Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 172 Giardini Vg e Verde attrezzato Va

1. Per aree destinate a giardino pubblico (Vg) si intendono spazi scoperti sistemati prevalentemente a prato con alberature, siepi, viali e spazi di sosta non pavimentati, aree attrezzate per il gioco. Non sono ammessi impianti sportivi.

2. Per aree destinate a Verde attrezzato (Va) si intendono spazi scoperti sistemati a giardino in cui potrà essere consentita la localizzazione di parcheggi con superficie semipermeabile o permeabile, di campi sportivi scoperti per attività amatoriali e di piccole strutture coperte (chioschi per il commercio alimentare, servizi igienici ecc.) o manufatti stagionali per attività di servizio da realizzarsi con materiali leggeri. Previa sottoscrizione di apposita convenzione che ne regoli la durata e le modalità di realizzazione, dimensionamento e gestione degli spazi adiacenti è ammessa la realizzazione di manufatti in muratura o con fondazione in conformità alla classificazione di fattibilità riportata nell'abaco di cui al Titolo V.

3. sugli edifici esistenti, ricadenti all'interno del perimetro (Va) sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia, anche con la realizzazione di limitati ampliamenti, fino ad un massimo di 20 mq di SE, qualora finalizzati all'adeguamento funzionale e/o tecnologico, ai requisiti di sicurezza, di normativa antincendio e/o igienico sanitaria ecc.

Art. 173 Campi sportivi scoperti Ps

1. Nella realizzazione di nuovi campi sportivi scoperti si dovrà prevedere che almeno il 30% dell'intera superficie sia permeabile ed il 10% a parcheggio preferibilmente alberato.

2. All'interno delle aree per campi sportivi sono previste solo costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi di ristoro e l'accettazione. Previa sottoscrizione di apposita convenzione che ne regoli la durata e le modalità di realizzazione, dimensionamento e gestione degli spazi adiacenti è ammessa la realizzazione di manufatti in muratura o con fondazione in conformità alla classificazione di fattibilità riportata nell'abaco di cui al Titolo V.

Art. 174 Piazze Pz

1. Il disegno delle nuove piazze dovrà garantire in primo luogo il comfort del pedone e curare in particolare:

  • - l'eventuale sistemazione di alberature;
  • - l'eventuale disposizione di spazi a parcheggio e di ingresso degli automezzi agli edifici, quali gli spazi destinati al carico ed allo scarico delle merci, senza che questi ostacolino i percorsi pedonali né condizionino in modo forte - il disegno e l'immagine della piazza;
  • - lo studio di una adeguata illuminazione.

2. All'interno di queste aree è prevista solamente la realizzazione di chioschi o edicole. Previa sottoscrizione di apposita convenzione che ne regoli la durata e le modalità di realizzazione, dimensionamento e gestione degli spazi adiacenti è ammessa la realizzazione di manufatti in muratura o con fondazione in conformità alla classificazione di fattibilità riportata nell'abaco di cui al Titolo V.

Art. 175 Parcheggi scoperti e coperti

1. I parcheggi scoperti devono essere dotati di alberature di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 2 posti auto; nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali; sono concesse deroghe, in sede di approvazione dei progetti, solo per motivi di tutela storica ed ambientale.

2. La realizzazione dei parcheggi scoperti dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

  • - sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
  • - pavimentazione con materiali antisdrucciolevoli;
  • - pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata privilegiando soluzioni - permeabili;
  • - delimitazione dei posti macchina con apposita segnalazione orizzontale o verticale a verde;
  • - illuminazione ad ampio spettro;
  • - percorsi pedonali protetti;
  • - eliminazione delle barriere architettoniche;
  • - posti riservati ai portatori di handicap nella misura prevista dalle normative vigenti;
  • - sistemi per la raccolta dei rifiuti.

3. Per i parcheggi scoperti e coperti con più di 100 posti auto dovranno inoltre essere previsti:

  • - attrezzature per l'informazione;
  • - posteggi per le biciclette;
  • - servizi igienici.

4. Nei parcheggi scoperti è consentita la collocazione di isole ecologiche, previa verifica di inserimento nell'impianto spaziale complessivo.

Art. 176 Criteri relativi alle dotazioni minime dei parcheggi privati

1. Il fabbisogno di parcheggi è articolato, nell'ambito del presente piano nelle tre categorie sotto riportate secondo la definizione ed i riferimenti del Regolamento di attuazione n. 64 R/2013:

  • 1 - dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale
  • 2 - dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione
  • 3 - dotazioni di parcheggio pubblico.

La superficie minima di un posto auto non potrà essere inferiore a mq. 12.
Per la realizzazione dei parcheggi si dovranno rispettare i requisiti specifici indicati all'art. 175 delle presenti norme.
Il mutamento di destinazione d'uso verso le categorie di cui al presente articolo sono comunque subordinati al reperimento dei quantitativi di parcheggio prescritti.

