Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 165 Viabilità fondativa e strade di interesse paesistico; strade vicinali

1. Per le strade individuate come viabilità fondativa e per le strade di interesse paesistico dovrà essere tutelata la percorribilità, almeno a carattere pedonale e/o ciclabile, vietandone la chiusura (anche per tratti) senza compromettere la continuità del percorso.

2. Per tali tracciati viari dovranno essere previsti interventi orientati alla tutela ed alla riqualificazione, sulla base di progetti per tratti omogenei e riconoscibili come elementi unitari; nel caso delle strade di interesse paesistico tali progetti dovranno in particolare individuare punti di sosta e di belvedere, sfruttando per quanto possibile slarghi già esistenti.

3. I tracciati della viabilità fondativa dovranno essere mantenuti con le caratteristiche esistenti, sia per quanto riguarda la sezione e l'andamento planialtimetrico, che i materiali e le sistemazioni laterali; nel caso di assi appartenenti anche al Sistema della Mobilità potranno essere ammessi le modifiche e gli adeguamenti indispensabili alla funzionalità ed al ruolo definito per la tipologia di strada.

4. Per quanto concerne la cartellonistica pubblicitaria si rimanda alle prescrizioni dell'art. 178.

5. Per le strade vicinali è prescritto il mantenimento della fruibilità pubblica, il ripristino della continuità fisica nei casi in cui questa non sia più presente o risulti la strada stessa privatizzata, il mantenimento delle principali caratteristiche tipologiche (sezione, tipo di pavimentazione, presenza di elementi di arredo vegetale, ecc.), evitando l'inserimento di elementi incongrui quali ad esempio i marciapiedi; sono in tal senso considerati parte integrante delle strade vicinali le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, i manufatti votivi presenti lungo il tracciato, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno; per gli interventi di manutenzione è prescritto l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali; la sede carrabile, ove non già asfaltata, deve conservare il fondo bianco; per particolari e documentate esigenze prestazionali essa può essere pavimentata con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte tipico dei luoghi; per oggettive ragioni di consistenza, sicurezza e garanzia della durata della pavimentazione correlate alla puntuale ubicazione della strada potranno essere impiegati materiali alternativi quali misto cementato; il drenaggio delle acque meteoriche è assolto da canalette trasversali alla carreggiata e/o da fossette laterali parallele al percorso.

6. Nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sono individuati i principali percorsi ciclopedonali del territorio comunale - spesso appartenenti alla viabilità fondativa o di interesse paesistico - lungo i quali, anche in assenza di sedi riservate a pedoni e ciclisti, dovrà essere privilegiata ed agevolata la fruizione da parte di tali componenti, sia come soluzione complementare ed alternativa all'utilizzo degli autoveicoli privati negli spostamenti interni sia come attrezzatura per il tempo libero e per il turismo; è comunque ammessa l'individuazione di ulteriori itinerari con le stesse caratteristiche.

Art. 166 Criteri di progettazione dei principali elementi del suolo

1. Gli elementi vegetazionali ed artificiali indicati nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" da utilizzare nella realizzazione degli spazi aperti sono i seguenti:

  • - superficie permeabile
  • - superficie semipermeabile
  • - superficie pavimentata
  • - percorsi pedonali, ciclabili e ciclo-pedonali
  • - aree stradali.

2. Nella realizzazione di tali elementi dovranno essere rispettate le norme di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 gennaio 2000 n. 12.

3. Gli articoli successivi forniscono i criteri di progettazione essenziali (prestazioni, elementi costitutivi, dimensioni) da seguire nella redazione dei progetti.

Art. 167 Superficie permeabile

1. Le aree permeabili sono superfici che assorbono almeno il 70% delle acque meteoriche (dato ottenibile dai certificati prestazionali dei materiali impiegati) senza necessità che esse vengano convogliate altrove mediante opportuni sistemi di drenaggio e canalizzazione.

