interventi che comportino nuovi cospicui carichi sul terreno o forti sovraccarichi sulle fondazioni. II II III IV
Restauro su edifici di valore storico architettonico e culturale, risanamento conservativo su edifici di valore storico (con interventi fino alla ristrutturazione edilizia). I I II III
Ristrutturazione edilizia caratterizzata da interventi di poco superiori alla manutenzione e che non eccedano la possibilità di elevare la linea di gronda degli edifici oltre 30,0 cm. I I I II
Ristrutturazione edilizia caratterizzata da demolizione dei volumi secondari e loro ricostruzione a parità di quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa posizione sul lotto di pertinenza. II II III IV
Ristrutturazione edilizia caratterizzata da addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti e limitati interventi per adeguamento alla norma antisismica, a necessità igienico funzionale, volumi tecnici e autorimesse. I II III III
Ristrutturazione edilizia caratterizzata da demolizione con fedele ricostruzione degli edifici, nella stessa collocazione e stesso ingombro planivolumetrico, fatti salvi le innovazioni necessarie per adeguamenti antisismici. I II III IV
Demolizione senza ricostruzione. I I I I
Ristrutturazione urbanistica II II III IV
Verde pubblico attrezzato e aree di sosta:
a) per le parti a verde;
b) per piccoli edifici a servizio.
I
II
I
II
I
II
I
IV
Parchi pubblici e zone destinate a verde pubblico attrezzato e impianti sportivi all'aperto:
a) per le parti a verde senza movimenti terra;
b) per sistemazioni esterne e movimenti in terra;
I I
I
I
II
I
III
c) per edifici di servizio (tribune, spogliatoi e costruzioni accessorie), escluse le opere minori da assimilare ai piccoli edifici di servizio a corredo del verde pubblico. I III III IV
Zone destinate a parco fluviale o parco agrario:
a) sistemazioni a verde senza movimento terra, attrezzature per sport all'aperto e tempi libero;
b) per piccoli edifici a servizio.
I I
II
I
II
I
IV
Aree destinate all'ampliamento di sede stradale esistente o alla realizzazione di nuovi brevi tratti di viabilità di ingresso, servizio o per il miglioramento dell'attuale viabilità di accesso a zone destinate all'edificazione. II II III IV
Aree destinate a parcheggi pubblici e/o privati:
a) realizzate con mantenimento delle attuali quote;
b) realizzate con sbancamenti o riporti
II I
II
II
III
III
IV
Acquedotti e fognature I II II IV
Parchi fotovoltaici e/o eolici. I II III III
Percorsi e aree di sosta pedonale. I I I I
Sottopassi e sovrappassi II II III IV
Aree verdi a corredo della viabilità di arredo urbano e di decoro. I I I I
Aree a verde di rispetto e a verde privato, orti, giardini, forni, gazebo, pergolati, fontane e pozzi I I I I
Garage II II III IV
Aree destinate a piccoli edifici e impianti di servizio (acquedotto, impianti adduzione e distribuzione gas, cabine trasformazioni ENEL, impianti telefonia satellitare). II II III IV
Coltivazioni specializzate. I I I I
Realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo. II II III IV
Realizzazione di annessi agricoli e volumi accessori
(tettoie, scuderie e altri annessi di servizio).
(per dimensioni dei volumi accessori < 50 mq)
(per dimensioni dei volumi accessori > 50 mq)
I
II
II
II
III
III
III
IV
Realizzazione di serre con copertura permanente e altri manufatti precari utili alla conduzione del fondo. I II II III
Realizzazione di serre con copertura stagionale. I I I II
Realizzazione di invasi e/o laghetti collinari. I III III IV
Realizzazione di piccoli impianti sportivi e piscine all'aperto:
(per dimensioni < 50 mq)
(per dimensioni > 50 mq)
I
II
II
II
III
III
III
IV
Depositi all'aperto (esclusi locali di servizio) per materiali vari, compresi GPL I I I II
Ripristino di tratti di viabilità forestale d'uso collettivo. I II III III
Torri antincendio, rimesse per attrezzi e mezzi soccorso antincendio e locali di ristoro. I II III IV

Art. 12 Classe G.1. - Fattibilità senza particolari limitazioni

1. Si riferisce alle previsioni urbanistiche caratterizzate da pericolosità bassa per le quali possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico.

2. Tale classe di fattibilità non risulta presente all'interno della disciplina degli insediamenti.

Art. 13 Classe G.2. - Fattibilità con normali vincoli

1. Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali si ritiene necessario predisporre una tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

2. Le condizioni di attuazione devono basarsi su una apposita indagine geognostica e attenersi alle indicazioni e/o specifiche contenute nella scheda di fattibilità.