2. Fatto salvo il rispetto delle superfici minime di parcheggio stabilite dall'art. 41 sexies della legge 17/08/1942, n. 1150, come modificata dall'art. 2 della legge 24/03/1989, n. 122, nella realizzazione di nuove costruzioni dovranno comunque essere verificate negli edifici stessi o nelle aree di pertinenza dotazioni di parcheggio secondo i seguenti rapporti minimi:

Fabbisogno per la sosta stanziale

  • a. Per tutti gli interventi che rientrano nelle seguenti categorie: nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ampliamenti volumetrici di edifici esistenti, ristrutturazione edilizia con modifica della destinazione d'uso, frazionamento con aumento delle unità abitative, in tutto il territorio comunale e per tutti i nuovi insediamenti residenziali, in riferimento alla superficie edificabile o edificata come definita dalla normativa, con esclusione di logge e balconi, spazi condominiali ed autorimesse è prescritto:
    • - 1 posto auto per ogni unità immobiliare con superficie < 45 mq.
    • - 2 posti auto per ogni unità immobiliare con superficie > 45 mq. e < 90 mq.
    • - 3 posti auto per ogni unità immobiliare con superficie > 90 mq. e < 135 mq.
    • - 4 posti auto per ogni unità immobiliare con superficie > 135 mq.;
  • b. per gli stessi interventi ma riguardanti le attività direzionali, così come definite all'art. 47, 3 posti auto ogni 100 mq. di SE;
  • c. per gli stessi interventi ma riguardanti i bar di nuova realizzazione dovrà essere verificata la dotazione di 4 posti auto ogni 100 mq. di SE;
  • d. per gli stessi interventi ma riguardanti i ristoranti di nuova realizzazione dovrà essere verificata la dotazione di 15 posti auto ogni 100 mq. di SE;
  • e. per gli stessi interventi ma riguardanti le attività industriali e artigianali, così come definite all'art. 43, 3 posti auto ogni 100 mq. di SE.

Fabbisogno per la sosta relazione
In tutto il territorio comunale, senza eccezione per il territorio agricolo, le presenti Norme individuano la necessità di reperire le dotazioni di parcheggio ad uso privato per la "sosta di relazione" di seguito prescritte per tutti gli esercizi commerciali anche di vicinato nonché per attività artigianali di servizio alla residenza o alla persona di nuovo impianto e strutture turistico ricettive, realizzati a seguito di interventi di:

  • - Nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ampliamenti volumetrici di edifici esistenti, ristrutturazione edilizia con modifica della destinazione d'uso, frazionamento con aumento delle unità commerciali.
    In coerenza rispetto alle disposizioni nazionali e regionali, nonché delle norme di settore (Testo Unico del Commercio), le dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione sono definite in funzione dei seguenti parametri:
    • - superficie di vendita (Sv)
    • - tipologia di riferimento dell'esercizio commerciale.
DESTINAZIONI D'USO DOTAZIONE PARCHEGGI PER LA SOSTA STANZIALE DOTAZIONE PARCHEGGI PER LA SOSTA DI RELAZIONE
Commerciale al dettaglio
1. Esercizi di vicinato e pubblici esercizi 10 mq ogni 30 mq 1 mq/mq di superficie di vendita o di somministrazione
2. Medie strutture di vendita 10 mq ogni 30 mq 4 mq/mq di superficie di vendita o di somministrazione
Artigianale di servizio alla persona o alla residenza 1 mq ogni 10 mc di volume 1 mq/10 mq
Turistico ricettivo 1 posto auto/camera

I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati, in aggiunta agli standard previsti per la sosta stanziale, in aree di proprietà privata e all'interno dell'area di pertinenza dell'edifico interessato. Solo per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali. I parcheggi per la sosta di relazione possono essere realizzati anche all'esterno del lotto urbanistico di riferimento, purché entro un raggio di 50 ml in linea d'aria, misurati dall'ingresso dell'unità immobiliare interessata, e collegati ad essa da percorsi pedonali protetti. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.

3. Nel caso di aree appartenenti a tessuti di antica formazione e di valore storico (zone A), ove le condizioni non ne permettano la realizzazione, è consentita la monetizzazione dei suddetti parcheggi sulla base di apposite tabelle predisposte dall'Amministrazione Comunale.

Art. 177 Impianti di distribuzione carburanti

1. Nei nuovi impianti o in caso di eventuali modifiche di quelli esistenti dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.

2. Per i locali a servizio del mezzo è ammessa una altezza massima di 4,50 ml. e non potranno svilupparsi per più di un piano fuori terra; per i locali destinati ad attività commerciali o a servizio della persona sono ammessi due piani; l'altezza massima delle pensiline non deve superare i 7,00 ml. (misurata all'estradosso).

3. Tutti i locali, qualsiasi destinazione essi abbiano, dovranno:

  • - essere posti ad una distanza di almeno 10 ml. dalla strada;
  • - avere un rapporto di copertura minore del 15% e comunque una Superficie edificata massima di 500 mq.;

4. In caso di attività commerciali dovranno essere previsti parcheggi nella misura minima stabilita dal Regolamento di attuazione della L.R. 17.5.1999 n. 28, n. 4 del 26 luglio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto di quanto precisato al precedente art. 176.

5. Nelle aree destinate a distribuzione carburanti e servizi connessi sono consentiti, interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia. Non sono consentiti interventi di ampliamento o di completamento che compromettano le visuali verso le risorse storiche e/o architettoniche, ree con paesaggi a maggiore caratterizzazione storico-culturale. A tale proposito il progetto deve essere preceduto dalla approvazione dello studio del paesaggio, che costituisce strumento propedeutico alla sua presentazione.

Art. 178 Impianti pubblicitari

1. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada, l'installazione degli impianti pubblicitari è disciplinata dal il "Piano Generale degli Impianti pubblicitari" approvato con Delibera di C.C n. 47 del 30/07/2012.