2. Nella realizzazione delle aree permeabili è previsto di norma l'utilizzo dei seguenti materiali:

  • - terra battuta;
  • - ghiaia;
  • - erba, anche con l'utilizzo di materassini di consolidamento;
  • - erba, anche con l'utilizzo di materassini di consolidamento, con impianto di specie arboree per una parte non - inferiore al 70% dell'intera superficie dell'area.

Art. 168 Superficie semipermeabile

1. Le aree semipermeabili sono superfici pavimentate che permettono l'infiltrazione delle acque superficiali con capacità di assorbimento non inferiore al 40%.

2. Si intende superficie semipermeabile alberata se con l'impianto di specie arboree per una parte non inferiore al 70% dell'intera superficie dell'area.

Art. 169 Superficie pavimentata

1. Sono superfici pavimentate che non permettono l'infiltrazione delle acque superficiali negli strati sottostanti del terreno.

2. Dovranno essere progettate e realizzate curando sia gli aspetti funzionali che quelli percettivi; tra questi in particolare dovranno essere verificati: i caratteri delle superfici e le proprietà fisiche dei materiali utilizzati, la percorribilità, il sistema di drenaggio e di captazione delle acque meteoriche.

3. Nella realizzazione delle aree pavimentate è previsto di norma l'utilizzo dei seguenti materiali:

  • - pietra, con tipologie di materiali e di taglio riferite alla tradizione locale;
  • - pietra artificiale;
  • - cemento, posato mediante caldana, piastrelle autobloccanti e non;
  • - materiali ceramici quali gres e klinker;
  • - laterizi, con tipologie di materiali e di taglio riferite alla tradizione locale;
  • - asfalto;
  • - gomma e materiali sintetici.

Art. 170 Percorsi pedonali, ciclabili e ciclo-pedonali

1. I percorsi sono prevalentemente destinati alla fruizione da parte di pedoni e ciclisti, per il collegamento tra località e luoghi di interesse collettivo - anche come alternativa alla mobilità veicolare - e per il tempo libero o lo sport. L'esclusivo uso pedonale/e/o ciclabile dei percorsi e delle piste è garantito da apposite soluzioni di arredo ed evidenziato da adeguati accorgimenti segnaletici.

2. La pavimentazione dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili rispetta le seguenti caratteristiche e privilegia l'uso di inerti riciclati certificati:

  • - territorio rurale: fondo bianco o trattato con stabilizzanti che utilizzino l'inerte locale (terre stabilizzate)
  • - ambiti urbani: pietra, autobloccanti in cls, stabilizzanti che utilizzino l'inerte locale. Il ricorso a pavimentazioni in asfalto è da limitare ai percorsi adiacenti strade asfaltate e ai casi per i quali l'Amministrazione Comunale appuri l'impossibilità di ricorrere a soluzioni diverse.

3. Gli elementi di ingombro (alberi isolati, impianti per l'illuminazione, sedute, cabine telefoniche, impianti tecnologici, pubblicità e informazione, punti di raccolta dei rifiuti) ove possibile dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante.

4. Tutti i percorsi e le eventuali rampe inclinate dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.

5. I nuovi percorsi pedonali dovranno garantire il passaggio e la sosta di persone e carrozzine; in ambito urbano dovranno inoltre consentire, ove possibile, anche il transito lento di automezzi di emergenza.

6. La larghezza delle piste ciclabili non può essere inferiore a 1,50 ml. se a senso unico, a 2,50 ml. se a doppio senso; esse dovranno comunque essere realizzate tenendo conto dei "Principali criteri e standard progettuali per le piste ciclabili" pubblicati dal Ministero delle aree urbane con circolare n. 432 del 31/03/93 e delle "Linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili" emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

7. La realizzazione di percorsi pedonali e di piste ciclabili è sempre consentita, ancorché non espressamente prevista dagli elaborati grafici del PO, e non presuppone variante urbanistica.

Art. 171 Area stradale

1. L'area stradale si compone di corsie, spartitraffico, banchine, marciapiedi, piste ciclabili, bande polivalenti, corsie di servizio, spazi per la manovra e l'inversione di marcia, fasce verdi con alberature isolate, filari, siepi o barriere.