Non sono da prevedersi indagini di dettaglio a livello di area complessiva, fatto salvo la specifica richiesta da parte di competenti commissioni esaminatrici in relazione alla realizzazione di importanti interventi sul territorio in prossimità di aree critiche dal punto di vista geomorfologico.

Art. 14 Classe G.3. - Fattibilità condizionata

1. Le problematiche geomorfologiche rilevate nelle aree comprese in questa classe di fattibilità sono determinate da situazioni fisico-ambientali di dissesto potenziale e/o in atto o possono essere innescate e/o aggravate dalla presenza di opere antropiche che interagiscono negativamente con le dinamiche e gli assetti idrogeomorfologici e nello specifico quelle che mostrano propensione ai fenomeni di stabilità dei versanti, ruscellamento superficiale in aree instabili, progressiva erosione superficiale diffusa dei terreni, comprimibilità dei terreni ecc.. Sotto questo punto di vista la compatibilità degli gli interventi ricadenti in tali aree è condizionata agli esisti derivanti dagli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede dei piani complessi d'intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.

2. La realizzazione degli interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza ed alle indicazioni e/o specifiche contenute nella scheda di fattibilità.

Art. 15 Classe G.4. - Fattibilità limitata

1. L'attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali che ricadono all'interno di questa classe di fattibilità, è subordinata alla realizzazione degli interventi di consolidamento e bonifica, miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali particolari che sono individuati sulla base di specifiche campagne geognostiche e definiti in sede di redazione del medesimo Piano Operativo.

Rimane pertanto auspicabile consentire gli interventi e le trasformazioni a fattibilità limitata, nel caso in cui non siano possibili altre localizzazioni più favorevoli, ovvero nei casi in cui le alternative possibili risultino significativamente più onerose in termini di bilancio ambientale, economico e sociale.

Sono consentiti interventi di miglioramento delle condizioni di rischio dell'area per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di stabilità delle aree adiacenti e comunque subordinati all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici. Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere supportati da opportuni sistemi di monitoraggio.

2. Tutti gli interventi sono realizzabili secondo le condizioni riportate al punto 3.2.1 del DPGR 53/R, relativamente alle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica molto elevata.

CAPO II FATTIBILITÀ IDRAULICA

Art. 16 Tab. 2 - tabella guida per l'assegnazione delle classi di fattibilità idraulica

TIPO DI INTERVENTO: EDILIZIO/ URBANISTICO... territorio aperto e UTOE
GRADO DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA
1 2 3
Territorio aperto
3
UTOE
4
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di conservazione e/o ripristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto, ristrutturazione edilizia senza ampliamenti e senza aumento del carico urbanistico. I I I I I
Ristrutturazione edilizia senza ampliamenti di superficie coperta e volumetria, con aumento del carico urbanistico. I II III IV IV
Sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e/o addizione volumetrica I II III IV IV
Demolizione senza ricostruzione. I I I I I
NUOVI INTERVENTI
Nuovi edifici, parcheggi, viabilità e infrastrutture viarie, ampliamenti di superficie coperta e volumetria anche con intervento di ristrutturazione urbanistica I II III IV IV
Realizzazione di tratti viari di collegamento fra viabilità esistenti fino a 200 ml di sviluppo I II III IV IV
Riporti (da considerarsi al pari della superficie coperta calcolata alla base del riporto) I II III IV IV
Impianti sportivi e verde pubblico attrezzato senza nuove volumetrie. I II III IV IV
Scavi e sbancamenti I I I I I
Piscine e vasche di accumulo I I I I I
Acquedotti e fognature I II III III III
Parchi fotovoltaici e/o eolici. I II III IV IV
Depositi all'aperto (esclusi locali di servizio) per materiali vari, compresi GPL I I III III III
Realizzazione di serre con copertura permanente e altri manufatti precari utili alla conduzione del fondo. I II III IV IV
Ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici <50 mq per edificio I II III III III

Art. 17 Classe FI.1. - Fattibilità senza particolari limitazioni

1. Attribuibile a situazioni caratterizzate da pericolosità bassa sulle quali non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico, come ad esempio in caso di aree collinari o montane per le quali non vi siano notizie storiche di inondazioni o siano in situazioni favorevoli di alto morfologico.

2. In questi casi per le previsioni urbanistiche e infrastrutturali non sono necessarie prescrizioni specifiche dovute a limitazioni di carattere idraulico.

Art. 18 Classe FI.2. - Fattibilità con normali vincoli

1. In presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici ad esempio in caso di aree di fondovalle per le quali non vi siano notizie storiche di inondazioni e siano in situazioni favorevoli di alto morfologico.

2. In questi casi per le previsioni urbanistiche e infrastrutturali non è necessario indicare le condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo dell'attività edilizia.

Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovranno essere rispettate le condizioni definite nelle NTA di Piano Operativo relativamente alla regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico.

In ogni qual modo, per qualsiasi intervento che comporti una trasformazione nell'assetto del reticolo idrografico, la "ricucitura" del reticolo stesso dovrà essere realizzata adottando soluzioni che garantiscano l'invarianza idraulica.

Art. 19 Classe FI.3. - Fattibilità condizionata

1. Attribuibile all'interno delle aree urbane a quelle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali caratterizzate da pericolosità elevata per le quali siano state verificate le condizioni di allagamento per eventi compresi tra 30<Tr≤200 anni nel caso in cui le stesse sono attuabili attraverso la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza così come riportati nello studio idraulico; al contrario, nel caso in cui gli stessi interventi di messa in sicurezza non risultano previsti, viene assegnata una classe FI4.

2. Oppure in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici ad esempio in caso di aree per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  • a) vi siano notizie storiche di inondazioni
  • b) siano in situazioni sfavorevoli di basso morfologico.

In questo caso allo stato attuale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di conservazione e/o rispristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto, ristrutturazione edilizia con ampliamenti in sopraelevazione senza ampliamenti di superficie coperta conseguendo le condizioni di autosicurezza di cui al punto 3.2.2.1 del DPGR 53/R, oltre la realizzazione di verde non attrezzato e adeguamenti di infrastrutture esistenti senza modifiche altimetriche. Sono inoltre realizzabili i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge. Sono consentiti inoltre ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq per edificio.

Art. 20 Classe FI.4. - Fattibilità limitata

1. Attribuibile all'interno delle aree urbane a quelle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali caratterizzate da pericolosità elevata per le quali siano state verificate le condizioni di allagamento per eventi compresi tra 30<Tr≤200 anni e per le quali non siano previsti gli interventi di messa in sicurezza;

2. oppure a quelle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali caratterizzate da pericolosità molto elevata per le quali siano state verificate le condizioni di allagamento per eventi con Tr≤30 anni.

In territorio aperto è invece attribuibile in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici ad esempio in caso di aree di fondovalle per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

  • - c) vi siano notizie storiche di inondazioni
  • - d) siano in situazioni sfavorevoli di basso morfologico.

3. Nel caso di cui al comma 1 sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di conservazione e/o ripristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto, ristrutturazione edilizia con ampliamenti in sopraelevazione senza ampliamenti di superficie coperta conseguendo le condizioni di autosicurezza di cui al punto 3.2.2.1 del DPGR 53/R, oltre la realizzazione di verde non attrezzato e adeguamenti di infrastrutture esistenti senza modifiche altimetriche.

4. Nel caso di cui al comma 2 gli interventi realizzabili risultano unicamente quelli consentiti, senza condizioni di messa in sicurezza idraulica, dall'art. 2 della LR 21/12 attuabili con le modalità disciplinate dalla stessa legge.

5. In corrispondenza dell'alveo del corso d'acqua sono consentite le opere idrauliche, le opere di attraversamento del corso d'acqua, le captazioni e restituzioni delle acque e gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua.

CAPO III FATTIBILITÀ SISMICA

Art. 21 Tab. 3 - tabella guida per l'assegnazione delle classi di fattibilità sismica

TIPO DI INTERVENTO: EDILIZIO/ URBANISTICO... UTOE
GRADO DI PERICOLOSITÀ SISMICA
1* 2 3 4
Scavi e rinterri di qualsiasi genere connessi alle opere di cui al presente abaco: II III IV
Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di conservazione e/o ripristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto ed altri interventi che non comportino sovraccarichi sulle fondazioni. I I I
Ampliamenti, sopraelevazioni, ed altri interventi che comportino modesti sovraccarichi sulle fondazioni o nuovi modesti carichi. II II III
Consistenti ampliamenti o sopraelevazioni, nuovi edifici, demolizione e ricostruzione ed altri interventi che comportino nuovi cospicui carichi sul terreno o forti sovraccarichi sulle fondazioni. II III IV
Restauro su edifici di valore storico architettonico e culturale, risanamento conservativo su edifici di valore storico (con interventi fino alla ristrutturazione edilizia). I II III
Ristrutturazione edilizia caratterizzata da interventi di poco superiori alla manutenzione e che non eccedano la possibilità di elevare la linea di gronda degli edifici oltre 30,0 cm. I I II
Ristrutturazione edilizia caratterizzata da demolizione dei volumi secondari e loro ricostruzione a parità di quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa posizione sul lotto di pertinenza. II III IV
Ristrutturazione edilizia caratterizzata da addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti e limitati interventi per adeguamento alla norma antisismica, a necessità igienico funzionale, volumi tecnici e autorimesse. II III IV
Ristrutturazione edilizia caratterizzata da demolizione con fedele ricostruzione degli edifici, nella stessa collocazione e stesso ingombro planivolumetrico, fatti salvi le innovazioni necessarie per adeguamenti antisismici. II III IV
Demolizione senza ricostruzione. I I I
Ristrutturazione urbanistica II III IV
Verde pubblico attrezzato e aree di sosta:
a) per le parti a verde;
b) per piccoli edifici a servizio.
I
II
I
II
I
IV
Parchi pubblici e zone destinate a verde pubblico attrezzato e impianti sportivi all'aperto:
a) per le parti a verde senza movimenti terra;
b) per sistemazioni esterne e movimenti in terra;
I
I
I
II
I
III
c) per edifici di servizio (tribune, spogliatoi e costruzioni accessorie), escluse le opere minori da assimilare ai piccoli edifici di servizio a corredo del verde pubblico. III III IV
Zone destinate a parco fluviale o parco agrario:
a) sistemazioni a verde senza movimento terra, attrezzature per sport all'aperto e tempi libero;
b) per piccoli edifici a servizio.
I
II
I
II
I
IV
Aree destinate all'ampliamento di sede stradale esistente o alla realizzazione di nuovi brevi tratti di viabilità di ingresso, servizio o per il miglioramento dell'attuale viabilità di accesso a zone destinate all'edificazione. II III IV
Aree destinate a parcheggi pubblici e/o privati:
a) realizzate con mantenimento delle attuali quote;
b) realizzate con sbancamenti o riporti
I
II
II
III
III
IV
Acquedotti e fognature II II IV
Parchi fotovoltaici e/o eolici. II III III
Percorsi e aree di sosta pedonale. I I I
Sottopassi e sovrappassi II III IV
Aree verdi a corredo della viabilità di arredo urbano e di decoro. I I I
Aree a verde di rispetto e a verde privato, orti, giardini, forni, gazebo, pergolati, fontane e pozzi I I I
Garage II III IV
Aree destinate a piccoli edifici e impianti di servizio (acquedotto, impianti adduzione e distribuzione gas, cabine trasformazioni ENEL, impianti telefonia satellitare). II III IV
Coltivazioni specializzate. I I I
Realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo. II III IV
Realizzazione di annessi agricoli e volumi accessori (tettoie, scuderie e altri annessi di servizio).
(per dimensioni dei volumi accessori < 50 mq)
(per dimensioni dei volumi accessori > 50 mq)
II
II
III
III
III
IV
Realizzazione di serre con copertura permanente e altri manufatti precari utili alla conduzione del fondo. II II III
Realizzazione di serre con copertura stagionale. I I II
Realizzazione di invasi e/o laghetti collinari. II III IV
Realizzazione di piccoli impianti sportivi e piscine all'aperto:
(per dimensioni < 50 mq)
(per dimensioni > 50 mq)
II
II
III
III
III
IV
Depositi all'aperto (esclusi locali di servizio) per materiali vari, compresi GPL I I II
Ripristino di tratti di viabilità forestale d'uso collettivo. II III III
Torri antincendio, rimesse per attrezzi e mezzi soccorso antincendio e locali di ristoro. II III IV

Art. 22 Classe S.1. - Fattibilità senza particolari limitazioni

1. In questi casi non è necessario indicare le condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo dell'attività edilizia, per le previsioni urbanistiche e infrastrutturali non sono necessarie prescrizioni specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico.

Art. 23 Classe S.2. - Fattibilità con normali vincoli

1. In questi casi non è necessario indicare le condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo dell'attività edilizia, per le previsioni urbanistiche e infrastrutturali non sono necessarie prescrizioni specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico.

Art. 24 Classe S.3. - Fattibilità condizionata

1. Tale classe di fattibilità si attribuisce in situazioni caratterizzate da pericolosità sismica elevata dove, in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, coerentemente con le normative in materia di costruzioni vigenti, dovranno essere valutati gli aspetti riportati al punto 3.5. del DPGR 53/R, relativamente alle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata.

Art. 25 Classe S.4. - Fattibilità limitata

1. Questa classe di fattibilità equivale a livelli di rischio molto elevato derivanti dalla presenza di area caratterizzate da instabilità geomorfologica.

2. Per le porzioni di area ricadenti in tale classe di fattibilità non possono essere previsti interventi di carattere edificatorio senza la realizzazione delle opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica.

Per l'attuazione degli interventi ci si dovrà attenere strettamente ai risultati emersi dagli studi basati su campagne geofisiche ed alle indicazioni e/o specifiche contenute nella scheda di fattibilità.

Vale comunque quanto riportato al punto 3.5. del DPGR 53/R, relativamente alle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale molto elevata.